I temi di NT+Fisco e software

Marchi e brevetti, ammortamento a 50 anni: un «rompicapo» anche per i software

Le software house forniranno indicazioni dettagliate ai propri utenti

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Se risulta piuttosto chiaro l’obiettivo perseguito dal legislatore nel modificare la disciplina fiscale delle rivalutazioni di cui all’articolo 110 del Dl 104/2020, con effetto retroattivo ed espressamente in deroga allo Statuto del contribuente, dal punto di vista pratico e operativo vanno segnalate alcune problematiche circa l’utilizzo dei software gestionali di area contabile e fiscale.

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) è stata infatti prevista, in relazione alle attività immateriali soggette ad ammortamento in 1/18 (ad esempio i marchi e l’avviamento):

1. la possibilità di dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione in misura non superiore a 1/50 (anziché a 1/18);

2. solo in caso di versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, la possibilità di continuare a dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18;

3.l a possibilità di revocare l’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate.

Gli effetti sulle procedure software

1. La prima soluzione è sicuramente quella che crea più problemi all’utilizzo dei software gestionali, perlomeno nei casi in cui la rivalutazione è gestita con riferimento al bene principale, come una “particolare” variazione del valore e del relativo fondo.

In questo caso i software più evoluti permettono di gestire l’effetto fiscale in modo distinto da quello civile, sia a livello temporale sia di importi. Ma non permettono certamente di applicare piani di ammortamento diversi - sia temporalmente sia come aliquote - alla quota parte del bene inerente al suo costo storico rispetto alla quota parte inerente alla rivalutazione. Stante che la rivalutazione diventa una componente inscindibile del bene. Quindi, nella quasi totalità dei casi, le case di software non saranno in grado si sdoppiare, in una sorta di doppio binario, il piano di ammortamento tra quello del costo storico e quello della rivalutazione e avranno come unica possibilità quella di gestire la rivalutazione come cespite distinto da quello principale, collegato al principale qualora la procedura lo consenta. Paradossalmente, in questo caso, risulta avvantaggiato chi utilizza software meno evoluti, che già gestiscono la rivalutazione come bene distinto.

2. La seconda soluzione, che prevede il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva a scaglioni (12% del maggior valore fino a 5 milioni di euro, 14% da 5 a 10 milioni e 16% oltre 10 milioni) per poter continuare a dedurre fiscalmente in 1/18 per anno il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione, non crea chiaramente nessun effetto sull’utilizzo dei software gestionali, rispetto alle funzionalità già in essere.

3. La terza soluzione, ossia quella di rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, al momento non è valutabile in quanto dovrà essere disciplinata con provvedimento del direttore delle Entrate, che fornirà ulteriori chiarimenti circa la corretta operatività da adottare. La revoca costituirà titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 dell’importo delle imposte sostitutive versate.

Le software house forniranno indicazioni dettagliate ai propri utenti, in relazione all’utilizzo dei propri software, per ciascuno dei tre scenari illustrati.

Verranno altresì fornite informazioni specifiche in relazione all’utilizzo delle procedure nel caso di fuoriuscita del bene (cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo). In tal caso, infatti, la nuova formulazione della norma prevede che l’eventuale minusvalenza sia deducibile in quote costanti, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, per il residuo periodo di ammortamento.