20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2020

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding. È opportuno pertanto includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sul prestito sia il crowdfunding basato sull’investimento, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili.

(2)

La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto proposto e l’organizzazione di intermediazione nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.

(3)

Il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l’accesso ai finanziamenti e a completare l’Unione dei mercati dei capitali. Per le PMI, l’impossibilità di accedere ai finanziamenti costituisce un problema anche in quegli Stati membri in cui l’accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding è emerso fino a diventare una prassi consolidata per finanziare attività commerciali di persone fisiche e giuridiche. Tale finanziamento avviene attraverso piattaforme online; le attività commerciali sono in genere finanziate da un gran numero di persone od organizzazioni; e le imprese, incluse le start-up commerciali, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

(4)

Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso come capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese altri vantaggi. Può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale, permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing.

(5)

Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali specifici in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati e degli investitori locali. Di conseguenza, ove presenti le norme nazionali differiscono all’interno dell’Unione per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, l’ambito di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l’autorizzazione.

(6)

Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell’accesso ai servizi di crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.

(7)

Al fine di promuovere i servizi transfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo un quadro normativo a livello di Unione.

(8)

Nell’affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi all’erogazione di credito ai consumatori quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), non dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(9)

Al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare e garantire l’effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero garantire che la legislazione nazionale non richieda ai titolari di progetti o agli investitori un’autorizzazione come ente creditizio o qualsiasi altra autorizzazione, esenzione o dispensa individuale qualora questi raccolgano fondi o concedano prestiti allo scopo di offrire progetti di crowdfunding o di investire in tali progetti.

(10)

La prestazione di servizi di crowdfunding mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma di informazione collocata su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche, compresi gli individui che non hanno un alto patrimonio netto. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nella prestazione congiunta di servizi di ricezione e trasmissione degli ordini di clienti e nel collocamento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding non sulla base di un impegno irrevocabile su una piattaforma pubblica che fornisce un accesso illimitato agli investitori. La prestazione congiunta di tali servizi è la caratteristica principale dei servizi di crowdfunding rispetto a taluni servizi di investimento previsti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), anche se individualmente detti servizi corrispondono a quelli contemplati da tale direttiva.

(11)

Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali la presentazione di offerte di crowdfunding ai clienti e la determinazione del prezzo o la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti. La definizione di servizi di crowdfunding dovrebbe adattarsi ai diversi modelli d’impresa che consentono di concludere un accordo di prestito tra uno o più investitori e uno o più titolari di progetti tramite una piattaforma di crowdfunding. I prestiti inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere prestiti con l’obbligo incondizionato di rimborsare un importo concordato di denaro all’investitore, per cui le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito facilitano semplicemente la conclusione, da parte degli investitori e del titolare di progetti, di contratti di prestito senza che il fornitore di servizi di crowdfunding agisca in alcun momento come creditore del titolare di progetti. L’agevolazione della concessione di prestiti che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve essere distinta dall’attività di un ente creditizio, che concede crediti per proprio conto e raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.

(12)

Per prestare i loro servizi, i fornitori di servizi di crowdfunding gestiscono piattaforme di informazione collocate su internet e accessibili al pubblico, comprese le piattaforme che richiedono la registrazione degli utenti.

(13)

Per il crowdfunding basato sull’investimento la trasferibilità costituisce un’importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall’investimento poiché offre loro la possibilità di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto, il presente regolamento contempla e permette servizi di crowdfunding connesso a valori mobiliari. Le azioni o quote di talune società private a responsabilità limitata costituite a norma del diritto nazionale degli Stati membri sono anche liberamente trasferibili sui mercati dei capitali e non dovrebbe, di conseguenza, esserne impedita l’inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(14)

Taluni strumenti ammessi a fini di crowdfunding sono in taluni Stati membri soggetti al diritto nazionale che ne disciplina la trasferibilità, come l’obbligo di autenticazione del trasferimento da parte di un notaio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto nazionale che disciplina il trasferimento di tali strumenti.

(15)

Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le start-up e scale-up innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.

(16)

Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell’interesse dell’effettiva tutela degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno imporre una soglia pari a un corrispettivo totale per le offerte di crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale soglia dovrebbe essere fissata a 5 000 000 EUR, che rappresenta la soglia utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

Il sovrapporsi dei quadri normativi istituiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2017/1129, a causa della soglia di 5 000 000 EUR, potrebbe aumentare il rischio di arbitraggio regolamentare e avere un effetto destabilizzante sull’accesso ai finanziamenti e sullo sviluppo dei mercati dei capitali in determinati Stati membri. Per di più, finora solo un numero limitato di Stati membri ha messo in atto un quadro giuridico specifico che disciplina le piattaforme e i servizi di crowdfunding. Considerato il fatto che nell’attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 alcuni Stati membri hanno fissato la soglia per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto al di sotto dei 5 000 000 EUR e tenuto conto dello sforzo speciale che potrebbe essere sostenuto da tali Stati membri in termini di adeguamento della rispettiva legislazione nazionale e di garanzia dell’applicazione di una soglia unica a norma del presente regolamento, questo stesso regolamento dovrebbe prevedere una deroga temporanea non rinnovabile al fine di consentire agli Stati membri in questione di compiere tale rilevante sforzo. Tale deroga temporanea dovrebbe essere applicata per il minor tempo possibile onde arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.

(18)

Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente, e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

(19)

Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore. Tuttavia, l’autorizzazione ottenuta a norma del presente regolamento non dovrebbe concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding il diritto di prestare servizi di gestione patrimoniale individuali o collettivi. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o su una piattaforma di terzi.

(20)

I modelli d’impresa che utilizzano processi automatizzati tramite cui i fondi sono assegnati automaticamente dal fornitore di servizi di crowdfunding ai progetti di crowdfunding secondo parametri e indicatori di rischio predeterminati dall’investitore, il cosiddetto «autoinvestimento», dovrebbero essere considerati come gestione individuale di portafogli di prestiti.

(21)

L’esistenza di strumenti di filtraggio su una piattaforma di crowdfunding autorizzata a norma del presente regolamento non dovrebbe essere considerata una consulenza in materia di investimenti a norma della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tali strumenti forniscono informazioni ai clienti in maniera neutrale senza che ciò costituisca una raccomandazione. Tali strumenti dovrebbero comprendere quelli che mostrano risultati basati su criteri relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto. Le caratteristiche oggettive del prodotto nel contesto di una piattaforma di crowdfunding potrebbero essere criteri predefiniti del progetto, come il settore economico, lo strumento utilizzato e il tasso d’interesse o la categoria di rischio nei casi in cui vengono fornite informazioni sufficienti concernenti il metodo di calcolo. Analogamente, dovrebbero inoltre essere considerati criteri oggettivi i dati finanziari fondamentali calcolati senza alcun margine discrezionale.

(22)

Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e a evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell’Unione, in particolare dagli atti giuridici dell’Unione in materia di gestori di patrimoni. L’uso di strutture giuridiche, comprese le società veicolo, da frapporre tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, dovrebbe pertanto essere disciplinato rigorosamente e consentito solo se giustificato dal fatto di permettere all’investitore di acquisire un interesse, per esempio, in un’attività illiquida o indivisibile tramite l’emissione di valori mobiliari da parte di una società veicolo.

(23)

Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse è essenziale assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto disporre di dispositivi di governance che assicurino un’efficace e prudente gestione. Le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.

(24)

I clienti sono esposti a rischi potenziali collegati ai fornitori di servizi di crowdfunding, in particolare rischi operativi. Al fine di proteggere i clienti da tali rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere soggetti a requisiti prudenziali.

(25)

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di continuità operativa che affrontino i rischi connessi all’interruzione dell’attività di un fornitore di servizi di crowdfunding. Tali piani di continuità operativa dovrebbero includere disposizioni per la gestione delle funzioni critiche che, in funzione del modello di business del fornitore di servizi di crowdfunding, potrebbe includere disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.

(26)

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro azionisti, dirigenti e dipendenti e a qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo. In particolare, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. I principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non dovrebbero agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme. Tuttavia, a tali maggiori azionisti, dirigenti e dipendenti e persone fisiche o giuridiche non dovrebbe essere fatto divieto di agire in qualità di investitori nei progetti offerti sulle loro piattaforme, a condizione che siano in atto garanzie adeguate contro i conflitti di interesse.

(27)

Perché la prestazione di servizi di crowdfunding sia regolare ed efficiente, i fornitori di tali servizi dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, a terzi, a condizione che l’esternalizzazione non pregiudichi la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding o la vigilanza efficace dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento delle attività esternalizzate.

(28)

I requisiti concernenti la custodia delle attività sono fondamentali per la tutela degli investitori che ricevono servizi di crowdfunding. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati al depositario dovrebbero essere custoditi da un depositario qualificato, che è autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. In funzione del tipo di attività da custodire, le attività saranno tenute in custodia, come nel caso dei valori mobiliari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o che possono essere fisicamente consegnati, oppure saranno soggette alla verifica della proprietà e alla registrazione. La custodia di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding che conformemente al diritto nazionale sono solo registrati presso il titolare del progetto o il suo agente, come gli investimenti in società non quotate, o sono detenuti su un conto individuale segregato che un cliente potrebbe aprire direttamente con un depositario centrale di titoli, è considerata equivalente alla custodia delle attività da parte di depositari qualificati.

(29)

Dal momento che solo ai fornitori di servizi di pagamento è consentito fornire servizi di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding non equivale a un’autorizzazione a fornire anche servizi di pagamento. È opportuno pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding presti tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding offerti, deve essere anche autorizzato come prestatore di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Tale requisito non pregiudica i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE che svolgono un’attività di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 37 della direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere l’adeguata vigilanza di queste attività, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe informare le autorità competenti del fatto che intende prestare esso stesso servizi di pagamento previa l’opportuna autorizzazione o se tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.

(30)

La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È necessario pertanto fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe agevolarne la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi, e garantire un elevato livello di trasparenza e di tutela degli investitori.

(31)

Per garantire un’efficace vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, solo le persone giuridiche che hanno una sede effettiva e stabile nell’Unione, oltre alle risorse necessarie, dovrebbero poter chiedere l’autorizzazione in quanto fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.

(32)

Come sottolineato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie al momento di definire le condizioni relative all’autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding e alla valutazione dell’onorabilità delle persone fisiche responsabili della loro gestione, anche limitando la prestazione dei servizi di pagamento a soggetti autorizzati sottoposti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente l’integrità del mercato prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e tenendo conto dell’importo di fondi che possono essere raccolti con un’offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding all’obbligo di conformarsi al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all’elenco dei soggetti obbligati ai fini di tale direttiva.

(33)

Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l’Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del presente regolamento.

(34)

Il processo di autorizzazione dovrebbe consentire alle autorità competenti di essere informate sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire, comprese le piattaforme di crowdfunding che intendono gestire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare la loro organizzazione interna e le procedure predisposte al fine di garantire la conformità al presente regolamento.

(35)

Al fine di garantire un’adeguata vigilanza ed evitare oneri amministrativi sproporzionati, dovrebbe essere possibile per i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o della direttiva 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366, e che intendono fornire servizi di crowdfunding, detenere un’autorizzazione sia a norma di una di queste direttive che a norma del presente regolamento. In tali casi, si dovrebbe applicare una procedura di autorizzazione semplificata e le autorità competenti non dovrebbero chiedere la presentazione di documenti o elementi di prova che sono già a loro disposizione.

(36)

Per facilitare la trasparenza per gli investitori relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (ESMA), dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano nell’Unione conformemente al presente regolamento. Tale registro dovrebbe contenere informazioni su tutte le piattaforme di crowdfunding operative nell’Unione.

(37)

Un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere revocata qualora il fornitore di servizi di crowdfunding non soddisfi più le condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere il potere di revocare un’autorizzazione a norma del presente regolamento qualora un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, abbia perso la sua autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, o qualora risulti che il fornitore di servizi di crowdfunding che è anche fornitore di servizi di pagamento, o suoi dirigenti, dipendenti o terzi che agiscono per suo conto, abbiano violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849.

(38)

Al fine di fornire un’ampia gamma di servizi ai propri clienti, al fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente regolamento dovrebbe essere consentito di svolgere attività diverse dalla prestazione di servizi di crowdfunding contemplata da un’autorizzazione a norma del presente regolamento.

(39)

Al fine di garantire una chiara comprensione della natura dei servizi di crowdfunding e dei rischi, dei costi e degli oneri connessi a tali servizi, i fornitori di detti servizi dovrebbero offrire ai propri clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.

(40)

I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero mettere a disposizione di tutti i clienti talune informazioni rilevanti, quali i tassi di default dei prestiti.

(41)

I fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono il prezzo delle offerte di crowdfunding dovrebbero rendere noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata. Il requisito concernente la divulgazione dei metodi di calcolo del punteggio di affidabilità creditizia, o di determinazione del prezzo o del tasso di interesse, non dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere la divulgazione di informazioni commerciali sensibili o in modo da ostacolare l’innovazione.

(42)

Allo scopo di assicurare una tutela adeguata delle differenti categorie di investitori che partecipano a progetti di crowdfunding, facilitando nel contempo i flussi di investimento, il presente regolamento opera una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie. La distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe fondarsi sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, tale distinzione dovrebbe tener conto anche delle peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, nel presente regolamento la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati dovrebbe anche prendere in considerazione l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, che andrebbe rivalutata ogni due anni.

(43)

I prodotti finanziari commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono gli stessi dei prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere tenuti a effettuare un test d’ingresso di verifica delle conoscenze dei potenziali investitori non sofisticati per accertare la loro comprensione di tali investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori non sofisticati che possiedono insufficienti conoscenze, competenze ed esperienza che i servizi di crowdfunding prestati potrebbero essere inappropriati per loro.

(44)

Dal momento che gli investitori sofisticati sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding, non c’è motivo di sottoporre tali investitori a un test d’ingresso di verifica delle conoscenze. Analogamente, non dovrebbe essere necessario imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding di inviare avvertenze sui rischi agli investitori sofisticati.

(45)

Per accertare che gli investitori non sofisticati abbiano letto e compreso le esplicite avvertenze sui rischi loro inviate dal fornitore del servizio di crowdfunding, tali investitori dovrebbero riconoscere espressamente i rischi cui si espongono all’atto di investire in un progetto di crowdfunding. Al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori e dato che l’assenza di una tale accettazione indica una potenziale incomprensione dei rischi connessi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero accettare solo gli investimenti degli investitori non sofisticati che hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto e compreso tali segnalazioni.

(46)

Alla luce del rischio associato ai progetti di crowdfunding, gli investitori non sofisticati dovrebbero evitare una sovraesposizione in relazione a tali progetti. Il rischio che delle somme inizialmente investite si possano perdere importi notevoli o addirittura la totalità è significativo. È opportuno pertanto fissare un importo massimo che gli investitori non sofisticati possono investire in un singolo progetto senza che siano previsti ulteriori strumenti di salvaguardia. Al contrario, gli investitori non sofisticati in possesso della necessaria esperienza, delle conoscenze o della capacità finanziaria, o di una combinazione di questi aspetti, non dovrebbero essere sottoposti al limite di tale importo massimo.

(47)

Per rafforzare la tutela degli investitori non sofisticati è necessario prevedere un periodo di riflessione durante il quale un potenziale investitore non sofisticato può revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding senza dare una motivazione e senza incorrere in penali. Ciò è necessario per evitare una situazione in cui, accettando un’offerta di crowdfunding, un potenziale investitore non sofisticato accetti così anche un’offerta a stipulare un contratto giuridicamente vincolante, senza alcuna possibilità di recedere in un adeguato periodo di tempo. Il periodo di riflessione non è necessario quando un potenziale investitore non sofisticato può esprimere un interesse in una determinata offerta di crowdfunding senza per questo essere vincolato a un contratto, tranne nella situazione in cui tale offerta di investimento è effettuata o tale manifestazione di interesse è espressa in prossimità della data di scadenza prevista dell’offerta o della data di raggiungimento dell’obiettivo di finanziamento. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che prima della scadenza del periodo di riflessione nessuna somma sia prelevata dall’investitore né sia trasferita al titolare del progetto.

(48)

Visti i possibili effetti del diritto di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse durante un periodo di riflessione sui costi connessi con la raccolta di capitali attraverso piattaforme di crowdfunding, la Commissione dovrebbe valutare, nell’ambito della relazione di cui al presente regolamento, se occorra accorciare il periodo di riflessione per consentire una procedura di raccolta dei capitali più efficace senza nuocere alla tutela degli investitori.

(49)

La direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) riguarda i crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione a operazioni d’investimento, ovvero della sua incapacità di restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione a operazioni d’investimento. Considerato che la custodia delle attività connessa con i servizi di crowdfunding forniti da un’impresa di investimento che è anche autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE non comporta la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, gli investitori non sofisticati dovrebbero essere informati attraverso la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che la tutela offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori non si applica a valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti tramite la piattaforma di crowdfunding. Inoltre, la prestazione di servizi di crowdfunding da parte di tale fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe essere considerata una raccolta di depositi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(50)

Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento fornita ai potenziali investitori dai fornitori di servizi di crowdfunding per ciascuna offerta di crowdfunding al fine di consentire loro di prendere una decisione di investimento informata. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all’interno del quale si muovono comporta rischi che non sono coperti né dai sistemi di garanzia dei depositi, istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE, né dai sistemi di indennizzo degli investitori, istituiti a norma della direttiva 97/9/CE.

(51)

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe rispecchiare le caratteristiche specifiche del crowdfunding basato sul prestito e di quello basato sull’investimento. A tal fine dovrebbero essere prescritti indicatori specifici e pertinenti. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe anche tener conto, se disponibili, delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati ai titolari di progetti, e dovrebbe concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari di progetti, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di valori mobiliari offerti, gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e i prestiti offerti. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento dovrebbe essere redatta dai titolari di progetti, poiché sono i titolari di progetti che si trovano nella posizione migliore per fornire le informazioni che vi devono essere incluse. Tuttavia, poiché sono i fornitori di servizi di crowdfunding che hanno la responsabilità di fornire le informazioni chiave sull’investimento ai potenziali investitori, sono i fornitori di servizi di crowdfunding che dovrebbero garantire che la scheda sia chiara, corretta e completa.

(52)

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare informazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento elaborata dal titolare del progetto. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere complementari e coerenti con le altre informazioni presentate nella scheda.

(53)

Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui un’omissione, errore o imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe segnalare tempestivamente tale omissione, errore o imprecisione al titolare del progetto, il quale dovrebbe integrare o correggere tali informazioni. Qualora non si proceda a tale integrazione o correzione, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe, in determinate situazioni, sospendere o addirittura cancellare l’offerta di crowdfunding.

(54)

Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non dovrebbe sussistere l’obbligo di approvazione da parte di un’autorità competente.

(55)

Qualora consentito dal diritto nazionale, un fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe poter trasferire la titolarità delle azioni in un progetto di crowdfunding basato sull’investimento aggiornando la sua piattaforma d’informazione. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere ai clienti che hanno investito attraverso le loro piattaforme di crowdfunding di pubblicizzare in una bacheca elettronica sulla loro piattaforma di crowdfunding il loro interesse per l’acquisto o la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulla stessa piattaforma di crowdfunding, purché la bacheca elettronica non faccia incontrare gli interessi di acquisto o di vendita di diverse parti terze in maniera tale da dar luogo a un contratto a seguito di detta pubblicità. La bacheca elettronica messa a disposizione da un fornitore di servizi di crowdfunding non dovrebbe pertanto comprendere un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale a meno che, in relazione ai valori mobiliari, il fornitore di servizi di crowdfunding abbia anche un’autorizzazione separata quale impresa di investimento, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o quale mercato regolamentato, ai sensi dell’articolo 44 della medesima direttiva. I fornitori di servizi di crowdfunding che non abbiano tale autorizzazione in relazione ai valori mobiliari dovrebbero comunicare chiaramente agli investitori che non accettano la ricezione di ordini ai fini dell’acquisto o della vendita di contratti relativi a investimenti inizialmente effettuati sulla piattaforma di crowdfunding, che qualunque attività di acquisto o di vendita sulla loro piattaforma di crowdfunding avviene a discrezione e sotto la responsabilità dell’investitore e che non operano una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

(56)

Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.

(57)

Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing dovrebbero fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.

(58)

Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l’Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding e che sono applicabili negli Stati membri, e una sintesi delle stesse in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. A tal fine, l’ESMA e le autorità competenti dovrebbero tenere aggiornati i propri siti web.

(59)

Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all’ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro azioni volte a far rispettare la normativa in tale settore.

(60)

Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione qualora siano fornite in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

(61)

Per garantire procedure di vigilanza e di autorizzazione efficaci, gli Stati membri dovrebbero definire i compiti e le funzioni che spettano alle autorità competenti, a norma del presente regolamento. Al fine di agevolare una cooperazione amministrativa transfrontaliera efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico incaricato di gestire le comunicazioni con l’ESMA e le autorità competenti nell’Unione.

(62)

Dal momento che l’attribuzione di strumenti, poteri e risorse efficaci alle autorità competenti garantisce l’efficacia della vigilanza, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento l’ESMA le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nelle loro decisioni.

(63)

Ai fini dell’individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, tranne le abitazioni private delle persone fisiche, al fine di sequestrare documenti. L’accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all’oggetto dell’ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. L’accesso a tali locali è altresì necessario quando la persona fisica o giuridica cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito alla richiesta, oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si formulasse una richiesta di informazioni, a essa non sarebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce sarebbero rimossi, manomessi o distrutti.

(64)

Al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari a far sì che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto deterrente. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative.

(65)

Per avere un effetto deterrente sul pubblico, le decisioni che irrogano sanzioni amministrative o altre misure amministrative adottate dalle autorità competenti dovrebbero essere pubblicate, a meno che l’autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, rinviare la pubblicazione o non pubblicare affatto.

(66)

Gli Stati membri, pur potendo prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(67)

Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’offerta di crowdfunding e delle esigenze di informazione degli investitori, le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dovrebbero essere esentate all’obbligo di pubblicazione del prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e tale regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(68)

Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti utili al fine di individuare le violazioni del presente regolamento e di infliggere sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l’esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti, e proteggerli da ritorsioni. Ciò dovrebbe essere fatto modificando la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) al fine di renderla applicabile alle violazioni del presente regolamento.

(69)

Al fine di precisare i requisiti del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo al periodo di transizione per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(70)

Al fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento, ivi compresa una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione, è opportuno elaborare norme tecniche. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) (ABE), in quanto organismi con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione.

(71)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ESMA e dall’ABE in merito ai seguenti aspetti: gestione individuale di portafogli di prestiti, trattamento dei reclami, conflitti di interessi, autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, informazione ai clienti, pubblicazione del tasso di default, test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite, scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e cooperazione tra autorità competenti. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(72)

Alla Commissione dovrebbe anche essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’ESMA per quanto riguarda la comunicazione da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, la pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing e la cooperazione tra autorità competenti e con l’ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

73)

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(74)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l’efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(75)

La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) che esclude dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(76)

Ai fini della certezza del diritto e nella prospettiva che le norme nazionali siano sostituite dalle norme di cui al presente regolamento per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding che sono ora inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che consentano alle persone che offrono detti servizi di crowdfunding in conformità del diritto nazionale che precede l’applicazione del presente regolamento di adeguare le loro attività commerciali alle norme previste dal presente regolamento e di disporre di tempo sufficiente per chiedere un’autorizzazione ai sensi dello stesso. Tali persone dovrebbero pertanto poter continuare a prestare i servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto nazionale applicabile fino al 10 novembre 2022. Durante il periodo di transizione gli Stati membri possono istituire procedure speciali per consentire alle persone giuridiche che sono state autorizzate ai sensi del diritto nazionale a prestare i servizi di crowdfunding inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento di convertire le loro autorizzazioni nazionali in autorizzazioni ai sensi del presente regolamento, purché i fornitori di servizi di crowdfunding soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

(77)

I fornitori di servizi di crowdfunding che non hanno ottenuto un’autorizzazione in conformità del presente regolamento entro il 10 novembre 2022 non dovrebbero più pubblicare alcuna nuova offerta di crowdfunding dopo tale data. Allo scopo di evitare una situazione in cui la raccolta dell’obiettivo di capitale per un determinato progetto di crowdfunding non sia completata entro il 10 novembre 2022, le richieste di finanziamento dovrebbero essere chiuse entro tale data. Tuttavia, dopo il 10 novembre 2022 la gestione dei contratti in essere, ivi compresa la raccolta e il trasferimento dei crediti, la messa a disposizione di servizi di custodia delle attività o lo svolgimento di operazioni societarie, può continuare in conformità del diritto nazionale applicabile.

(78)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

(79)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

b)

altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;

c)

offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:

i)

il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e

ii)

il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

3.   A meno che un fornitore di servizi di crowdfunding, un titolare di progetti o un investitore non sia autorizzato come ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri non applicano i requisiti nazionali di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e garantiscono che il diritto nazionale non richieda un’autorizzazione come enti creditizi o altre autorizzazioni, esenzioni o dispense individuali in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nei casi seguenti:

a)

per i titolari di progetti che, in relazione a prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding, accettano fondi dagli investitori; oppure

b)

per gli investitori che concedono ai titolari di progetti prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizio di crowdfunding», l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:

i)

intermediazione nella concessione di prestiti;

ii)

collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

b)

«prestito», un accordo ai sensi del quale un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in base al quale il titolare di progetti assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, unitamente agli interessi maturati, secondo il piano di rimborso concordato;

c)

«gestione individuale di portafogli di prestiti», la ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore, che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore;

d)

«piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;

e)

«fornitore di servizi di crowdfunding» una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding;

f)

«offerta di crowdfunding», una comunicazione da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding;

g)

«cliente», ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding presta o intende prestare servizi di crowdfunding;

h)

«titolare di progetti», ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;

i)

«investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

j)

«investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del presente regolamento;

k)

«investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;

l)

«progetto di crowdfunding», la o le attività commerciali per le quali il titolare di progetti persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding;

m)

«valori mobiliari», valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;

n)

«strumenti ammessi a fini di crowdfunding», per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni;

o)

«comunicazione di marketing», ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;

p)

«supporto durevole», uno strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

q)

«società veicolo» o «SPV», soggetto creato unicamente per, o che persegue unicamente lo scopo di realizzare, un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (19);

r)

«autorità competente», la o le autorità designate da uno Stato membro in conformità dell’articolo 29.

2.   Fatta salva la possibilità che le azioni di una società privata a responsabilità limitata rientrino nella definizione di valori mobiliari di cui al paragrafo 1, lettera m), le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione al fornitore di servizi di crowdfunding possono consentire l’uso di tali azioni ai fini del presente regolamento purché soddisfino le condizioni per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding di cui al paragrafo 1, lettera n).

3.   Le autorità competenti informano l’ESMA con cadenza annuale riguardo ai tipi di società private a responsabilità limitata e le relative azioni offerte e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con riferimento al diritto nazionale applicabile.

L’ESMA rende accessibili al pubblico le informazioni di cui al primo comma, senza indebito ritardo sul proprio sito web.

4.   Per i primi due anni di applicazione del presente regolamento l’ESMA raccoglie con cadenza annuale le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento elaborate dai titolari di progetti che hanno emesso strumenti ammessi a fini di crowdfunding. L’ESMA raffronta le informazioni di cui all’allegato I, parte F, lettere b) e c), come fornite nelle schede con le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’ESMA trasmette tale confronto alla Commissione, che lo include nella relazione di cui all’articolo 45.

CAPO II

Prestazione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per I fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 3

Prestazione di servizi di crowdfunding

1.   I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding non pagano né accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma di crowdfunding o verso una particolare offerta di crowdfunding presentata su una piattaforma di crowdfunding di terzi.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding determinati che corrispondono a uno o più parametri o indicatori di rischio specifici scelti dall’investitore. Qualora l’investitore desideri effettuare un investimento nei progetti di crowdfunding proposti, esamina e prende esplicitamente una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.

I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti lo fanno rispettando i parametri indicati dagli investitori e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori il processo decisionale per l’esecuzione del mandato discrezionale ricevuto.

5.   In deroga al paragrafo 4, primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti possono agire discrezionalmente per conto dei rispettivi investitori nell’ambito dei parametri concordati senza che gli investitori siano tenuti a esaminare e prendere una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding.

6.   Qualora per la prestazione di servizi di crowdfunding si ricorra a una società veicolo, deve essere offerta una sola attività illiquida o indivisibile tramite tale società veicolo. Tale prescrizione si applica su base look-through all’attività sottostante illiquida o indivisibile detenuta da strutture finanziarie o giuridiche possedute o controllate in tutto o in parte dalla società veicolo. La decisione di assumere un’esposizione rispetto a tale attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 4

Gestione efficace e prudente

1.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.

2.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di sistemi e controlli adeguati a valutare i rischi connessi ai prestiti intermediati sulla piattaforma di crowdfunding.

Un fornitore di servizi di crowdfunding che fornisce una gestione individuale dei portafogli di prestiti assicura di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e della modellistica finanziaria in relazione a tale prestazione di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3.

3.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding esamina almeno una volta ogni due anni, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati, i presidi prudenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera h), e il piano di continuità operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j).

4.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding stabilisca il prezzo di un’offerta di crowdfunding, deve:

a)

effettuare, prima della presentazione dell’offerta di crowdfunding, una ragionevole valutazione del rischio di credito del progetto di crowdfunding o del titolare del progetto, considerando anche il rischio che il titolare del progetto non effettui, in caso di prestito, obbligazione o altre forme di titoli di debito, uno o più rimborsi entro la scadenza;

b)

basare la valutazione del rischio di credito di cui alla lettera a) su informazioni sufficienti, ivi compresi le seguenti:

i)

ove disponibili, i conti sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi;

ii)

informazioni di cui è a conoscenza al momento della valutazione del rischio di credito;

iii)

informazioni che sono state ottenute, se del caso, dal titolare del progetto; e

iv)

informazioni che consentano al fornitore di servizi di crowdfunding di effettuare una ragionevole valutazione del rischio di credito;

c)

istituire, attuare e mantenere politiche e procedure chiare ed efficaci che gli consentano di effettuare le valutazioni del rischio di credito, e pubblicare tali politiche e procedure;

d)

assicurare che il prezzo sia equo e adeguato, compresi i casi in cui un fornitore di servizi di crowdfunding che stabilisce il prezzo dei prestiti faciliti l’uscita per un prestatore prima della data di scadenza di un prestito;

e)

effettuare una valutazione di ciascun prestito almeno nei seguenti casi:

i)

al momento dell’emissione del prestito;

ii)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding ritenga improbabile che il titolare del progetto adempia integralmente alle proprie obbligazioni di rimborsare il prestito, senza che il fornitore di servizi di crowdfunding attivi eventuali garanzie o adotti altre misure aventi effetto analogo;

iii)

a seguito di un inadempimento; e

iv)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding faciliti l’uscita per un investitore prima della data di scadenza di un prestito;

f)

disporre e avvalersi di un sistema di gestione dei rischi concepito per garantire la conformità alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo;

g)

tenere un registro di ciascuna offerta di crowdfunding promossa, sufficiente a dimostrare che:

i)

è stata effettuata, ove richiesto, una valutazione del rischio di credito in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo; e

ii)

il prezzo dell’offerta di crowdfunding è stato equo e adeguato in linea con il sistema di gestione dei rischi.

Articolo 5

Obblighi di adeguata verifica

1.   Un fornitore di servizi di crowdfunding esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   Il livello minimo di adeguata verifica di cui al paragrafo 1 deve includere tutte le seguenti verifiche:

a)

che il titolare del progetto non ha precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;

b)

che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 6

Gestione individuale di portafogli di prestiti

1.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, un investitore conferisce il mandato precisando i parametri per prestare tale servizio, che include almeno due dei seguenti criteri cui tutti i prestiti del portafoglio dovranno conformarsi:

a)

il tasso di interesse minimo e massimo applicabile ai sensi di ogni eventuale contratto di prestito intermediato per l’investitore;

b)

la data di scadenza minima e massima di ogni eventuale prestito intermediato per l’investitore;

c)

la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio applicabili ai prestiti; e

d)

ove sia offerto un obiettivo di tasso annuo di rendimento dell’investimento, la probabilità che i prestiti selezionati consentano all’investitore di conseguire l’obiettivo di tasso con un ragionevole grado di certezza.

2.   Al fine di conformarsi al paragrafo 1, un fornitore di servizi di crowdfunding deve disporre di solide procedure e metodologie interne e avvalersi di dati adeguati. Il fornitore del servizio di crowdfunding può utilizzare i propri dati o i dati ottenuti da terzi.

Sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sul rendimento dei prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding valuta:

a)

il rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore;

b)

il rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore; e

c)

il rischio di credito dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell’investitore, verificando la possibilità che i titolari di progetti adempiano alle proprie obbligazioni nell’ambito del prestito.

Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce all’investitore anche una descrizione del metodo utilizzato per le valutazioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).

3.   Qualora offra una gestione individuale di portafogli di prestiti, il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato conferitogli e a ciascun prestito relativo al portafoglio individuale. Il fornitore di servizi di crowdfunding conserva la documentazione relativa al mandato e a ciascun prestito su un supporto durevole per almeno tre anni dopo la data della sua scadenza.

4.   Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce in modo continuativo attraverso mezzi elettronici e su richiesta di un investitore, almeno le seguenti informazioni su ciascun portafoglio individuale:

a)

l’elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio;

b)

la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio;

c)

la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti;

d)

le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, tra cui almeno il tasso d’interesse o la forma alternativa di compensazione dell’investitore, la data di scadenza, la categoria di rischio, lo scadenzario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali scadenze;

e)

per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie reali o fideiussori o altri tipi di garanzie;

f)

eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni;

g)

eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto;

h)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia effettuato una valutazione del prestito:

i)

la valutazione più recente;

ii)

la data della valutazione;

iii)

una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di crowdfunding ha effettuato la valutazione; e

iv)

una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di default.

5.   Un fornitore di servizi di crowdfunding, qualora abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi per la sua attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti, fornisce agli investitori le seguenti informazioni:

a)

una segnalazione di rischio recante la seguente avvertenza: « Il fondo a copertura dei rischi che offriamo non garantisce il diritto a essere rimborsati; pertanto, può verificarsi che anche in caso di perdite gli investitori non ricevano una liquidazione. Il gestore del fondo a copertura dei rischi gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda l’importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso. Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare affidamento su eventuali liquidazioni dal fondo a copertura dei rischi al momento di valutare se e quanto investire.»;

b)

una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi, ivi incluse:

i)

una spiegazione della fonte delle somme versate nel fondo;

ii)

una spiegazione delle modalità di disciplina del fondo;

iii)

una spiegazione relativa alla proprietà delle somme;

iv)

le valutazioni considerate dal gestore del fondo a copertura dei rischi al momento di decidere se e come esercitare il proprio potere discrezionale di versare liquidazioni dal fondo, compreso:

se il fondo a copertura dei rischi detiene o meno somme sufficienti per effettuare i versamenti; e

che il gestore del fondo a copertura dei rischi gode in ogni caso di assoluta discrezionalità nel decidere se effettuare i versamenti o meno o nel decidere l’importo del versamento;

v)

una spiegazione della procedura per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dalla riserva; e

vi)

una descrizione delle modalità con cui le somme versate nel fondo saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del fondo a copertura dei rischi.

6.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che abbia istituito e gestisca un fondo a copertura dei rischi di cui al paragrafo 5 fornisce al pubblico su base trimestrale le seguenti informazioni relative al rendimento del fondo:

a)

l’entità del fondo a copertura dei rischi rispetto al totale degli importi dovuti in relazione a prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi; e

b)

il rapporto tra i pagamenti effettuati utilizzando il fondo a copertura dei rischi e il totale degli importi ancora dovuti come pagamento dei prestiti pertinenti al fondo a copertura dei rischi.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 2, terzo comma;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 4; e

c)

le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire ai sensi dei paragrafi 5 e 6.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 7

Trattamento dei reclami

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all’autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Conflitti di interesse

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti:

a)

i partecipanti al capitale che detengono il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto;

b)

i loro dirigenti o dipendenti;

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

I fornitori di servizi di crowdfunding che accettano quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma devono comunicare integralmente sul loro sito web il fatto che accettano tali persone come investitori, comprese le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall’altro, o tra un cliente e l’altro.

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.

Tale comunicazione è effettuata sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5:

a)

sono fornite su un supporto durevole;

b)

sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.

7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i requisiti per il mantenimento o l’applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;

b)

le misure di cui al paragrafo 4;

c)

le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Esternalizzazione

1.   Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.

2.   L’esternalizzazione delle funzioni operative di cui al paragrafo 1 non pregiudica la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell’autorità competente di monitorare il rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 10

Prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento

1.   In caso di prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento, i fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti di tutti i seguenti aspetti:

a)

la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile;

b)

se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.

2.   Qualora effettuino operazioni di pagamento connesse a valori mobiliari o a strumenti ammessi a fini di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding depositano i fondi presso uno dei seguenti soggetti:

a)

una banca centrale; o

b)

un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE.

3.   I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, e che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere fisicamente consegnati a un depositario, sono tenuti in custodia dal fornitore di servizi di crowdfunding o da terzi. Un soggetto che presta servizi di custodia deve essere in possesso di un’autorizzazione a norma della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.

4.   Un fornitore di servizi di crowdfunding può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi, a condizione che tale fornitore di servizi di crowdfunding o il terzo sia un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.

5.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding non offra, né direttamente né tramite terzi, servizi di pagamento connessi ai servizi di crowdfunding, tale fornitore istituisce e mantiene dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 11

Requisiti prudenziali

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:

a)

25 000 EUR; e

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.

2.   I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:

a)

fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o

c)

una combinazione dei punti a) e b).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.

5.   Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

ha un termine iniziale non inferiore a un anno;

b)

il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;

c)

è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un terzo.

7.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:

a)

perdita di documenti;

b)

dichiarazioni false o fuorvianti fatte;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi giuridici e regolamentari;

ii)

dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;

e)

perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.

8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e

e)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

9.   In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;

b)

qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

CAPO III

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.   Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11;

i)

la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11;

j)

una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

m)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

n)

una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

o)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

p)

una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5;

q)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

r)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;

b)

che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

7.   Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

8.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

9.   L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

10.   L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

11.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

12.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.

13.   I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

14.   Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.

15.   Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e

b)

le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione notificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, garantiscono che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato a fornire.

2.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività a servizi aggiuntivi di crowdfunding non previsti al momento dell’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 12 presenta una richiesta di estensione dell’autorizzazione alle autorità competenti che hanno concesso al fornitore di servizi di crowdfunding la sua autorizzazione a norma dell’articolo 12, integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2. La richiesta di estensione è trattata conformemente all’articolo 12, paragrafi da 4 a 11.

Articolo 14

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.   L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti;

d)

il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

e)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’articolo 18;

f)

qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale;

g)

eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3.   L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’articolo 17 viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.

Articolo 15

Vigilanza

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione.

2.   La pertinente autorità competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto della natura, dell’ambito e della complessità delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding. Ai fini della suddetta valutazione, la pertinente autorità competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un’ispezione in loco.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano la pertinente autorità competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.   Un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce annualmente, in forma riservata, un elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma di crowdfunding all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, specificando per ogni progetto:

a)

il titolare del progetto e l’importo raccolto;

b)

lo strumento emesso quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b), m) e n);

c)

informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati.

2.   Le autorità competenti forniscono entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni all’ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 in forma anonima. L’ESMA elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del crowdfunding nell’Unione.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il10 novembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione hanno il potere di revocare l’autorizzazione in una qualsiasi delle seguenti situazioni qualora il fornitore di servizi di crowdfunding:

a)

non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione dell’autorizzazione;

b)

abbia espressamente rinunciato all’autorizzazione;

c)

non abbia fornito servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi e non sia inoltre più coinvolto nell’amministrazione di contratti in essere che sono il risultato dell’iniziale incontro di interessi relativi al finanziamento delle imprese attraverso l’uso della sua piattaforma di crowdfunding;

d)

abbia ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, anche tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione;

f)

abbia violato gravemente il presente regolamento.

Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione hanno anche il potere di revocarla in una delle seguenti situazioni:

a)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia anche un fornitore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e abbia violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, o lo abbiano fatto i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto; oppure

b)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo che agisce per suo conto abbia perso l’autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE e detto fornitore di servizi di crowdfunding o terzo non abbia posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

2.   Qualora un’autorità competente in uno Stato membro revochi un’autorizzazione, l’autorità competente designata quale punto di contatto unico in tale Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, senza indebito ritardo informa l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 18. L’ESMA inserisce informazioni sulla revoca dell’autorizzazione nel registro di cui all’articolo 14.

3.   Prima di adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione consulta l’autorità competente di un altro Stato membro qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia:

a)

un’impresa controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

un’impresa controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

Articolo 18

Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding;

b)

l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri;

c)

la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ESMA. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all’articolo 14.

3.   Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO IV

Tutela degli investitori

Articolo 19

Informazioni ai clienti

1.   Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai clienti su sé stessi, sui costi, sui rischi finanziari e sugli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti del fatto che i loro servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la loro piattaforma di crowdfunding non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti in merito al periodo di riflessione per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 22. Ogniqualvolta è presentata un’offerta di crowdfunding, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tali informazioni collocandole in una posizione ben visibile su ogni supporto utilizzato, compresa ogni applicazione per dispositivi portatili, e su ogni pagina web dove è presentata tale offerta.

4.   Tutte le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 1 sono comunicate ai clienti ogniqualvolta ciò sia opportuno, e almeno prima che sia effettuata l’operazione di crowdfunding.

5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 6 sono a disposizione di tutti i clienti in una sezione del sito web della piattaforma di crowdfunding chiaramente identificata e facilmente accessibile e in modo non discriminatorio.

6.   Qualora applichino punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o propongano la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding rendono disponibile una descrizione del metodo usato per calcolare tali punteggi o determinare tali prezzi. Qualora il calcolo sia basato su conti non sottoposti a audit, è precisato chiaramente nella descrizione del metodo.

7.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

gli elementi, compreso il formato, da includere nella descrizione del metodo di cui al paragrafo 6;

b)

le informazioni e i fattori di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono tenere conto quando si effettua una valutazione del rischio di credito di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), e si procede a una valutazione di un prestito di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera e);

c)

i fattori di cui un fornitore di servizi di crowdfunding deve tener conto nel far sì che il prezzo di un prestito che promuove sia equo e adeguato come indicato all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d);

d)

i contenuti e la governance minimi delle politiche e delle procedure richieste a norma del presente articolo e del sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f).

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 20

Pubblicazione del tasso di default

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti:

a)

pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e

b)

pubblicano un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso:

i)

il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi;

ii)

una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e

iii)

qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato.

2.   I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.

3.   In stretta cooperazione con l’ABE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo di calcolo dei tassi di default di cui al paragrafo 1 relativi ai progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite

1.   Prima di dare ai potenziali investitori non sofisticati pieno accesso per investire nei progetti di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati ai potenziali investitori non sofisticati.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni riguardanti:

a)

i precedenti investimenti in valori mobiliari o la precedente acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti da parte dei potenziali investitori non sofisticati, anche nella fase iniziale o di espansione di un’impresa;

b)

la comprensione da parte dei potenziali investitori non sofisticati dei rischi legati alla concessione di prestiti, agli investimenti in valori mobiliari o all’acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding rivedono per ciascun investitore non sofisticato la valutazione di cui al paragrafo 1 ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

4.   Nel caso in cui i potenziali investitori non sofisticati non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, o qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo, che i potenziali investitori non sofisticati non possiedano sufficienti conoscenze, competenze o esperienza i fornitori di servizi di crowdfunding informano detti potenziali investitori non sofisticati che i servizi offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding potrebbero essere inappropriati per loro ed emanano nei loro confronti una segnalazione di rischio. Tale segnalazione di rischio indica chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati riconoscono espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione emanata dal fornitore di servizi di crowdfunding.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono inoltre ai potenziali investitori non sofisticati di effettuare una simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10 % del loro patrimonio netto, sulla base delle seguenti informazioni:

a)

reddito abituale e reddito totale, e se il reddito è percepito su base stabile o temporanea;

b)

attività, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, ma esclusi gli immobili detenuti a scopo privato o d’investimento e i fondi pensione;

c)

impegni finanziari, ivi compresi impegni regolari, esistenti o futuri.

6.   Un fornitore di servizi di crowdfunding rivede per ciascun investitore non sofisticato la simulazione di cui al paragrafo 5 ogni anno dopo la simulazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

Nulla osta a che i potenziali investitori non sofisticati e gli investitori non sofisticati investano in progetti di crowdfunding. Gli investitori non sofisticati prendono atto che hanno ricevuto i risultati della simulazione di cui al paragrafo 5.

7.   Ogni volta, prima che un potenziale investitore non sofisticato o un investitore non sofisticato accetti una singola offerta di crowdfunding in virtù della quale effettuerebbe un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1 000 EUR o il 5 % del patrimonio netto di tale investitore calcolato in conformità del paragrafo 5, il fornitore di servizi di crowdfunding provvede a che tale investitore:

a)

riceva un’avvertenza sui rischi;

b)

fornisca un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e

c)

dimostri al fornitore di servizi di crowdfunding che l’investitore comprende l’investimento e i relativi rischi.

Ai fini di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere usata come prova del fatto che il potenziale investitore non sofisticato o l’investitore non sofisticato comprende l’investimento e i suoi rischi.

8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità necessarie per:

a)

effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1;

b)

condurre la simulazione di cui al paragrafo 5;

c)

fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Periodo di riflessione precontrattuale

1.   I termini e le condizioni dell’offerta di crowdfunding rimangono vincolanti per il titolare di progetti dal momento in cui l’offerta di crowdfunding è presente sulla piattaforma di crowdfunding fino alla data anteriore tra le seguenti:

a)

la data di scadenza dell’offerta di crowdfunding annunciata dal fornitore di servizi di crowdfunding nel momento in cui l’offerta di crowdfunding è presente sulla sua piattaforma di crowdfunding; o

b)

la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo.

2.   Il fornitore di servizi di crowdfunding prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale il potenziale investitore non sofisticato può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.

3.   Il periodo di riflessione di cui al paragrafo 2 decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding e scade dopo quattro giorni di calendario.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene un registro delle offerte di investimento e delle manifestazioni di interesse ricevute, e del momento in cui le ha ricevute.

5.   Le modalità di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse comprendono almeno le stesse modalità con le quali il potenziale investitore non sofisticato è in grado di fare un’offerta di investimento o di manifestare interesse per un’offerta di crowdfunding.

6.   Il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce ai potenziali investitori non sofisticati informazioni accurate, chiare e tempestive in merito al periodo di riflessione e alle modalità di revoca di un’offerta di investimento o di una manifestazione di interesse, compreso almeno quanto segue:

a)

subito prima che il potenziale investitore non sofisticato possa formulare la sua offerta di investimento o manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare il potenziale investitore non sofisticato:

i)

del fatto che l’offerta di investimento o la manifestazione di interesse è soggetta a un periodo di riflessione,

ii)

della durata del periodo di riflessione;

iii)

delle modalità di revoca dell’offerta di investimento o della manifestazione di interesse;

b)

subito dopo aver ricevuto l’offerta di investimento o la manifestazione di interesse, il fornitore di servizi di crowdfunding deve informare, attraverso la sua piattaforma di crowdfunding, il potenziale investitore non sofisticato dell’inizio del periodo di riflessione.

7.   In caso di gestione individuale di portafogli di prestiti, il presente articolo si applica solo al mandato di investimento iniziale conferito dall’investitore non sofisticato e non agli investimenti in prestiti specifici effettuati nell’ambito di tale mandato.

Articolo 23

Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 o in un’altra lingua accettata da tali autorità.

3.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding promuova un’offerta di crowdfunding attraverso comunicazioni di marketing in un altro Stato membro, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è resa disponibile in almeno una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

4.   Nulla osta a che i fornitori di servizi di crowdfunding predispongano una traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in una o più lingue diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 o 3. Tali traduzioni rispecchiano fedelmente il contenuto del testo originale della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

5.   Le autorità competenti informano l’ESMA riguardo alla lingua o alle lingue che accettano ai fini del presente regolamento come indicato ai paragrafi 2 e 3. L’ESMA rende disponibile tale informazione sul suo sito web.

6.   La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui al paragrafo 2 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di cui all’allegato I;

b)

la seguente clausola di esclusione della responsabilità, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento:

«La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dalle autorità competenti né dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L’idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l’accesso a questo investimento. Se procede all’investimento, si assume pienamente i rischi connessi all’investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.»;

c)

la seguente segnalazione di rischio:

«L’investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. Il Suo investimento non è coperto dai regimi di garanzia dei depositi istituiti in conformità della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Il Suo investimento non è coperto dal sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull’investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe tuttavia subire perdite.

(*1)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."

(*2)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).»."

7.   La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è corretta, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle con riferimenti, incluse se del caso le citazioni dirette, alla normativa applicabile. È presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di sei facciate in formato A4 quando stampato. In caso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding, nei casi in cui le informazioni richieste conformemente all’allegato I, parte F, superino una facciata in formato A4 quando stampate, la parte eccedente è fornita in un allegato accluso alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

8.   Il fornitore di servizi di crowdfunding chiede al titolare del progetto di comunicargli ogni variazione delle informazioni per tenere aggiornata la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento costantemente e per la durata dell’offerta di crowdfunding. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse per l’offerta di crowdfunding di qualsiasi variazione significativa delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che gli sono state comunicate.

9.   Gli Stati membri dispongono la responsabilità di almeno il titolare del progetto o dei suoi organi amministrativi, di direzione o di controllo per le informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. Tali responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono chiaramente indicate nella scheda, nel caso di persone fisiche, con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono conformi ai fatti e che nella scheda non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino a persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, almeno nei seguenti casi:

a)

le informazioni sono fuorvianti o imprecise; o

b)

la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento omette informazioni fondamentali, necessarie per aiutare gli investitori a valutare se finanziare il progetto di crowdfunding.

11.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

12.   Qualora un fornitore di servizi di crowdfunding individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, tale fornitore di servizi di crowdfunding segnala tempestivamente tali omissioni, errori o imprecisioni al titolare del progetto, il quale completa o corregge tempestivamente tali informazioni.

Qualora non si proceda tempestivamente a tali completamenti o correzioni, il fornitore di servizi di crowdfunding sospende l’offerta di crowdfunding finché la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non è stata completata o corretta, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.

Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse nell’offerta di crowdfunding di dette irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che saranno adottate dal fornitore di servizi di crowdfunding e dell’opzione di revocare la loro offerta di investimento o la loro manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding.

Se, dopo 30 giorni di calendario, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non è stata completata o corretta per rettificare tutte le irregolarità individuate, l’offerta di crowdfunding è cancellata.

13.   Un potenziale investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all’investitore potenziale di astenersi dall’effettuare l’investimento.

14.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa al fornitore di servizi di crowdfunding possono chiedere la notifica ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento almeno sette giorni lavorativi prima che la stessa sia resa disponibile per i potenziali investitori. Le schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento non sono subordinate all’approvazione ex ante da parte delle autorità competenti.

15.   Qualora i potenziali investitori ricevano una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta conformemente al presente articolo, i fornitori di servizi di crowdfunding e i titolari di progetti sono considerati adempienti all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle persone fisiche o giuridiche che commercializzano un’offerta di crowdfunding o che offrono consulenza in materia.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 e all’allegato I, e il contenuto di tale modello;

b)

le tipologie di rischio rilevante connesso all’offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente all’allegato I, parte C;

c)

l’uso di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave, compreso al fine di presentare le informazioni di cui all’allegato I, parte A, lettera e);

d)

le commissioni e gli oneri e i costi per le operazioni di cui all’allegato I, parte H, lettera a), compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell’investitore.

Quando sviluppa tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, prima frase, e all’articolo 23, paragrafo 6, lettera a), i fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono la gestione individuale di portafogli di prestiti redigono conformemente al presente articolo e mettono a disposizione dei potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma che comprenda tutte le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di cui all’allegato I, parti H e I;

b)

informazioni sulle persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento; nel caso di persone fisiche, compresi membri di organi amministrativi, di direzione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, il nome e la funzione della persona fisica; nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale;

c)

l’attestazione di responsabilità seguente:

«Il fornitore di servizi di crowdfunding dichiara, per quanto a sua conoscenza, che non sono state omesse informazioni o che nessuna di queste è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile dell’elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.».

2.   Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene costantemente aggiornata la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma per la durata dell’offerta di crowdfunding. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse nell’offerta di crowdfunding di qualsiasi variazione significativa delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

3.   La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma è corretta, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti, incluse se del caso le citazioni dirette, alla normativa applicabile. È presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di sei facciate in formato A4 quando stampato.

4.   Gli Stati membri prevedono la responsabilità almeno del fornitore di servizi di crowdfunding per le informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma. Coloro che sono responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma sono, nel caso di persone fisiche, chiaramente indicati nella scheda con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro dichiarazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono conformi ai fatti e che nella scheda non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino a persone fisiche e giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, almeno nei seguenti casi:

a)

le informazioni sono fuorvianti o imprecise; o

b)

la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma omette informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire attraverso la gestione individuale di portafogli di prestiti.

6.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma.

7.   Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un’omissione, un errore o un’imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma che potrebbe avere un impatto rilevante sul rendimento atteso della gestione individuale di portafogli di prestiti, detto fornitore di servizi di crowdfunding rettifica esso stesso l’omissione, l’errore o l’imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

8.   Qualora i potenziali investitori ricevano una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma redatta conformemente al presente articolo, i fornitori di servizi di crowdfunding sono considerati adempienti all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle persone fisiche o giuridiche che commercializzano un’offerta di crowdfunding o che offrono consulenza in materia.

Articolo 25

Bacheca elettronica

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono gestire una bacheca elettronica sulla quale consentono ai propri clienti di pubblicizzare l’interesse per l’acquisto e la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding.

2.   La bacheca elettronica di cui al paragrafo 1 non deve essere utilizzata per l’incontro di interessi di acquisto e di vendita mediante i protocolli o le procedure operative interne del fornitore di servizi di crowdfunding in modo da dare luogo a contratti. La bacheca elettronica non consiste pertanto in un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su base multilaterale.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono di pubblicizzare gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conformano ai seguenti requisiti:

a)

devono informare i propri clienti circa la natura della bacheca elettronica conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)

devono chiedere ai propri clienti che pubblicizzano la vendita di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 di rendere disponibile la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

c)

devono fornire ai clienti che intendono acquistare prestiti pubblicizzati sulla bacheca elettronica informazioni sul rendimento dei prestiti intermediati dal fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

devono garantire che i propri clienti che pubblicizzano un interesse per l’acquisto di prestiti, valori o strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che risultano investitori non sofisticati ricevano le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e la segnalazione di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 4.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono la pubblicità di interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che offrono servizi di custodia delle attività a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, impongono ai propri investitori che pubblicizzano tali interessi di comunicare loro eventuali cambiamenti di proprietà al fine di procedere alla verifica della proprietà e alla registrazione.

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono un prezzo di riferimento per l’acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo motivano e informano i clienti che il prezzo di riferimento proposto non è vincolante e rendono noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata in linea con l’articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 26

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per un periodo di almeno cinque anni;

b)

provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;

c)

mantengono per un periodo di almeno cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.

CAPO V

Comunicazioni di marketing

Articolo 27

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing relative ai loro servizi, comprese quelle esternalizzate a terzi, siano chiaramente identificabili come tali.

2.   Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un’attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso.

Le informazioni che figurano in una comunicazione di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti nonché coerenti con le informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se tale scheda è già disponibile, o con le informazioni che devono figurare nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se detta scheda non è ancora disponibile.

3.   Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing o una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing sono tenute a monitorare il rispetto e l’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing.

5.   Le autorità competenti non richiedono la notifica e l’approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 28

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1.   Le autorità competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui le autorità competenti sono tenute a monitorare il rispetto e l’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding.

2.   Le autorità competenti notificano all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e forniscono all’ESMA una sintesi di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

3.   Le autorità competenti informano l’ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e forniscono senza indugio all’ESMA una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.

4.   Qualora le autorità competenti non siano tenute a monitorare il rispetto e a garantire l’esecuzione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1, esse tuttavia pubblicano sui rispettivi siti web i contatti da cui è possibile ottenere informazioni circa le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web la sintesi di cui al paragrafo 2 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L’ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

7.   Le autorità competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.

8.   Le autorità competenti trasmettono regolarmente all’ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell’anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:

a)

se del caso, il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità;

b)

se del caso, i risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate o le riparazioni apprestate dai fornitori di servizi di crowdfunding; e

c)

se del caso, gli esempi disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

CAPO VI

Autorità competenti ed esma

Articolo 29

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal presente regolamento e ne informano l’ESMA.

2.   Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 1, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.

3.   L’ESMA pubblica sul proprio sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di indagine:

a)

esigere che i fornitori di servizi di crowdfunding e i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, nonché le persone fisiche o giuridiche che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;

b)

esigere che i revisori dei conti e i dirigenti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding trasmettano informazioni;

c)

eseguire ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, sulla base del diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza:

a)

sospendere un’offerta di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

b)

vietare o sospendere le comunicazioni di marketing o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding cessino o sospendano le comunicazioni di marketing per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;

c)

vietare un’offerta di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato;

d)

sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione di servizi di crowdfunding per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;

e)

vietare la prestazione di servizi di crowdfunding se accertano che il presente regolamento è stato violato;

f)

rendere pubblico il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding non ottempera ai suoi obblighi;

g)

rendere pubbliche, o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla prestazione del servizio di crowdfunding al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;

h)

sospendere o esigere che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding sospenda la prestazione dei servizi di crowdfunding se le autorità competenti ritengono che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la prestazione dei servizi di crowdfunding pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

i)

trasferire i contratti in essere a un altro fornitore di servizi di crowdfunding qualora l’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding sia revocata a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera c), previo accordo dei clienti e del fornitore ricevente di servizi di crowdfunding.

Eventuali misure adottate nell’esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo sono proporzionate, debitamente giustificate e adottate conformemente all’articolo 40.

3.   Se necessario in base al diritto nazionale, l’autorità competente può chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding a cui sono trasferiti i contratti in essere di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), deve essere autorizzato a fornire servizi di crowdfunding nello stesso Stato membro in cui è stato autorizzato il fornitore di servizi di crowdfunding originale.

5.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 con le seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7.   La segnalazione da parte di una persona fisica o giuridica di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 31

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, in conformità dell’articolo 39, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per una violazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità inquirenti o le autorità di giustizia penale della loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a violazioni del presente regolamento e di assicurare le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare ai fini del presente regolamento.

2.   Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:

a)

quando l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o di contrasto delle violazioni, o ad un’indagine penale;

b)

quando è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta;

c)

quando nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indebiti ritardi le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4.   Un’autorità competente può chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’autorità competente richiedente informa l’ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione in loco o indagine, essa può compiere una delle seguenti azioni:

a)

effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare controllori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

e)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

5.   Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 TFUE, in tali situazioni l’ESMA può intervenire conformemente al potere conferitole dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento della loro attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

7.   Se un’autorità competente constata o ha motivo di ritenere che uno qualsiasi dei requisiti di cui al presente regolamento non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Articolo 32

Cooperazione tra autorità competenti ed ESMA

1.   Le autorità competenti e l’ESMA cooperano strettamente tra loro ai fini del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Esse provvedono a scambi di informazioni per esercitare le funzioni loro assegnate a norma del presente capo.

2.   Nel caso di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine se una delle autorità competenti lo chiede.

3.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volte a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Cooperazione con altre autorità

Quando un fornitore di servizi di crowdfunding svolge attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui all’articolo 12, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della sorveglianza di tali attività diverse come previsto dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 34

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 10 novembre 2021. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

Articolo 35

Segreto professionale

1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

2.   L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per qualsiasi terzo a cui l’autorità competente ha delegato i propri poteri. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.

Articolo 36

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall’ESMA nell’ambito di applicazione del presente regolamento, esso si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 37

Provvedimenti cautelari

1.   Quando l’autorità competente di uno Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding hanno commesso irregolarità o che il fornitore di servizi di crowdfunding o terzi hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione e l’ESMA.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione, il fornitore di servizi di crowdfunding o i terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding perseverano nella violazione del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti i servizi di crowdfunding, dopo averne informato l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione e l’ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l’ESMA.

3.   Qualora un’autorità competente sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’altra autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. L’ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti istituiscono procedure che consentono ai clienti e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. In ogni caso, i reclami dovrebbero essere accettati per iscritto o in forma elettronica e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

2.   Le informazioni sulle procedure per i reclami di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione sul sito internet di ogni autorità competente e comunicati all’ESMA. L’ESMA pubblica sul proprio sito internet i riferimenti alle sezioni dei siti internet delle autorità competenti relative alle procedure per i reclami.

CAPO VII

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 39

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 30 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano per lo meno a quanto segue:

a)

violazioni degli articoli 3, 4 e 5, dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 10, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 21, paragrafi da 1 a 7, dell’articolo 22, dell’articolo 23, paragrafi da 2 a 13, degli articoli 24, 25 e 26 e dell’articolo 27, paragrafi da 1 a 3;

b)

mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.

Entro il 10 novembre 2021 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, in conformità del proprio diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;

c)

un divieto che impedisca a qualsiasi membro dell’organo di gestione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali fornitori di servizi di crowdfunding;

d)

sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera e);

e)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020, o fino al 5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione. Se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di ricavo corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo;

f)

nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale al 9 novembre 2020.

3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni pecuniarie amministrative di un livello più elevato di quelle previste dal presente regolamento, sia per quanto riguarda le persone fisiche che le persone giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 40

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.   Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative o altre misure amministrative da irrogare a norma dell’articolo 39, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

d)

l’ammontare degli utili realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

g)

le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h)

le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori.

2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui all’articolo 39 in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2, secondo comma.

3.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 39, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 41

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché ogni decisione adottata ai sensi del presente regolamento sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

Articolo 42

Pubblicazione delle decisioni

1.   La decisione che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.   Qualora la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dall’autorità competente sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso, le autorità competenti compiono una delle seguenti azioni:

a)

differiscono la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

c)

non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione di tale decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull’esito di tale ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente inflittiva di una sanzione o misura.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 43

Segnalazione delle sanzioni e delle misure amministrative all’ESMA

1.   L’autorità competente trasmette annualmente all’ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 39. L’ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’articolo 39, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

2.   Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA.

3.   Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative imposte ma non pubblicate, inclusi eventuali ricorsi ad esse relativi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ESMA, all’EBA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

CAPO VIII

Atti delegati

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 48, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 9 novembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 48, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 45

Relazione

1.   Prima del 10 novembre 2023, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA e dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   La relazione valuta:

a)

il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza acquisita in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e della loro quota di mercato, nonché dell’impatto del presente regolamento in relazione ad altre normative pertinenti dell’Unione, tra cui la direttiva 97/9/CE, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (24), la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) 2017/1129;

b)

se l’ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato in relazione alla soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c);

c)

l’uso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding nell’ambito della prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding;

d)

se l’ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continua a essere appropriato, tenendo conto dell’evoluzione dei modelli di business che prevedono l’intermediazione di crediti finanziari, incluse la cessione o la vendita di crediti da prestiti a investitori terzi attraverso piattaforme di crowdfunding;

e)

se siano necessari adeguamenti delle definizioni di cui al presente regolamento, inclusa la definizione di investitore sofisticato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), e dei criteri di cui all’allegato II alla luce della loro efficacia nel garantire la tutela dell’investitore;

f)

se i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 6 e all’articolo 24, continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento per quanto riguarda la governance, la conformità e la comunicazione di informazioni per la gestione individuale di portafogli di prestiti e alla luce di servizi analoghi forniti per valori mobiliari conformemente alla direttiva 2014/65/UE;

g)

l’impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding dell’Unione, compreso l’impatto sull’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone fisiche o giuridiche interessate da tali servizi;

h)

l’attuazione dell’innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l’applicazione di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;

i)

se i requisiti prudenziali di cui all’articolo 11 continuano a essere appropriati per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il livello di requisiti minimi di fondi propri, la definizione di fondi propri, l’uso delle assicurazioni e la combinazione di fondi propri e assicurazioni;

j)

se siano necessarie modifiche ai requisiti in materia di informazioni ai clienti di cui all’articolo 19 o alle garanzie di tutela degli investitori di cui all’articolo 21;

k)

se l’importo di cui all’articolo 21, paragrafo 7 continua a essere appropriato per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

l)

l’effetto delle lingue accettate dalle autorità competenti conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 3;

m)

il ricorso alle bacheche elettroniche di cui all’articolo 25, compreso l’impatto sul mercato secondario per i prestiti, i valori mobiliari e gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

n)

gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;

o)

l’applicazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative e, in particolare, l’eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative previste per violazioni del presente regolamento;

p)

la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding ad obblighi di conformità al diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all’elenco di soggetti obbligati ai fini della suddetta direttiva;

q)

l’opportunità di consentire alle entità stabilite in paesi terzi di essere autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento;

r)

la cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA e l’idoneità delle autorità competenti quali entità di supervisione del presente regolamento;

s)

la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l’utilizzo di fondi dell’Unione;

t)

il numero totale e la quota di mercato di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento nel periodo dal 10 novembre 2021 al 10 novembre 2022, classificati per piccole, medie e grandi imprese;

u)

i flussi, il numero dei progetti e le tendenze della prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding per Stato membro;

v)

la quota dei servizi di crowdfunding fornita nell’ambito del presente regolamento nel mercato mondiale del crowdfunding e nel mercato finanziario dell’Unione;

w)

i costi di conformità con il presente regolamento per i fornitori di servizi di crowdfunding in percentuale dei costi operativi;

x)

il volume degli investimenti ritirati dagli investitori durante il periodo di riflessione, la relativa quota sul volume totale di investimenti e, sulla base di tale dato, se la durata e la natura del periodo di riflessione di cui all’articolo 22 sono appropriate e non compromettono l’efficienza del processo di raccolta di capitale o la tutela degli investitori;

y)

il numero e l’ammontare delle sanzioni amministrative e penali imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, classificato per Stati membri;

z)

le tipologie e le tendenze di comportamento fraudolento degli investitori, dei fornitori di servizi di crowdfunding e di terzi che si verificano in relazione al presente regolamento.

Articolo 46

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 è aggiunta la lettera seguente:

«k)

l’offerta pubblica di titoli da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), purché non superi la soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

Articolo 47

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell’allegato, parte I, punto B, della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

«xxi)

regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).».

Articolo 48

Periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’articolo 12, se tale data è anteriore.

2.   Per la durata del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un’autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che i requisiti di cui all’articolo 12 siano soddisfatti.

3.   Entro il 10 maggio 2022, la Commissione effettua una valutazione, previa consultazione dell’ESMA, in merito all’applicazione del presente regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all’impatto del presente regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 per estendere il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una volta per un periodo di 12 mesi.

Articolo 49

Deroga temporanea per quanto riguarda la soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10 novembre 2021, qualora in uno Stato membro la soglia del corrispettivo totale per la pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 sia inferiore a 5 000 000 di EUR, il presente regolamento si applica in tale Stato membro solo alle offerte di crowdfunding il cui importo totale non superi tale soglia.

Articolo 50

Recepimento della modifica alla direttiva (UE) 2019/1937

1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro il 10 novembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 47. Tuttavia, se tale data precede la data di recepimento di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, l’adozione, la pubblicazione e l’applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative è rinviata alla data di recepimento di cui all’articolo 26, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1937.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nell’ambito disciplinato dall’articolo 47.

Articolo 51

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(9)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(12)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(13)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n.1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cfr. pag. 50, della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(20)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(23)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(24)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL’INVESTIMENTO

Parte A: informazioni sui titolari del progetto e sul progetto di crowdfunding

a)

Identità, forma giuridica, proprietà, gestione e recapiti;

b)

tutte le persone fisiche o giuridiche responsabili delle informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. Nel caso di persone fisiche, compresi membri di organi amministrativi, di direzione o di controllo del titolare del progetto, indicare il nome e la funzione della persona fisica; nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede legale.

L’attestazione di responsabilità seguente:

«Il titolare del progetto dichiara, per quanto a sua conoscenza, che non sono state omesse informazioni o che nessuna di queste è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il titolare del progetto è responsabile dell’elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.»;

c)

attività principali del titolare del progetto; prodotti o servizi offerti dal titolare del progetto;

d)

un collegamento ipertestuale ai più recenti bilanci del titolare del progetto, se disponibile;

e)

principali cifre e indici finanziari annuali del titolare del progetto relativi agli ultimi tre anni, se disponibili;

f)

descrizione del progetto di crowdfunding, comprese finalità e caratteristiche principali.

Parte B: caratteristiche principali del processo di crowdfunding e, a seconda dei casi, condizioni per la raccolta di capitale o l’assunzione di prestiti

a)

Obiettivo minimo di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti in una singola offerta di crowdfunding e numero di offerte completate dal titolare del progetto o dal fornitore di servizi di crowdfunding per il progetto di crowdfunding;

b)

termine per raggiungere l’obiettivo in materia di capitale da raccogliere o l’obiettivo di fondi da acquisire tramite prestiti;

c)

informazioni sulle conseguenze nel caso in cui l’obiettivo in materia di capitale da raccogliere o di fondi da acquisire tramite prestiti non sia raggiunto entro la scadenza prevista;

d)

l’importo massimo dell’offerta se diverso dall’obiettivo di capitale o di fondi di cui alla lettera a);

e)

l’importo dei fondi propri impegnati a favore del progetto di crowdfunding dal titolare del progetto;

f)

modifica della composizione del capitale del titolare del progetto o dei prestiti relativi all’offerta di crowdfunding;

g)

l’esistenza e le condizioni di un periodo di riflessione precontrattuale per gli investitori non sofisticati.

Parte C: fattori di rischio

Presentazione dei principali rischi connessi al finanziamento del progetto di crowdfunding, al settore, al progetto, al titolare del progetto, ai valori mobiliari, agli strumenti ammessi a fini di crowdfunding o ai prestiti, compresi gli eventuali rischi geografici.

Parte D: informazioni relative all’offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding

a)

Importo totale e tipo dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding da offrire;

b)

prezzo di sottoscrizione;

c)

eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e modalità di assegnazione delle stesse;

d)

termini di sottoscrizione e di pagamento;

e)

custodia e consegna agli investitori di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

f)

se l’investimento è protetto da una garanzia o da una garanzia reale:

i)

se il garante o il fornitore della garanzia reale è una persona giuridica;

ii)

l’identità, la forma giuridica e i recapiti del garante o del fornitore della garanzia reale;

iii)

informazioni sulla natura e sui termini della garanzia o della garanzia reale;

g)

l’esistenza, se del caso, di un impegno irrevocabile a riacquistare i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding e il periodo di tempo per tale riacquisto;

h)

per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, il tasso di interesse nominale, la data a partire dalla quale gli interessi divengono pagabili, le date di pagamento degli interessi, la data di scadenza e il rendimento applicabile.

Parte E: informazioni sulla società veicolo

a)

Se tra il titolare del progetto e l’investitore è interposta una società veicolo;

b)

recapiti della società veicolo.

Parte F: diritti degli investitori

a)

Diritti principali connessi ai valori mobiliari o agli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

b)

restrizioni cui sono soggetti i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding, compresi gli accordi tra azionisti o altri accordi che ne impediscono la trasferibilità;

c)

descrizione di eventuali restrizioni al trasferimento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

d)

opportunità per l’investitore di uscire dall’investimento;

e)

per gli strumenti di capitale, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l’aumento di capitale derivante dall’offerta (presupponendo la sottoscrizione di tutti i valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding).

Parte G: informazioni in merito a prestiti

Se l'offerta di crowdfunding comporta l'agevolazione della concessione di prestiti, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, al posto delle informazioni di cui alle parti D, E e F del presente allegato, contiene informazioni su quanto segue:

a)

natura, durata e condizioni del prestito;

b)

tassi di interesse applicabili o, se del caso, un’altra forma di compensazione dell’investitore;

c)

misure di attenuazione del rischio, compresa la presenza di fornitori di garanzie reali o fideiussori o di altri tipi di garanzie;

d)

piano di rimborso del capitale e pagamento degli interessi;

e)

eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da presenza di fornitori di garanzie reali o fideiussori o di altri tipi di garanzie;

f)

gestione del prestito, anche nel caso in cui il titolare del progetto non ottemperi ai suoi obblighi.

Parte H: oneri, informazioni e mezzi di ricorso

a)

Oneri addebitati all’investitore e costi da esso sostenuti in relazione all’investimento, compresi i costi amministrativi derivanti dalla vendita di strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

b)

dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di crowdfunding, sul titolare del progetto e sulla società veicolo;

c)

come e a chi un investitore può presentare un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta del titolare del progetto o al fornitore di servizi di crowdfunding.

Parte I: informazioni sulla gestione individuale di portafogli di prestiti che devono essere fornite dai fornitori di servizi di crowdfunding

a)

Identità, forma giuridica, proprietà, dirigenza e recapiti del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

il tasso di interesse minimo e massimo dei prestiti che possono essere disponibili per i portafogli individuali degli investitori;

c)

la data di scadenza minima e massima dei prestiti che possono essere disponibili per i portafogli individuali degli investitori;

d)

se utilizzati, la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio in cui rientrano i prestiti, nonché i tassi di default e il tasso di interesse medio ponderato per categoria di rischio con un’ulteriore ripartizione per anno in cui i prestiti sono stati concessi tramite il fornitore di servizi di crowdfunding;

e)

gli elementi fondamentali della metodologia interna per la valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding e per la definizione delle categorie di rischio;

f)

se si offre un obiettivo di tasso di rendimento dell’investimento, un obiettivo di tasso annualizzato e l’intervallo di confidenza di tale obiettivo di tasso annualizzato nel periodo di investimento, tenendo conto degli oneri e dei tassi di default;

g)

le procedure, le metodologie interne e i criteri per la selezione dei progetti di crowdfunding rispetto al portafoglio individuale di prestiti per l’investitore;

h)

la copertura e le condizioni di qualsiasi garanzia sul capitale applicabile;

i)

la gestione dei prestiti del portafoglio, anche nei casi in cui un titolare di progetti non rispetti i propri obblighi;

j)

le strategie di diversificazione del rischio;

k)

gli oneri che il titolare di progetti o l’investitore è tenuto a pagare, compresa qualsiasi deduzione dagli interessi che il titolare di progetti è tenuto a corrispondere.


ALLEGATO II

INVESTITORI SOFISTICATI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I.   Criteri di identificazione

Un investitore sofisticato è un investitore che è consapevole dei rischi connessi all’investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate per assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie. Gli investitori sofisticati possono essere classificati come tali se soddisfano i criteri di identificazione di cui alla presente sezione e se è seguita la procedura di cui alla sezione II

Le seguenti persone fisiche o giuridiche sono considerate investitori sofisticati in tutti i servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento:

1)

Persone giuridiche che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

fondi propri pari almeno a 100 000 EUR;

b)

fatturato netto pari almeno a 2 000 000 EUR;

c)

bilancio pari almeno a 1 000 000 EUR.

2)

Persone fisiche che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

a)

reddito lordo personale di almeno 60 000 EUR per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100 000 EUR;

b)

l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l’investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica di cui al punto 1);

c)

l’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

II.   Richiesta di trattamento come investitore sofisticato

I fornitori di servizi di crowdfunding mettono a disposizione dei loro investitori un modello di cui possono avvalersi per presentare una richiesta di trattamento come investitore sofisticato. Il modello contiene i criteri di identificazione enunciati alla sezione I e una chiara avvertenza che specifica la tutela degli investitori che un investitore sofisticato perderà in conseguenza della sua classificazione in tale categoria.

Una richiesta di trattamento come un investitore sofisticato contiene i seguenti elementi:

1)

un’attestazione che precisi i criteri di identificazione di cui alla sezione I soddisfatti dall’investitore richiedente;

2)

una dichiarazione che attesti che l’investitore richiedente è consapevole delle conseguenze della perdita della tutela collegata allo status di investitori non sofisticati;

3)

una dichiarazione che attesti che l’investitore richiedente resta responsabile della veridicità delle informazioni fornite nella richiesta.

Il fornitore di servizi di crowdfunding adotta misure ragionevoli per garantire che l’investitore sia considerato un investitore sofisticato e mette in atto adeguate politiche interne scritte per categorizzare gli investitori. Il fornitore di servizi di crowdfunding approva la richiesta a meno che non abbia ragionevoli dubbi circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Il fornitore di servizi di crowdfunding informa esplicitamente gli investitori quando il loro status è confermato.

L’approvazione di cui al terzo comma ha una validità di due anni. Gli investitori che desiderano mantenere lo status di investitori sofisticati dopo la scadenza del periodo di validità devono presentare una nuova richiesta al fornitore di servizi di crowdfunding.

Spetta agli investitori sofisticati informare il fornitore di servizi di crowdfunding di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro classificazione. Qualora constati che l’investitore non soddisfa più le condizioni iniziali che hanno reso possibile trattare l’investitore come un investitore sofisticato, il fornitore di servizi di crowdfunding comunica all’investitore che sarà trattato come un investitore non sofisticato.

III.   Investitori sofisticati che sono clienti professionali

In deroga alla procedura di cui alla sezione II del presente allegato, i soggetti di cui all’allegato II, sezione I, punti da 1) a 4) della direttiva 2014/65/UE sono considerati investitori sofisticati se forniscono una prova del loro status di cliente professionale al fornitore di servizi di crowdfunding.