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Uscita dal forfettario in corso d’anno, spartiacque per le fatture con Iva

Con il superamento della soglia dei 100mila euro i software dovranno essere in grado di memorizzare fatture attive emesse in regime sia agevolato che ordinario e di riportarle poi nel modello Redditi

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Saranno sicuramente necessari alcuni adeguamenti ai portali che consentono l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e ai software gestionali in uso agli intermediari fiscali, in relazione alle recenti modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di Bilancio 2023. In particolare, l’articolo 1, comma 54, della legge 197/2022, ha previsto:

• l’innalzamento da 65mila a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi che consentono l’adozione del regime forfetario;

• l’introduzione di una soglia pari a 100mila euro, al superamento della quale il regime forfetario cessa immediatamente di aver effetto ed è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia.

Va premesso che l’utilizzo dei software gestionali di contabilità anche per la gestione degli adempimenti dei soggetti forfetari è oramai prassi consolidata presso gli studi professionali e gli altri intermediari che prestano assistenza fiscale.

A maggior ragione da quando anche per costoro vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica, seppure al momento tale obbligo valga solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, al di sopra del limite di 25 mila euro (si veda la Faq 150 delle Entrate del 22 dicembre 2022).

Infatti, l’utilizzo oramai generalizzato da parte dei soggetti forfettari degli specifici portali che consentono l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche - quasi sempre integrati con i software gestionali utilizzati dagli intermediari fiscali - permettono a questi ultimi un costante monitoraggio del fatturato e di conseguenza dei suddetti limiti fiscali. Ancorché in qualche caso con l’approssimazione dovuta all’impossibilità di poter effettuare tali controlli utilizzando il criterio di cassa proprio del regime forfettario.

Il monitoraggio delle soglie

Ebbene, nella generalità dei casi sia tali portali, sia i software gestionali in uso agli intermediari fiscali, dovranno essere implementati al fine di permettere:

• il monitoraggio del superamento in corso d’anno della soglia dei 100mila euro. Il che comporta che la fattura per effetto della quale sta avvenendo il superamento di tale soglia e le successive debbano necessariamente essere emesse con Iva, e quindi non più impostando l’elemento <RegimeFiscale> con il valore RF19 relativo al regime forfettario, bensì nella maggior parte dei casi con il valore RF01 relativo al regime ordinario.

• la segnalazione dell’avvenuto superamento della nuova soglia degli 85 mila euro, ancorché non di quella dei 100 mila euro. Il che comporta il cambio di regime fiscale a partire dall’anno successivo a quello di superamento.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, i software gestionali in uso agli intermediari fiscali dovranno essere in grado di memorizzare, per lo stesso esercizio, sia fatture attive emesse in regime forfettario sia fatture attive emesse in regime ordinario e di riportarle tutte nel quadro RG del modello di dichiarazione dei redditi. Inoltre, tali software gestionali dovranno consentire la registrazione delle fatture passive con detrazione dell’Iva a partire dal momento del passaggio al regime ordinario.

Circa la registrazione delle fatture passive e le modalità di compilazione della dichiarazione Iva delle fatture registrate nel periodo di applicazione del regime forfettario ante-superamento, al momento non si hanno informazioni certe.

Auspicabilmente l’agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi in proposito con un documento di prassi ovvero, almeno inizialmente, fornendo specifiche risposte ai quesiti formulati dalle società di software associate ad AssoSoftware finalizzate all’adeguamento delle procedure informatiche.

Nessuna variazione sarà necessaria, infine, per i coefficienti di reddito, che rimangono ancorati all’attività esercitata e non sono interessati dalle citate variazioni dei limiti fiscali.