I temi di NT+Fisco e software

Sostegni-ter, diventa rilevante il fatturato ai fini fiscali

Nuovo contributo erogato solo fino a capienza della dotazione finanziaria disponibile ed eventualmente ridotto

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Nuovo decreto (Sostegni Ter), ulteriori istanze da presentare e conseguente necessità di adeguamento dei software gestionali. Ricomincia, per le software house, la corsa contro il tempo per l’adeguamento delle procedure, al fine di rendere disponibili ai propri clienti i dati utili ai fini della verifica della spettanza dei contributi previsti dal Dl 4/2022.

Tra questi, merita porre l’attenzione sui particolari requisiti necessari per poter usufruire del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 2, le cui disposizioni sono destinate al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

La soglia dei ricavi

In particolare, il beneficio previsto dall’articolo 2 è destinato ai soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, da individuarsi tra quelle che operano con i codici elencati a seguire della classificazione Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, tali soggetti devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, precisa la norma, rilevano i ricavi in base all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Ebbene, la prima particolarità che emerge è quella che la norma, a livello soggettivo, si rivolge a coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle da essa elencate. Ma poi, nel quantificare i ricavi da confrontare con la soglia massima di 2 milioni, non fa più alcun riferimento all’attività prevalente. Quindi i ricavi da verificare sembrerebbero essere quelli complessivi dell’impresa stessa e non solo quelli imputabili al codice Ateco dell’attività prevalente. Vedremo se ci saranno indicazioni in merito.

La riduzione del fatturato

La seconda particolarità riguarda, invece, l’innovativa scelta adottata per la quantificazione della riduzione del fatturato, in cui rilevano i ricavi in base all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ossia:

O i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

O i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Quindi, rispetto al passato, si esce dal concetto naturale di «fatturato Iva» dei precedenti ristori, per approcciare un nuovo concetto di «fatturato rilevante ai fini fiscali», dove vanno considerate esclusivamente le operazioni tipiche dell’impresa.

Concetto davvero interessante e peraltro anche condivisibile, ma che non sarà facile “tradurre” a livello informatico. Anche perché, dovendosi analizzare il fatturato, si dovrà comunque partire dalle fatture attive, ma poi si dovrà analizzarle una ad una ed individuarne la componente fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, dovendosi probabilmente ignorare il concetto di competenza contabile, ma forse anche quello di rilevanza ai fini Iva.

Al di là della fattibilità informatica del prodotto che dipende dalla disponibilità tempestiva di istruzioni e specifiche tecniche (ricordiamo che questa istanza sarà gestita dal Mise e non dall’agenzia delle Entrate), quello che comunque è certo, è che non sarà possibile riutilizzare i componenti già esistenti sviluppati per i precedenti contributi, ma occorrerà svilupparne di nuovi più specifici, solo per questo adempimento.

Le imprese associate ad AssoSoftware stanno quindi attendendo il provvedimento del ministero dello Sviluppo economico (previsto dall’articolo 2, comma 4) per poter valutare se e come sviluppare strumenti di supporto per le aziende e gli intermediari.

Dotazione disponibile e tempi per la domanda

Va comunque detto che questo contributo, a differenza di altri, verrà erogato solo fino a capienza della dotazione finanziaria disponibile e sarà quindi eventualmente ridotto, qualora la dotazione non sia sufficiente a soddisfare le richieste riferite a tutte le istanze ammissibili, in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Ne consegue che non vi sarà particolare vantaggio, per i soggetti interessati, nel presentare l’istanza immediatamente dopo l’apertura del canale di trasmissione, stante che la quantificazione del contributo e la sua erogazione avverranno solo dopo la chiusura del canale stesso e a seguito delle verifiche sopra illustrate. Il che significa qualche giorno in più a disposizione di tutti.