Legislatura: 19Seduta di annuncio: 76 del 27/03/2023
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/03/2023 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 27/03/2023 MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER 27/03/2023
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/03/2023 Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 28/03/2023 Resoconto SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 28/03/2023 Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 28/03/2023
SVOLTO IL 28/03/2023
CONCLUSO IL 28/03/2023
CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e MIELE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in materia di attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia «la promozione e la conclusione, da parte di [...] società di gestione del risparmio [...] di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento»;
da tale disposizione sembrerebbe potersi desumere che le società di gestione del risparmio possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma – al pari di un intermediario finanziario iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – nonché alla prestazione di servizi di pagamento e che tali attività non configurano esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia;
tuttavia, tale assunto non sembrerebbe trovare conferma in quanto stabilito dall'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che disciplina le attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio e in cui non vi sono riferimenti all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
anche il regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 in materia di gestione collettiva del risparmio, come successivamente modificato ed integrato, nulla prevede al riguardo: in particolare, al titolo II, capitolo III, del citato regolamento, relativamente alle attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, quella di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento non è espressamente contemplata tra le attività connesse, strumentali, le altre attività ovvero i servizi accessori che possono essere svolti dalle società di gestione del risparmio –:
quali chiarimenti di propria competenza intenda fornire in relazione alle tipologie di attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, con specifico riferimento alle disposizioni citate in premessa.
(5-00608)
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Centemero e altri si rappresenta che l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141(1) – decreto legislativo di recepimento della cosiddetta Consumer Credit Directive – CCD – specifica che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento da parte di intermediari vigilati, tra cui le società di gestione del risparmio.
Sebbene tale norma sia risalente nel tempo (la sua formulazione è rimasta immutata dalla sua introduzione nel 2010), la ratio di tale esonero è da ricercare nella circostanza che gli intermediari richiamati dalla norma sono già assoggettati a regolamentazione settoriale e vigilati per lo svolgimento delle loro attività; in ogni caso, la disposizione deve essere interpretata alla luce delle specifiche riserve di legge che regolano le attività di ciascun intermediario.
Le società di gestione del risparmio possono svolgere esclusivamente le attività previste dall'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come specificate nelle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come da ultimo modificato dal Provvedimento del 16 novembre 2022, Titolo II, Capitolo 3; tra queste non è richiamata espressamente la concessione di finanziamenti, mentre vi rientrano le attività connesse e strumentali, nonché le altre attività esercitabili dalle SGR in forza dell'articolo 33, comma 2, lettere c) e d), del TUF.
In attuazione di detto articolo, il citato Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio specifica le attività che possono essere svolte. Le disposizioni prevedono, tra l'altro, che le SGR possono:
esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR. Si specifica inoltre che non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad esempio concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati) (paragrafo 4);
svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta (paragrafo 5);
svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR (paragrafo 7).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto che l'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento non è tra quelle espressamente previste dall'articolo 33 del TUF, questa potrebbe essere svolta dalle SGR solo qualora possa essere ricondotta alle attività connesse/strumentali/funzionali all'attività tipica svolta in conformità delle vigenti disposizioni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):concessione di servizi
contratto di prestazione di servizi
prestazione di servizi