<html lang="it" ng-app="webApp"> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16"> <title>Rassegna Stampa</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,user-scalable=no"> <meta name="description" content="Rassegna Stampa"> <meta name="author" content="Volo.com"> <link rel="shortcut icon" href="img/Volocom_favicon.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="images/apple-touch-icon-144-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="images/apple-touch-icon-114-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="images/apple-touch-icon-72-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="images/apple-touch-icon-57-precomposed.png"><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-cookies.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-route.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-sanitize.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-resource.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/tmhDynamicLocale.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/jquery/1.11.2/jquery-1.11.2.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/bootstrap/custom/0.12.1/ui-bootstrap-tpls-0.12.1.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/app.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/jqueryapp.js"></script><link charset="UTF-8" href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> <link charset="UTF-8" href="css/style.css" rel="stylesheet"><script charset="UTF-8"> $(document).ready(function () { var appElement = document.querySelector('[ng-app=webApp]'); var $scope = angular.element(appElement).scope(); $scope.$apply(function () { $scope.titoloRassegna = 'AssoSoftwareDayPress'; $scope.dataRassegna = '2023-01-20'; $scope.CustomerId = ''; $scope.UserId = '7639'; $scope.listaSezioni = []; $scope.listaArticoli = []; creaListaSezioni($scope.listaSezioni); creaListaArticoli($scope.listaArticoli); }); }); function creaListaSezioni(list) { list.push({ 'Report_Titolo': 'AssoSoftwareDayPress' , 'Report_ID': '7672155' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':-1}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Dicono di Noi' , 'Report_ID': '7672156' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agenda digitale e Pubblica Amministrazione' , 'Report_ID': '7672157' , 'Report_TotaleDocumenti':1 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agricoltura e Dogane' , 'Report_ID': '7672158' , 'Report_TotaleDocumenti':1 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Ambiente e Rifiuti' , 'Report_ID': '7672159' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Contabilità e Bilancio' , 'Report_ID': '7672160' , 'Report_TotaleDocumenti':3 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica' , 'Report_ID': '7672161' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni' , 'Report_ID': '7672162' , 'Report_TotaleDocumenti':20 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Giustizia' , 'Report_ID': '7672163' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0' , 'Report_ID': '7672164' , 'Report_TotaleDocumenti':6 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Lavoro e Previdenza' , 'Report_ID': '7672165' , 'Report_TotaleDocumenti':1 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Privacy e GDPR' , 'Report_ID': '7672166' , 'Report_TotaleDocumenti':3 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Sanità Digitale' , 'Report_ID': '7672167' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Turismo Digitale' , 'Report_ID': '7672168' , 'Report_TotaleDocumenti':0 , 'Report_Livello':0}); } function creaListaArticoli(list) { list.push({ 'Report_Titolo': 'Agenda digitale e Pubblica Amministrazione', 'Report_ID': '7672157', 'Report_TotaleDocumenti':1, 'Documento_ID': '39854807', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Digitalizzazione PA, Consip: 500 milioni per il system management dei Ced', 'Documento_TitoloHtml': 'Digitalizzazione PA, Consip: 500 milioni per il system management dei Ced', 'Documento_Contenuto': 'Oltre che per i servizi dei centri eleborazione dati il nuovo accordo quadro vale anche per gli acquisti funzionali ai progetti della Missione 1 del Pnrr. Obiettivo: l\'affidamento in outsourcing per la gestione delle infrastrutture informatiche Si rinnova l\'offerta<span class="term"> Consip</span> nell\'ambito dei servizi per la<span class="term"> digitalizzazione</span> della pubblica amministrazione: al lancio l\'accordo quadro per i servizi di "System management" dei centri elaborazione dati della PA, del valore di 500 milioni di euro, che può essere utilizzato anche per gli acquisti funzionali ai progetti Pnrr della Missione 1 ( Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura ) e in particolare della Componente 1 ( Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ). L\'iniziativa è diretta, infatti, all\' affidamento in outsourcing dei servizi sistemistici per la gestione delle infrastrutture informatiche delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, quindi, di attività volte a garantire la piena operatività delle infrastrutture tecnologiche dei centri elaborazione dati (Ced), a mantenerne la perfetta efficienza, a garantire agli utenti la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni installate e l\'integrità dei relativi dati, nonché a fornire il supporto necessario per garantirne il costante allineamento con l\'evoluzione tecnologica del mercato Ict. Acquisizione con ordine diretto o con appalto specifico L\'accordo quadro prevede come servizio base la conduzione operativa delle infrastrutture Ced, la gestione quotidiana di sistemi, reti, sicurezza e il monitoraggio H24 da remoto. Sono previsti, inoltre, servizi opzionali (quali reperibilità/interventi fuori orario), e accessori (monitoraggio H24 on-site, manutenzione hardware, supporto ambienti client). Lo strumento prevede che l\'acquisizione dei servizi possa avvenire con due modalità alternative: con ordine diretto, senza rilancio del confronto competitivo fra le imprese aggiudicatarie - Rti Fastweb ed Rti Enterprise Services Italia - individuando il fornitore in base alla graduatoria di merito o, qualora il primo classificato abbia esaurito con ordini precedenti il valore contrattuale a sua disposizione, rivolgendosi al secondo classificato, oppure con appalto specifico, con rilancio del confronto competitivo fra i tre fornitori aggiudicatari - Rti Fastweb, Rti Enterprise Services Italia, Rti Almaviva - in presenza di almeno una di queste tre condizioni: fornitura stimata di valore superiore a 5 mln/; richiesta di servizi accessori; volontà della PA di modificare le prescrizioni dell\'zccordo quadro in merito a configurazione dei servizi o ai livelli di servizio e relative penali associate. WHITEPAPER Robot intelligenti: i vantaggi nei progetti di automazione nell\'Industry4.0 Industria 4.0 Realtà virtuale Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla privacy E-mail * Consente all\'invio di materiale promozionale, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali con modalità di contatto automatizzate e tradizionali delle Contitolari per conto di terzi (senza comunicazione dei dati ai medesimi) che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio. Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'Digitalizzazione PA, <strong>Consip</strong>: 500 milioni per il system management dei Ced Oltre che per i servizi dei centri eleborazione dati il nuovo accordo quadro vale anche per gli acquisti funzionali ai progetti della Missione 1 del Pnrr. Obiettivo: l\'affidamento in outsourcing per la gestione... delle infrastrutture informatiche Si rinnova l\'offerta <strong>Consip</strong> nell\'ambito dei servizi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione: al lancio l\'accordo quadro per i servizi di "System management" dei centri elaborazione dati della PA, del valore di 500 milioni di euro, che può essere utilizzato...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Oltre che per i servizi dei centri eleborazione dati il nuovo accordo quadro vale anche per gli acquisti funzionali ai progetti della Missione 1 del Pnrr. Obiettivo: l\'affidamento in outsourcing per la gestione delle infrastrutture informatiche Si rinnova l\'offerta Consip nell\'ambito dei servizi per la digitalizzazione della pubblica ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Agenda digitale e Pubblica Amministrazione', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/digitalizzazione-pa-consip-500-milioni-per-il-system-management-dei-ced/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MblRLMUhkamxoTXhnZUVNdlNNZWFjTnFwUmNiTElCbzNzOHFRWmR4cXhXS1Q5L0hWL2lNZzJTeTFNTGxzZFVaeWRHT0xiQ3Q1bzVGZnZWNTNSdFVKVHBwTmVNTTYxZU56M1ZsaTN3ZTgwZzI2TGs0amRmNkFpdE5rR0hvVWtpTmZZeDN1U2I1NzNCVmRkVTcrODFXV245dmtWZ2V5UXlDOXc9PQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'Corriere Comunicazioni', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agricoltura e Dogane', 'Report_ID': '7672158', 'Report_TotaleDocumenti':1, 'Documento_ID': '39854809', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Istanza di sospensione per definire la lite urgente in Cassazione Istanza di sospensione per definire la lite urgente in Cassazione', 'Documento_TitoloHtml': 'Istanza di sospensione per definire la lite urgente in Cassazione Istanza di sospensione per definire la lite urgente in Cassazione', 'Documento_Contenuto': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le preferenze. La definizione delle liti pendenti introdotta dall\' art. 1 comma 186 e ss. della L. 197/2022 riguarda i processi tributari pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l\'Agenzia delle Entrate o l\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span> e dei monopoli. In quest\'ultimo caso, la definizione è circoscritta ai processi inerenti alle<span class="term"> accise</span>, considerato che vige una espressa esclusione sia per i dazi doganali che per l\'IVA all\'importazione. Sintetizzando, i benefici della definizione sono parametrati alle sentenze depositate al 1° gennaio 2023, essendo dunque irrilevanti quelle depositate dopo. Fermo restando quanto esposto, laddove il contribuente: - abbia vinto in primo grado, si paga il 40% delle imposte; - abbia vinto in secondo grado, si paga il 15% delle imposte; - abbia perso in primo o in secondo grado, si pagano tutte le imposte; - abbia completamente vinto in tutti i pregressi gradi e il processo penda in Cassazione al 1° gennaio 2023, si paga il 5% delle imposte; - abbia vinto solo in parte, occorre applicare le percentuali indicate, rispettivamente, sulla " porzione " di lite persa e/o vinta. Se non c\'è ancora stata la sentenza, si pagano tutte le imposte (il 90% delle imposte se è intervenuta la costituzione in giudizio). Il termine per la presentazione della domanda di definizione nonché per il pagamento delle somme è fissato per il 30 giugno 2023. A oggi il modello non è ancora stato approvato e ciò causa, potenzialmente, diverse criticità, specie per i processi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, vista la lunghezza del medesimo. Non è peraltro raro che tra la data in cui si è tenuta l\'udienza e il deposito della sentenza passino diversi mesi. Per quanto riguarda i nessi tra il deposito della sentenza di Cassazione e la definizione delle liti si evidenzia che: - se si tratta di sentenza di cassazione senza rinvio, la definizione è preclusa, siccome si sarebbe ormai formato il giudicato; - se si tratta di sentenza di cassazione con rinvio la definizione è ammessa, dovendosi comunque guardare alla precedente sentenza di appello onde applicare le percentuali di definizione. Ipotizziamo che un contribuente abbia vinto in appello anni fa e che ci siano fondati motivi per temere in una sentenza di cassazione addirittura di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Il contribuente, in una fattispecie così strutturata, avrebbe interesse a definire celermente, ma i modelli non sono ancora stati approvati. Non rileva la mancata approvazione del modello Sarebbe possibile presentare istanza di sospensione ai sensi dell\' art. 1 comma 197 della L. 197/2022 dichiarando di volersi avvalere della definizione. Così si era espressa l\'Agenzia delle Entrate in occasione dell\' art. 6 del DL 119/2018, specificando: "La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo, ai sensi del comma 4 dell\'art. 6, la presentazione della domanda di definizione" (circ. Agenzia delle Entrate 1° aprile 2019 n. 6, 8). Insomma, se si accetta questa tesi l\'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio, antecedente alla domanda di definizione ma preceduta dall\'istanza di sospensione, non avrebbe in sostanza effetti e permetterebbe comunque l\' accesso alla definizione. Del resto, lo stesso art. 1 comma 197 della L. 197/2022 stabilisce, quale effetto automatico dell\'istanza di sospensione del contribuente, la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023. È pleonastico rammentare che quanto detto vale a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia presentata la domanda e siano pagate le somme e che la relativa documentazione sia poi depositata in giudizio entro il 10 luglio 2023. L\'esigenza di presentare celermente istanza di sospensione non sussiste, quale considerazione generale, per i processi pendenti in sede di merito, in cui non c\'è il rischio di una formazione del giudicato antecedente alla domanda di definizione della lite.', 'Documento_Abstract': 'pendenti introdotta dall\' art. 1 comma 186 e ss. della L. 197/2022 riguarda i processi tributari pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l\'Agenzia delle Entrate o l\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong> e dei monopoli. In quest\'ultimo caso, la definizione è circoscritta ai processi inerenti alle <strong>accise</strong>, considerato...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. 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La risposta riguarda taluni warrant emessi da una società (e non precedentemente rilevabili in "ambiente OIC") che, per effetto dell\'adozione del principio IFRS 9, sono stati iscritti (determinandone retrospetticamente il fair value ) in sede di FTA tra le passività finanziarie con contrapartita nella riserva (negativa) di transizione. Più nello specifico la società istante, in occasione dell\' adozione dei principi IAS/IFRS, ha ricostruito l\'operazione evidenziando la movimentazione delle poste contabili interessate anche nell<span class="term">\'esercizio</span> "comparativo"; tali movimentazioni, si ricorda, in quanto non assorbite nell\'imponibile fiscale dell<span class="term">\'esercizio</span> medesimo (avendo appunto mere finalità comparative), devono considerarsi ancora presenti per determinare le divergenze della "FTA fiscale" (che opera all\'inizio del primo<span class="term"> esercizio</span> di concreta applicazione degli standard internazionali). La regola fiscale da applicare alle poste di<span class="term"> bilancio</span> rilevate in FTA (e dunque relative ad operazioni poste in essere precedentemente) è ordinariamente ispirata a criteri di neutralità nella misura in cui queste ultime possano definirsi "operazioni pregresse". Sono tali, leggendo con attualità i chiarimenti forniti dall\'Agenzia della circolare n. 33/2009, le operazioni: - che risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel<span class="term"> bilancio</span> di<span class="term"> prima</span> adozione degli IAS/IFRS in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate - che continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nel periodo d\'imposta di<span class="term"> prima</span> adozione degli IAS/IFRS e nei periodi successivi; - i cui effetti reddituali e patrimoniali, qualora assunti per derivazione secondo le disposizioni fiscali valide per i soggetti IAS/IFRS adopter, determinerebbero fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione) rispetto agli effetti fiscali prodotti ante transizione. Solo per le operazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni sopra elencate si rende necessario applicare le disposizioni fiscali di riferimento assumendo i relativi componenti reddituali e patrimoniali secondo criteri di qualificazione, imputazione temporale, classificazione e valutazione previste dal precedente (e ormai abbandonato) set di regole contabili (criterio di neutralità). Detto ciò, i warrant oggetto della risposta in commento nei periodi d\'imposta precedenti la FTA non erano stati mai rilevati, in linea con la corretta applicazione delle regole previste dal principio OIC 32, e, su tali presupposti, non avevano ovviamente assunto alcuna rilevanza fiscale (anche per le imprese OIC il principio di derivazione rafforzata impone la necessità di assumere i componenti di reddito nel rispetto delle corrette regole contabili di recognition). Ne deriva che, correttamente, nella risposta n. 90 l\'Agenzia su tale fattispecie "esclude che si possa realizzare un fenomeno di una tassazione anomala" a seguito del passaggio alla derivazione rafforzata sui principi contabili internazionali; ne consegue l\' immediato riconoscimento fiscale della classificazione del derivato (warrant) tra le passività finanziarie e delle successive valutazioni dello stesso (in coerenza con le regole di derivazione dell\'art. 83 e di valutazione dell\' art. 112 del TUIR) nonché la piena rilevanza ai fini tributari (deducibilità) anche delle somme rilevate nella riserva negativa di FTA. La risposta in commento, dunque, conferma un sensato indirizzo di prassi amministrativa (già manifestato in altre risposte su temi simili) volto a circoscrivere le regole di neutralità alle sole operazioni che rilasciano effetti patrimoniali e reddituali sia nei periodi antecedenti che in quelli successivi alla transizione a nuove e diverse regole contabili. Preme segnalare che la regola secondo cui l\'assenza di effetti reddituali ante transizione possa escludere la natura di operazione pregresse non deve portare a ritenere che le operazioni che producono effetti patrimoniali e reddituali anche negli esercizi precedenti siano tout court operazioni pregresse in quanto foriere di tassazione anomala; questa si manifesta, infatti, solo nelle ipotesi in cui il regime fiscale applicato ai componenti rilevati ante transizione risulti incompatibile ovvero asistematico rispetto alle regole di rilevanza fiscale dei componenti contabilizzati post transizione (così, l\'esistenza ante e post transition, di regole fiscali convergenti - si pensi alla deduzione dell<span class="term">\'ammortamento</span> dell\'avviamento o degli accantonamenti al TFR - esclude, in linea di principio, la formazione di fenomeni di tassazione anomala).', 'Documento_Abstract': '- si pensi alla deduzione dell\'<strong>ammortamento</strong> dell\'avviamento o degli accantonamenti al TFR - esclude, in linea di principio, la formazione di fenomeni di tassazione anomala)....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'assenza di effetti patrimoniali e reddituali nei periodi precedenti alla FTA individua una operazione che non può determinare tassazioni anomale L\'Agenzia delle Entrate conferma, nella risposta n. 90 di ieri, 19 gennaio 2023, che per gli strumenti finanziari derivati iscritti per la prima volta in sede di transizione ai principi contabili ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Contabilit&agrave; e Bilancio', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936367', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpVYytBdDhyNXRCbzFqUFloZWNEYU5k', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Contabilità e Bilancio', 'Report_ID': '7672160', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '39854816', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Migliorie su beni di terzi deducibili in base alla quota imputata in bilancio', 'Documento_TitoloHtml': 'Migliorie su beni di terzi deducibili in base alla quota imputata in bilancio', 'Documento_Contenuto': 'L\'Agenzia delle Entrate ha affermato, con la risposta interpello n. 105 di ieri, che le spese sostenute per la manutenzione straordinaria di punti vendita acquisiti in locazione, rilevate, in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tra le immobilizzazioni materiali (in particolare, tra le migliorie su beni di terzi) e ammortizzate nel periodo minore tra la durata del contratto di affitto e la vita utile della miglioria, sono deducibili "nel limite della quota imputabile a ciascun<span class="term"> esercizio</span> ", come previsto dall\' art. 108 comma 1 del TUIR in materia di spese relative a più esercizi, e non, invece, nei limiti dei coefficienti tabellari, secondo quanto previsto dall\' art. 102 comma 2 del TUIR in materia di<span class="term"> ammortamento</span> dei beni materiali. Ad avviso dell\'Amministrazione, tale conclusione sarebbe conseguenza del fatto che i coefficienti ministeriali individuano in modo forfetario la vita utile di beni materiali strumentali, mentre non individuano, come nel caso in esame, la vita utile di spese sostenute dal locatario per migliorie su beni di terzi. Peraltro, secondo la risposta interpello, la soluzione prospettata non sarebbe in contrasto con il principio di derivazione rafforzata di cui all\' art. 83 del TUIR (che, attribuendo rilevanza fiscale ai criteri di rappresentazione<span class="term"> contabile</span> previsti dai principi contabili, dovrebbe determinare l\'assoggettamento delle spese in esame al criterio di deducibilità previsto per le immobilizzazioni materiali), in quanto, nel caso di specie, i criteri di deducibilità previsti dall\'art. 108 comma 1 del TUIR consentono comunque il recepimento, in ambito fiscale, della rappresentazione<span class="term"> contabile</span>. Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata.', 'Documento_Abstract': '", come previsto dall\' art. 108 comma 1 del TUIR in materia di spese relative a più esercizi, e non, invece, nei limiti dei coefficienti tabellari, secondo quanto previsto dall\' art. 102 comma 2 del TUIR in materia di <strong>ammortamento</strong> dei beni materiali. Ad avviso dell\'Amministrazione, tale conclusione...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'Agenzia delle Entrate ha affermato, con la risposta interpello n. 105 di ieri, che le spese sostenute per la manutenzione straordinaria di punti vendita acquisiti in locazione, rilevate, in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tra le immobilizzazioni materiali (in particolare, tra le migliorie su beni di terzi) e ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Contabilit&agrave; e Bilancio', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936356', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpYY1BnZExYOU9scDdOVGRBUmd2eCtp', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Contabilità e Bilancio', 'Report_ID': '7672160', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '39854818', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Per le concessioni deducibili quote di ammortamento differenziate Per le concessioni deducibili quote di ammortamento differenziate', 'Documento_TitoloHtml': 'Per le concessioni deducibili quote di ammortamento differenziate Per le concessioni deducibili quote di ammortamento differenziate', 'Documento_Contenuto': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le preferenze. Con la risposta a interpello n. 92 di ieri, 19 gennaio 2023, l\'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai criteri di deducibilità fiscale dei diritti di concessione e, in specie, in riferimento al caso in cui sia adottato un criterio<span class="term"> ammortamento</span> a quote differenziate. Nonostante, nella fattispecie in esame, la società contribuente sia un soggetto IAS adopter, i chiarimenti forniti con la risposta sembrano applicabili (con i dovuti adattamenti) in via generalizzata. Nel dettaglio, la risposta ha per oggetto alcune concessioni, di durata ventennale, relative alla realizzazione e alla<span class="term"> gestione</span> di una rete di proprietà pubblica, contabilizzate secondo l\'IFRIC 12, con la conseguente rilevazione di un\' attività immateriale, da ammortizzare in base alle disposizioni dello IAS 38. Il principio<span class="term"> contabile</span> internazionale stabilisce che il metodo di<span class="term"> ammortamento</span> deve riflettere l\'andamento in base al quale i benefici economici futuri del bene saranno consumati dall\'entità. Solo se tale andamento non può essere determinato attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. A tal riguardo, l\'applicazione OIC n. 3/2010 ha precisato che la scelta del criterio di<span class="term"> ammortamento</span> dovrebbe essere guidata dalla modalità di assorbimento dei benefici economici futuri generati dall\'attività immateriale e, quindi, dalla dinamica dei prezzi riconosciuti o dalla modalità di utilizzo dell\'opera (es. ricavi attesi o numero di utenti attesi). In tal senso, nella realtà economica di talune attività in concessione, il metodo di<span class="term"> ammortamento</span> a quote costanti potrebbe risultare inappropriato. Sulla base di tali indicazioni, nella specie, la società ha calcolato l<span class="term">\'ammortamento</span> con il metodo a quote differenziate (inizialmente crescenti e successivamente, dopo la saturazione del numero di utenti, stabili), parametrate al numero di utenti attesi, in quanto espressivi dei benefici ottenibili mediante lo sfruttamento della rete. Come evidenziato dalla risposta a interpello, l\' art. 103 comma 2 del TUIR (applicabile anche in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata; per i soggetti IAS, si veda l\' art. 2 comma 2 del DM n. 48/2009) stabilisce che "le quote di<span class="term"> ammortamento</span> del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell\'attivo del<span class="term"> bilancio</span> sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge". Al riguardo, l\'Agenzia delle Entrate ritiene che, coerentemente con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 37/2013 in riferimento ai diritti di utilizzo delle prestazioni sportive dei calciatori, con il termine "corrispondente" il legislatore non abbia inteso riferirsi obbligatoriamente all<span class="term">\'ammortamento</span> "per quote costanti". In tal senso depone l\'abrogazione dell\' art. 13 del DPR n. 42/88 (a opera dell\' art. 18 comma 4 del DLgs. 247/2005), che prevedeva la determinazione e la deduzione delle quote di<span class="term"> ammortamento</span> del costo dei diritti di cui al previgente art. 68 comma 2 del TUIR (ora art. 103 comma 2) per quote costanti. Pertanto, secondo la risposta a interpello, il criterio di<span class="term"> ammortamento</span> a quote differenziate (crescenti o decrescenti) eventualmente adottato in<span class="term"> bilancio</span> assume rilevanza anche ai fini IRES, purché le quote di<span class="term"> ammortamento</span> imputate a Conto economico siano ancorate a criteri oggettivi, in linea con la corretta applicazione dei principi contabili, e tale criterio: - sia utilizzato per l\'intera categoria; - una volta adottato, non sia modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali. Sulla base di quanto riportato, l\'Amministrazione ha concluso che, nel caso di specie, la società possa attribuire rilevanza fiscale, ai sensi dell\'art. 103 comma 2 del TUIR, agli ammortamenti delle concessioni rilevati in<span class="term"> bilancio</span>, purché il relativo sistema di calcolo sia coerente con le previsioni dei principi contabili utilizzati, sia utilizzato con riferimento a tutte le concessioni e non sia modificato, salvo situazioni eccezionali. Il chiarimento appare rilevante, in quanto sembra discostarsi dall\'orientamento della dottrina, secondo cui le quote di<span class="term"> ammortamento</span> in esame (a differenza di quelle relative agli altri beni immateriali, disciplinate dal precedente art. 103 comma 1 del TUIR) devono essere dedotte per un importo costante in ciascun<span class="term"> esercizio</span> di utilizzazione dei diritti, restando preclusa la possibilità di variare la misura dell<span class="term">\'ammortamento</span> durante il periodo di utilizzo. Per completezza di argomento, si evidenzia, da ultimo, che il documento OIC 24 ( 62) ammette, oltre all\'utilizzo di piani di<span class="term"> ammortamento</span> a quote costanti, anche l\'utilizzo di piani a quote decrescenti (quando l\'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella<span class="term"> prima</span> parte della vita utile) oppure parametrati ad altre variabili quantitative (es. unità di prodotto), purché siano funzionali alla correlazione con i benefici attesi. Non è invece ammesso l\'utilizzo di metodi di<span class="term"> ammortamento</span> a quote crescenti oppure di metodi dove le quote di<span class="term"> ammortamento</span> sono commisurate ai ricavi o ai risultati d<span class="term">\'esercizio</span> della società o di un suo ramo o divisione.', 'Documento_Abstract': 'Per le concessioni deducibili quote di <strong>ammortamento</strong> differenziate Per le concessioni deducibili quote di <strong>ammortamento</strong> differenziate Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere... n. 92 di ieri, 19 gennaio 2023, l\'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai criteri di deducibilità fiscale dei diritti di concessione e, in specie, in riferimento al caso in cui sia adottato un criterio <strong>ammortamento</strong> a quote differenziate. Nonostante, nella fattispecie in esame, la società... pubblica, contabilizzate secondo l\'IFRIC 12, con la conseguente rilevazione di un\' attività immateriale, da ammortizzare in base alle disposizioni dello IAS 38. Il principio contabile internazionale stabilisce che il metodo di <strong>ammortamento</strong> deve riflettere l\'andamento in base al quale i benefici economici... futuri del bene saranno consumati dall\'en', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Contabilit&agrave; e Bilancio', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_936338_per_le_concessioni_deducibili_quote_di_ammortamento_differenziate.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21MQWxGRTNKN2p5SklRa1QvYkxmUWNwSGZLaVpVdUZpQWp4eUtpOXd1TVZhWStLdWZEUDc3SHQ0YWwrVkNYTURLUG5CMTZNL24rWjQ1ZjlHNkVsaGxtZnc4TWZacDVveGwvSVBOSUtGM3pqdzY5bFJFdkpQMlMwPQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854822', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Commesse infrannuali sempre valutate fiscalmente al costo Commesse infrannuali sempre valutate fiscalmente al costo', 'Documento_TitoloHtml': 'Commesse infrannuali sempre valutate fiscalmente al costo Commesse infrannuali sempre valutate fiscalmente al costo', 'Documento_Contenuto': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le preferenze. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, le commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell\'esercizio, devono essere sempre valutate in base alle spese sostenute. A differenza di quanto avviene per le imprese IAS compliant, infatti, le rappresentazioni degli OIC non possono prevalere su quelle fiscali. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta a interpello n. 93 di ieri, che ribadisce la posizione già espressa nella C.M. n. 141/98, 3.2.1.2, e nella ris. n. 78/2013. Contabilmente, ai sensi dell\' art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., le rimanenze sono iscritte "al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall\'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione". In tal caso (iscrizione al costo), la commessa è valutata secondo il "criterio della commessa completata " ( cfr. documento OIC 23, 41). In base all\'art. 2426 comma 1 n. 11 c.c., peraltro, "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza". In tale ipotesi, la commessa sarà valutata secondo il "metodo della percentuale di completamento " ( cfr. documento OIC 23, 40). La scelta di un metodo piuttosto che l\'altro dipende dalla verifica della presenza di determinate condizioni elencate nei paragrafi da 43 a 46 del documento OIC 23. Nel caso di commesse di durata inferiore all\'anno, si possono utilizzare sia il criterio della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata ( cfr. documento OIC 23, 47, e Motivazioni alla base delle decisioni assunte, 5). Secondo il 7 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte, il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l\'obiettivo della contabilizzazione per competenza economica dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, mentre il successivo 8 osserva che, nel caso in cui si adotti il criterio della commessa completata, il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell\'utile di commessa avviene al completamento della stessa, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. Pertanto, con il criterio della percentuale di completamento, il margine viene attribuito uniformemente lungo la durata del contratto, mentre con il criterio della commessa completata il margine viene riconosciuto al termine della commessa. Ai fini delle imposte dirette, l\' art. 92 comma 6 del<span class="term"> TUIR</span> prevede che "i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell\'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell\'esercizio stesso", salvo quanto stabilito dall\' art. 93 dello stesso<span class="term"> TUIR</span> per le commesse ultrannuali. Come osservato dalla risposta in commento, ai soggetti che applicano i principi contabili interni non possono essere estesi i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2011 ( 3.2.1), peraltro con riferimento alla valutazione delle commesse di lunga durata. In particolare, in tale documento di prassi, si legge che le rappresentazioni IAS compliant prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali dell\'art. 93 del<span class="term"> TUIR</span>, perché abbandonano la logica propria della valutazione delle rimanenze per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sull\'immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel Conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro è svolto, a nulla rilevando l\'accettazione o liquidazione parziale dell\'opera. In pratica, per i soggetti IAS/IFRS, è la diversa qualificazione/classificazione delle commesse che fa assumere rilievo all\'imputazione temporale del ricavo. È proprio basandosi sulla rappresentazione giuridico-formale, invece, che, come sopra riportato, il documento OIC 23 dispone la rilevazione dei ricavi nell\'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo, riconoscendo, attraverso il criterio della percentuale di completamento, la possibilità che il risultato della commessa sia riconosciuto nell\'esercizio in cui i lavori sono eseguiti. Pertanto, l\'art. 92 comma 6 del<span class="term"> TUIR</span> non può essere disapplicato invocando il principio di derivazione rafforzata, posto che il metodo della percentuale di completamento si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo. Ne deriva che, in sede di modello<span class="term"> REDDITI</span>, se la commessa, valorizzata in base alla percentuale di completamento: - è in perdita (costi sostenuti maggiori dei ricavi attesi), occorre effettuare una variazione in aumento, pari alla differenza tra costi e ricavi attesi; - è in utile (costi sostenuti inferiori ai ricavi attesi, come nel caso oggetto di interpello), occorre effettuare una variazione in diminuzione per la differenza tra ricavi attesi e costi.', 'Documento_Abstract': 'del <strong>TUIR</strong> prevede che "i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell\'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell\'esercizio stesso", salvo quanto stabilito dall\' art. 93 dello stesso <strong>TUIR</strong> per le commesse ultrannuali. Come osservato dalla risposta... che le rappresentazioni IAS compliant prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali dell\'art. 93 del <strong>TUIR</strong>, perché abbandonano la logica propria della valutazione delle rimanenze per adottare una modalità di contabilizzazione fondata sull\'immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel Conto economico degli esercizi... della commessa sia riconosciuto nell\'esercizio in cui i lavori sono eseguiti. Pertanto, l\'art. 92 comma 6 del <strong>TUIR</strong> non può essere disapplicato invocando il principio di derivazione rafforzata, posto che il metodo della percentuale di completamento si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo. Ne deriva...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. 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Tale principio viene definito dal combinato disposto dell\' art. 86 comma 2 del<span class="term"> TUIR</span>, secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l\'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell\' art. 109 comma 5 del<span class="term"> TUIR</span>, per il quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004 ). La Relazione allo schema di DLgs attuativo della legge delega (recante la riforma dell\'imposizione sul reddito delle società) ha chiarito che i costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni in pex possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 36, rientrano tra i costi specificamente inerenti alla cessione: - gli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, le spese notarili, le spese per perizie tecniche ed estimative, le provvigioni dovute agli intermediari, ecc.) - gli altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo "indistintamente" collegati alla realizzazione della plusvalenza esente. Gli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il realizzo della plusvalenza in pex devono essere portati direttamente in abbattimento dei corrispettivi da cessione, divenendo deducibili in misura corrispondente alla tassazione applicata sulla plusvalenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2006 ). Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, si applica il regime di indeducibilità previsto dall\'art. 109 comma 5 del<span class="term"> TUIR</span>. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione per il 95%, ossia nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente. Si analizza, poi, il trattamento fiscale dell\' incentivo a beneficio dei soci gestori (e previsto da un patto parasociale) che risulta correlato al ritorno netto realizzato al momento della successiva cessione della partecipazione, oltre a un diritto di co-vendita. Ad avviso dell\'Agenzia delle Entrate, tale incentivo, più che essere correlato all\'attività manageriale svolta, appare specificamente riferibile all\'acquisto della partecipazione. Di conseguenza, tali costi si considerano, anche se in maniera indiretta, oneri specificamente e non solo indistintamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.', 'Documento_Abstract': '(legge delega), in attuazione della quale è stata emanato il regime "pex", prevede l\' indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l\'esenzione. Tale principio viene definito dal combinato disposto dell\' art. 86 comma 2 del <strong>TUIR</strong>, secondo... cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l\'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell\' art. 109 comma 5 del <strong>TUIR</strong>, per il quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne... il regime di indeducibilità previsto dall\'art. 109 comma 5 del <strong>TUIR</strong>. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione per il 95%, ossia nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente. 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Nell\'ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo generalmente non supera i limiti imposti dalla disposizione in commento, essendo neocostituita. Tuttavia, secondo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2016, se si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le perdite di cui si chiede il riporto sono esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un\' operazione di acquisizione con indebitamento, è possibile beneficiare della disapplicazione dell\'art. 172 comma 7 del<span class="term"> TUIR</span> Nel caso di specie, tale disapplicazione non viene riconosciuta perché si riscontrano vari elementi anomali rispetto alle tradizionali operazioni di MLBO. Il maggiore elemento di criticità rilevato è rappresentato dalla circostanza che la società veicolo era partecipata dal medesimo socio unico che partecipava in misura totalitaria anche la società target. Pertanto, al termine dell\'operazione, la situazione societaria è risultata esattamente identica a quella di partenza. Il caso in esame è stato quindi qualificato come una operazione di "leveraged recapitalization" che consiste nell\'anticipazione ai soci di una quota degli utili e del valore che si prevede la società target potrà generare in futuro. Una volta realizzati questi utili, i medesimi saranno destinati a copertura degli oneri finanziari conseguenti all\'operazione di leverage anziché ai soci, che li avranno già percepiti.', 'Documento_Abstract': ', degli interessi passivi e dell\'ACE ex art. 172 comma 7 del <strong>TUIR</strong>, con riferimento a una f usione inversa derivante da un\'acquisizione con indebitamento (MLBO). Nell\'ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo generalmente non supera i limiti imposti dalla disposizione in commento, essendo neocostituita... di acquisizione con indebitamento, è possibile beneficiare della disapplicazione dell\'art. 172 comma 7 del <strong>TUIR</strong> Nel caso di specie, tale disapplicazione non viene riconosciuta perché si riscontrano vari elementi anomali rispetto alle tradizionali operazioni di MLBO. Il maggiore elemento di criticità rilevato...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'La risposta dell\'Agenzia delle Entrate n. 84, pubblicata ieri, non ha riconosciuto la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi e dell\'ACE ex art. 172 comma 7 del TUIR, con riferimento a una f usione inversa derivante da un\'acquisizione con indebitamento ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936371', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpXSWRibG45UXg1RkJvaGx6VjUzdStr', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854825', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Detraibili in Italia anche le imposte estere da conguaglio', 'Documento_TitoloHtml': 'Detraibili in Italia anche le imposte estere da conguaglio', 'Documento_Contenuto': 'La risposta a interpello n. 97 di ieri, 19 gennaio 2023, conferma che sono detraibili ai sensi dell\' art. 165 del<span class="term"> TUIR</span> le imposte pagate all\'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della<span class="term"> dichiarazione</span> relativa al periodo d\'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. Nel caso esaminato, a fronte di imposte pagate all\'estero per una prestazione lavorativa svolta per gli ultimi mesi dell\'anno 1 (trattenute nei periodi di paga dal datore di lavoro), il dipendente ha subito un conguaglio a debito, effettuato nel marzo dell\'anno 2 con ulteriori trattenute a suo carico. Tali imposte di conguaglio, ritenute definitive in virtù del fatto che la legislazione dello Stato estero non prevede l\'obbligo di<span class="term"> dichiarazione</span> per i titolari di soli<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente, possono quindi essere detratte nella<span class="term"> dichiarazione</span> italiana riferita all\'anno 1, unitamente a quelle trattenute dal datore di lavoro nelle mensilità dell\'anno 1 medesimo. Ove le imposte a debito trattenute in sede di conguaglio non siano state detratte nella<span class="term"> dichiarazione</span> italiana, la persona ha la possibilità di presentare una<span class="term"> dichiarazione</span> integrativa a favore. Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata CONDIVIDI ARTICOLO.', 'Documento_Abstract': 'Detraibili in Italia anche le imposte estere da conguaglio La risposta a interpello n. 97 di ieri, 19 gennaio 2023, conferma che sono detraibili ai sensi dell\' art. 165 del <strong>TUIR</strong> le imposte pagate all\'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'La risposta a interpello n. 97 di ieri, 19 gennaio 2023, conferma che sono detraibili ai sensi dell\' art. 165 del TUIR le imposte pagate all\'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d\'imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. Nel caso esaminato, a fronte di imposte pagate ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936361', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpVYytBdDhyNXRCb3hvaGx6VjUzdStr', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854840', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Rivalutazione di partecipazioni quotate con sostitutiva da pagare prima della cessione', 'Documento_TitoloHtml': 'Rivalutazione di partecipazioni quotate con sostitutiva da pagare prima della cessione', 'Documento_Contenuto': 'L\'Amministrazione finanziaria ha fornito il chiarimento rispondendo a un\'interrogazione parlamentare In linea generale, la nuova rivalutazione delle partecipazioni quotate riprende la medesima disciplina del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate che è stata oggetto di proroga per molti anni, con l\'eccezione della base imponibile dell\'imposta sostitutiva che, per le società quotate, deve essere pari al valore normale determinato ai sensi dell\' art. 9 comma 4 lett. a) del<span class="term"> TUIR</span>. Con l\'introduzione della nuova norma, gli operatori hanno da subito rilevato come non fossero chiare le modalità attraverso le quali la rivalutazione doveva essere comunicata all\'intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate. Nell\'interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023 n. 5-00248, l\'Amministrazione finanziaria è intervenuta su questo tema, proponendo alcune soluzioni interpretative. In primo luogo, viene chiarito che, per i titoli detenuti in regime di risparmio amministrato ex art. 6 del DLgs. 461/97, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse. Inoltre, si conferma che: - come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell\'imposta sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell\'intermediario (come invece avviene per l\'affrancamento dei<span class="term"> redditi</span> degli OICR soggetti alla sostitutiva del 14%); - possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex art. 7 del DLgs. 461/97. Il chiarimento più importante, poi, consiste nel ritenere che qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l\'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, "lo stesso dovrà fornire prova all\'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l\'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all\'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell\'eventuale plusvalenza". In sostanza, viene chiesto di pagare l\'imposta sostitutiva del 16% (oppure la prima rata) prima di effettuare la cessione della partecipazione, a differenza di quanto avviene per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate. Per queste ultime, infatti, il versamento dell\'imposta sostitutiva e il giuramento della perizia di stima possono essere effettuate successivamente alla cessione della partecipazione, purché entro la data di riferimento (attualmente 15 novembre 2023). In caso si dovesse utilizzare un nuovo codice tributo, l\'Agenzia delle Entrate dovrebbe introdurlo il prima possibile in modo che i contribuenti possano procedere alla rivalutazione e alla successiva cessione delle partecipazioni.', 'Documento_Abstract': '. a) del <strong>TUIR</strong>. Con l\'introduzione della nuova norma, gli operatori hanno da subito rilevato come non fossero chiare le modalità attraverso le quali la rivalutazione doveva essere comunicata all\'intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate. Nell\'interrogazione parlamentare...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'Amministrazione finanziaria ha fornito il chiarimento rispondendo a un\'interrogazione parlamentare In linea generale, la nuova rivalutazione delle partecipazioni quotate riprende la medesima disciplina del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate che è stata oggetto di proroga per molti anni, con ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936364', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpVYytBdDhyNXRCbzVtSGtSQ0NkLzZ6', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854841', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Sempre deducibile la perdita su crediti da cessione pro soluto alla banca', 'Documento_TitoloHtml': 'Sempre deducibile la perdita su crediti da cessione pro soluto alla banca', 'Documento_Contenuto': 'Con la risposta a interpello n. 102 di ieri, l\'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ove un credito sia ceduto pro soluto a operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza (quali, ad esempio, le banche), l\'eventuale perdita emergente da tale trasferimento è sempre deducibile ex art. 101 comma 5 del<span class="term"> TUIR</span>. Infatti, come chiarito a suo tempo dalla circ. n. 26/2013, relativamente alla cessione definitiva del credito, i requisiti di deducibilità della perdita devono intendersi verificati quando, alternativamente: - il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni e che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto; - la perdita si presenta d\'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita costi di riscossione), sempre che il creditore avesse esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, ecc.). Occorre, peraltro, rilevare che, secondo il documento OIC 15, la cessione pro soluto che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito dovrebbe essere condizione già di per sé idonea a determinarne lo stralcio dal bilancio e la deducibilità della relativa perdita ( ex art. 101 comma 5 del<span class="term"> TUIR</span>). Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata CONDIVIDI ARTICOLO.', 'Documento_Abstract': 'perdita emergente da tale trasferimento è sempre deducibile ex art. 101 comma 5 del <strong>TUIR</strong>. Infatti, come chiarito a suo tempo dalla circ. n. 26/2013, relativamente alla cessione definitiva del credito, i requisiti di deducibilità della perdita devono intendersi verificati quando, alternativamente... il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito dovrebbe essere condizione già di per sé idonea a determinarne lo stralcio dal bilancio e la deducibilità della relativa perdita ( ex art. 101 comma 5 del <strong>TUIR</strong>). Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata CONDIVIDI ARTICOLO....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Con la risposta a interpello n. 102 di ieri, l\'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ove un credito sia ceduto pro soluto a operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza (quali, ad esempio, le banche), l\'eventuale perdita emergente da tale trasferimento è sempre deducibile ex art. 101 comma 5 del TUIR. Infatti, come chiarito a suo ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936348', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpWZHV3REpPamdFQmpXeGxFcyttdnFP', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854843', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Stralcio di debiti finanziari con rilevanza IRAP per le holding', 'Documento_TitoloHtml': 'Stralcio di debiti finanziari con rilevanza IRAP per le holding', 'Documento_Contenuto': 'Con la risposta a interpello n. 104 di ieri, l\'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento<span class="term"> IRAP</span> delle sopravvenienze attive emergenti, in capo a una società di partecipazione non finanziaria (holding industriale), per effetto: - della rinuncia, da parte delle banche finanziatrici, a crediti finanziari vantati verso la holding medesima, sia in linea capitale che in linea interessi, nel contesto di un aumento di capitale da sottoscrivere mediante conversione di detti crediti in azioni ordinarie di nuova emissione; - della rinuncia, totale o parziale, definitiva e irrevocabile da parte delle banche finanziatrici ai crediti finanziari vantati verso la holding medesima, in ipotesi di accordo di saldo e stralcio; - dalla rinegoziazione del debito bancario residuo, con condizioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti. Per l\'Agenzia, tali proventi, atteso che non rientrano tra quelli assimilati agli interessi attivi ( ex art. 6 comma 9 del DLgs. 446/97), derivando non già dall\'ordinaria attività d\'impresa, bensì dalla riduzione del debito per effetto di un accordo di ristrutturazione ( ex art. 182- bis del RD 267/42), non dovrebbero, in linea di principio, concorrere alla formazione della base imponibile<span class="term"> IRAP</span>. Tuttavia, nel caso di specie, tali sopravvenienze risultano imponibili in quanto correlate ( ex art. 5 comma 4 del DLgs. 446/97) con gli interessi passivi contabilizzati nei precedenti e successivi esercizi e che sono stati dedotti, o lo saranno, dal valore della produzione netta. Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata CONDIVIDI ARTICOLO.', 'Documento_Abstract': 'Stralcio di debiti finanziari con rilevanza <strong>IRAP</strong> per le holding Con la risposta a interpello n. 104 di ieri, l\'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento <strong>IRAP</strong> delle sopravvenienze attive emergenti, in capo a una società di partecipazione non finanziaria (holding industriale), per effetto...), non dovrebbero, in linea di principio, concorrere alla formazione della base imponibile <strong>IRAP</strong>. Tuttavia, nel caso di specie, tali sopravvenienze risultano imponibili in quanto correlate ( ex art. 5 comma 4 del DLgs. 446/97) con gli interessi passivi contabilizzati nei precedenti e successivi esercizi...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Con la risposta a interpello n. 104 di ieri, l\'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IRAP delle sopravvenienze attive emergenti, in capo a una società di partecipazione non finanziaria (holding industriale), per effetto: - della rinuncia, da parte delle banche finanziatrici, a crediti finanziari vantati verso la holding medesima, sia ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936337', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpXVHhZdngzNHZiOVZqUFloZWNEYU5k', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854844', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Tassato in Italia il lavoro da remoto reso a favore del datore estero', 'Documento_TitoloHtml': 'Tassato in Italia il lavoro da remoto reso a favore del datore estero', 'Documento_Contenuto': 'Nei rapporti con la Svizzera opera il meccanismo del c.d. split year Con due risposte a interpello di ieri, 19 gennaio 2023, l\'Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sul tema della tassazione dei<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente percepiti a fronte di prestazioni rese a favore di datori di lavoro esteri, in via straordinaria, in remote working dall\'Italia. La risposta n. 98/2023 ha esaminato il caso di un ricercatore, cittadino italiano, che, ad aprile 2020, ha ricevuto un offerta di lavoro da parte di un\'università svizzera per una posizione di ricercatore post-dottorato (assegnista di ricerca) con contratto di lavoro a tempo determinato; per motivi legati all\'emergenza COVID-19, lo stesso ha lavorato in smart working dall\'Italia fino a giugno 2020, trasferendo poi il proprio domicilio in Svizzera da metà giugno 2020, con conseguente acquisizione della residenza svizzera, e ha effettuato l\'iscrizione all\'AIRE a fine luglio 2020, con conseguente residenza in Italia per il periodo di imposta 2020 (in virtù dell\'iscrizione all\'anagrafe italiana per un periodo superiore a 183 giorni). Nel presupposto (verificato) che entrambi gli Stati abbiano titolo per considerare la persona come proprio residente, il conflitto verrebbe risolto, ad avviso dell\'Agenzia, facendo ricorso al meccanismo del frazionamento del periodo d\'imposta previsto dall\' art. 4 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera. Nel caso di specie, posto che il cambiamento del domicilio dall\'Italia alla Svizzera è intervenuto a giugno 2020, ad avviso dell\'Agenzia, l\'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino a tale data, mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo. Inoltre, per ciò che concerne il trattamento del reddito di fonte svizzera corrisposto a fronte dell\'attività di ricerca post-dottorato, occorre invocare le disposizioni convenzionali previste per i<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente dall\'art. 15 della Convenzione, le quali prevedono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, a eccezione del caso in cui l\'attività sia svolta nell\'altro Stato. In altre parole, i<span class="term"> redditi</span> corrisposti a decorrere da giugno 2020 a fronte dell\'attività di lavoro svolta in Svizzera sono tassati in via esclusiva in Svizzera; diversamente, il reddito per l\'attività di post dottorato di ricerca svolta fino a giugno 2020 dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia. L\'Agenzia specifica inoltre che, a prescindere dal riscontro delle ulteriori condizioni di legge, non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l\'applicazione delle c.d. retribuzioni convenzionali di cui all\' art. 51 comma 8- bis del<span class="term"> TUIR</span>, in quanto tale norma trova applicazione solamente a condizione che il lavoratore operante all\'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale, tra le quali non rientra il<span class="term"> settore</span> dell\'università. La risposta n. 99/2023 ha analizzato un caso similare riguardante un lavoratore dipendente di una società cinese, rientrato in Italia nei primi mesi del 2020 e rimasto qui "bloccato" a causa delle misure restrittive derivanti dalla diffusione della pandemia; in tale periodo, superiore a 183 giorni, la persona ha continuato a lavorare, in modalità smart working, alle dipendenze della società cinese. In merito all\'individuazione della residenza per il periodo 2020, l\'Agenzia richiama i criteri individuati dall\' art. 2 del<span class="term"> TUIR</span>, applicabili in assenza di una disposizione normativa che tenga conto dell\'emergenza COVID, nonché, in caso di conflitto di residenza, le tie breaker rules previste dall\' art. 4 paragrafo 2 della Convenzione Italia-Cina. Queste ultime individuano, in via prioritaria, il criterio dell\'abitazione permanente, cui seguono, in ordine gerarchico, quello del centro di interessi vitali, del soggiorno abituale e della nazionalità. L\'Agenzia precisa che al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine della vita di un individuo. Inoltre, l\'analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti evitando l\'influenza di situazioni transitorie. Ciò premesso, assumendo acriticamente che la persona risulti residente in Cina per il 2020, l\'Agenzia precisa che, in base all\'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione, il reddito di lavoro dipendente percepito per l\'attività di lavoro svolta in Italia verrebbe tassata anche in tale Stato (nella<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span>, da presentare in Italia), non potendo trovare applicazione il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza previsto dal paragrafo 2, in considerazione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a 183 giorni. Da ultimo, l\'Agenzia conferma che il principio per cui i giorni lavorati nell\'altro Stato per ragioni eccezionali si considerano come giorni lavorati nello Stato in cui ordinariamente era prestata l\'attività lavorativa vale unicamente in presenza di appositi accordi amministrativi interpretativi dell\' art. 15 del modello OCSE a seguito di restrizioni COVID, e a condizione di reciprocità (si tratta dei soli accordi firmati dall\'Italia con Austria, Francia e Svizzera, i quali non esplicano quindi efficacia nei rapporti con la Cina).', 'Documento_Abstract': 'in Italia verrebbe tassata anche in tale Stato (nella <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong>, da presentare in Italia), non potendo trovare applicazione il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza previsto dal paragrafo 2, in considerazione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a 183 giorni... 8- bis del <strong>TUIR</strong>, in quanto tale norma trova applicazione solamente a condizione che il lavoratore operante all\'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale, tra le quali non rientra il settore dell\'università. La risposta n. 99/2023..., in modalità smart working, alle dipendenze della società cinese. In merito all\'individuazione della residenza per il periodo 2020, l\'Agenzia richiama i criteri individuati dall\' art. 2 del <strong>TUIR</strong>, applicabili in assenza di una disposizione normativa che tenga conto dell\'emergenza COVID, nonché, in caso...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Nei rapporti con la Svizzera opera il meccanismo del c.d. split year Con due risposte a interpello di ieri, 19 gennaio 2023, l\'Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sul tema della tassazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a fronte di prestazioni rese a favore di datori di lavoro esteri, in via straordinaria, in remote working ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936359', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpYY1BnZExYOU9scHlxWnhaRGxvRU5N', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854845', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Tassato l\'uso di riserve in sospensione per l\'acquisto di azioni proprie', 'Documento_TitoloHtml': 'Tassato l\'uso di riserve in sospensione per l\'acquisto di azioni proprie', 'Documento_Contenuto': 'Nuovo orientamento restrittivo dell\'Agenzia sulle operazioni di buyback a seguito di riallineamento L\'orientamento espresso è di carattere restrittivo, precisandosi che il vincolo (civilistico) apposto in occasione dell\'acquisto di azioni proprie sulla riserva in sospensione creata a seguito del riallineamento dei valori civili e fiscali produce, in capo alla società, i medesimi effetti della distribuzione della riserva ai soci: la società, quindi, è tenuta ad assoggettare a tassazione la riserva, scomputando dall\' IRES dovuta l\'imposta sostitutiva a suo tempo versata per il riallineamento. La risposta risolve in senso negativo una situazione che potrebbe manifestarsi in più contesti: sebbene, infatti, la riserva in questione sia stata vincolata al regime di sospensione d\'imposta con le norme contenute nell\' art. 1 commi 469 e seguenti della L. 266/2005, è realistico che vi siano nei bilanci delle società molti più casi in cui è il riallineamento operato ai sensi dell\' art. 110 del DL 104/2020 ad avere generato questo vincolo, ampliando in modo considerevole la portata del problema. Il tema, come si ricorderà, era tornato di attualità nel 2021 e nel 2022, anche a fronte di alcuni precedenti di giurisprudenza. Rientrando tali riserve, che seguono di fatto la disciplina dell\' art. 13 della L. 342/2000, tra quelle " tassabili solo in caso di distribuzione", la norma di comportamento AIDC n. 211/2021 aveva precisato che il loro utilizzo in qualunque ipotesi diversa dalla attribuzione ai soci non comporta l\'emersione di reddito imponibile, né in capo alla società, né in capo ai soci. Questo orientamento era stato ripreso dalla circolare dell\'Agenzia delle Entrate n. 6/2022 (Parte I, 3.1), pur se con alcuni caveat : in quella sede, infatti, si precisava che il vincolo di sospensione poteva cessare anche nel caso in cui la riserva in sospensione risulti attribuita, "anche indirettamente o di fatto", al socio, e che "devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti". L\'impostazione della risposta a interpello n. 87/2023 pare muovere da questi presupposti. Da un punto di vista formale, infatti, la riserva da riallineamento in sospensione d\'imposta viene mantenuta nel passivo, con la medesima denominazione, e trova una contropartita nella riserva negativa iscritta nel patrimonio netto ai sensi dell\' art. 2357- ter comma 3 c.c. A fronte della soluzione interpretativa avanzata dalla società istante, secondo cui con l\'acquisto di azioni proprie si viene a creare solo una indisponibilità temporanea della riserva da riallineamento, l\'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che con l\'acquisto si viene a realizzare ciò che l\'apposizione del vincolo di sospensione d\'imposta vuole evitare, ovvero la devoluzione della riserva stessa ai soci. Conseguentemente, secondo l\'Agenzia sarebbe l\'acquisto delle azioni proprie l\'evento idoneo a rappresentare l\'attribuzione della riserva ai soci e a determinare, in conseguenza, la tassazione della società per il venir meno della sospensione d\'imposta. Così ricostruita brevemente la fattispecie, occorrerebbe però valutare se il principio, anche ove lo si accetti, sia valido in tutti i casi o debba essere contestualizzato. Ove, ad esempio, le azioni proprie vengano poi cedute dalla società non solo non si verificherebbe alcuna riduzione di patrimonio netto, ma lo stesso potrebbe anche aumentare, per cui i fenomeni di devoluzione mascherata non dovrebbero sussistere. La linea interpretativa addotta dall\'istante (non accettata dall\'Agenzia) era stata ancor più radicale, essendo finalizzata a sostenere che il presupposto per la cessazione dello stato di sospensione d\'imposta verrebbe integrato soltanto alla "erogazione di una somma ai soci che comporti la cancellazione della corrispondente quota di patrimonio netto": la tassazione, quindi, sarebbe giustificata solo in caso di attribuzione effettiva, e non, ad esempio, in caso di annullamento delle azioni proprie. Per inciso, la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/2005, aveva proprio individuato nell\'annullamento delle azioni proprie con corrispondente elisione della riserva di rivalutazione il presupposto per la cessazione dello stato di sospensione d\'imposta. L\'orientamento della risposta n. 87/2023, in definitiva, dovrebbe essere riconsiderato, posto che, sotto il profilo sostanziale, da una parte esistono modalità di utilizzo delle azioni proprie (ad esempio, la cessione a terzi) non suscettibili di determinare riduzioni del patrimonio netto contabile, e che dall\'altra anche operazioni suscettibili di determinare tali riduzioni (ad esempio, l\'annullamento o l\'assegnazione a titolo di dividendo) sono state considerate dall\'Agenzia (risoluzione n. 12/2012 ) non produttive di effetti reddituali per i soci (fatti salvi casi molto particolari); da ciò si dovrebbe desumere l\'impossibilità di considerare le stesse quali distribuzioni mascherate, con effetti sulla perdita dello stato di sospensione d\'imposta in capo alla società.', 'Documento_Abstract': 'dell\'acquisto di azioni proprie sulla riserva in sospensione creata a seguito del riallineamento dei valori civili e fiscali produce, in capo alla società, i medesimi effetti della distribuzione della riserva ai soci: la società, quindi, è tenuta ad assoggettare a tassazione la riserva, scomputando dall\' <strong>IRES</strong>...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Nuovo orientamento restrittivo dell\'Agenzia sulle operazioni di buyback a seguito di riallineamento L\'orientamento espresso è di carattere restrittivo, precisandosi che il vincolo (civilistico) apposto in occasione dell\'acquisto di azioni proprie sulla riserva in sospensione creata a seguito del riallineamento dei valori civili e fiscali ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=936342', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpWZHV3REpPamdFQnRpMHcwSG96cFpm', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854846', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Vendita di pacchetti turistici senza stabile organizzazione in mancanza di sede fissa in Italia', 'Documento_TitoloHtml': 'Vendita di pacchetti turistici senza stabile organizzazione in mancanza di sede fissa in Italia', 'Documento_Contenuto': 'Con la risposta a interpello n. 96 di ieri, 19 gennaio 2023, l\'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni circa l\'interpretazione dell\' art. 162 del<span class="term"> TUIR</span>, nonché dell\' art. 5 della Convenzione Italia-Svizzera, ai fini della configurabilità in Italia di una stabile organizzazione di una società con sede in Svizzera, svolgente attività di organizzazione e vendita di prodotti turistici, intenzionata a organizzare pacchetti turistici che comprendono l\'uso di imbarcazioni da diporto ormeggiate in porti italiani. Nel caso di specie, la società non ha alcuna sede fisica in Italia e l\'attività verrebbe svolta interamente in Svizzera; in particolare, la vendita dei pacchetti turistici a favore di clienti residenti in tutto il mondo (e dunque anche in Italia) avverrebbe direttamente dalla Svizzera tramite contatti diretti fra i potenziali clienti e il proprio personale e/o tramite il proprio portale di vendita on line o tramite agenzia di viaggio presenti nei vari Paesi. L\'Agenzia evidenzia che la configurazione di una stabile organizzazione presuppone: - l\'esistenza della sede d\'affari; - il fatto che la sede d\'affari sia fissa; - il fatto che l\'impresa svolga la propria attività in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d\'affari. Ciò premesso, in linea di principio, precisa l\'Agenzia, l\'acquisizione e/o la vendita di servizi in Italia da parte di un\'impresa estera non è di per sé sufficiente a configurare una stabile organizzazione italiana in assenza di una sede fissa di affari in Italia o quando tale attività si realizzi per il tramite di un agente, un commissionario o altro intermediario (ad esempio, un\'agenzia di viaggi) localizzato nel territorio italiano che goda di uno status indipendente. 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E\' il principio richiamato dalla Cgt di primo grado di Siracusa nella sentenza 97/2023 con cui il collegio ha preso posizione...', 'Documento_Abstract': 'Il cespite in corso di nozze dribbla l\'<strong>Imu</strong> Non appartiene alla comunione legale dei beni il cespite utilizzato per finalità imprenditoriali acquisito in costanza di matrimonio, cosicché non può essere richiesta l\'<strong>Imu</strong> al coniuge non imprenditore, seppur proprietario del 50% del bene. E\' il principio...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Non appartiene alla comunione legale dei beni il cespite utilizzato per finalità imprenditoriali acquisito in costanza di matrimonio, cosicché non può essere richiesta l\'Imu al coniuge non imprenditore, seppur proprietario del 50% del bene. E\' il principio richiamato dalla Cgt di primo grado di Siracusa nella sentenza 97/2023 con cui il collegio ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.italiaoggi.it/news/il-cespite-in-corso-di-nozze-dribbla-l-imu-2590455', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MbnJEWkNNdFN3ZEJ1di85NXNueGdyd2c0cElmOFRmc3E2bmR1b0ZqeFJUSk1XWU9EM1J0MGk3M1JQMyttTnUwNVhERzdtWFo5YTdBeTFEMlRBRWN5MVpxV2xGdEtPTlg1Q1kwSlZCNVhjNUQ%3d', 'Fonte_Titolo': 'italiaoggi.it', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854829', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '38', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'IL PARERE DEL FISCO', 'Documento_TitoloHtml': 'IL PARERE DEL FISCO', 'Documento_Contenuto': 'La risposta 84/2023 «Tenuto conto che a distanza di pochi giorni dall\'acquisizione Gamma il socio unico Gamma procede a dare corso all\'acquisizione Beta e, nel giro di pochi mesi, alla fusione di Beta in Alfa, ricreando la medesima struttura che era presente all\'esito dell\'Acquisizione Gamma, per cui la fusione inversa tra Beta e Alfa non trova giustificazione in un disegno funzionale alla riorganizzazione del gruppo, la scrivente (agenzia delle Entrate, ndr) esprime parere sfavorevole in relazione alla richiesta dell\'istante Alfa di disapplicare le disposizioni recate dall\'articolo 172, comma 7, del<span class="term"> Tuir</span> e, conseguentemente, non viene riconosciuto il diritto di portare a nuovo le posizioni fiscali soggettive dell\'incorporata Beta. «Resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell\'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell\'istanza di interpello, ivi inclusi gli eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall\'istante, possano condurre ad identificare, anche ad altri effetti, un disegno abusivo censurabile ai sensi dell\'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, in particolare, per quanto attiene ai profili di artificiosità dell\'operazione, come evidenziato dalla più volte richiamata circolare 6/E, in relazione ai casi in cui all\'effettuazione dell\'operazione di Mlbo abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target».', 'Documento_Abstract': 'dall\'articolo 172, comma 7, del <strong>Tuir</strong> e, conseguentemente, non viene riconosciuto il diritto di portare a nuovo le posizioni fiscali soggettive dell\'incorporata Beta. «Resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell\'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'La risposta 84/2023 «Tenuto conto che a distanza di pochi giorni dall\'acquisizione Gamma il socio unico Gamma procede a dare corso all\'acquisizione Beta e, nel giro di pochi mesi, alla fusione di Beta in Alfa, ricreando la medesima struttura che era presente all\'esito dell\'Acquisizione Gamma, per cui la fusione inversa tra Beta e Alfa non ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '38', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD05NEEwQzM1M0RGQTdENzY2NDZFOEM5OUUxNjFDRjFFMDI4MEUzOTZCN0MyOUE3NUQ4RUY0ODgxQkY4MEFGMUFGJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSitNRlpzVS8zMXlheG9WOVpoQXF0S2NUM3c5TzFSZUc1KzZOUzJ6RmxYdnQ2K0hFVWVqQmh0Zz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); 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Per il limite patrimoniale il confronto con la perdita va fatto col minore fra il patrimonio netto dell\'ultimo bilancio o della situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, ma sterilizzando in primis i versamenti degli ultimi 24 mesi. Questa la sentenza di Cassazione n. 1035 del 16 gennaio 2023. L\'articolo 172, comma 7, del<span class="term"> Tuir</span> è una norma antielusiva introdotta per evitare che attraverso la fusione si verifichi un commercio di bare fiscali. Ovvero che l\'unica finalità della fusione sia quella di sfruttare la "dote" delle perdite in seno alla società incorporata. Così è stabilito che le perdite nella fusione possono essere portate in diminuzione: O per la parte del loro ammontare che non eccede l\'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall\'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (vincolo patrimoniale); O sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all\'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell\'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all\'articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (test di vitalità). Su questo secondo punto il passo indietro compiuto dalla Cassazione appare notevole. Perché per i giudici la norma va intesa letteralmente laddove fa riferimento alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, il che comporterebbe che il ricorso a servizi esterni, tali da sostituire la manodopera, non consentirebbero di integrare il presupposto del test di vitalità. La conclusione lascia perplessi. Infatti, che si possa alternativamente operare con personale proprio (costi B9 del conto economico) o ricorrendo a soggetti terzi (costi B7 del conto economico) è un principio ormai assodato anche per l\'Amministrazione finanziaria. Ciò è stato confermato di recente in primis dalla circolare 6/E/16 sulle operazioni di Mlbo (merger leveraged buy out) e, di recente, nelle risposte n. 57 e 101 del 2020 su operazioni di Mlbo e nella risposta 75/2022 in relazione a una Spac. La Cassazione lascia comunque uno spiraglio aperto quando si riferisce alle strutture di holding, affermando che comunque il contribuente ha sempre la possibilità di dimostrare la genuinità dell\'operazione mediante l\'interpello disapplicativo. Non resta, quindi, che trarne l\'insegnamento di presentare tale interpello e motivare bene l\'eventuale mancato superamento del vitality test. Peraltro in operazioni tipo Mlbo e Spac la problematica non dovrebbe sussistere in quanto tale mancato superamento è insito nelle caratteristiche anche finanziarie di queste operazioni. Venendo al limite patrimoniale la Cassazione dà un\'interpretazione interessante. Ovvero afferma che prima occorre sterilizzare il patrimonio netto dell\'ultimo bilancio o della situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater dl Codice civile dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Una volta fatto ciò si prende l\'importo minore e quello costituirà il vincolo patrimoniale per il riporto delle perdite. Viene quindi sconfessato il contribuente che aveva calcolato il minore fra i due come importo lordo. E a quel punto poiché il minore era il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ad hoc, riferita ad una data di 28 mesi successiva rispetto agli ultimi conferimenti, non aveva decurtato in base a questi il patrimonio di tale situazione patrimoniale. Mentre operando come indicato dalla Cassazione il limite patrimoniale è dato dall\'ultimo bilancio, che poi va sterilizzato dei conferimenti in questione. E l\'importo di confronto è quindi minore. Se ne ricava che nell\'ambito della pianificazione di operazioni di fusione questa lettura andrà tenuta in debita considerazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'con la perdita va fatto col minore fra il patrimonio netto dell\'ultimo bilancio o della situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, ma sterilizzando in primis i versamenti degli ultimi 24 mesi. 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È questa la risposta delle Entrate n. 84 di ieri. Gamma ha acquistato il controllo integrale di Alfa, di cui deteneva già il 40%. Poi ha ceduto il 100% di Alfa a Beta, veicolo preesistente interamente partecipato. Beta ha pagato il corrispettivo a Gamma in parte ricorrendo ad un finanziamento bancario a 6 anni, per il resto dilazionandolo nel tempo. A quel punto lo schema è quello di una fusione inversa di Beta in Alfa, richiesta anche dalla banca. Poiché nel periodo di retrodatazione fiscale Beta ha sostenuto interessi passivi sul prestito e oneri vari, senza conseguire ricavi, sorge la richiesta di disapplicazione per il riporto delle perdite, degli interessi passivi e dell\'eccedenza Ace. Peraltro Beta aveva anche altre posizioni soggettive anteriori a cui ha rinunciato. L\'incorporante Alfa invece non ha tematiche di riporto di posizioni soggettive. L\'Agenzia non consente la disapplicazione della norma antielusiva dell\'articolo 172, comma 7, del<span class="term"> Tuir</span>. Infatti viene evidenziato che la circolare 6/E/16 ha sì sdoganato le operazioni a leva finanziaria, consentendo di fatto il superamento del test di vitalità e del vincolo patrimoniale che di solito una newco di un Mlbo non riesce ad integrare. Tutto ciò, tuttavia, purché non vi siano «specifici profili di artificiosità» in presenza di operazioni anomale. Vediamo quali sono questi indici di anomalia per le Entrate. Sicuramente il fatto che Gamma ha prima acquisito integralmente Alfa e poi l\'ha rivenduta a Beta. Questa si è finanziata e poi a seguito del Mlbo è stata fusa in Alfa, che è tornata ad essere integralmente partecipata da Gamma. Non vi sarebbe stato dunque trasferimento del controllo, né intervento di soggetti istituzionali o terzi, Beta era già esistente da 5 anni e quindi non era neocostituita, per cui la leva finanziaria non sarebbe servita a trasferire il debito su Alfa, ma solo ad indebitare impropriamente Beta. Non vi sarebbero ragioni extrafiscali in quanto ad avviso delle Entrate Gamma, come capogruppo, si sarebbe potuta indebitare essa stessa alle migliori condizioni. Quindi l\'operazione è una leveraged ricapitalization atta ad anticipare ai soci (Gamma) una parte degli utili e del valore della target Alfa. Il tutto per tornare alla fine ad uno schema in cui Gamma detiene il 100% di Alfa. Viene anche contestato il fatto che a seguito della fusione inversa Alfa abbia iscritto un avviamento da annullamento della partecipazione e lo abbia affrancato, previa sostitutiva, ex articolo 172, comma 10-bis, del<span class="term"> Tuir</span>. Ciò in quanto non vi sarebbe stato alcun reale intento riorganizzativo e le operazioni, dunque, sarebbero state realizzate al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio tributario. La risposta non convince e appare un passo indietro in relazione ad operazioni che sembravano di fatto sdoganate. Gli indici di anomalia che il fisco scorge in realtà non tengono in considerazione che la logica delle operazioni a leva finanziaria presuppone sempre la presenza di una newco. Che poi la stessa sia neocostituita o già esistente pare poco rilevante, atteso che l\'istante aveva anche rinunciato alle posizioni soggettive pregresse. Gamma probabilmente ha fatto uno sforzo finanziario ma avrà avuto la necessità di rientrare dei fondi versati. Il che non poteva che avvenire con un\'operazione a leva finanziaria. Quindi mediante Beta o comunque con una newco. Il rischio talvolta è che il fisco non consideri che certi schemi sono dettati dalle dinamiche finanziarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': ', comma 7, del <strong>Tuir</strong>. Infatti viene evidenziato che la circolare 6/E/16 ha sì sdoganato le operazioni a leva finanziaria, consentendo di fatto il superamento del test di vitalità e del vincolo patrimoniale che di solito una newco di un Mlbo non riesce ad integrare. Tutto ciò, tuttavia, purché..., ex articolo 172, comma 10-bis, del <strong>Tuir</strong>. Ciò in quanto non vi sarebbe stato alcun reale intento riorganizzativo e le operazioni, dunque, sarebbero state realizzate al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio tributario. La risposta non convince e appare un passo indietro in relazione ad...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'In un\'operazione a leva finanziaria secondo lo schema del Mlbo (merger leveraged buy out) viene negato il riporto delle posizioni soggettive della newco in quanto lo schema utilizzato non è considerato genuino. È questa la risposta delle Entrate n. 84 di ieri. Gamma ha acquistato il controllo integrale di Alfa, di cui deteneva già il 40%. Poi ha ', 'Documento_Autore': 'Alessandro Germani', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '38', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0xRkJCMDZBREZDRUUzNDk0Q0E2Rjg1MDg0QTkzN0FFQjIzOTk5QzI2MDQ4NjNGQ0UwNjUzMjE4NTc5ODlDN0U3JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSlk2MzM2dXB0c2ZzdUV3QU1KM1RvV1RKVVpreW1yY0Y5WmV3ejBSSFpOdHQ1VVhNRlhXUmxVdz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854821', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'A.Ge.', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '39', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': 'RISPOSTA N. 87', 'Documento_Titolo': 'Acquisto azioni proprie', 'Documento_TitoloHtml': 'Acquisto azioni proprie', 'Documento_Contenuto': 'L\'acquisto di azioni proprie nei limiti di una riserva distribuibile in sospensione d\'imposta comporta tassazione per la società (risposta delle Entrate n. 87). Le azioni proprie sono state acquisite vincolando una riserva in sospensione da riallineamento ex art. 1 c. 469 della legge 266 del 2005. Ovvero si ha tassazione in capo alla società se le riserve in questione vengono attribuite ai soci. Per le Entrate la tassazione avviene all\'atto dell\'attribuzione al socio. Ma nel momento in cui si acquistano le azioni proprie e si iscrive una riserva negativa, ciò comporta una riduzione di patrimonio netto e dunque implica in capo alla società l\'emersione di una base imponibile<span class="term"> Ires</span> e<span class="term"> Irap</span>. Ovvero si verifica attribuzione che implica tassazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'una riduzione di patrimonio netto e dunque implica in capo alla società l\'emersione di una base imponibile <strong>Ires</strong> e <strong>Irap</strong>. Ovvero si verifica attribuzione che implica tassazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA. RISPOSTA N. 87...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'acquisto di azioni proprie nei limiti di una riserva distribuibile in sospensione d\'imposta comporta tassazione per la società (risposta delle Entrate n. 87). Le azioni proprie sono state acquisite vincolando una riserva in sospensione da riallineamento ex art. 1 c. 469 della legge 266 del 2005. Ovvero si ha tassazione in capo alla società se ', 'Documento_Autore': 'A.Ge.', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '39', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD01NkYwNzg4NzM4RUI2REUzNUZERkUyNDQ2ODBERjY5NkY0NUI4RTFBQjdFNzlCOTEwMDUyNEVBOEMxQUNEMjNEJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSnIwOTZTZit0K1FvOWorUm1iSy8wbnRmYkdCazVXMVNsTjFGS0RwRVV3eVJlcWFDSjd2ZFZOUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854823', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'Luca Gaiani', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '39', 'Documento_Sottotitolo': 'Effetti su Redditi e Irap in caso di percentuale di completamento', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Commesse infrannuali, dichiarazioni a due vie', 'Documento_TitoloHtml': 'Commesse infrannuali, dichiarazioni a due vie', 'Documento_Contenuto': 'Commesse infrannuali, doppio binario per chi applica il metodo della percentuale di completamento. Lo chiarisce la risposta 93/2023 di ieri dell\'agenzia delle Entrate. Se nel bilancio redatto secondo gli Oic si effettua la valutazione sulla base dei ricavi maturati, occorre effettuare la variazione in diminuzione nella<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span>. Ai fini<span class="term"> Irap</span>, invece, si mantiene il valore contabilizzato. Questa risposta risolve un interrogativo che spesso le imprese che lavorano su commessa si pongono quando la durata contrattuale del lavoro è inferiore a 12 mesi. Il Codice civile e il documento Oic 23 prevedono la possibilità di valutare le commesse, indipendentemente dalla durata, sia con il metodo della commessa completata (cioè sulla base dei costi sostenuti al termine dell\'esercizio con il rinvio del margine tutto al termine dell\'opera), sia con quello della percentuale di completamento e dunque sulla base dei corrispettivi maturati in base all\'avanzamento dei lavori. La società istante afferma che, nel bilancio d\'esercizio redatto secondo il Codice civile, iscrive le commesse di durata inferiore a 12 mesi con il criterio della percentuale di completamento. La società ricorda che l\'articolo 92, comma 6, del<span class="term"> Tuir</span>, prevede come unico metodo di valutazione delle commesse infrannuali quello del costo. Viene dunque chiesto alle Entrate se, nella<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> e nella<span class="term"> dichiarazione</span><span class="term"> Irap</span>, il maggior valore contabile rispetto a quello determinato con i criteri del<span class="term"> Tuir</span>, assuma rilevanza in applicazione del principio di derivazione rafforzata, oppure se si debba operare una variazione in diminuzione. L\'Agenzia sottolinea che il principio di derivazione rafforzata prevede l\'automatica rilevanza fiscale dei principi contabili limitatamente ai criteri di classificazione, qualificazione e imputazione a periodo. Nei bilanci Ias, il criterio di rilevazione delle commesse, che considera ricavi la quota di corrispettivo maturata, incide direttamente sulla qualificazione del componente reddituale. Così non è, sottolinea la risposta 93, per i bilanci redatti secondo gli Oic: i criteri dettati dall\'Oic 23 si esauriscono in un fenomeno meramente valutativo per il quale non opera la derivazione rafforzata. Pertanto, nella<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span>, si dovrà operare una variazione in diminuzione del maggior valore iscritto rispetto a quello di costo. Nessuna variazione dovrà invece essere apportata nella<span class="term"> dichiarazione</span><span class="term"> Irap</span> perché per il tributo regionale si assumono gli importi contabilizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': '. La società ricorda che l\'articolo 92, comma 6, del <strong>Tuir</strong>, prevede come unico metodo di valutazione delle commesse infrannuali quello del costo. Viene dunque chiesto alle Entrate se, nella <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> e nella <strong>dichiarazione</strong> <strong>Irap</strong>, il maggior valore contabile rispetto a quello determinato... dei ricavi maturati, occorre effettuare la variazione in diminuzione nella <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong>. Ai fini <strong>Irap</strong>, invece, si mantiene il valore contabilizzato. Questa risposta risolve un interrogativo che spesso le imprese che lavorano su commessa si pongono quando la durata contrattuale del lavoro... gli Oic: i criteri dettati dall\'Oic 23 si esauriscono in un fenomeno meramente valutativo per il quale non opera la derivazione rafforzata. Pertanto, nella <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong>, si dovrà operare una variazione in diminuzione del maggior val', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Commesse infrannuali, doppio binario per chi applica il metodo della percentuale di completamento. Lo chiarisce la risposta 93/2023 di ieri dell\'agenzia delle Entrate. Se nel bilancio redatto secondo gli Oic si effettua la valutazione sulla base dei ricavi maturati, occorre effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. ', 'Documento_Autore': 'Luca Gaiani', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '39', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0yNUIzMEIxMUY2RjAxNzE2MEQ0NDE2QjBDNTczQTBBMTlFQUUxOTZEQzlENzE1RDA3MDNBODdDNjVFRjJFMzVGJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSlNoRWIyMlVrOG9sVlVsRitCYnh3cDF0blRRYUZWbGEzNzJFdStrSmoyQXQrcVJYR1B3cDBIUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854830', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '39', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'IL PERIMETRO NORMATIVO (ARTICOLO 165 DEL TUIR)', 'Documento_TitoloHtml': 'IL PERIMETRO NORMATIVO (ARTICOLO 165 DEL TUIR)', 'Documento_Contenuto': 'I presupposti O Produzione di reddito all\'estero, in base a una lettura a specchio dell\'articolo 23 del<span class="term"> Tuir</span>, da parte di contribuente fiscalmente residente in Italia. O Concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo italiano. O Assolvimento di imposte all\'estero a titolo definitivo (cioè cristallizzazione del prelievo impositivo estero) I limiti applicativi O Le imposte pagate all\'estero sono ammesse in detrazione dall<span class="term">\'Irpef</span> netta dovuta sino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito prodotto all\'estero e reddito complessivo (articolo 165, comma 1, del<span class="term"> Tuir</span>). O Nel caso in cui il reddito prodotto all\'estero concorra solo in parte alla formazione del reddito complessivo italiano, le imposte pagate all\'estero detraibili dall\'imposta italiana devono essere ridotte in misura corrispondente (articolo 165, comma 10 del<span class="term"> Tuir</span>). O Il credito per le imposte pagate all\'estero, in ogni caso, non può eccedere l\'imposta netta italiana.', 'Documento_Abstract': 'IL PERIMETRO NORMATIVO (ARTICOLO 165 DEL <strong>TUIR</strong>) I presupposti O Produzione di reddito all\'estero, in base a una lettura a specchio dell\'articolo 23 del <strong>Tuir</strong>, da parte di contribuente fiscalmente residente in Italia. O Concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo italiano.... O Assolvimento di imposte all\'estero a titolo definitivo (cioè cristallizzazione del prelievo impositivo estero) I limiti applicativi O Le imposte pagate all\'estero sono ammesse in detrazione dall\'<strong>Irpef</strong> netta dovuta sino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito... prodotto all\'estero e reddito complessivo (articolo 165, comma 1, del <strong>Tuir</strong>). O Nel caso in cui il reddito prodotto all\'estero concorra solo in parte alla formazione del reddito complessivo italiano, le imposte pagate all\'estero detraibili dall\'imposta italiana devono essere ridotte in misura corrispondente... (articolo 165, comma 10 del <strong', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'I presupposti O Produzione di reddito all\'estero, in base a una lettura a specchio dell\'articolo 23 del Tuir, da parte di contribuente fiscalmente residente in Italia. O Concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo italiano. O Assolvimento di imposte all\'estero a titolo definitivo (cioè cristallizzazione del prelievo ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '39', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1BMTc3N0Y0M0RDNDg0MzUyRDI2NTU4RDAzMjhEQjI3RUZEQTZBMjFBMTZDRTNBQTZDRjQyMUVBMzA1NDM4Qjg2JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSkV3V2wwbTlXQmg1VzZ4UWVYb3UyK056WTZaaUw2L1pqenVnQmhuQWFGZm96Q0czNmZFMzJmUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854831', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'Roberto Sante Smilari, Marco Strafile', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '39', 'Documento_Sottotitolo': 'A conguaglio già nell\'anno in cui si verifica la doppia imposizione internazionale', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Imposte estere, recupero credito nel successivo periodo d\'imposta', 'Documento_TitoloHtml': 'Imposte estere, recupero credito nel successivo periodo d\'imposta', 'Documento_Contenuto': 'Con la Risposta 97 di ieri, le Entrate hanno fornito chiarimenti sull\'operatività dell\'articolo 165, comma 5, del<span class="term"> Tuir</span> confermando come lo stesso possa trovare applicazione anche in ipotesi in cui il pagamento di una parte delle imposte dovute all\'estero sia finalizzato in un successivo periodo d\'imposta, in sede di conguaglio operato dal datore di lavoro estero. Il caso riguardava un contribuente trasferitosi nel Regno Unito nell\'ottobre di un certo periodo d\'imposta per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro britannico, che operava le ritenute alla fonte sui<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente prodotti da ottobre a dicembre. Avendo trascorso gran parte del periodo d\'imposta in Italia, l\'istante si qualificava come qui fiscalmente residente ex articolo 2 del<span class="term"> Tuir</span> e, pertanto, anche ai sensi dell\'articolo 15, comma 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i<span class="term"> redditi</span> di lavoro prodotti in Gran Bretagna risultavano soggetti alla potestà impositiva concorrente di entrambi gli Stati. Il contribuente provvedeva quindi a includere nella<span class="term"> dichiarazione</span> italiana dei<span class="term"> redditi</span> (presentata nel novembre dell\'anno successivo) anche quelli prodotti in Regno Unito e a recuperare il credito per le imposte pagate lì, calcolato sulla base delle ritenute alla fonte sofferte tra ottobre e dicembre, senza tenere conto del fatto che, nel marzo dell\'anno solare successivo, allo scadere dell\'anno fiscale britannico (che decorre dal 5 aprile di un dato anno al 4 aprile dell\'anno successivo), il datore estero, nell\'ambito delle operazioni di conguaglio, operava ulteriori ritenute "a saldo" delle imposte sui<span class="term"> redditi</span> di lavoro prodotti dal contribuente nel periodo ottobre-dicembre del precedente anno solare. L\'Agenzia veniva quindi interpellata sulla possibilità di presentare una<span class="term"> dichiarazione</span> integrativa per ricalcolare correttamente il credito per le imposte pagate all\'estero. Sul punto l\'Agenzia ha confermato che la<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> può essere integrata dal contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> da correggere. Le Entrate evidenziano, inoltre, che tale<span class="term"> dichiarazione</span> integrativa poteva essere evitata, posto che l\'articolo 165, comma 5, del<span class="term"> Tuir</span> (come modificato dall\'articolo 15 del Dlgs 147/2015), prevede la possibilità che il credito per le imposte pagate all\'estero sia integralmente recuperato già nell\'anno in cui si verifica la doppia imposizione internazionale, anche se il pagamento a titolo definitivo - come avvenuto con le operazioni di conguaglio del caso in commento - si realizzi entro il termine di presentazione della<span class="term"> dichiarazione</span> relativa al primo periodo d\'imposta successivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'successivo a quello in cui è stata presentata la <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> da correggere. Le Entrate evidenziano, inoltre, che tale dichiarazione integrativa poteva essere evitata, posto che l\'articolo 165, comma 5, del <strong>Tuir</strong> (come modificato dall\'articolo 15 del Dlgs 147/2015), prevede la possibilità..., della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i redditi di lavoro prodotti in Gran Bretagna risultavano soggetti alla potestà impositiva concorrente di entrambi gli Stati. Il contribuente provvedeva quindi a includere nella <strong>dichiarazione</strong> italiana dei <strong>redditi</strong> (presentata nel novembre... quindi interpellata sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per ricalcolare correttamente il credito per le imposte pagate all\'estero. Sul punto l\'Agenzia ha confermato che la <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> può essere integrata dal contribuente entro il 31 dicembre de', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Con la Risposta 97 di ieri, le Entrate hanno fornito chiarimenti sull\'operatività dell\'articolo 165, comma 5, del Tuir confermando come lo stesso possa trovare applicazione anche in ipotesi in cui il pagamento di una parte delle imposte dovute all\'estero sia finalizzato in un successivo periodo d\'imposta, in sede di conguaglio operato dal ', 'Documento_Autore': 'Roberto Sante Smilari, Marco Strafile', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '39', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1GM0ZBMUFERTQwNTNFNEZBMTY3NEE2QUI5RjM1QjM1OUVDNUExRjE2OUI0NEEwQTIxOTI4MjUyMTg1RjBENzNBJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSlRPdlVUNmZITi95WjFXcm1DU0F0YUNBdjlnSENUaWR5WFVVaWkyaFdXaDBPcXZTZXRWVWlZZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854836', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'A.Ge.', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '39', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': 'risposta n. 90', 'Documento_Titolo': 'Neutralità fiscale da Fta', 'Documento_TitoloHtml': 'Neutralità fiscale da Fta', 'Documento_Contenuto': 'Per una società che transita dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, considerato che i warrant nei primi non sono rilevati, non si verifica un\'ipotesi di neutralità fiscale da First time adoption ma l\'iscrizione dei warrant nel bilancio Ias/Ifrs determinerà anche gli effetti fiscali. Con la risposta 90/E si chiarisce che la derivazione rafforzata per i soggetti Ias si è amplificata nel 2008 riducendo le divergenze fra contabile e fiscale. Il passaggio operato dalla società nel 2020 non costituisce un caso di tassazione anomala in quanto i warrant non sono mai stati iscritti in bilancio in base agli Oic. Assumeranno rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata e saranno soggetti alle disposizioni dell\'articolo 112<span class="term"> Tuir</span>. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'non sono mai stati iscritti in bilancio in base agli Oic. Assumeranno rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata e saranno soggetti alle disposizioni dell\'articolo 112 <strong>Tuir</strong>. © RIPRODUZIONE RISERVATA. risposta n. 90...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Per una società che transita dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, considerato che i warrant nei primi non sono rilevati, non si verifica un\'ipotesi di neutralità fiscale da First time adoption ma l\'iscrizione dei warrant nel bilancio Ias/Ifrs determinerà anche gli effetti fiscali. Con la risposta 90/E si chiarisce che la ', 'Documento_Autore': 'A.Ge.', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '39', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04MTBDQjI4OUE2MEVENzlCNTc1NDJEMUM1NDMzQUFCQzcxMTY3Q0M2QTBFMUE0NkZDRjg1NjM5NjJFMEY3NkFGJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSkZPamhCdHVSc2FVTEhSZlNVVmxka3ZjRTFId2VSK3Foa0tpQ044clFtcHFYU29tamNkckJLQT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7672162', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '39854838', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'Stefano Sirocchi', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '40', 'Documento_Sottotitolo': 'Confermato il contributo di 60 euro con redditi fino a 20mila euro nel 2022 Modalità di presentazione delle domande da definire in un decreto del Lavoro', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Nuovo bonus trasporti ma la platea si restringe', 'Documento_TitoloHtml': 'Nuovo bonus trasporti ma la platea si restringe', 'Documento_Contenuto': 'Il decreto legge 5/2023 rinnova gli aiuti a studenti e lavoratori per l\'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, ma rispetto al decreto legge 50/2022 riduce la platea degli interessati. La nuova formula ricomprende, infatti, le persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell\'anno 2022, rispetto ai 35mila euro riferiti al 2021, previsti nella precedente tornata. La disciplina del nuovo bonus trasporti decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto del ministero del Lavoro che definirà le modalità di presentazione delle domande e che dovrà essere adottato entro il 14 febbraio. Sarà valida fino al 31 dicembre 2023, salvo l\'esaurimento anticipato dei fondi stanziati (il plafond è attualmente fissato in 100 milioni). Il buono riconosciuto può coprire l\'intera spesa da sostenere, ma fino a 60 euro, per l\'acquisto di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure ferroviario nazionale. Inoltre, è nominativo, non cedibile, è fruibile per un solo abbonamento e non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Non rileva neppure ai fini del calcolo del valore dell\'Isee. L\'agevolazione non pone limiti relativamente all\'età del beneficiario e quindi potrà riguardare anche studenti minorenni, o in generale minori. Le regole attuative adottate per il bonus previsto dal decreto legge 50/2023, contenute nel decreto del 29 luglio 2022 del ministero del Lavoro (il testo della disposizione contenuto nei due decreti legge è analogo), già confermavano che il requisito reddituale si riferisce al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se tali indicazioni verranno replicate, ove il beneficiario sia un minore, sarà anche necessario che il richiedente attesti che il minore stesso sia fiscalmente a suo carico. Resta ferma la detrazione prevista dall\'articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Testo unico delle imposte sui<span class="term"> redditi</span>, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. Si tratta della detrazione<span class="term"> Irpef</span> del 19% per le spese sostenute per l\'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. Si rammenta che la detrazione può riguardare anche le spese sostenute dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico. In ogni caso è necessario che l\'acquisto dell\'abbonamento avvenga con modalità di pagamento tracciabili, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o comunque gli altri sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall\'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997. Infine, occorre conservare il titolo di viaggio o la ricevuta di pagamento dal quale sia desumibile importo e data in cui è stata sostenuta la spesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'attesti che il minore stesso sia fiscalmente a suo carico. Resta ferma la detrazione prevista dall\'articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Testo unico delle imposte sui redditi, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. Si tratta della detrazione <strong>Irpef</strong> del 19% per le spese sostenute...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Il decreto legge 5/2023 rinnova gli aiuti a studenti e lavoratori per l\'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, ma rispetto al decreto legge 50/2022 riduce la platea degli interessati. La nuova formula ricomprende, infatti, le persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell\'anno 2022, rispetto ', 'Documento_Autore': 'Stefano Sirocchi', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '40', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1ERTQ5RERFRDc4RUQ4NzhFODhFMjQ0RkExNThFQTI3OUVGQTU4QzI1NkJDMTEzMUVGQ0U1OUI1NTBEOTdCRjQ4JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lwUTVMemdJa01iSktoNmhkeldWMUdCSnBwb1hROFZGeFQ1dzdFSnZZZVdJUUMyU2V1SE5FZXhjcTk4U0JmN0xuZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7672164', 'Report_TotaleDocumenti':6, 'Documento_ID': '39854851', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Cybersecurity, l\'Agenzia nazionale lancia programma a sostegno dell\'imprenditoria', 'Documento_TitoloHtml': 'Cybersecurity, l\'Agenzia nazionale lancia programma a sostegno dell\'imprenditoria', 'Documento_Contenuto': 'Via al Cyber Innovation Network per selezionare incubatori e acceleratori che operano nel campo dell\'innovazione e delle tecnologie emergenti dedicate alla cybersicurezza. Candidature aperte fino al 27 febbraio Parte il primo avviso dedicato allo sviluppo di nuova imprenditorialità per progetti di cybersicurezza che sfruttano tecnologie emergenti. L\' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha infatti avviato un programma ad hoc, previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza, per sostenere le imprese e la ricerca italiana. Indice degli argomenti Il ruolo del Cyber Innovation Network Il programma nell\'ambito della Strategia Nazionale Il ruolo del Cyber Innovation Network Verrà costituita una rete di collaborazioni, il Cyber Innovation Network, per il lancio di programmi nel settore della cybersicurezza che hanno lo scopo di sviluppare startup impegnate a valorizzare tecnologie tra cui la data science, la<span class="term"> robotica</span>, la blockchain, l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, l<span class="term">\'Internet</span> of<span class="term"> things</span>, la computazione quantistica e la crittografia. WHITEPAPER GUIDA PRATICA contro il Phishing: scopri come tutelare la tua azienda! CIO Cybersecurity Scopri di più! Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla privacy Email * Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Con l\'avviso, l\'Agenzia intende selezionare incubatori e acceleratori che operano nel campo dell\'innovazione e delle tecnologie emergenti dedicate alla cybersicurezza. Individuati gli operatori, l\'Agenzia stringerà con loro accordi di collaborazione per la definizione di programmi congiunti o per l\'adeguamento dei programmi già in atto. Le startup che aderiranno ai programmi potranno beneficiare, in una seconda fase, di contributi economici. L\'Acn supporterà, così, la realizzazione dei progetti, favorendo lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel settore della cybersecurity. Grazie a questa opportunità, le startup potranno sviluppare tecnologie e soluzioni innovative anche a supporto dei soggetti che appartengono alla constituency dell\'Agenzia. Un\'occasione ad alto valore aggiunto per realtà che spesso, all\'interno di un mercato europeo ancora molto frammentato, faticano a sostenere una crescita costante pur operando in un settore che, nel contesto mondiale, è in continua evoluzione e che, secondo l\' European Investement Bank, ha un valore di circa 148 miliardi di euro. Incubatori e acceleratori hanno tempo fino al 27 febbraio 2023 per candidarsi. Il programma nell\'ambito della Strategia Nazionale Il programma è, come accennato, previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026. La strategia, in diverse misure, sostiene l\'innovazione e il rafforzamento tecnologico ed<span class="term"> industriale</span> del Sistema Paese, attraverso l\'impegno nella ricerca e nella creazione e supporto di nuove aziende tech, come previsto anche dal decreto istitutivo dell\'Agenzia. L\'iniziativa nasce dalla consapevolezza che gli ecosistemi dell\'innovazione rappresentano i contesti ideali dove si sviluppano le frontiere dei filoni tecnologici di particolare interesse per l\'Agenzia. Il programma, distinto in due aree di intervento, supporta e accelera l\'intera filiera dell\'innovazione, dal sostegno alla ricerca fino alla creazione e sviluppo di nuove aziende tech, secondo le logiche proprie dell\'open innovation. La prima area prevede per l\'appunto la costruzione del Cyber Innovation Network con incubatori e acceleratori di startup che lavorano sulle aree di interesse dell\'Agenzia. Successivamente è previsto il lancio di iniziative congiunte di supporto alle startup su specifici filoni tecnologici. Acn potrà finanziare i progetti proposti dalle start-up, in un percorso di progressiva maturazione delle soluzioni innovative e delle tecnologie proposte. La seconda area di intervento sarà dedicata al supporto e alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica. In questa fase, Acn ha l\'obiettivo di coinvolgere nel Cyber Innovation Network le strutture universitarie impegnate nel trasferimento tecnologico, mettendo così in circolo l\'enorme portafoglio di risultati e di proprietà intellettuale che è proprio del mondo della ricerca. Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'della cybersicurezza che hanno lo scopo di sviluppare startup impegnate a valorizzare tecnologie tra cui la data science, la <strong>robotica</strong>, la blockchain, l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, l\'<strong>Internet</strong> <strong>of</strong> <strong>things</strong>, la computazione quantistica e la crittografia. WHITEPAPER GUIDA PRATICA contro il Phishing: scopri come tutelare...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Via al Cyber Innovation Network per selezionare incubatori e acceleratori che operano nel campo dell\'innovazione e delle tecnologie emergenti dedicate alla cybersicurezza. Candidature aperte fino al 27 febbraio Parte il primo avviso dedicato allo sviluppo di nuova imprenditorialità per progetti di cybersicurezza che sfruttano tecnologie ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/cybersecurity-lagenzia-nazionale-lancia-programma-a-sostegno-dellimprenditoria/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MblRLMUhkamxoTXhnZUVNdlNNZWFjTnFwUmNiTElCbzNpQmJPUjNvQmNobDV6bWtham8zL3hVczlYcTFmaGpLeThPZFh0RThoVXlzc2lURm9JdWx2NmdITEk3N3ZQUmd2KzhUUFhIaG5ITHhUYzduQklhMitRbVgzTHY1Ujhwb0NJVWRoQlJEQUg1YzNLcnZ2TzZiRHlRM3RrMFVoT3dLeHFKa3EzUmJGakFN', 'Fonte_Titolo': 'Corriere Comunicazioni', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7672164', 'Report_TotaleDocumenti':6, 'Documento_ID': '39854849', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Catfishing: cos\'è e come difendersi dalle truffe', 'Documento_TitoloHtml': 'Catfishing: cos\'è e come difendersi dalle truffe', 'Documento_Contenuto': 'Le persone che intrattengono rapporti e chat online da profili falsi creati ad hoc per raggirare le loro vittime sono chiamate in gergo catfish. Ma in cosa consiste questa truffa e come difendersi? Ecco cosa c\'è da sapere Pubblicato il 19 Gen 2023 Michele Vitiello dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni, socio fondatore di ONIF, Perito del Giudice, CTU, Consulente della Procura della Repubblica Cos\'è il catfishing e come si inserisce nelle fitte trame di inganni e raggiri di cui è costituita la rete globale dei rapporti umani digitali? Il catfish è, letteralmente, il pesce-gatto, ma nel vocabolario del web identifica ormai una persona che non è nella realtà chi dice di essere online, tessendo un inganno attraverso il quale sfrutta le debolezze e i sentimenti delle vittime, manipolandole in modo subdolo. Tale raggiro provoca nelle persone danni psicologici, fisici e non per ultimi anche economici, spesso di grande entità. Il termine "Catfish" spesso viene collegato al programma tv ideato da Nev Shulmann, il quale ha raccontato storie di vittime di tale fenomeno negli Stati Uniti, partendo dalla sua stessa esperienza di vittima. Statistiche "truffe romantiche" anno 2021 Secondo le statistiche condotte nel 2021, gli utenti italiani che utilizzano i social network si aggirano attorno ai 41 milioni, all\'incirca 86% della popolazione italiana complessiva, rilevando una crescita pari al 5.7% rispetto gli anni precedenti. I recenti dati della Polizia Postale mostrano come nel 2021 le "romance scam", ovvero le truffe romantiche, in Italia siano cresciute del 118% rispetto all\'anno precedente . Appare opportuno indicare come negli ultimi anni Facebook abbia chiuso all\'incirca 3 miliardi di profili falsi, il 43% dei quali era legato a questa tipologia di reati. WHITEPAPER Decisioni più rapide con l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> Tale dato è anche supportato dalle statistiche che arrivano dai vari stati esteri quali Canada, Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti, in cui i report condotti dall\'agenzia FBI rilevano che le perdite economiche correlate a tale reato siano vicine al miliardo di dollari. Profili tipo delle vittime di catfishing Le persone più colpite da questa tipologia di truffa sono principalmente donne di mezza età , intorno ai 50 anni. Si tratta generalmente di persone con precedenti legami terminati che oramai vivono da sole, spesso con figli, le quali passano molto tempo chattando. Nonostante il sesso maschile sia una vittima più marginale di questa tipologia di truffe, non risulta totalmente esente, infatti molti uomini, spesso anche molto giovani, cadono preda dell\'inganno di profili fittizi popolati da immagini e filmati di donne bellissime, spesso straniere, le quali "promettono" prestazioni di varia natura, ingolosendo quindi moltissime persone del tutto ignare della reale identità dell\'utilizzatore del profilo social. In seguito all\'aumentare delle querele/denunce presentate alla Polizia Postale contro gli account fittizi e le attività fraudolente commesse, si è cominciato a legiferare a riguardo, nello specifico: L\'articolo 494 c.p. punisce il reato di sostituzione di persona, in cui il furto d\'identità è considerato illegale e punibile anche con la reclusione ("Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all\'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno."); La tutela alla privacy (legge 196/2003) la cui violazione è sanzionata con la reclusione da sei a diciotto mesi; La corte di Cassazione con la sentenza 9391/2014 del 26 febbraio 2014 afferma che non si tratta di un reato sanzionabile penalmente, ma deve essere condannato perché contrario alle regole imposte dai vari social network. Tutele e contromisure al fenomeno del catfish Esistono differenti strategie utili ad identificare account falsi: Prestare attenzione al profilo , osservando sia le foto pubblicate che la descrizione in "Bio" al fine di riscontrare elementi contrastanti. Molto spesso, infatti, gli account fake sono compilati parzialmente e senza troppa attenzione ai dettagli; Tenere traccia della frequenza di pubblicazione dei contenuti , in caso di profili ingannevoli tale operazione non viene effettuata a cadenza regolare o giornaliera. Molto utile controllare anche i commenti e le menzioni rilasciate, sia dal punto di vista della grammatica che del tenore; Controllare il numero e la tipologia di follower del profilo attenzionato, molto spesso quelli fasulli hanno un numero sproporzionato di seguaci, molto spesso di nazionalità differenti; Prendere nota dei racconti, fatti e ricordi dichiarati dal profilo sospetto e porre le giuste domande al fine di rilevare incongruenze con quanto dichiarato; Provare a chiedere di effettuare una videochiamata al fine di stabilire se la persona è realmente la stessa delle foto che vengono pubblicate dall\'account; Porre attenzione alle scuse che vengono utilizzate , evitare assolutamente lo scambio di foto e filmati sessualmente espliciti, in quanto possono essere utilizzati per ricattare la vittima. Nel caso di certezza di profilo falso, in primis è utile segnalarlo mediante appositi strumenti messi a disposizione dalle varie piattaforme , prendere nota dell\'ID associato e attrezzarsi per certificare a livello legale quanto subito. Effettuare operazioni "fai da te" non è assolutamente consigliato , in quanto si rischia di compiere un lavoro incompleto che in futuro può essere messo in discussione, si consiglia quindi di affidarsi a professionisti del settore e alle Forze dell\'Ordine. Gli esperti di informatica forense, in caso di profilo falso conclamato e relativa truffa associata, sono essenziali nel consigliare la vittima e nell\'effettuare operazioni di acquisizione di tutte le prove necessarie. Generare copie forensi dello smartphone, del Pc, degli account di interesse e della posta elettronica sono i primi passi per poter costruire una base solida necessaria per certificare i torti subiti, le quali dovranno essere accompagnate dalla relativa relazione tecnica che andrà ad enfatizzare gli elementi di maggior peso rinvenuti al termine della fase di analisi. @RIPRODUZIONE RISERVATA Valuta questo articolo.', 'Documento_Abstract': 'a questa tipologia di reati. WHITEPAPER Decisioni più rapide con l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong> Tale dato è anche supportato dalle statistiche che arrivano dai vari stati esteri quali Canada, Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti, in cui i report condotti dall\'agenzia FBI rilevano che le perdite economiche...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Le persone che intrattengono rapporti e chat online da profili falsi creati ad hoc per raggirare le loro vittime sono chiamate in gergo catfish. Ma in cosa consiste questa truffa e come difendersi? Ecco cosa c\'è da sapere Pubblicato il 19 Gen 2023 Michele Vitiello dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni, socio fondatore di ONIF, ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/catfishing-cose-e-come-difendersi-dalle-truffe/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MbHF4OHUxT091UHl6cjRVcWdra1pKeTVrd1pYOXFFdy9jU2VpTjB2MkVrMXBrS1hJeVI5YXhKaHVVWFh0Q1ZnbHBIUm9pVHh0MGNxN25oRStvZVB0Y1QwbEdhRFlZVXN0TC9Ba0RablN4TUdob2RxUHc4NXEwZz0%3d', 'Fonte_Titolo': 'Agenda Digitale', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7672164', 'Report_TotaleDocumenti':6, 'Documento_ID': '39854850', 'Documento_Data': '2023-01-20', 'Documento_Autore': 'B. Sim.', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '28', 'Documento_Sottotitolo': 'OpenAI avrebbe impiegato dipendenti in outsourcing sottopagati e poi licenziati', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'ChatGPT, dal Kenya accuse di sfruttamento', 'Documento_TitoloHtml': 'ChatGPT, dal Kenya accuse di sfruttamento', 'Documento_Contenuto': 'Di ChatGPT si parla tanto. Per fruizione sembra di gran lunga il software di<span class="term"> Intelligenza</span><span class="term"> Artificiale</span> meglio progettato finora. Quello in grado di tracciare la strada. E non è casuale che OpenAI, la società madre del chatbot del momento, sia finita nel mirino di colossi come Microsoft. E che una sua valutazione, adesso, oscilli attorno ai 30 miliardi di dollari, cifra che la renderebbe una delle aziende sull<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> di maggior valore al mondo. Intanto, però, c\'è da registrare un incidente etico piuttosto grave. Le notizie arrivano dall\'Africa, e più precisamente dal Kenya. E raccontano una storia di sfruttamento che mal si lega a una no profit come OpenAI, nata su iniziativa di Elon Musk e Sam Altman, con l\'obiettivo ben preciso di sviluppare un<span class="term">\'Intelligenza</span><span class="term"> Artificiale</span> che possa portare reali benefici all\'umanità. A quanto pare, per rendere ChatGPT più performante (e nello specifico meno aggressiva su contenuti delicati come il razzismo o il sesso), OpenAI ha utilizzato lavoratori kenioti in outsourcing che guadagnano meno di 2 dollari l\'ora. E gli stessi sarebbero stati licenziati in tronco a lavoro compiuto. Questa forza lavoro ha svolto un ruolo molto importante su ChatGPT. Perché il chatbot delle meraviglie (GPT-3) ha mostrato subito grande abilità a mettere insieme le frasi, ma è anche sembrato (inizialmente) particolarmente incline a commenti violenti, a sfondo sessuale o razziale. Il motivo è semplice: l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> si era nutrita di miliardi di parole raschiate su<span class="term"> Internet</span>. Un set di dati impressionante, che però andava "sgrezzato", perché la qualità delle informazioni reperibili online è spesso insufficiente, oltre che ricca di pregiudizi. Per provare a limare i danni, OpenAI ha preso spunto da altre società del settore (come Meta), che in passato avevano affrontato il problema di dover rimuovere i contenuti tossici dall<span class="term">\'Intelligenza</span><span class="term"> Artificiale</span>. Così ha chiesto aiuto a una società che si chiama Sama, azienda con sede a San Francisco che impiega lavoratori in Kenya, Uganda e India per etichettare i dati per clienti della Silicon Valley come Google, Meta e Microsoft. Sama si presenta come un\'azienda di "intelligenza<span class="term"> artificiale</span> etica" e afferma di aver contribuito a far uscire dalla povertà più di 50.000 persone. Ma secondo notizie che arrivano da Nairobi, il personale impiegato da Sama per conto di OpenAI ha ricevuto uno stipendio compreso fra 1,32 e 2 dollari all\'ora. E c\'è di più: come riporta il portale Quartz, dopo che il progetto GPT-3 di OpenAI per perfezionare i risultati generati dalla piattaforma è stato completato, Sama ha licenziato tutti i dipendenti e ha chiuso definitivamente l\'ufficio di Nairobi. Insomma, Intelligenza<span class="term"> Artificiale</span> etica. Ma non troppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'ChatGPT, dal Kenya accuse di sfruttamento Di ChatGPT si parla tanto. Per fruizione sembra di gran lunga il software di <strong>Intelligenza</strong> <strong>Artificiale</strong> meglio progettato finora. Quello in grado di tracciare la strada. 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Quello in grado di tracciare la strada. E non è casuale che OpenAI, la società madre del chatbot del momento, sia finita nel mirino di colossi come Microsoft. E che una sua valutazione, adesso, oscilli attorno ai 30 ', 'Documento_Autore': 'B. 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Essenziale anche investire nei talenti per spingere la trasformazione del business model e della catena del valore Investimenti mirati alla digitalizzazione e diversificazione delle catene di approvvigionamento ; adozione di tecnologie digitali taglia-costi ; rafforzamento di smart working e tele-lavoro. Sono i tre passaggi prioritari indicati dal report Capgemini "Advancing through headwinds: where are organizations investing?" ( scarica qui ) che individua le strategie chiave che le aziende dovranno affrontare per rispondere in modo efficiente alla crisi. Si tratta di aree chiave che però rischiano di essere trascurate insieme all\'allocazione di risorse per il miglioramento dell\'experience, la formazione e la diversity, che rischiano di passare in secondo piano mettendo a rischio la resilienza aziendale, la redditività, il valore del brand e l\'ambiente. Indice degli argomenti Digitalizzare la supply chain Investimenti nella catena di fornitura Come superare i colli di bottiglia Utilizzo dei dati per creare valore nell\'ecosistema Formazione e competenze dei dipendenti Tecnologia ingrediente centrale per la formazione Smart working e produttività Salvaguardare il benessere e promuovere la diversità Digitalizzare la supply chain Nonostante rischi e sfide da affrontare, la maggior parte delle aziende si aspetta solo una breve recessione (fino a 12 mesi) ed è ottimista riguardo alle prospettive di crescita futura. Un "sentiment" che non deve però impedire alle società di concentrarsi su una serie di azioni in chiave anti-recessione. In particolare serve identificare le capacità necessarie per sviluppare resilienza attraverso la rete della catena di approvvigionamento : la costruzione di un\' architettura connessa end-to-end per migliorare la visibilità della catena di approvvigionamento e la creazione di relazioni basate sui dati per migliorare la collaborazione tra ecosistemi interni ed esterni. Ancora, servirà migliorare l\'esperienza dei dipendenti, spingendo sulla formazione continua, l\'accelerazione delle strategie a favore della sostenibilità e l\'utilizzo della tecnologia per accelerare la transizione a "Net zero". WHITEPAPER Ripensare il performance management. Quali nuovi approcci possibili? Scopri l\'app Feedback4You! Risorse Umane/Organizzazione Smart working Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla privacy Email * Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Oggi la supply chain è al centro dei continui sforzi di trasformazione delle organizzazioni. Due i focus principali : un\' experience personalizzata e in tempo reale del cliente. E una value chain in grado di ottimizzare costantemente i costi di manufacturing e produzione. Anche la resilienza e la sostenibilità sono temi chiave per la catena di fornitura. La resilienza in particolare è essenziale per poter superare gli "eventi cigno nero", come il Covid-19, la crisi geopolitica in corso in Europa e la crescente carenza di energia. Tali eventi stanno diventando più frequenti e gravi. Oltre la metà (54%) delle organizzazioni riconosce che le loro supply chain sono cambiate in modo significativo negli ultimi due anni. I colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e le interruzioni delle forniture vengono percepiti come il rischio maggiore per la crescita nei prossimi 12-18 mesi. Investimenti nella catena di fornitura Il 43% dei dirigenti in tutti i settori - fra gli altri scienze della vita, vendita al dettaglio, produzione<span class="term"> industriale</span> e prodotti di consumo - afferma che le proprie organizzazioni aumenteranno gli investimenti nella catena di fornitura nei prossimi 12-18 mesi del 10,4% in media rispetto ai livelli attuali. Dal momento che le aziende considerano la supply chain come un driver di entrate piuttosto che un costo, si stanno concentrando su nuovi modelli operativi basati su approvvigionamento alternativo, de-globalizzazione o localizzazione e investimenti nella tecnologia per gestire il compromesso tra costo e servizio in modo più<span class="term"> intelligente</span>. La ricerca mostra che le principali aree di interesse per gli investimenti riguarderanno le tecnologie della supply chain e la diversificazione (della base di fornitori, della produzione e dei partner di trasporto). Quasi il 40% dei dirigenti concorda sul fatto che le proprie organizzazioni stiano pianificando di aumentare gli investimenti in queste aree nei prossimi 12-18 mesi. Come superare i colli di bottiglia Negli ultimi tre anni, il Covid ha drasticamente acuito la fragilità della catena di approvvigionamento: tre quarti delle organizzazioni a livello globale sono state colpite dalla chiusura di strutture, interruzioni della fornitura, assenze dei dipendenti e gli obblighi di smart working. Ma meno del 20% delle aziende si è dimostrato pronto a gestire questi cambiamenti e solo il 15% risulta attrezzato al cambiamento. Le azioni che le organizzazioni stanno intraprendendo per diversificare la catena di approvvigionamento includono: onshoring o nearshoring per avvicinare le basi di produzione alle fonti della domanda (72%) regionalizzazione e localizzazione della base di fornitori (65%) diversificazione della base di produzione (ovvero, riduzione della dipendenza da una singola area geografica) (62%) Le azioni-chiave per superare la crisi Valutare le risorse necessarie per sviluppare la resilienza in tutta la rete Misurare la vulnerabilità e mirare alla trasformazione è fondamentale. Per affrontare restrizioni alla circolazione delle merci attraverso i confini, molte aziende hanno adottato misure per rafforzare i rapporti con i principali fornitori per garantire una fornitura ininterrotta di componenti critiche. Le organizzazioni dovrebbero rivisitare le attività core e non core della propria attività per aumentare la resilienza. Inoltre una maggiore localizzazione dei prodotti richiede alle organizzazioni di costruire relazioni con i fornitori di trasporto regionale. Allo stesso modo, le organizzazioni devono adattare i propri modelli operativi in risposta alle nuove tendenze. Le aziende specializzate in prodotti di consumo (42%), vendita al dettaglio (39%), produzione (42%) e scienze della vita (41%) stanno puntando su nuovi modelli operativi (come il lavoro a distanza) come sfida chiave. Sviluppare funzionalità basate sulla tecnologia data-based. Costruire e implementare un\'architettura integrata e incentrata sul cliente, combinando backbone transazionale, Erp, nonché piattaforme di condivisione dei dati e collaborative per abbattere i silos e consentire una gestione end-to-end - dalla simulazione al monitoraggio degli eventi - basata sull<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>. Un gemello digitale è una replica virtuale di un sistema fisico. Grazie alla sua capacità di rispondere a domande come "cosa è meglio?", "e se?" e "e dopo?", un gemello digitale non solo può fornire visibilità di come si stanno attualmente comportando i sistemi del mondo reale e proporre come migliorarli, ma anche prevedere come si comporteranno in diversi scenari. Utilizzo dei dati per creare valore nell\'ecosistema Esistono molteplici fonti di dati non ancora sfruttate (come i rischi geopolitici, l\'impatto del tempo sulla domanda e la logistica) che potrebbero aiutare le organizzazioni a generare indicazioni per migliorare le relazioni con fornitori e clienti e fornire così un servizio ininterrotto nonostante alcuni blocchi "esterni". Ci sono nuovi requisiti richiesti oggi alle reti di fornitura delle organizzazioni. In particolare, accountability del fornitore, maggiore visibilità delle catene di fornitura di parti critiche, tracciabilità dei componenti e dei movimenti dei prodotti, resilienza agli shock esterni, agilità nel rispondere alle nuove tendenze, diversità e inclusione per i fornitori della catena di approvvigionamento. La collaborazione con i partner dell\'ecosistema attraverso insight generati da strumenti di analisi avanzati, tra cui machine learning, potrebbe guidare in modo proattivo le aziende durante le interruzioni, prendere decisioni più rapide e fornire un vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, le organizzazioni dovrebbero consentire l\'integrazione di componenti in una strategia più ampia, garantendo la possibilità di un\' offerta più "sfumata" e su misura. Un piano flessibile consente inoltre alle organizzazioni di cambiare rapidamente direzione man mano che gli scenari di business si evolvono. Questa strategia dovrebbe essere rivista e aggiornata regolarmente sulla base del feedback dei dipendenti e delle mutevoli richieste del mercato. Formazione e competenze dei dipendenti Per un business a prova di futuro serve impedire che il divario di competenze si allarghi ulteriormente: le aziende devono quindi concentrarsi sul miglioramento continuo delle competenze dei propri dipendenti. La ricerca rileva che la maggioranza (65%) dei dipendenti afferma che l\'apprendimento e lo sviluppo delle competenze sono l\'aspetto più importante del proprio lavoro ; tuttavia, i dipendenti risultano insoddisfatti al riguardo, con solo il 28% che afferma che la propria organizzazione consente loro di apprendere e sviluppare nuove competenze. Questo, insieme al dato che solo il 29% delle organizzazioni sta pianificando di aumentare la spesa in programmi di aggiornamento e riqualificazione nel prossimo futuro, dipinge un quadro preoccupante in termini di condizioni di lavoro. Le organizzazioni devono definire, progettare, implementare e aggiornare di volta in volta l\'intero portfolio di apprendimento in base alle esigenze individuali di tutti i dipendenti, e fornire le opportunità che la forza lavoro desidera e di cui ha bisogno. Questo può essere fatto solo attraverso uno sforzo collettivo e sostenuto da parte delle risorse umane e dei leader aziendali. Tecnologia ingrediente centrale per la formazione La tecnologia può essere sfruttata per sviluppare sistemi di apprendimento per incoraggiare i dipendenti a migliorare le proprie competenze o seguire corsi di certificazione avanzati. Tali sistemi possono anche aiutare i dipendenti a stabilire percorsi di carriera chiari e a identificare i ruoli all\'interno della stessa azienda a cui possono aspirare, facilitando la mobilità interna. "Quando assumiamo giovani dipendenti, ad esempio appartenenti alla Generazione Z, la cosa più importante per loro è avere una buona formazione. Per loro è importante la mobilità interna. Vogliono sapere dove saranno tra tre anni", si legge nel report. Inoltre, le organizzazioni devono investire nella fidelizzazione dei dipendenti con competenze specifiche. Uno studio recente evidenzia che il costo medio per la sostituzione di un solo dipendente varia da metà a due volte il suo stipendio annuo. Smart working e produttività Fornire ai dipendenti adeguati strumenti e tecnologie e una solida infrastruttura di dati è la chiave per avere successo in un approccio hybrid e un must per ridurre le attività inefficienti e aumentare la produttività. Tuttavia, solo un terzo dei dipendenti afferma di avere questi strumenti a disposizione. Dotare i dipendenti di strumenti per svolgere il proprio lavoro in modo efficace è fondamentale, soprattutto per i lavoratori da remoto che possono sentirsi isolati senza un supporto adeguato. È necessaria un\'architettura tecnologica olistica e di facile utilizzo, che colleghi varie funzioni e soluzioni e migliori l\'esperienza con applicazioni più agili che soddisfino le esigenze specifiche dei dipendenti in tutte le circostanze. Anche la fornitura di adeguati strumenti di collaborazione online è importante, in quanto consentirà una maggiore agilità e consentirà l\'interazione simbiotica tra persone di diverse designazioni, background ed esperienze. Infine, i dipendenti possono avere esperienze frustranti quando interagiscono con altre funzioni aziendali (come il reparto IT o l\'HR) nella quotidianità. Serve appianare questo tipo di esperienze "riorganizzando, semplificando e snellendo i processi in azienda". Salvaguardare il benessere e promuovere la diversità La ricerca mostra che solo il 27% dei dipendenti si sente a proprio agio, sia fisicamente che mentalmente, al lavoro. Oltre la metà (57%) dei dipendenti inoltre dichiara che un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata potrebbe dissuaderli dall\'abbandono delle attuali organizzazioni. L\'aumento del tasso di abbandono dei dipendenti a causa del burnout potrebbe portare a maggiori costi di assunzione e fidelizzazione per le organizzazioni. Uno studio indica che l\'83% dei millennial si sente impegnato sul lavoro quando ritiene che l\'organizzazione promuova una cultura inclusiva. La diversità, l\'equità e l\'inclusione hanno un effetto a catena positivo su entrate e redditività. Inoltre tra i dipendenti che intendono lasciare l\'azienda nel giro di un anno, il 45% potrebbe essere persuaso a cambiare idea se le loro organizzazioni implementassero un approccio più inclusivo e cultura della diversity. Serve dunque implementare processi e politiche in grado di creare un ambiente equo, inclusivo e diversificato per tutti i dipendenti. Punto d\'arrivo è una cultura solidale e inclusiva basata sulla collaborazione, l\'impegno, il supporto e la cura: il tutto rafforzato dal monitoraggio continuo del coinvolgimento dei dipendenti, accompagnato da azioni rapide e pertinenti per rispondere all\'evoluzione delle tendenze e delle aspettative della percezione. Tra le iniziative favorevoli a questo processo, fondamentale è pensare in modo critico a come accedere a un pool di assunzioni più ampio, che includa persone dello spettro più ampio di classe/etnia/genere; puntare a dipendenti appartenenti a minoranze etniche, con pari opportunità di crescita e progressione di carriera. WHITEPAPER Rendi smart la tua azienda con due tecnologie inedite Risorse Umane/Organizzazione Smart working Scopri di più Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla privacy E-mail * Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'per abbattere i silos e consentire una gestione end-to-end - dalla simulazione al monitoraggio degli eventi - basata sull\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>. Un gemello digitale è una replica virtuale di un sistema fisico. Grazie alla sua capacità di rispondere a domande come "cosa è meglio?", "e se?" e "e dopo...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'È quanto emerge da un report di Capgemini che stima gli impatti per i prossimi 12-18 mesi. 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Giro d\'affari da 71 miliardi, primo driver di crescita dell\'economia. "Le aziende del comparto dovrebbero essere inserite nella strategia Transizione 4.0. Servono upgrade di competenze e tecnologie e rafforzamento del digital export" Sostenere lo sviluppo della filiera estesa del commercio elettronico in Italia, garantendo politiche per lo sviluppo dell\'industria del commercio, upgrade delle competenze e tecnologie digitali e rafforzamento del digital export. È un obiettivo che si potrebbe raggiungere destinando parte dei fondi del Pnrr agli investimenti tecnologici delle imprese del settore, a partire dai 13,4 miliardi di euro previsti dal Piano Nazionale "Transizione 4.0", e includendo un esplicito riferimento alle tecnologie immateriali. La proposta arriva da Netcomm e The European House - Ambrosetti, che nella seconda edizione dello studio "Il ruolo e il contributo dell\'ecommerce e del digital retail alla crescita dell\'Italia" tracciano trend e delineano soluzioni per accrescere il potenziale del settore. Indice degli argomenti Aggiornare e certificare le competenze digitali I trend del settore Le performance di vendite online e servizi a supporto Le prospettive nel medio termine Aggiornare e certificare le competenze digitali Per quanto concerne l\'upgrade delle competenze e delle tecnologie digitali, in particolare, si suggerisce di prevedere finanziamenti destinati alle imprese per la formazione di potenziali risorse da impiegare nel settore dell\'ecommerce e del digital retail, a condizione che queste accedano a corsi certificati e che, allo stesso tempo, le imprese si impegnino ad assumere la risorsa al termine di tale programma di formazione. e-book Smart Manufacturing e Industry 4.0: come "iniettare" intelligenza nei processi ERP Manifatturiero/Produzione Scarica l\'e-Book! Leggi l\'informativa sulla<span class="term"> privacy</span> Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Il ruolo di ente certificatore, nel caso italiano, potrebbe essere assunto proprio da Netcomm. Infine, per quanto riguarda il rafforzamento del digital export, si raccomanda di incoraggiare accordi con i principali marketplace ed e-Tailer internazionali B2c e B2b per la promozione in apposite "vetrine" delle produzioni del "Made in Italy" e di semplificare gli adempimenti doganali, tramite l\'adozione di procedure doganali e commerciali semplificate e accelerate. I trend del settore Come accennato, lo studio analizza anche l\'andamento del settore in Italia, indicando come la rete del valore dell\'ecommerce e del digital retail si posizioni al primo posto tra le 99 attività economiche tricolori per incidenza sul fatturato complessivo del settore privato, passando dall\'1,2% a 2,1% tra 2016 e 2020. Secondo la riclassificazione dei dati di bilancio disponibili più aggiornati, in questi cinque anni il contributo del comparto al fatturato del totale delle attività economiche italiane del settore privato è salito al 40,6%. Si stima che nel 2021 la crescita di questa filiera sia del +4,4% rispetto al 2020, attestandosi a quasi 71 miliardi di euro di fatturato complessivo contro i 68 miliardi del 2020. Il moltiplicatore economico della filiera dell\'ecommerce e del digital retail è pari a 2,48: questo significa che per ogni 100 euro investiti nella filiera estesa dell\'ecommerce e del digital retail in Italia se ne generano ulteriori 148 nel resto dell\'economia. Positivo in termini di impatto è anche il moltiplicatore in termini occupazionali: per ogni 100 unità di lavoro generate in modo diretto dalle attività dell\'ecommerce e del digital retail, si attivano ulteriori 141 unità di lavoro. A livello geografico, le imprese che lavorano in questa filiera sono equamente distribuite sul territorio italiano, ma più della metà del fatturato proviene dal Nord-Ovest (51,1%, con un importante contributo offerto dalla Lombardia). Tra i sotto-settori, emerge il ruolo di traino esercitato dalla logistica, che ha conosciuto una fase di ripresa durante la pandemia, la cui crescita (Cagr) si attesta al +13,7% medio annuo in termini di fatturato. Le performance di vendite online e servizi a supporto La rete del valore dell\'ecommerce e dei digital retail si articola in due macro-aggregati : le vendite online (che oltre ai marketplace e retailer totalmente o parzialmente attivi sul canale online comprende anche piattaforme pubblicitarie, servizi integrati per la presenza web e le attività di customer care) e i servizi a supporto delle attività di ecommerce, tra cui logistica, packaging e sistemi di pagamento. Il segmento delle vendite online in Italia nel 2020 ha registrato un fatturato di quasi 41 miliardi di euro (Cagr 2016-2020 in crescita del 13,1%); vi operano 673mila imprese distribuite in tutta Italia, con una lieve prevalenza nel Nord-Ovest (28%) e nel Centro Italia (27%). Come per il comparto complessivo, il 57% del fatturato delle vendite online si concentra nel Nord-Ovest, in particolare in Lombardia. Il segmento dei servizi a supporto dell\'ecommerce e del digital retail in Italia al 2020 ha registrato invece un fatturato di 27 miliardi di euro (Cagr 2016-2020 con in crescita del 13,6%). È composto da circa 50mila imprese localizzate in tutto il Paese, con una lieve prevalenza nel Mezzogiorno (34%) e nel Nord-Ovest (26%). Circa la metà (43%) del fatturato si concentra nel Nord-Ovest, con la leadership della Lombardia. Dalla survey condotta presso le imprese è emerso come la vendita online abbia permesso agli operatori di avere un rapporto diretto con la clientela (per un quarto dei rispondenti attivi nel canale B2b e per il 22% attivo nel canale B2c) e di offrire un\'esperienza più completa e soddisfacente (soprattutto in chiave multicanale nel segmento B2c). In questo contesto, per un operatore su cinque l\'ingresso nel canale online ha permesso di ridurre i costi di gestione dell\'ordine, mentre solo per una minima parte dei rispondenti (10% nel B2b, 6,4% nel B2c) ha implicato un ridimensionamento della rete fisica retail, a conferma della convivenza e del mutuo supporto tra segmento online e offline. Le prospettive nel medio termine Passando agli investimenti futuri, per le imprese coinvolte nella survey gli ambiti principali su cui si dovrà investire sono quelli connessi al mondo della vendita on line. Al primo posto l\'investimento nel digital marketing, prima voce sia per il canale B2b (38,5% del panel) sia per il canale B2c (23,9% del panel). Seguono al secondo posto gli investimenti per il miglioramento della user experience, in particolare il sito di ecommerce (23,1% del panel B2b, 22,9% per il B2c). Al terzo posto l\'incremento della presenza su marketplace per il B2b (15,4%), mentre per le imprese B2c l\'incremento del team dedicato al canale ecommerce (22,2%). "Il commercio digitale e la sua filiera si configurano - e si configureranno sempre di più - come un ecosistema in cui canale tradizionale e digitale coesistono e collaborano in un orizzonte strategico di crescita", commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. "Per questo oggi chiediamo ai rappresentanti politici e istituzionali di sostenere lo sviluppo di questa filiera attraverso precisi interventi e investimenti che consentano di colmare il gap di competenze digitali che scontiamo a livello europeo e rafforzare l\'export digitale." Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'e che, allo stesso tempo, le imprese si impegnino ad assumere la risorsa al termine di tale programma di formazione. e-book Smart Manufacturing e Industry 4.0: come "iniettare" intelligenza nei processi ERP Manifatturiero/Produzione Scarica l\'e-Book! Leggi l\'informativa sulla <strong>privacy</strong> Consente l\'invio...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'È una delle proposte messe nero su bianco da Netcomm e The European House-Ambrosetti in occasione della presentazione dei dati aggiornati sul valore del mercato. Giro d\'affari da 71 miliardi, primo driver di crescita dell\'economia. "Le aziende del comparto dovrebbero essere inserite nella strategia Transizione 4.0. 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La presidente Marinali: "Ulteriore passo verso la sostenibilità energetica" Installare pannelli fotovoltaici che produrranno energia elettrica verde per il 60% del fabbisogno dei siti tecnologici, i cosiddetti Pcn (punti di consegna neutri), di Open Fiber. E\' questo l\'obiettivo del progetto Open Fiber Green, un piano di sostenibilità energetica dei propri siti sul territorio che l\'azienda ha lanciato oggi a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. Lo snodo di Castelnuovo di Porto produrrà oltre 6.000 kilowattora l\'anno, che equivalgono alle emissioni assorbite nell\'arco di 12 mesi da circa 5.600 metri quadri di foresta. L\'impianto è stato inaugurato alla presenza della presidente di Open Fiber, Barbara Marinali, del sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini e dell\'assessore regionale all\'ambiente del Lazio, Roberta Lombardi. Indice degli argomenti Il progetto Open Fiber Green La prima tappa di un progetto ambizioso Il progetto Open Fiber Green Il progetto è condiviso con Infratel, il concessionario pubblico che gestisce il piano Bul, e prevede che nei prossimi anni vengano installati impianti fotovoltaici in circa 650 siti nei comuni delle aree bianche, per un totale di 3,5 megawatt. Una volta che tutti gli impianti saranno a regime si arriverà a un risparmio di 1,7 milioni euro sul costo dell\'energia e a un taglio delle emissioni di circa 2.100 tonnellate di Co2. Con l\'ulteriore prospettiva di estendere il modello alla maggioranza dei siti dell\'operatore wholesale. WHITEPAPER ESG nel Manifatturiero: metodi e KPI per misurare le prestazioni dell\'impianto sostenibile Manifatturiero/Produzione Sviluppo Sostenibile Scopri di più Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla<span class="term"> privacy</span> Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. La prima tappa di un progetto ambizioso " Castelnuovo di Porto è solo la prima tappa di un progetto in grado di portare grandi benefici, in termini di sostenibilità e riduzione diretta dell\'impatto ambientale dovuto al consumo di energia da fonti fossili - afferma Barbara Marinali - Il cambiamento climatico e la recente crisi energetica hanno reso ancor più evidente la necessità di accelerare nella transizione verso le rinnovabili per la salvaguardia dell\'ambiente e dell\'economia. Con il progetto Open Fiber Green intendiamo dare un contributo a partire dalle nostre centrali, distribuite sull\'intero territorio nazionale". Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': '/Produzione Sviluppo Sostenibile Scopri di più Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla <strong>privacy</strong> Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Inaugurato a Castelnuovo di Porto il primo impianto per produrre energia verde al servizio della banda ultralarga. La presidente Marinali: "Ulteriore passo verso la sostenibilità energetica" Installare pannelli fotovoltaici che produrranno energia elettrica verde per il 60% del fabbisogno dei siti tecnologici, i cosiddetti Pcn (punti di consegna ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/open-fiber-alla-sfida-green-650-siti-alimentati-con-il-fotovoltaico/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MblRLMUhkamxoTXhnZUVNdlNNZWFjTnFwUmNiTElCbzNodnFlSmtXeW1VM0xFb2N2T1JXakIwZEYwV2dSZDdtZGFJUXk3U3c0MUlORHRHY0lwTFZKWkE0aFNHWnYrT3dRTVpMbmg1SlRIWjVTWFZTRm01QTNMYkgzaFZnUkJBKzJUbDI5UFJ2cmVpaEZnQ0NRRGJpdkpBPQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'Corriere Comunicazioni', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Lavoro e Previdenza', 'Report_ID': '7672165', 'Report_TotaleDocumenti':1, 'Documento_ID': '39854872', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Women in export: obiettivo Sud. Sace spinge l\'imprenditoria femminile', 'Documento_TitoloHtml': 'Women in export: obiettivo Sud. Sace spinge l\'imprenditoria femminile', 'Documento_Contenuto': 'Il nuovo percorso specialistico punta a valorizzare il capitale intellettuale delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali. Iscrizioni fino al 23 gennaio Valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali. E\' questo l\'obiettivo di Women in Export, Obiettivo Sud, percorso formativo lanciato da Sace - in partnership con Microsoft Italia e Ups - un anno dall\'avvio della omonima community Women in Export. Indice degli argomenti Come funziona il corso Divario di genere accentuato al Sud Spinta digitale all\'occupazione femminile Come funziona il corso Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended ( 90% online e 10% in presenza ), è rivolto a 80 aziende a conduzione femminile del Sud. WEBINAR 15 Febbraio 2023 - 12:00 HubSpot per la Customer Care B2B perfetta: un caso di successo [webinar gratuito] Digital Transformation Marketing Iscriviti al Webinar Leggi l\'informativa sulla<span class="term"> privacy</span> Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri impegnate direttamente nella definizione del cambiamento di strategia aziendale in un\'ottica sostenibile, digitale e di respiro internazionale. Le iscrizioni al corso si chiudono il 23 gennaio. È possibile avere ulteriori informazioni e mandare le candidature a questo link. Divario di genere accentuato al Sud Il progetto punta a supportare la crescita sostenibile e inclusiva delle Pmi del Mezzogiorno nella doppia transizione digitale ed ecologica e ad accrescere la capacità di condivisione di competenze e la creazione di sinergie settoriali tra imprese femminili del Sud. Il Mezzogiorno, che già prima dell\'emergenza pandemica mostrava le condizioni occupazionali più difficili, sconta un divario di genere nel suo tessuto produttivo e imprenditoriale più accentuato rispetto al resto del paese, che richiede interventi urgenti e puntuali. Il Pnrr destina infatti almeno il 40% dei fondi al Sud, finanziamenti che si sommano a quelli del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La parità di genere e la promozione dell\'occupazione femminile sono obiettivi trasversali al Pnrr verso cui convergono molteplici misure appartenenti a tutte e sei le missioni. Spinta digitale all\'occupazione femminile "Con questa iniziativa - spiega Alessandra Ricci Ad di Sace - intendiamo contribuire a sviluppare per il Sud una politica industriale improntata all\'innovazione e alla sostenibilità, puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno alle sue filiere strategiche e settori economici, anche grazie alle opportunità innescate dal Pnrr e in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale Insieme2025, entrato già nel vivo". "Il digitale è un driver di crescita sostenibile in grado di aiutare le aziende italiane a gestire la complessità del momento storico e le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare - commenta Silvia Candiani Ad Microsoft Italia -. Siamo orgogliosi di prendere parte a questo progetto, che ci permetterà di dare un\'ulteriore accelerazione anche alle piccole realtà imprenditoriali grazie alla valorizzazione del capitale umano e alla diffusione di nuove competenze digitali, in particolare nel mondo dell\'occupazione femminile, dando nuovo impulso alla crescita del Paese". "Siamo davvero lieti di collaborare con Sace in questo percorso formativo - sottolinea Britta Weber, Ad Ups Italia - condividendo il nostro know-how su temi chiave dell\'internazionalizzazione come l\'export e la regolamentazione doganale. In linea con il nostro impegno di empowerment dell\'imprenditoria femminile e il programma Ups Women Exporters, vogliamo promuovere un commercio internazionale inclusivo e più sostenibile". Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'Febbraio 2023 - 12:00 HubSpot per la Customer Care B2B perfetta: un caso di successo [webinar gratuito] Digital Transformation Marketing Iscriviti al Webinar Leggi l\'informativa sulla <strong>privacy</strong> Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Il nuovo percorso specialistico punta a valorizzare il capitale intellettuale delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali. Iscrizioni fino al 23 gennaio Valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali. E\' questo l\'obiettivo di Women in ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Lavoro e Previdenza', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/competenze/women-in-export-obiettivo-sud-sace-spinge-limprenditoria-femminile/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MblRLMUhkamxoTXhnZUVNdlNNZWFjTnFwUmNiTElCbzNzUnRESFgzOGRlNXlPQms1SXVuT2p0WmpBaGJlNmFCdFlGQTE5YVdZZXZxWHh2UTRpTTlNZ0dlTkNFa2psZW1YOU0rcEt6RFBTdmVSTHFZbGZFUFFqNHpiTzRoSTBFdXphOGQyenkrV2NsSnpUYXQwRmd4MjVocnBTU3FZaGtkY0hxOGlsSEJjZ0Vp', 'Fonte_Titolo': 'Corriere Comunicazioni', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Privacy e GDPR', 'Report_ID': '7672166', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '39854859', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Cloud e privacy, il Garante Ue pubblica le linee guida per la PA', 'Documento_TitoloHtml': 'Cloud e privacy, il Garante Ue pubblica le linee guida per la PA', 'Documento_Contenuto': 'L\'Edpb sottolinea la necessità per gli enti pubblici di agire nel pieno rispetto del<span class="term"> Gdpr</span>. Approvato anche il report della task force cookie banner: il consenso deve essere sempre espresso da un\'azione positiva dell\'utente Il Garante<span class="term"> privacy</span> europeo Edpb ha ribadito i requisiti dei servizi cloud adottati dalle Pubbliche amministrazioni con l\'adozione di un report che raccoglie i risultati della sua prima azione coordinata di enforcement in merito a "Use of cloud-based services by the public sector". L\'Edpb ha sottolineato la necessità per gli enti pubblici di agire in piena ottemperanza al<span class="term"> Gdpr</span> e ha incluso nel report le raccomandazioni per le Pa che usano prodotti e servizi basati sul cloud. Il Garante europeo ha anche adottato un report della Cookie banner task force sui banner che appaiono nei siti web con le opzioni sull\'accettazione o il rifiuto dei cookie. Il report chiarisce quali banner sono corretti e quali no in base agli obblighi di opt-in previsti dal<span class="term"> Gdpr</span>. Sul tavolo dell\'Edpb resta anche la questione dello scambio dei dati Ue-Usa. Indice degli argomenti Cloud nella PA: le raccomandazioni La task force sui cookie banner L\'iter dello Ue-Usa<span class="term"> Data</span> privacy framework Cloud nella PA: le raccomandazioni L\'Edpb ha adottato la relazione sui risultati della sua prima azione di applicazione coordinata in merito all\'uso di servizi basati su cloud da parte del settore pubblico. L\'Edpb sottolinea la necessità per gli enti pubblici di agire nel pieno rispetto del<span class="term"> Gdpr</span> e include raccomandazioni per le organizzazioni del settore pubblico quando utilizzano prodotti o servizi basati su cloud. Viene inoltre reso disponibile un elenco delle azioni già intraprese dalle autorità per la protezione dei dati (Dpa) nel campo del cloud computing. WHITEPAPER Gestione dei contratti e<span class="term"> GDPR</span>: guida all\'esternalizzazione di attività dei dati personali Legal<span class="term"> Privacy</span> Scarica il Whitepaper Consente all\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e i servizi di soggetti terzi rispetto ai Titolari con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. No Si Andrea Jelinek, presidente dell\'Edpb, ha dichiarato: "Il Coordinated enforcement framework (Cef) propone uno schema per collaborazioni più approfondite tra le autorità di protezione dei dati per ottenere una migliore efficienza e coerenza. In tutta Europa, le organizzazioni del settore pubblico si stanno rivolgendo ai servizi cloud e incontrano difficoltà nell\'ottenere servizi e prodotti conformi al<span class="term"> Gdpr</span>. I dati personali trattati dai servizi pubblici devono essere trattati con la massima attenzione, soprattutto se trattati da terzi. Il rapporto Edpb Cef 2022 fornisce un utile metro di paragone per questo e confido che diventerà un importante punto di riferimento per gli enti pubblici che cercano di procurarsi servizi cloud conformi al<span class="term"> Gdpr</span>". Il Cef è un\'azione chiave dell\'Edpb nell\'ambito della sua strategia 2021-2023, volta a razionalizzare l\'applicazione e la cooperazione tra le SA. L\'azione Cef 2023 riguarderà la designazione e il ruolo del responsabile della protezione dei dati (Dpo). La task force sui cookie banner L"Edpb ha adottato anche una relazione sul lavoro svolto dalla Cookie banner task force, istituita nel settembre 2021 per coordinare la risposta ai reclami relativi ai cookie banner presentati a diverse Dpa dello spazio economico europeo dall\'Ong Noyb. La task force mira a promuovere la cooperazione, la condivisione di informazioni e le migliori pratiche tra le autorità di protezione dei dati, il che è stato determinante per garantire un approccio coerente ai cookie banner in tutto lo spazio economico europeo, sottolinea la nota del Garante<span class="term"> privacy</span> europeo. Nel rapporto, le autorità di protezione dei dati hanno concordato un denominatore comune nella loro interpretazione delle disposizioni applicabili della direttiva ePrivacy e del<span class="term"> Gdpr</span>, su questioni quali i bottoni per rifiutare i cookie, le caselle preselezionate, il design dei banner o le icone di opt-out. Per esempio, in alcuni banner c\'è un bottone per accettare i cookie e un altro che consente l\'accesso ad are opzioni, ma manca il pulsante per rifiutare i cookie. L\'Edpb ricorda che, in base al<span class="term"> Gdpr</span>, di default nessun cookie che richiede consenso può essere imposto senza il consenso e che tale consenso "deve essere espresso da un\'azione positiva da parte dell\'utente". La maggioranza delle autorità europee per la protezione dei dati è stata d\'accordo sul fatto che l\'assenza di un pulsante "rifiuta/non consentire" per i cookie non è in linea con la direttiva ePrivacy o con il<span class="term"> Gdpr</span> e costituisce una violazione. Inoltre, le finestre pre-selezionate per fare opt-in non rappresentano un consenso valido ai sensi del<span class="term"> Gdpr</span> o dell\'ePrivacy directive, proprio perché è necessaria un\'azione positiva da parte dell\'utente e non un semplice sì a un\'opzione che ha già la "spunta". L\'iter dello Ue-Usa<span class="term"> Data</span> privacy framework Il commissario per la giustizia Didier Reynders ha partecipato alla riunione plenaria dell\'Edpb e ha presentato il progetto di decisione di adeguatezza per l\'Ue-Usa<span class="term"> Data</span> privacy framework al board. Il consiglio dell\'Edpb sta attualmente lavorando al proprio parere sulla bozza di decisione, che sarà finalizzata nelle prossime settimane. Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': 'Cloud e <strong>privacy</strong>, il Garante Ue pubblica le linee guida per la PA L\'Edpb sottolinea la necessità per gli enti pubblici di agire nel pieno rispetto del <strong>Gdpr</strong>. Approvato anche il report della task force cookie banner: il consenso deve essere sempre espresso da un\'azione positiva dell\'utente Il Garante... computing. WHITEPAPER Gestione dei contratti e <strong>GDPR</strong>: guida all\'esternalizzazione di attività dei dati personali Legal <strong>Privacy</strong> Scarica il Whitepaper Consente all\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e i servizi di soggetti terzi rispetto ai Titolari con modalità di contatto... delle disposizioni applicabili della direttiva e<strong>Privacy</strong> e del <strong>Gdpr</strong>, su questioni quali i bottoni per rifiutare i cookie, le caselle preselezionate, il design dei banner o le icone di opt-out. Per esempio, in alcuni banner c\'è un bottone per accettare i cookie e un altro che consente l\'accesso ad are opzioni...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'Edpb sottolinea la necessità per gli enti pubblici di agire nel pieno rispetto del Gdpr. Approvato anche il report della task force cookie banner: il consenso deve essere sempre espresso da un\'azione positiva dell\'utente Il Garante privacy europeo Edpb ha ribadito i requisiti dei servizi cloud adottati dalle Pubbliche amministrazioni con ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Privacy e GDPR', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/cloud-e-privacy-il-garante-ue-pubblica-le-linee-guida-per-la-pa/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MblRLMUhkamxoTXhnZUVNdlNNZWFjTnFwUmNiTElCbzNxRVpJTmM4RFF4eEFjc1J6ZnVlNndZNGdHbW8zQkNSWkZmY0RTbTQ4OEJJRFExZWZtTWxFVzgyZnQ1eCtqY0lhcjIxY2tsYmdva1Qrc2lQMm1xZ1AzMzhWMVpvQi95aDBoWWVucFBCaUVZaw%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'Corriere Comunicazioni', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Privacy e GDPR', 'Report_ID': '7672166', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '39854871', 'Documento_Data': '2023-01-19', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Whatsapp, multa da 5,5 milioni per violazione norme privacy Ue', 'Documento_TitoloHtml': 'Whatsapp, multa da 5,5 milioni per violazione norme privacy Ue', 'Documento_Contenuto': 'La sanzione inflitta dal Garante irlandese, il principale regolatore europeo: utenti obbligati ad acconsentire all\'utilizzo dei dati personali in nome di miglioramenti del servizio e della sicurezza. Sei mesi per adeguamento alle regole. Meta pronta a fare ricorso L a<span class="term"> Data</span><span class="term"> Protection</span> Commission (Dpc) irlandese ha inflitto una sanzione da 5,5 milioni di euro a Whatsapp (Meta) per il mancato rispetto delle norme Ue ( QUI LA NOTA DELL\'AUTORITA\' ) e in particolare per l\'obbligo agli utenti, da parte dell\'azienda, ad acconsentire all\'utilizzo dei dati personali in nome di miglioramenti del servizio e della sicurezza. Indice degli argomenti Meta nel mirino: seconda maxi sanzione da inizio anno Irlanda sede legale delle principali tech company extra Ue Le contestazioni dell\'Autorità a Whatsapp Meta nel mirino: seconda maxi sanzione da inizio anno In una decisione correlata all\'inizio del mese, l\'autorità di vigilanza irlandese aveva già sanzionato Meta per 390 milioni per violazioni della<span class="term"> privacy</span> che coinvolgono Facebook e Instagram. Tutti e tre i casi risalgono al maggio 2018, quando sono entrate in vigore le severe normative UE sulla<span class="term"> privacy</span>. E riguardo al caso WhatsApp, il regolatore ha anche ordinato all\'azienda di rendere le sue operazioni di trattamento dei dati conformi alle norme UE sulla<span class="term"> privacy</span> entro sei mesi. Whatsapp ha rimandato le accuse al mittente annunciando ricorso. "Crediamo fermamente che il modo in cui il servizio opera sia tecnicamente e legalmente conforme", ha fatto sapere un portavoce. WHITEPAPER GUIDA PRATICA contro il Phishing: scopri come tutelare la tua azienda! CIO Cybersecurity Scopri di più! Scarica il Whitepaper Leggi l\'informativa sulla<span class="term"> privacy</span> Email * Consente l\'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati. Irlanda sede legale delle principali tech company extra Ue L\'autorità di regolamentazione irlandese, che è il principale regolatore dell\'Ue anche perché molte delle tech company extra Ue hanno sede legale a Dublino, aveva già inflitto una multa da 225 milioni a Whatsapp nel 2021. E in totale ammontano a 1,3 miliardi le multe a carico di Meta fino ad oggi e sono una decina le indagini aperte sui servizi della società. L\'autorità di regolamentazione ha multato Meta per 1,3 miliardi di euro fino ad oggi e ha altre 10 indagini aperte sui suoi servizi. Le contestazioni dell\'Autorità a Whatsapp In violazione dei suoi obblighi di trasparenza, le informazioni relative alla base giuridica su cui WhatsApp Ireland si fondava non erano chiaramente illustrate agli utenti, con il risultato che gli utenti non avevano sufficiente chiarezza su quali operazioni di trattamento venissero effettuate sui loro dati personali, per quale/i scopo/i e con riferimento a quale delle basi giuridiche identificate nell\'articolo 6 del<span class="term"> Gdpr</span>. Il Dpc ha ritenuto che la mancanza di trasparenza su tali questioni fondamentali violasse gli articoli 12 e 13, paragrafo 1, lettera c), del<span class="term"> Gdpr</span>. Il Dpc, avendo già imposto una multa molto consistente di 225 milioni di euro a WhatsApp Ireland per la violazione di questo e altri obblighi di trasparenza nello stesso periodo di tempo, non ha proposto l\'imposizione di ulteriori multe o misure correttive, avendolo già fatto in una precedente indagine. Tutte le 47 Csa (Concerned Supervisory Authorities) hanno approvato questo elemento della bozza di decisione del Dpc. In circostanze in cui il Dpc ha riscontrato che WhatsApp Ireland non si è basata sul consenso degli utenti come base legittima per il trattamento dei loro dati personali, l\'aspetto del "consenso forzato" dei reclami non poteva essere sostenuto. Da qui, il Dpc ha esaminato se WhatsApp Ireland fosse obbligata a fare affidamento sul consenso come base legale in relazione alla fornitura del servizio, anche per scopi di miglioramento del servizio e di sicurezza. In questo caso, il Dpc ha ritenuto che WhatsApp Ireland non fosse tenuta a fare affidamento sul consenso. Nessuna Csa (Concerned Supervisory Authorities) ha sollevato obiezioni a questa analisi e, di conseguenza, questo elemento del reclamo è stato respinto. L\'Autorità di vigilanza tedesca a cui è stato originariamente presentato il reclamo ha ora la responsabilità di adottare una decisione separata per le parti che sono state respinte e di notificarla al reclamante e di informare WhatsApp Ireland ai sensi dell\'articolo 60(9) del<span class="term"> Gdpr</span>. Valuta questo articolo 0 0 0 0 La tua opinione è importante per noi! INVIA.', 'Documento_Abstract': '. Meta pronta a fare ricorso L a <strong>Data</strong> <strong>Protection</strong> Commission (Dpc) irlandese ha inflitto una sanzione da 5,5 milioni di euro a Whatsapp (Meta) per il mancato rispetto delle norme Ue ( QUI LA NOTA DELL\'AUTORITA\' ) e in particolare per l\'obbligo agli utenti, da parte dell\'azienda, ad acconsentire...Whatsapp, multa da 5,5 milioni per violazione norme <strong>privacy</strong> Ue La sanzione inflitta dal Garante irlandese, il principale regolatore europeo: utenti obbligati ad acconsentire all\'utilizzo dei dati personali in nome di miglioramenti del servizio e della sicurezza. Sei mesi per adeguamento alle regole... sanzione da inizio anno In una decisione correlata all\'inizio del mese, l\'autorità di vigilanza irlandese aveva già sanzionato Meta per 390 milioni per violazioni della <strong>privacy</strong> che coinvolgono Facebook e Instagram. 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Una socio-tecnica che prevede sorveglianza e sanzioni per i meno virtuosi Pubblicato il 19 Gen 2023 Angelo Alù PhD, Consigliere Internet Society Italia, saggista e divulgatore digitale Prosegue l\' iter che Pechino sta perfezionando per edificare il sistema di credito sociale da attuare come pilastro operativo di una complessiva strategia politica che sembra progressivamente delinearsi in un\'ottica pervasiva di accentuato controllo governativo da Grande Fratello permanente, in grado di rendere sistemico (e convenzionalmente accettato?) un nuovo modello unificato e centralizzato di sorveglianza massiva funzionale all\'attribuzione di premialità e/o punizioni riconosciute a seconda dell\'esito valutativo effettuato sulle condotte tenute dagli individui. Il credito sociale cinese I timori che da più parti si prospettano sono davvero effettivamente fondati o, in realtà, l\'istituzione del sistema di credito sociale rappresenta una normale iniziativa del governo cinese non dissimile dalle consuete normative adottate nella generalità degli Stati? WHITEPAPER Una guida per acquisire nuovi clienti con il digital onboarding In altri termini, di fronte a un simile intervento, i rischi paventati sarebbero di fatto oltremodo enfatizzati sulla base di una narrazione filo-occidentale che tende a considerare Pechino un pericoloso epicentro di insidiose repressioni digitali, a discapito della libertà generale configurabile nello spazio della Rete? Prima di entrare nel merito della regolamentazione predisposta, giova anzitutto precisare che il sistema di credito sociale cinese (Scs) - già da tempo teorizzato in occasione di un annuncio pubblico risalente al poi formalizzato in un documento programmatico di base tenuto conto delle istruzioni impartite da Xi Jinping - è stato recentemente vagliato dall\'Ufficio generale del Comitato centrale del partito comunista cinese e dal Consiglio di stato per la formulazione dei preliminari pareri , in vista della stesura definitiva della relativa legge istitutiva Una società armoniosa? Ciò è stato presentato come strumento necessario a garantire: l\'esistenza di un ecosistema "equo, sicuro, trasparente e prevedibile", in grado di "costruire una società armoniosa" e promuovere "la solvibilità negli affari governativi, commerciali e sociali", grazie all\'incremento della fiducia generale riposta dagli utenti consumatori verso l\'erogazione di servizi pubblici altamente qualitativi, come principale e decisivo fattore di crescita sostenibile del mercato e dell\'industria nazionale. Sullo sfondo sembra però cogliersi l\'obiettivo di realizzare, in chiave appunto punitiva e deterrente, la creazione di vere e proprie liste nere da utilizzare per tracciare i presunti trasgressori , destinatari delle sanzioni irrogate a fronte di comportamenti ritenuti inaffidabili. Si giustificherebbe, per effetto dell\'attribuzione di punteggi negativi calcolati dal sistema di rating, l\' esclusione sociale in condizione di isolamento individuale dalla comunità di appartenenza nei casi di accertata non conformità (morale?) delle persone alle regole dominanti vigenti. Dati e<span class="term"> privacy</span> In particolare, è prevista la gestione centralizzata di una mole significativa di informazioni per la raccolta, l\'archiviazione, l\'elaborazione e la diffusione dei relativi dati incrociati da utilizzare per valutare il grado di "affidabilità" dei comportamenti individuali. A tal fine, il disegno di legge prevede la formazione di elenchi di soggetti gravemente inaffidabili colpevoli di aver assunto una " condotta disonesta ", unitamente all\'istituzione di appositi archivi di solvibilità per i dipendenti pubblici funzionali ad incentivarne produttività ed efficienza nell\'esercizio delle relative funzioni. In tema di affidabilità creditizia negli affari commerciali e sociali viene inoltre sancito l\'obbligo di attenersi al principio di onestà nello svolgimento delle attività economiche per contribuire al mantenimento di un ambiente di mercato caratterizzato da una concorrenza leale, contribuendo alla fornitura di prodotti sicuri e di qualità a tutela dei consumatori, in osservanza della legislazione fiscale. Per assegnare i punteggi calcolati a seguito del costante monitoraggio dei comportamenti adottati dagli individui, il sistema di credito sociale prevede l\'elaborazione di un codice unico identificativo , associato ad un valido documento di riconoscimento, per memorizzare e conservare le informazioni personali riferibili a ciascun soggetto. In tale prospettiva, il sistema di credito sociale sta alimentando, ben oltre i confini asiatici, un vivace dibattito sulle sue problematiche implicazioni di controllo e sorveglianza che ne derivano. Alla tesi occidentale che ipotizza il rischio di una repressione pervasiva attuata da Xi Jinping nei confronti dei cinesi, si contrappone una diversa lettura (recentemente richiamata da un interessante articolo di approfondimento a cura del MIT Technology Review ), secondo cui, Xi Jinping starebbe revisionando la propria regolamentazione nazionale per consentire alle agenzie governative di incrociare dati di interesse pubblico al fine di salvaguardare l\'industria del credito finanziario. Creare fiducia In altre parole, ricorrendo all\'istituzione del credito sociale, in realtà Pechino avrebbe inteso tutelare, sulla falsariga di quanto accade nel generale contesto occidentale, il tradizionale credito finanziario in regime di effettiva solvibilità. L\'interesse generale è volto al corretto, stabile e regolare funzionamento del mercato creditizio per rafforzare la fiducia dei consumatori e degli investitori, cercando di colmare i limiti dell\'ancora acerba economia di mercato cinese mediante la predisposizione di un sistema affidabile di consultazione delle informazioni, raccolte in apposite banche dati di riferimento. Pertanto, secondo la ricostruzione evidenziata dal citato articolo, parlando di merito di credito sociale, il governo cinese starebbe cercando di sensibilizzare la società verso un maggiore incremento della fiducia sull\'erogazione di servizi pubblici di qualità, disincentivando le condotte illecite. L\'ottica sarebbe quella di auto-responsabilizzazione individuale, da cui pertanto discenderebbe l\'opportunità di stabilire, come generale metro valutativo, l\'attribuzione di specifici punteggi per valutare l\'affidabilità creditizia di una persona. Centralizzazione statale Di certo, al netto delle specifiche ragioni sottese all\'introduzione di una simile disciplina e, a prescindere dagli effetti collaterali (veri o presunti) prodotti, la formula troppo elastica di "comportamento inaffidabile" sembra lasciare un eccessivo arbitrio decisionale alle autorità governative nella valutazione delle condotte da sanzionare. Più in generale è ragionevole ipotizzare l\'innegabile problematico impatto negativo del sistema del credito sociale sulla conformazione comportamentale degli individui, a maggior ragione in un contesto, come quello cinese, in cui i teorici spazi eterodossi di dissenso anti-convenzionale, già molto ridotti, potrebbero risultare oltremodo erosi dalla previsione di un catalogo di punizioni. La disapprovazione sociale si configura, inoltre, come efficace forma di incentivazione all\'auto-censura personale di cui avvalersi per porsi al riparo dallo stigma della condanna pubblica , derivante dalla diffusione di informazioni sul compimento di condotte inaffidabili, con ulteriori preoccupanti ricadute sul diritto alla<span class="term"> privacy</span>. WHITEPAPER SAP in Cloud, la chiave per mettere in moto l\'innovazione di business! @RIPRODUZIONE RISERVATA Valuta questo articolo.', 'Documento_Abstract': 'dominanti vigenti. Dati e <strong>privacy</strong> In particolare, è prevista la gestione centralizzata di una mole significativa di informazioni per la raccolta, l\'archiviazione, l\'elaborazione e la diffusione dei relativi dati incrociati da utilizzare per valutare il grado di "affidabilità" dei comportamenti... di condotte inaffidabili, con ulteriori preoccupanti ricadute sul diritto alla <strong>privacy</strong>. WHITEPAPER SAP in Cloud, la chiave per mettere in moto l\'innovazione di business! @RIPRODUZIONE RISERVATA Valuta questo articolo....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Una politica che consegna agli algoritmi il compito di classificare imprese e cittadini in base ai loro comportamenti. Una socio-tecnica che prevede sorveglianza e sanzioni per i meno virtuosi Pubblicato il 19 Gen 2023 Angelo Alù PhD, Consigliere Internet Society Italia, saggista e divulgatore digitale Prosegue l\' iter che Pechino sta ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Privacy e GDPR', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/sistema-cinese-credito-sociale-sorveglianza/', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGFvdGhBUnRkZjFadHgrdDZ2ZEV3TDJsN0ZnRmNITkdUNE5kK20rZVMxNjQwZk1Ndnk0bmZPQWI3Q3RjRVpPV0lQNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MbHF4OHUxT091UHl6cjRVcWdra1pKeTVrd1pYOXFFdy9jU2VpTjB2MkVrMXBrS1hJeVI5YXhMWExtZlJ2dERGZVFnSnZKNFNNUmI3YlgxUXk1NWZwL0ZvTVVIZmg5YjhoZFJIOW45bCswWmNoZ0lMRWZhSEp6WT0%3d', 'Fonte_Titolo': 'Agenda 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