<html lang="it" ng-app="webApp"> <head> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16"> <title>Rassegna Stampa</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,user-scalable=no"> <meta name="description" content="Rassegna Stampa"> <meta name="author" content="Volo.com"> <link rel="shortcut icon" href="img/Volocom_favicon.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="images/apple-touch-icon-144-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="images/apple-touch-icon-114-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="images/apple-touch-icon-72-precomposed.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="images/apple-touch-icon-57-precomposed.png"><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-cookies.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-route.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-sanitize.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/1.4.0/angular-resource.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/angularjs/tmhDynamicLocale.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/jquery/1.11.2/jquery-1.11.2.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/bootstrap/custom/0.12.1/ui-bootstrap-tpls-0.12.1.min.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/app.js"></script><script charset="UTF-8" src="js/jqueryapp.js"></script><link charset="UTF-8" href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> <link charset="UTF-8" href="css/style.css" rel="stylesheet"><script charset="UTF-8"> $(document).ready(function () { var appElement = document.querySelector('[ng-app=webApp]'); 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Non essendo più attivo lo<span class="term"> Spid</span>, non si può accedere al suo account per scaricare l\'asseverazione.Il diritto all\'accesso ai dati personali del defunto - compresi i dati afferenti alla sua "identità<span class="term"> digitale</span>", e dunque anche le credenziali<span class="term"> Spid</span> (sistema pubblico dell\'identità<span class="term"> digitale</span>) - può essere esercitato dagli eredi e da chiunque vi abbia interesse, secondo le norme previste dal Dlgs 101/2018. Tale richiesta andrà inoltrata al gestore del servizio concernente l\'identità<span class="term"> digitale</span><span class="term"> Spid</span>, il quale, peraltro, potrebbe già avere revocato tale identità, nel caso in cui avesse riscontrato il decesso del titolare delle credenziali. È da valutare, quindi, la possibilità di ripresentare le pratiche Enea avvalendosi di un altro tecnico.', 'Documento_Abstract': 'inviato la pratica EneaCome si può accedere alla piattaforma Enea di un tecnico asseveratore che è deceduto dopo aver spedito la pratica (con tanto di risposta dell\'Enea contenente il codice Asid relativo alla corretta trasmissione dei dati)? Non essendo più attivo lo <strong>Spid</strong>, non si può accedere... al suo account per scaricare l\'asseverazione.Il diritto all\'accesso ai dati personali del defunto - compresi i dati afferenti alla sua "identità digitale", e dunque anche le credenziali <strong>Spid</strong> (sistema pubblico dell\'identità digitale) - può essere esercitato dagli eredi e da chiunque vi abbia interesse, secondo... le norme previste dal Dlgs 101/2018. 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Nell\'ambito del rapporto di agenzia, infatti, i preponenti devono accantonare annualmente, presso l\'apposito Fondo indennità risoluzione rapporto (c.d. "FIRR") gestito dalla Fondazione ENASARCO, una somma a titolo di indennità dovuta all\'agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia ( art. 1751 c.c.). L\'obbligo di effettuare i versamenti FIRR alla Fondazione è a carico di tutte le ditte mandanti titolari di rapporti di agenzia che appartengono alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC). Per poter effettuare gli accantonamenti occorre aver effettuato la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO, con l\'attribuzione del "numero di posizione" identificativo, e aver conferito almeno un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale. L\' importo del contributo da accantonare si calcola tenendo in considerazione: - l\'importo totale delle provvigioni liquidate nell\'anno solare precedente; - la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario); - il numero di mesi di durata del mandato, con la precisazione che perché sia considerato un mese è sufficiente che il mandato sia durato anche un solo giorno del mese stesso. Nel dettaglio, in caso di contratto monomandatario, l\'aliquota è pari al 4% sulle provvigioni fino al limite di 12.400 euro l\'anno, al 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l\'anno e all\'1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l\'anno. Per i plurimandatari, invece, l\'aliquota corrisponde al 4% su provvigioni fino a 6.200 euro l\'anno, al 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l\'anno e all\'1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l\'anno. Per i rapporti di agenzia cominciati nel corso dell\'anno solare, gli scaglioni saranno ridotti in modo proporzionale ai mesi di durata del rapporto nell\'anno solare stesso. Per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo FIRR, si ricorda che l\'azienda mandante dovrà compilare la distinta on line, accedendo all\'area riservata sul sito della Fondazione ENASARCO, inserendo le provvigioni dei propri agenti. A questo punto, la procedura calcolerà in automatico il contributo dovuto. È possibile scegliere la modalità di versamento, tra: - il sistema<span class="term"> PagoPa</span>; - l\'addebito su c/c bancario (mandato SEPA). Per la liquidazione bisogna comunicare la cessazione del rapporto Con riguardo alla liquidazione del FIRR, occorre ricordare che per ottenere la liquidazione delle somme accantonate, il preponente deve dare comunicazione all\'ENASARCO della cessazione del rapporto di agenzia entro 30 giorni dall\'evento utilizzando la "Gestione mandati". Come precisato dalla Fondazione ENASARCO con le FAQ dedicate al FIRR, è proprio tale operazione ad "innescare" la domanda e il calcolo della liquidazione (proceduta FirrWeb): a tal fine, il preponente deve tenere conto dell\' eventuale preavviso, indicando quindi come data effettiva di cessazione l\'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l\'ex agente. L\'agente potrà monitorare lo stato di avanzamento della domanda di liquidazione FIRR tramite la propria area riservata. La liquidazione delle somme spettanti all\'agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l\'applicazione della ritenuta d\'acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc). Infine, si ricorda che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell\'anno solare, il contributo FIRR dell\'ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all\'agente dal preponente al momento della cessazione.', 'Documento_Abstract': 'in automatico il contributo dovuto. È possibile scegliere la modalità di versamento, tra: - il sistema <strong>PagoPa</strong>; - l\'addebito su c/c bancario (mandato SEPA). Per la liquidazione bisogna comunicare la cessazione del rapporto Con riguardo alla liquidazione del FIRR, occorre ricordare che per ottenere...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'importo del contributo da accantonare va calcolato tenendo in considerazione diversi fattori Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere versato il FIRR 2022. Nell\'ambito del rapporto di agenzia, infatti, i preponenti devono accantonare annualmente, presso l\'apposito Fondo indennità risoluzione rapporto (c.d. "FIRR") gestito dalla Fondazione ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Agenda digitale e Pubblica Amministrazione', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_943349_firr_2022_da_versare_entro_il_31_marzo_2023.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM2xqcE8yNE1GUHJTYnVtME4wSW5SaEY5MlFSa0tFVlVCemJ2c1B5b1gybjRvVDJJQWE4dFFsNi9ZZzdPQ2ZURVlPNWFGRVFoaHZwYz0%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agenda digitale e Pubblica Amministrazione', 'Report_ID': '7840338', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '40875730', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '6', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'LE AGEVOLAZIONI', 'Documento_TitoloHtml': 'LE AGEVOLAZIONI', 'Documento_Contenuto': '1 Settore agricolo Scorrimentodelle istanze Per il settore agricolo il decreto legge 20/2023 in vigore dall\'11 marzo ha introdotto un meccanismo di scorrimento che permetterà ai datori di lavoro le cui domande presentate al click day del 27 marzo saranno respinte, di non dover rinnovare l\'istanza. I datori potranno ottenere infatti l\'assegnazione dei lavoratori richiesti nell\'ambito dei successivi decreti flussi emanati nel triennio 2023-2025, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti. 2 Nulla osta e visto Tempi più rapidi per il rilascio Il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato dallo sportello unico per l\'immigrazione entro 30 giorni dalla richiesta. Dopodiché il visto d\'ingresso in Italia deve essere rilasciato in 20 giorni . Si tratta dei termini ridotti fissati dal Dl 73/2022 per i decreti flussi del 2021 e del 2022. Il nulla osta è rilasciato anche se non sono stati acquisiti elementi ostativi dalla Questura. Il lavoratore può lavorare con il nulla osta in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno. 3 asseverazione Professionisti e associazioni in campo Il Dl 20/2023 ha reso strutturale l\'affidamento ai consulenti del lavoro (e ad avvocati e commercialisti, con l\'obbligo di comunicazione agli ispettorati del lavoro) e alle associazioni datoriali la verifica del rispetto del contratto collettivo e della congruità delle richieste (spettava agli Ispettorati del lavoro, che potranno fare controlli a campione). Gli accertamenti riguardano l\'equilibrio economico dell\'impresa, il numero dei dipendenti e l\'attività svolta. 4 la procedura Possibile inviarepiù domande Con la circolare 1212 del 24 febbraio, in vista del click day del 27 marzo, il ministero dell\'Interno ha semplificato l\'accesso al portale «Ali» per la presentazione delle domande: sarà possibile inviare una o più istanze, accedendo tramite<span class="term"> Spid</span> e selezionando il modello relativo alla tipologia di lavoro. Fino al 22 marzo è possibile precompilare le domande sul portale. La Pec inserita nella domanda sarà il domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni sull\'istanza.', 'Documento_Abstract': 'una o più istanze, accedendo tramite <strong>Spid</strong> e selezionando il modello relativo alla tipologia di lavoro. Fino al 22 marzo è possibile precompilare le domande sul portale. La Pec inserita nella domanda sarà il domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni sull\'istanza....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '1 Settore agricolo Scorrimentodelle istanze Per il settore agricolo il decreto legge 20/2023 in vigore dall\'11 marzo ha introdotto un meccanismo di scorrimento che permetterà ai datori di lavoro le cui domande presentate al click day del 27 marzo saranno respinte, di non dover rinnovare l\'istanza. 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Con l\'abolizione della bolletta doganale e l\'introduzione del prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di import (H1), difatti, è essenziale comprendere quale sia il momento in cui l\'acquirente nazionale entra "in possesso" del documento che attesta l\'importazione dei beni, ferma l\'avvenuta esigibilità dell\'IVA. Secondo l\' art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell\'IVA assolta sui beni importati "sorge nel momento in cui l\'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all\'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Dunque, per comprendere se il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi nella dichiarazione riferita al 2022 (entro il 2 maggio 2023), è decisivo verificare se tale diritto è sorto nell\'anno 2022 oppure nell\'anno 2023. Il tema si pone con particolare riguardo alle importazioni effettuate negli ultimi giorni dell\'anno. Il disposto dell\' art. 19 del DPR 633/72, da coordinare con i termini di registrazione delle fatture di acquisto ex art. 25 del DPR 633/72, è stato meglio definito dai principi della Corte di Giustizia, causa C-152/02, e della circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, secondo cui il termine per l\'esercizio della detrazione ( dies a quo ) decorre dal momento in cui in capo all\'acquirente si verifica la duplice condizione: - dell\'avvenuta esigibilità dell\'imposta (presupposto sostanziale); - del possesso di una valida fattura (presupposto formale). Il termine finale per l\'esercizio della detrazione è, come detto, determinato sulla base del dies a quo. I principi di cui sopra, trasporti alle importazioni di beni, richiedono dunque - oltre all\'esigibilità del tributo - che il cessionario nazionale sia in possesso di un valido documento di acquisto. A seguito della soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), l\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span> e dei monopoli (circolare n. 22/2022 ) ha chiarito che il prospetto di riepilogo ai fini contabili, rilasciato dalla stessa Agenzia, è il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell\'IVA assolta all\'importazione. Non è invece possibile avvalersi del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417/2022 ). Si è posta quindi la questione se il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell\'IVA per i beni importati corrisponda al momento nel quale il prospetto di riepilogo è generato dall\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span> e dei monopoli o a quello in cui l\'importatore ne prenda effettivamente visione. Il tema, sebbene non esaminato in via ufficiale dall\'Amministrazione finanziaria, potrebbe essere ricondotto - in via analogica - alla determinazione del dies a quo per l\'esercizio della detrazione IVA a seguito del possesso di fatture di acquisto "interne", emesse via SdI dal cedente o prestatore nazionale e ricevute sempre via SdI dal cessionario o committente. In tale contesto opera il provv. dell\'Agenzia delle Entrate n. 433608/2022 (sostitutivo del provv. n. 89757/2018 ), tale per cui, nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione è attestata dal canale telematico prescelto dal cessionario o committente ed è resa disponibile al destinatario. Solo nel caso di messa a disposizione della fattura elettronica nell\'area riservata del sito dell\'Agenzia, ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della fattura sul sito, da parte del cessionario o committente. Necessaria anche la registrazione del documento Per le importazioni, il termine di riferimento dovrebbe dunque corrispondere alla data in cui il prospetto contabile è generato, della quale il cessionario è a conoscenza (piuttosto che alla data di importazione), fermo restando che per l\'esercizio del diritto alla detrazione è essenziale anche l\'annotazione del documento nel registro ex art. 25 del DPR 633/72 ( cfr. risposta a interpello n. 417/2022 e principio di diritto n. 13/2021 ). Non è possibile, tuttavia, determinare in modo univoco la data in cui il prospetto è generato poiché, allo stato attuale, ci risulta che la procedura messa a disposizione dell\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span> consenta di scaricare tale prospetto in via ripetuta. Su questo e altri aspetti operativi legati alla detrazione IVA assolta in sede di importazione, si veda la procedura pratica n. 18/2023.', 'Documento_Abstract': '. A seguito della soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), l\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong> e dei monopoli (circolare n. 22/2022 ) ha chiarito che il prospetto di riepilogo ai fini contabili, rilasciato dalla stessa Agenzia, è il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell\'IVA assolta... dell\'IVA per i beni importati corrisponda al momento nel quale il prospetto di riepilogo è generato dall\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong> e dei monopoli o a quello in cui l\'importatore ne prenda effettivamente visione. Il tema, sebbene non esaminato in via ufficiale dall\'Amministrazione finanziaria, potrebbe essere... dell\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong> consenta di scaricare tale prospetto in via ripetuta. Su questo e altri aspetti operativi legati alla detrazione IVA assolta in sede di importazione, si veda la procedura pratica n. 18/2023....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Dovrebbe essere considerata la data in cui prospetto contabile è generato L\'avvicinarsi del termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2022, fissato il 2 maggio 2023 (essendo il 30 aprile e il 1° maggio due giorni festivi), rende ancora attuali le riflessioni in merito all\' individuazione del momento in cui l\'importatore ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Agricoltura e Dogane', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_944330_in_import_ancora_da_individuare_il_termine_ultimo_per_la_detrazione.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM0Vsb0N0SUxWdklrbHB3UmZBcW9sZTUydlFFTktPUkVKQWdjMUR2YzJNMnNacTViQU1FOUZ3VHNQVlpNYitIaENjbS9ia1g4d2xtVVpWUkwvdmZkbHBWOUdmMkF0VmdTN081YUZFUWhodnBjPQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agricoltura e Dogane', 'Report_ID': '7840339', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '40875733', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Per i contanti vale quanto si dichiara alla GdF Per i contanti vale quanto si dichiara alla GdF', 'Documento_TitoloHtml': 'Per i contanti vale quanto si dichiara alla GdF Per i contanti vale quanto si dichiara alla GdF', 'Documento_Contenuto': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le preferenze. La Cassazione, nella sentenza n. 7313/2023, ha stabilito che la violazione prevista per i passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito in assenza di adeguata disclosure si applica anche quando si dichiari falsamente, in sede di controllo poco dopo la frontiera, di non avere con sé contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, presentando la prevista dichiarazione solo dopo il rinvenimento nell\'auto, in una busta di plastica, di una rilevante somma di denaro. Si ricorda, in primo luogo, che, ai sensi dell\' art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008, attuativo del regolamento CE n. 1889/2005, chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span>. L\'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. La dichiarazione - redatta in conformità al modello allegato al DLgs. 195/2008 - deve, tra l\'altro, indicare: le generalità del dichiarante, del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato e del destinatario (se diversi dal dichiarante); l\'origine del denaro, l\'utilizzo previsto, l\'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato. La dichiarazione può, alternativamente, essere: - trasmessa telematicamente, prima dell\'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell\'Agenzia delle<span class="term"> Dogane</span>. Il dichiarante, in tal caso, deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; - consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell\'ufficio. Il dichiarante deve, in tal caso, recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento ( art. 3 comma 2 del DLgs. 195/2008). La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300,00 euro: - dal 10% al 30% dell\'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all\'art. 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; - dal 30% al 50% dell\'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all\'art. 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro ( art. 9 comma 1 del DLgs. 195/2008). Nel caso di specie, il dipendente di una società, rientrando in Italia in auto, veniva fermato dalla GdF al primo casello autostradale successivo. Alla domanda dei finanzieri attinente all\'eventuale trasporto al seguito di contanti per importi pari o superiori a 10.000 euro rispondeva negativamente. Il successivo controllo dell\'auto, peraltro, consentiva ai militari di rinvenire una busta di plastica con all\'interno 380.000 euro. Il soggetto fermato, quindi, presentava una dichiarazione scritta contenente le informazioni richieste dalla legge. Ciò non valeva ad evitargli una sanzione di 110.000 euro, pari al 30% dell\'importo trasportato. Sanzione che veniva contestata in giudizio sia perché non si era tenuto conto del fatto che fosse stato controllato anteriormente al primo ufficio doganale italiano al quale avrebbe voluto/dovuto consegnare la dichiarazione recante tutte le informazioni richieste, per quanto non conforme al modello standard normativo previsto, sia perché la sanzione era da ritenersi sproporzionata alla luce delle indicazioni fornite in materia della Corte di Giustizia Ue. Tali rilievi vengono reiterati, senza successo, anche in Cassazione. Poiché le dichiarazioni rilasciate alla GdF erano infedeli - osserva la Suprema Corte - non ha rilievo la circostanza che, dopo il rinvenimento del denaro, il ricorrente avesse rilasciato una dichiarazione in cui si dava conto della provenienza e della destinazione del denaro senza utilizzare il modello standard. La violazione della normativa non attiene alla necessità o meno di utilizzare i moduli standard, ma alla circostanza che nessuna dichiarazione fosse stata resa in merito al trasporto di denaro contante in risposta alla richiesta della GdF, dichiarandosi, anzi, di non portare con sé un importo eccedente quello massimo consentito. Seppure non espressamente, quindi, sembra attribuirsi rilevanza al tentativo di trasferire i contanti in violazione della disciplina in questione; diversamente, la decisione non sembrerebbe in linea con il principio di tassatività, da applicarsi anche alle sanzioni amministrative ( cfr. Cass. n. 8636/2020 ). Quanto alla sproporzione della sanzione, la Suprema Corte ricorda come la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 16 luglio 2015 n. C-255/14, abbia stabilito che l\'art. 9 1 del ricordato regolamento Ce n. 1889/2005 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per sanzionare la violazione dell\'obbligo di dichiarazione, imponga il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo corrisponda al 60% della somma di denaro non dichiarata, ove tale somma sia superiore a 50.000 euro. A fronte di ciò, posto che l\'importo progressivo della sanzione rispetto all\'entità della somma di denaro contante non dichiarata è in linea con gli scopi dalla normativa europea e nazionale, si ritiene non sproporzionata una sanzione che (sia progressiva e) non superi la soglia del 50% dell\'importo del denaro contante trasportato.', 'Documento_Abstract': 'contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong>. L\'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. La dichiarazione - redatta in conformità al modello allegato al DLgs. 195/2008 - deve, tra l\'altro...: - trasmessa telematicamente, prima dell\'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell\'Agenzia delle <strong>Dogane</strong>. Il dichiarante, in tal caso, deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Agricoltura e Dogane', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_945206_per_i_contanti_vale_quanto_si_dichiara_alla_gdf.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM200WFE2ZEx5QmlMeVM0NERITmh2cVpBK0IrYnAveHIvOWtocGZlb3RZbVp5ejJrUU9hWTJoSXVFemY4VGUrR2JId0tXT0FlS2lNRGhyekNaY2hNRzV3PT0%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Agricoltura e Dogane', 'Report_ID': '7840339', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '40875734', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'Giorgio Emanuele Degani', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '3', 'Documento_Sottotitolo': 'Tra le finalità c\'è quella di adeguare l\'imposizione all\'impatto ambientale', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Per le accise in primo piano prodotti energetici e rimborsi', 'Documento_TitoloHtml': 'Per le accise in primo piano prodotti energetici e rimborsi', 'Documento_Contenuto': 'Per beni e consumi la partita della tassazione si giocherà anche sul fronte delle<span class="term"> accise</span>. Fronte su cui il disegno di legge delega fiscale pone diversi obiettivi. Favorire la fiscalità dei prodotti energetici green, rimodulando le aliquote in base all\'impatto ambientale. Rivedere l\'attuale sistema sul gas naturale e l\'energia elettrica, disegnando un prelievo legato ai quantitativi effettivamente ceduti e fatturati. Semplificare gli adempimenti per gli operatori professionali, qualificando questi ultimi in ragione dell\'affidabilità e solvibilità, così da escludere o ridurre obblighi quali cauzioni e garanzie delle<span class="term"> accise</span>. Riscrivere la disciplina del diritto al rimborso, circa i termini di decadenza, e la prescrizione per riscuotere l\'accisa. E ridefinire l\'imposizione per oli lubrificanti, bitumi di petrolio e altri prodotti. Questa la cornice. Ma la riforma dovrà anche correggere le applicazioni "distorte" delle<span class="term"> accise</span> in Italia, visto che si parla di un\'imposta (indiretta) armonizzata a livello di Unione europea. E che è in grado di incidere sui consumi dei vari prodotti. L\'integrazione delle economie e degli ordinamenti dei diversi Stati membri impongono infatti una convergenza dei sistemi giuridici nazionali, per evitare squilibri di origine fiscale che possano ostacolare il mercato unico. Troppo spesso, però, la disciplina generale delle<span class="term"> accise</span> è stata influenzata dalla prassi e da orientamenti giurisprudenziali nazionali, in alcuni casi anche tra loro contrastanti, che hanno determinato un\'incertezza cronica per gli operatori del settore. Si prenda ad esempio la costante violazione, da parte del Fisco, del principio del contraddittorio endoprocedimentale (cioè per addurre le proprie ragioni) per comportamenti omissivi del contribuente: in tali ipotesi, l\'amministrazione finanziaria è solita notificare l\'atto impositivo con il Pvc (processo verbale di constatazione), non rispettando il diritto a presentare osservazioni. Il tutto, a fronte di una pacifica giurisprudenza e di principi dettati dalle direttive Ue che prevedono la facoltà di essere ascoltati in ogni caso. Ma si pensi anche all\'ufficio doganale che abusa in modo quasi automatico della sospensione cautelare dei rimborsi d\'accisa per carichi pendenti, vanificando i principi unionali di effettività del diritto al rimborso e di proporzionalità. Evidenziano criticità anche le singole imposte indirette ulteriori all\'accisa, quali l\'addizionale provinciale all\'accisa sull\'energia elettrica e l\'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che sono state istituite dal legislatore italiano in violazione dei principi unionali sul tema e hanno generato un contenzioso da parte dei consumatori finali, per ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato. Il quadro che ne emerge, dunque, è quello di un settore impositivo "da riordinare" nel complesso, disciplinando in modo puntuale gli istituti, le procedure e le fattispecie impositive. Tenendo conto dei chiari obiettivi unionali di decarbonizzazione, che obbligano gli Stati membri ad aggiornare la disciplina nazionale per individuare i nuovi prodotti energetici tassabili, adeguando l\'imposizione al livello di inquinamento dei singoli prodotti. Dovranno essere così riviste le varie agevolazioni ed esenzioni dei prodotti energetici, al fine di tassare maggiormente l\'impiego di combustibili fossili e, al contempo, agevolare l\'impiego di fonti rinnovabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'Per le <strong>accise</strong> in primo piano prodotti energetici e rimborsi Per beni e consumi la partita della tassazione si giocherà anche sul fronte delle <strong>accise</strong>. Fronte su cui il disegno di legge delega fiscale pone diversi obiettivi. Favorire la fiscalità dei prodotti energetici green, rimodulando le aliquote... e solvibilità, così da escludere o ridurre obblighi quali cauzioni e garanzie delle <strong>accise</strong>. Riscrivere la disciplina del diritto al rimborso, circa i termini di decadenza, e la prescrizione per riscuotere l\'accisa. E ridefinire l\'imposizione per oli lubrificanti, bitumi di petrolio e altri prodotti.... Questa la cornice. 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La decadenza comporta l\'immediato assolvimento dell\'Iva nei metodi ordinari e, probabilmente, occorrerà calcolare l\'Irpef nei modi ordinari. L\'agenzia delle Entrate, a più riprese, ha ritenuto che, per la verifica del superamento dei limiti (prima 65mila e ora 85mila euro), occorresse conteggiare solo i ricavi o compensi, con completa esenzione delle plusvalenze sulla cessione di<span class="term"> cespiti</span>, sia per quanto riguarda il limite citato, sia per la tassazione al 15 per cento. Questo principio si può ritenere valido anche nei confronti della nuova norma antielusiva, che determina in 100mila euro il limite per il "salto" immediato di regime<span class="term"> contabile</span>? Se, per esempio, nel 2023 si hanno ricavi pari a 60mila euro e una plusvalenza pari a 120mila euro, si ha diritto a rimanere nel forfait nel 2023 e anche nel 2024? La tassazione si calcola con le dovute percentuali solo su 60mila euro?La risposta è affermativa. La legge 197/2022, di<span class="term"> Bilancio</span> per il 2023, ha innalzato il limite di ricavi e compensi, relativi all\'annualità precedente, che consentono l\'applicazione del regime forfettario, portandolo da 65mila a 85mila euro. La stessa manovra ha previsto, inoltre, l\'uscita immediata dal regime nello stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superino la soglia di 100mila euro (articolo 1, comma 54, lettera b, della legge 197/2022). Le plusvalenze non concorrono al suddetto limite, posto che la norma fa unicamente riferimento ai ricavi o compensi percepiti. Nell\'esempio proposto dal lettore, pertanto, si conferma l\'applicabilità del regime forfettario per le annualità 2023 e 2024. 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Si ricorda che l\'incaricato della revisione legale, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di evidenziare nella sua relazione (nel c.d. " paragrafo d\'enfasi ") uno o più richiami a elementi dell\'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto già descritto dagli amministratori, che meritino di essere portati all\'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso. Il principio di revisione<span class="term"> ISA</span> Italia 706 precisa che tale sezione non può essere utilizzata dal revisore per: - esporre proprie considerazioni e commenti; - segnalare rilievi; - integrare aspetti dell\'informativa ritenuti carenti. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il revisore ravvisi significative carenze informative del bilancio che possono condurre alla formulazione di un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, di un giudizio negativo. Laddove il revisore inserisca un richiamo d\'informativa nella propria relazione, deve utilizzare il titolo "Richiamo di informativa" e inserire un chiaro riferimento all\'aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio. Nel caso in cui, ad esempio, la Società, per gli esercizi 2021 e 2022, si sia avvalsa della facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, il revisore potrà inserire il seguente paragrafo: "Richiamo l\'attenzione sul paragrafo [...] della Nota integrativa, in cui si evidenzia che la Società ha deciso, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, avvalendosi della norma prevista dall\' art. 60 co. 7- bis ss. del DL 104/2020 convertito, di non ammortizzare la categoria "Macchinari" delle immobilizzazioni materiali in quanto []. Nello stesso paragrafo: - sono quantificati gli effetti degli ammortamenti non contabilizzati e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell\'esercizio; - è indicata la destinazione di tale ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto". Qualora, invece, la società avesse deciso di avvalersi della facoltà di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione, il relativo richiamo di informativa potrebbe essere formulato come segue: "Richiamo l\'attenzione sul paragrafo [...] della Nota integrativa e [...] della Relazione sulla gestione, in cui si evidenzia che, con riferimento alla perdita dell\'esercizio 2022 pari a [...]: - la Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall\' art. 6 del DL 23/2020, di non applicare [ indicare i riferimenti agli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. applicabili al caso di specie ]; - il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo [ indicare i riferimenti agli artt. 2446 co. 2 e 2482- bis co. 4 c.c. applicabili al caso di specie ] è posticipato al quinto esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2022. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto". Nella circostanza in cui, infine, la società dovesse adottare il regime derogatorio che permette di non svalutare i titoli iscritti del circolante, l\' auditor potrebbe formulare il paragrafo d\'enfasi come segue: "Richiamo l\'attenzione sul paragrafo [...] della Nota integrativa, in cui si evidenzia che la società si è avvalsa della facoltà, prevista dall\' art. 45 da commi 3- octies a 3- decies del DL n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell\'attivo circolante al valore risultante dal bilancio dell\'esercizio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall\'andamento del mercato. Inoltre, si richiama l\'attenzione sul paragrafo [...] della Nota integrativa dove si evidenzia che la Società ha destinato a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto".', 'Documento_Abstract': 'a quanto già descritto dagli amministratori, che meritino di essere portati all\'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso. Il principio di revisione <strong>ISA</strong> Italia 706 precisa che tale sezione non può essere utilizzata dal revisore per: - esporre proprie considerazioni e commenti; - segnalare rilievi...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Il revisore deve inserire un chiaro riferimento all\'aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni nella Nota integrativa Nella predisposizione della relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, il revisore deve prevedere appositi richiami di informativa relativi all\'eventuale utilizzo da parte della società di norme di ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Contabilit&agrave; e Bilancio', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_945466_relazione_di_revisione_al_bilancio_2022_con_richiami_alle_norme.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM1FiTjVYV3E3R2RPMVZ1d3BPY2RLNXZNZURKZWVFVXA1c295YXZYR1BMOHM3RklaMXY3UUNtS3kwSExUQTY2UHBaMHVHTjBmWVZCU1kwb3ZDVktHVG9kNHBVdjdqS2huOTRhOHdtWElUQnVjPQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Contabilità e Bilancio', 'Report_ID': '7840341', 'Report_TotaleDocumenti':3, 'Documento_ID': '40875737', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '23', 'Documento_Sottotitolo': 'Ma è una scelta reversibile: si può sempre tornare all\'assetto abbandonato', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'L\'abolizione delle azioni cartacee non fa scattare il diritto al recesso', 'Documento_TitoloHtml': 'L\'abolizione delle azioni cartacee non fa scattare il diritto al recesso', 'Documento_Contenuto': 'La scelta di non incorporare in titoli cartacei le azioni emesse dalla società per azioni non quotata può essere compiuta sia in sede di costituzione della Spa, sia nel corso della vigenza della Spa stessa: in quest\'ultimo caso, è una deliberazione di assemblea straordinaria dalla quale non deriva il diritto di recesso per i soci che non votino a favore della relativa proposta di deliberazione. Si tratta, inoltre, di una scelta non irreversibile, nel senso che in ogni momento si può decidere di ritornare all\'assetto organizzativo (cartolare o non cartolare) che era stato, in precedenza, abbandonato. È quanto afferma la nuova massima 81/2022 del Consiglio<span class="term"> notarile</span> di Firenze, ove si esplicita che l\'unico limite da rispettare in questa materia è che tutte le azioni devono avere, per principio generale, eguali caratteristiche. Vale a dire che se si sceglie di non incorporarle in titoli cartacei, questa scelta deve riguardare tutte le azioni emesse, fatta unicamente eccezione per il caso in cui le azioni siano suddivise in categorie. In quest\'ultima ipotesi, infatti, è ben ammissibile che una categoria di azioni sia composta da azioni materializzate in titoli cartacei, mentre altra categoria di azioni sia composta da azioni non incorporate in titoli cartacei. Quella di cui si sta parlando non è la dematerializzazione (obbligatoria o volontaria) prevista nell\'articolo 2370 del Codice civile e disciplinata dal decreto legislativo 59/1998 (il Testo unico delle norme in materia finanziaria), vale a dire il sistema cosiddetto di "gestione accentrata" organizzato mediante la contabilizzazione, presso Montetitoli Spa, delle azioni complessivamente emesse da una data società e che i singoli azionisti a loro volta contabilizzano nel proprio personale dossier, acceso presso una banca o altro intermediario finanziario. Si sta invece parlando, più semplicemente, del fatto che le azioni di una Spa non vengano materialmente incorporate in un titolo di credito ma siano organizzate come beni immateriali (analoghi alle quote di Srl) la cui emissione e la cui appartenenza viene certificata nel libro dei soci tenuto dalla società emittente. La non incorporazione in un titolo di credito sottrae all\'azione il pregio di poter esser trasferita mediante una "semplice" girata (con la conseguenza di dover essere trasferita o mediante il cosiddetto transfert o mediante atto<span class="term"> notarile</span>) ma permette, specie nelle società a ristretta base sociale, di conseguire diverse interessanti utilità. Si pensi, ad esempio, al problema che spesso si pone quando il socio si trovi a esercitare i propri diritti (amministrativi o patrimoniali) in mancanza del titolo nel quale l\'azione è incorporata, in quanto sia stato smarrito ovvero sia irreperibile perchè detenuto da tempo immemore. In tali circostanze, dovendosi esibire il titolo alla società emittente, la necessità per il socio di ricorrere alla procedura di<span class="term"> ammortamento</span> del titolo cartaceo finisce per coinvolgere la società nelle lungaggini di un procedimento giudiziale con la conseguenza della paralisi dell\'operazione per la quale l\'esibizione del titolo si rende necessaria. Inoltre, l\'eliminazione del titolo cartaceo rappresentativo della partecipazione azionaria permette una maggior efficienza in tutte quelle ipotesi in cui la collaborazione del socio si renda necessaria al fine del perfezionamento di una data operazione: si pensi, ad esempio, al caso in cui le azioni sociali siano soggette a un diritto di riscatto e non vi sia la cooperazione del socio riscattato. In tal caso, al soggetto riscattante che intendesse legittimarsi nei confronti della società, data la necessità della materiale esibizione del titolo, non resterebbe che ricorrere all\'autorità giudiziaria per l\'ingiunzione della consegna del documento. Viceversa, se le azioni non fossero incorporate in un certificato, per portare a compimento la procedura di riscatto non occorrerebbe alcun tipo di collaborazione da parte del socio che subisce l\'altrui diritto di riscatto, con conseguente risparmio di tempi e di costi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'nel quale l\'azione è incorporata, in quanto sia stato smarrito ovvero sia irreperibile perchè detenuto da tempo immemore. In tali circostanze, dovendosi esibire il titolo alla società emittente, la necessità per il socio di ricorrere alla procedura di <strong>ammortamento</strong> del titolo cartaceo finisce per coinvolgere...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'La scelta di non incorporare in titoli cartacei le azioni emesse dalla società per azioni non quotata può essere compiuta sia in sede di costituzione della Spa, sia nel corso della vigenza della Spa stessa: in quest\'ultimo caso, è una deliberazione di assemblea straordinaria dalla quale non deriva il diritto di recesso per i soci che non votino a ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Contabilit&agrave; e Bilancio', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '23', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1CQkUyQzY1QTAxQ0E0NTNDNkIyNTU5MzQ5QTgyRTNBQUNCMzQ2RDIwQzM2QkZFQ0VBMDA0MkI0N0E4OTBDQ0I5JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEU3cExNNDlPOVVuSkh4aTYwM2xYczl0MHVqOSswWm85Q2kvajZFMHhkNHE5YmhGWGlab0IxQT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875738', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[524][513843] Le quote residue non sonooggetto di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in fattura a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è...', 'Documento_TitoloHtml': '[524][513843] Le quote residue non sonooggetto di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in fattura a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è...', 'Documento_Contenuto': '[524][513843] Le quote residue non sonooggetto di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in<span class="term"> fattura</span> a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è nella mia disponibilità, devo restituire la quota residua sino a scadenza? La risposta è negativa. In particolare, se il contribuente successivamente defunto non aveva fruito della detrazione spettantegli in dichiarazione, ma si era avvalso delle opzioni "alternative" della cessione del credito o dello sconto in<span class="term"> fattura</span> per la totalità delle spese sostenute, allora la detrazione originaria è già stata integralmente convertita in un credito d\'imposta in capo al cessionario o al fornitore, da utilizzarsi secondo la disciplina dell\'articolo 121, Dl 34/2020, da parte di tali soggetti in maniera del tutto indipendente dal subentro di un erede nella posizione fiscale del defunto (dovendosi semmai riconoscere, in capo a tale erede, un diritto ereditario sul corrispettivo della cessione e non certo un obbligo di restituzione di alcunché). Se, invece, il defunto non aveva optato per la cessione o lo sconto in relazione alla totalità delle spese sostenute, residuando quote di detrazione da fruirsi in dichiarazione e quindi idealmente trasmissibili agli eredi, è bene ricordare che, secondo le indicazioni fornite dalla prassi erariale in caso di trasferimento mortis causa dell\'immobile oggetto dei lavori, le quote di detrazione facenti capo al soggetto deceduto che aveva sostenuto le spese, e ancora da fruirsi, si trasferiscono solo all\'erede che si trovi nella detenzione materiale e diretta dell\'immobile in questione (circolare 28/E/2022); senza che ciò implichi, per l\'erede che non è nella disponibilità del bene, alcun obbligo di riversare all\'Erario le rate di beneficio non fruite. Di fatto, tali quote di detrazione andrebbero semplicemente perdute, ma non sono da "restituire" in alcun modo.', 'Documento_Abstract': '[524][513843] Le quote residue non sonooggetto di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in <strong>fattura</strong> a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è... [524][513843] Le quote residue non sonooggetto... di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in <strong>fattura</strong> a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è nella mia disponibilità, devo restituire la quota residua sino a scadenza? La risposta è negativa. In particolare..., se il contribuente successivamente defunto non aveva fruito della detrazione spettantegli in dichiarazione, ma si era avvalso delle opzioni "alternative" della cessione del credito o dello sconto in <strong>fattura</strong> per la totalità delle spese sostenute, allora la detrazione originaria è già stata integralmente convertita...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[524][513843] Le quote residue non sonooggetto di «restituzione»Se eredito un immobile che ha fruito della cessione del credito o dello sconto in fattura a seguito di pratica relativa al superbonus del 110% e l\'immobile è affittato e quindi non è nella mia disponibilità, devo restituire la quota residua sino a scadenza? La risposta è negativa. 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È possibile ricorrere a un\'autocertificazione?Con riferimento al quoziente familiare, il figlio convivente, ma non a carico, è computato nel calcolo? Se sì, nel caso in cui produca reddito estero, che non viene dichiarato in Italia, in quanto lavoratore frontaliero, tale reddito viene computato a zero? Infine, se l\'immobile oggetto di intervento è cointestato fra i coniugi, la<span class="term"> fattura</span> dei lavori dev\'essere cointestata?In relazione alla prima domanda, il contribuente non è tenuto a esibire un\'autocertificazione, ma più semplicemente a calcolare direttamente il suo coefficiente reddituale, come determinato secondo i criteri indicati al comma 8-bis.1 del Dl 34/2020, verificando se ricorrono o meno le condizioni per accedere al regime agevolativo (reddito complessivo non superiore 15mila euro). Sarà l\'agenzia delle Entrate, in sede di controllo, a verificare se tali condizioni effettivamente sussistono.Quanto alla seconda domanda, il citato comma 8-bis.1 prevede, con formulazione a dir poco sintetica, che il reddito di riferimento (che, si ripete, non dev\'essere superiore a 15mila euro) comprende la somma dei redditi complessivi, ritratti nell\'anno precedente, dal contribuente, dal coniuge, e dai familiari presenti nel nucleo familiare, ex articolo 12 del Tuir (Dpr 917/1986), che siano nelle condizioni indicate al comma 2 del medesimo articolo 12 e, quindi, siano familiari fiscalmente a carico. Pertanto, il figlio convivente, ma non a carico, produce redditi irrilevanti ai fini del valore soglia di 15mila euro (risultando irrilevante il fatto che il relativo regime fiscale sia quello descritto). Tale conclusione, va peraltro sottolineato in via cautelativa, rispecchia il succinto dato letterale della norma, e non è a oggi corredata da alcun chiarimento erariale. Per quel che riguarda l\'ultima domanda, la comproprietà dell\'immobile tra i coniugi consente agli stessi di decidere come ripartire le spese: per parti uguali, per parti disuguali, o con spese integralmente in capo a uno solo dei due (secondo quanto sottolineato, a più riprese, dalla prassi erariale; per tutte si veda la circolare 28/E/2022). In base alla relativa determinazione circa chi sostenga le spese, la<span class="term"> fattura</span> andrà intestata di conseguenza.', 'Documento_Abstract': '? Se sì, nel caso in cui produca reddito estero, che non viene dichiarato in Italia, in quanto lavoratore frontaliero, tale reddito viene computato a zero? Infine, se l\'immobile oggetto di intervento è cointestato fra i coniugi, la <strong>fattura</strong> dei lavori dev\'essere cointestata?In relazione alla prima domanda... integralmente in capo a uno solo dei due (secondo quanto sottolineato, a più riprese, dalla prassi erariale; per tutte si veda la circolare 28/E/2022). 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I costi deliberati prima del rogito sono a carico del venditore? In questo caso posso mantenere le agevolazioni per le spese detraibili con il bonus ordinario (50 per cento) già pagate, e cedere al compratore oneri e benefici per i lavori agevolabili con il superbonus?Inoltre, una volta venduto l\'appartamento, non vorrei dover far fronte a spese deliberate successivamente o causate da ritardi nei lavori, senza che io possa influire sulle decisioni del condominio. Come è bene procedere in fase di rogito? I lavori di manutenzione straordinaria dell\'edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell\'appartamento al momento in cui i lavori sono stati deliberati; pertanto, in caso di compravendita di un appartamento che fa parte di un condominio, come nella situazione in esame, successiva alla deliberazione dell\'assemblea condominiale, i lavori, salvo diverso accordo tra le parti, restano a carico del venditore (articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Il venditore e l\'acquirente, in sostanza, possono pattuire diversamente in sede di compravendita, ma, afferma la Suprema corte, sono «inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro» (Cassazione, ordinanza 11199 del 28 aprile 2021) e l\'amministratore del condominio, comunque, dovrebbe agire in forza dell\'articolo 63 sopra citato. Ai fini dei bonus edilizi, compresa la detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la Guida al 50% su www.agenziaentrate.it), se le spese sono sostenute dal venditore dopo il rogito, lo stesso, non essendo più proprietario, non ha diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo, l\'acquirente, non sostenendo le spese, non ha diritto alla detrazione. 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In ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD02Mzc4QTRBOTNENTQzMzdEQUFDNzc4REYzMEMwOEE3OTc4Rjc3MzU5MEE1MTJDOUIzNTJCMkJFQjk1N0NGNTUyJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGUwbGQwaVpvVkp6Wm5kbTRmSklWQ2ZHREE3Zjg0Uk54dUgxWUlWdkhNUXBuY1ZOOFM5ZkhoZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875741', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'MARCELLO CLAUDIO LUPETTI', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[534][518252] Al bonus barriere accedeanche il coniuge conviventeSono coniugato in regime di separazione dei beni e proprietario esclusivo di un immobile costituito da tre unità immobiliari, dislocate su tre piani fuori terra.', 'Documento_TitoloHtml': '[534][518252] Al bonus barriere accedeanche il coniuge conviventeSono coniugato in regime di separazione dei beni e proprietario esclusivo di un immobile costituito da tre unità immobiliari, dislocate su tre piani fuori terra.', 'Documento_Contenuto': '[534][518252] Al bonus barriere accedeanche il coniuge conviventeSono coniugato in regime di separazione dei beni e proprietario esclusivo di un immobile costituito da tre unità immobiliari, dislocate su tre piani fuori terra. Vorrei accedere al bonus per l\'eliminazione delle barriere architettoniche, dovendo realizzare una piattaforma elevatrice che garantisca l\'accessibilità a tutti gli appartamenti. Per tali opere è «prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell\'edificio su cui sono eseguiti i lavori» (legge 197/2022, di Bilancio per il 2023).Volendo optare per la detrazione del 75% in dichiarazione (modello 730), è possibile detrarre le spese dell\'intervento con il coniuge/familiare convivente, nella misura del 50% ciascuno? In tal caso, i pagamenti delle fatture devono essere disposti in parti uguali da ogni singolo contribuente, e con addebito sui rispettivi conti correnti?Il bonus del 75 per cento, fino al 31 dicembre 2025, spetta anche per i fabbricati con pluralità di unità immobiliari di un unico proprietario, e, per i fabbricati con tre unità immobiliari, l\'importo massimo cui commisurare la detrazione è pari a 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l\'edificio (articolo 1, comma 365, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023; articoli 119-ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, comma 42, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). La detrazione compete anche, in tutto o in parte, in quote uguali o differenti, al coniuge convivente non proprietario, a condizione che il bonifico di pagamento e la<span class="term"> fattura</span> siano intestati allo stesso, a prescindere dal fatto che si tratti di prima o seconda casa. Ciò che importa è che le case (anche tutte e tre) siano a disposizione del nucleo familiare (cioè non locate o concesse in comodato; si veda la circolare 28/E/2022). In particolare, i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, anche online, da cui risultino il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva del fornitore e, come causale di versamento, la dicitura «Detrazione del 75% per intervento di eliminazione di barriere architettoniche, articolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2021, n. 234». Allo stesso modo la<span class="term"> fattura</span> dev\'essere intestata al coniuge convivente per la quota di sua competenza.', 'Documento_Abstract': '). La detrazione compete anche, in tutto o in parte, in quote uguali o differenti, al coniuge convivente non proprietario, a condizione che il bonifico di pagamento e la <strong>fattura</strong> siano intestati allo stesso, a prescindere dal fatto che si tratti di prima o seconda casa. Ciò che importa è che le case (anche tutte..., la partita Iva del fornitore e, come causale di versamento, la dicitura «Detrazione del 75% per intervento di eliminazione di barriere architettoniche, articolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2021, n. 234». Allo stesso modo la <strong>fattura</strong> dev\'essere intestata al coniuge convivente per la quota di sua competenza....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[534][518252] Al bonus barriere accedeanche il coniuge conviventeSono coniugato in regime di separazione dei beni e proprietario esclusivo di un immobile costituito da tre unità immobiliari, dislocate su tre piani fuori terra. Vorrei accedere al bonus per l\'eliminazione delle barriere architettoniche, dovendo realizzare una piattaforma elevatrice ', 'Documento_Autore': 'MARCELLO CLAUDIO LUPETTI', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0xQzhCRjJBRDJFOTU1RjcyRDBDMTA3M0E3NzM0Rjk3OENCMEVEQkFCNzU4NENDNkNCMzM4QTQxNTVFRUEwNkIzJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGJ6YithOFRsZER6MXZFK0dJa1F1MHVxUGJwZGdNWmJ2S0ljN3MyOExuNkcvYkc1S0NzblJ6UT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875742', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'BARBARA MARINI', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[537][513449] Rettifica del modello CIM17per far «quadrare» il creditoHo presentato comunicazione per la fruizione del credito d\'imposta Mezzogiorno, in seguito ad ampliamento dello stabilimento, con data inizio investimento 4 dicembre 2020 e data...', 'Documento_TitoloHtml': '[537][513449] Rettifica del modello CIM17per far «quadrare» il creditoHo presentato comunicazione per la fruizione del credito d\'imposta Mezzogiorno, in seguito ad ampliamento dello stabilimento, con data inizio investimento 4 dicembre 2020 e data...', 'Documento_Contenuto': '[537][513449] Rettifica del modello CIM17per far «quadrare» il creditoHo presentato comunicazione per la fruizione del credito d\'imposta Mezzogiorno, in seguito ad ampliamento dello stabilimento, con data inizio investimento 4 dicembre 2020 e data fine investimento 28 dicembre 2022 (data dell\'ultima<span class="term"> fattura</span>). La comunicazione è stata correttamente acquisita e ho ricevuto l\'autorizzazione alla fruizione del credito d\'imposta, ma, a oggi, non ho ancora utilizzato il credito riconosciuto. Successivamente, mi sono reso conto di non avere inserito nel quadro B21D (anno 2022) l\'importo di due fatture con data 23 dicembre e 27 dicembre 2022. Per fruire del maggior credito, posso presentare una comunicazione che rettifica la precedente, modificando il quadro B21D e inserendo le attrezzature non indicate in precedenza, oppure devo presentare una nuova comunicazione?L\'articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015 (di Stabilità 2016) ha istituito un credito d\'imposta per le imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, effettuano acquisti di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Per chiedere l\'autorizzazione alla fruizione del credito d\'imposta dev\'essere utilizzato un modello di comunicazione (CIM17), la cui versione definitiva risulta essere quella approvata il 14 luglio 2022. Nelle istruzioni per la compilazione di tale modello viene segnalato che, «se il contribuente... vuole rettificare una precedente comunicazione deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione».Pertanto, in risposta al quesito, si ritiene che sia corretto rettificare la precedente comunicazione, tramite la modifica della casella B21D, inserendo l\'importo delle attrezzature acquistate nel 2022, comprensivo anche di quelle non indicate in precedenza; analogamente, anche il rigo A2 verrà modificato, e ciò al fine di rettificare il valore totale dell\'investimento complessivamente sostenuto e del corrispondente credito d\'imposta.', 'Documento_Abstract': '«quadrare» il creditoHo presentato comunicazione per la fruizione del credito d\'imposta Mezzogiorno, in seguito ad ampliamento dello stabilimento, con data inizio investimento 4 dicembre 2020 e data fine investimento 28 dicembre 2022 (data dell\'ultima <strong>fattura</strong>). La comunicazione è stata correttamente...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[537][513449] Rettifica del modello CIM17per far «quadrare» il creditoHo presentato comunicazione per la fruizione del credito d\'imposta Mezzogiorno, in seguito ad ampliamento dello stabilimento, con data inizio investimento 4 dicembre 2020 e data fine investimento 28 dicembre 2022 (data dell\'ultima fattura). 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La partita Iva del defunto viene chiusa dopo aver emesso<span class="term"> fattura</span> esente per l\'assegnazione dei fabbricati agli eredi, cui segue la divisione degli immobili, attribuiti uno per ciascuno.È corretto ritenere che la divisione non generi plusvalenze tassabili ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986)? Inoltre si chiede anche se, in caso di vendita entro cinque anni di un fabbricato da parte di un erede, si genera plusvalenza tassabile ex articolo 67 del Tuir e, in caso affermativo, come viene calcolata.Il preventivo atto di divisione (in ipotesi senza conguaglio) non assume alcuna valenza - autonoma o correlata - ai fini reddituali, poiché si configura essenzialmente quale strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l\'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione (risoluzione 136/E/2007). Considerato poi che, nel caso rappresentato dal quesito, il titolo di acquisizione dei fabbricati è quello successorio, ne consegue che la loro vendita (successiva alla divisione) da parte degli eredi non comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile, in funzione dell\'esimente reddituale disposta in questa evenienza dall\'articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986), a nulla rilevando che la cessione stessa avvenga prima del compimento del quinquennio dall\'acquisizione stessa.', 'Documento_Abstract': ':non imponibile la plusvalenzaIn seguito al decesso di un imprenditore individuale, nella cui azienda sono compresi due fabbricati commerciali interamente ammortizzati, i due eredi decidono di liquidare l\'attività. La partita Iva del defunto viene chiusa dopo aver emesso <strong>fattura</strong> esente per l\'assegnazione...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[545][514405] Immobili aziendali ereditati:non imponibile la plusvalenzaIn seguito al decesso di un imprenditore individuale, nella cui azienda sono compresi due fabbricati commerciali interamente ammortizzati, i due eredi decidono di liquidare l\'attività. La partita Iva del defunto viene chiusa dopo aver emesso fattura esente per l\'assegnazione ', 'Documento_Autore': 'NICOLA FORTE', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0xMDNDNDkzRkQ3QjRERDJFNDlFNjVGNTE0N0IxQTVDNTE5QjI4QzA3QkRDQjYxRDA1Q0E1OEI4Mzc3M0IyREE1JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFNJcy95OFlaKzhFVExCZ0xPQXBJZTRvMTVYOU9SYmVQQmNTUmlsbzQ2eDZnZi9oYTdOYkhsdz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875744', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[546][515232] È soggetta a ritenuta anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una fattura di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione...', 'Documento_TitoloHtml': '[546][515232] È soggetta a ritenuta anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una fattura di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione...', 'Documento_Contenuto': '[546][515232] È soggetta a ritenuta anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una<span class="term"> fattura</span> di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione descritta configura il pagamento di un compenso in natura assoggettato a imposizione in base all\'articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986). La disposizione citata, infatti, recita che «il reddito derivante dall\'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l\'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell\'esercizio dell\'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi».L\'applicazione della ritenuta è disciplinata dall\'articolo 25 del Dpr 600/1973. La norma fa riferimento alla corresponsione di compensi, cioè all\'avvenuto pagamento indipendentemente dalla circostanza che l\'operazione determini o meno il "passaggio" di un flusso di denaro. Sebbene l\'agenzia delle Entrate abbia ritenuto che l\'operazione di trasferimento del credito derivante dal cosiddetto "superbonus" mediante lo sconto in<span class="term"> fattura</span> non determini l\'applicazione della ritenuta d\'acconto, tale soluzione non può riguardare il caso in esame. Infatti, il pagamento avviene per il tramite di una compensazione e non di uno "sconto" e, conseguentemente, le due parti dovranno trovare un accordo per la costituzione della provvista in favore del professionista, per il tramite del committente che potrà corrispondere al professionista una somma di denaro corrispondente all\'importo della ritenuta, che tale soggetto verserà nei termini di legge nelle casse dell\'erario.', 'Documento_Abstract': '[546][515232] È soggetta a ritenuta anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una <strong>fattura</strong> di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione... [546][515232] È soggetta a ritenuta... anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una <strong>fattura</strong> di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione descritta configura il pagamento di un compenso in natura assoggettato a imposizione in base all\'articolo 54... indipendentemente dalla circostanza che l\'operazione determini o meno il "passaggio" di un flusso di denaro. Sebbene l\'agenzia delle Entrate abbia ritenuto che l\'operazione di trasferimento del credito derivante dal cosiddetto "superbonus" mediante lo sconto in <strong>fattura</strong> non determini l\'applicazione della ritenuta...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[546][515232] È soggetta a ritenuta anche la prestazione «compensata»Un professionista, che compensa una propria parcella con una fattura di un proprio fornitore, è soggetto a ritenuta d\'acconto, visto che non c\'è movimento di danaro?L\'operazione descritta configura il pagamento di un compenso in natura assoggettato a imposizione in base ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1GMjM2N0JBQkZENTI4NTdEQURGODI0MTdBNzEzRTQ0Mjg1RTM4N0Q4Q0Y4NTQ2OTVEQkNFMkM4RDg1NTA4QUJGJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZE5XMGxOMmdManhTM2tvQ3ZQb241QkF5aU1GLzNNSGdiV2JncDZPNlNtMVdjOStrRzZYelFZZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875745', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una fattura elettronica attiva.', 'Documento_TitoloHtml': '[551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una fattura elettronica attiva.', 'Documento_Contenuto': '[551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una<span class="term"> fattura</span><span class="term"> elettronica</span> attiva. Si chiede con quale codice dev\'essere indicata l\'imposta di bollo riaddebitata in<span class="term"> fattura</span> e se, concorrendo al reddito, essa va considerata nel calcolo del contributo alla cassa professionale.Il riaddebito in<span class="term"> fattura</span> dell\'imposta di bollo, stando all\'interpretazione fornita dall\'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 428/2022, costituisce parte integrante del compenso e concorre al computo del reddito imponibile. Il codice da utilizzare dovrà, pertanto, essere il medesimo utilizzato per il componente positivo di reddito documentato con l\'emissione della<span class="term"> fattura</span>. In caso di applicazione del regime forfettario, l\'importo del bollo oggetto di addebito dovrà essere valorizzato utilizzando il codice N2.2 e il relativo ammontare andrà considerato nella base imponibile da assoggettare al contributo integrativo.', 'Documento_Abstract': '[551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una <strong>fattura</strong> <strong>elettronica</strong> attiva. [551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una <strong>fattura</strong> <strong>elettronica</strong> attiva. Si chiede... con quale codice dev\'essere indicata l\'imposta di bollo riaddebitata in <strong>fattura</strong> e se, concorrendo al reddito, essa va considerata nel calcolo del contributo alla cassa professionale.Il riaddebito in <strong>fattura</strong> dell\'imposta di bollo, stando all\'interpretazione fornita dall\'agenzia delle Entrate nella risposta... a interpello 428/2022, costituisce parte integrante del compenso e concorre al computo del reddito imponibile. Il codice da utilizzare dovrà, pertanto, essere il medesimo utilizzato per il componente positivo di reddito documentato con l\'emissione della <strong>fattura</strong>. In caso di applicazione del regim', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[551][513618] Anche l\'importo del bollonel calcolo contributivoUn professionista forfettario emette, nel 2022, una fattura elettronica attiva. Si chiede con quale codice dev\'essere indicata l\'imposta di bollo riaddebitata in fattura e se, concorrendo al reddito, essa va considerata nel calcolo del contributo alla cassa professionale.Il ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD00NEQ0MkRENzRDMzUzNDcyOTQ1OTUwQUE1MUJCNzM4ODFCQzczNjNENkIyRTRGMUYzNTc1RTIwMDlEQzQwMzI0JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEhFZ0RxY3Q5RCtwQzBKcE1ubzdLMHpRbmk1blpvOEhZdDFwQ2U0Y3lTUmFqZGQvVnRYcVFsZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875746', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'GIOVANNI PETRUZZELLIS', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[552][513591] Il riaddebito sulla fattura che è stata emessa da una StpA seguito della risposta dell\'agenzia delle Entrate all\'interpello 428 del 12 agosto 2022, i forfettari (lavoratori autonomi) devono considerare il bollo su fatture come reddito.', 'Documento_TitoloHtml': '[552][513591] Il riaddebito sulla fattura che è stata emessa da una StpA seguito della risposta dell\'agenzia delle Entrate all\'interpello 428 del 12 agosto 2022, i forfettari (lavoratori autonomi) devono considerare il bollo su fatture come reddito.', 'Documento_Contenuto': '[552][513591] Il riaddebito sulla<span class="term"> fattura</span> che è stata emessa da una StpA seguito della risposta dell\'agenzia delle Entrate all\'interpello 428 del 12 agosto 2022, i forfettari (lavoratori autonomi) devono considerare il bollo su fatture come reddito.Vorrei sapere se la stessa considerazione va fatta per le società tra professionisti (Stp) che soggiacciono al reddito di impresa. Il bollo sulla<span class="term"> fattura</span> costituisce reddito oppure no, in quanto semplice anticipazione?Nella risposta a interpello 428/2022, l\'agenzia delle Entrate ha escluso la natura di anticipazione, ex articolo 15 del Dpr 633/1972, riguardo alle somme addebitate al cliente a titolo di rivalsa dell\'imposta di bollo che grava sulla relativa<span class="term"> fattura</span>. Secondo l\'interpretazione fornita dall\'amministrazione finanziaria, l\'esclusione dalla base imponibile Iva opera limitatamente alle spese per le quali il relativo obbligo è posto fin dall\'origine a carico del cliente. Diversamente, l\'imposta di bollo gravante sulla<span class="term"> fattura</span>, essendo a carico dell\'emittente, costituisce ricavo o compenso in caso di riaddebito al cliente. Il chiarimento fornito nella risposta a interpello citata non ha, quindi, portata soggettiva limitata ai contribuenti forfettari, essendo estensibile anche al riaddebito del bollo in<span class="term"> fattura</span> effettuato da parte di una Stp.', 'Documento_Abstract': '[552][513591] Il riaddebito sulla <strong>fattura</strong> che è stata emessa da una StpA seguito della risposta dell\'agenzia delle Entrate all\'interpello 428 del 12 agosto 2022, i forfettari (lavoratori autonomi) devono considerare il bollo su fatture come reddito. [552][513591] Il riaddebito sulla <strong>fattura</strong>...) che soggiacciono al reddito di impresa. Il bollo sulla <strong>fattura</strong> costituisce reddito oppure no, in quanto semplice anticipazione?Nella risposta a interpello 428/2022, l\'agenzia delle Entrate ha escluso la natura di anticipazione, ex articolo 15 del Dpr 633/1972, riguardo alle somme addebitate al cliente a titolo... di rivalsa dell\'imposta di bollo che grava sulla relativa <strong>fattura</strong>. Secondo l\'interpretazione fornita dall\'amministrazione finanziaria, l\'esclusione dalla base imponibile Iva opera limitatamente alle spese per le quali il relativo obbligo è posto fin dall\'origine a carico del cliente. Diversamente, l\'imposta... di bollo gravante sulla <strong>f', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[552][513591] Il riaddebito sulla fattura che è stata emessa da una StpA seguito della risposta dell\'agenzia delle Entrate all\'interpello 428 del 12 agosto 2022, i forfettari (lavoratori autonomi) devono considerare il bollo su fatture come reddito.Vorrei sapere se la stessa considerazione va fatta per le società tra professionisti (Stp) che ', 'Documento_Autore': 'GIOVANNI PETRUZZELLIS', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04MjI3MjVGNkQyNzE2RTFBMDE0OTBDODkyOUI3REY4NDZDRUE5MTY3ODFBNTUwM0RGRjE1ODE3MDA1REQ4MTlDJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZHdrYXhlSGFpeVEvZndLd0hiWlB1dUljSTZHa2NtZWNQVXZCVjdBS1BNQXczMVBESWV4YVQxUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875747', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'GIANLUCA DAN', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[561][514934] I tempi per integrare fatturein reverse charge internoSi chiede se la doppia annotazione sui registri Iva delle fatture elettroniche di acquisto in reverse charge interno, da parte di un contribuente trimestrale, possa essere...', 'Documento_TitoloHtml': '[561][514934] I tempi per integrare fatturein reverse charge internoSi chiede se la doppia annotazione sui registri Iva delle fatture elettroniche di acquisto in reverse charge interno, da parte di un contribuente trimestrale, possa essere...', 'Documento_Contenuto': '[561][514934] I tempi per integrare fatturein reverse charge internoSi chiede se la doppia annotazione sui registri Iva delle fatture elettroniche di acquisto in reverse charge interno, da parte di un contribuente trimestrale, possa essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di ricevimento della<span class="term"> fattura</span><span class="term"> elettronica</span>, come già ammesso per le operazioni realizzate con fornitori esteri, oppure se tale possibilità è consentita soltanto per queste ultime.Riguardo alle operazioni soggette a Iva con reverse charge, il cessionario/committente è considerato debitore d\'imposta. Egli, pertanto, deve:- integrare la<span class="term"> fattura</span> emessa dal cedente/prestatore senza Iva "in inversione contabile", indicando l\'aliquota e la relativa imposta; - annotare la<span class="term"> fattura</span> integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della<span class="term"> fattura</span> (o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese), e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica oppure alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;- contabilizzare la<span class="term"> fattura</span> integrata nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione Iva annuale.A seguito dell\'obbligo generalizzato di<span class="term"> fatturazione</span><span class="term"> elettronica</span> dal 1° gennaio 2019, una modalità alternativa all\'integrazione della<span class="term"> fattura</span> di acquisto può consistere nella predisposizione di un altro documento, da allegare al file della<span class="term"> fattura</span> ricevuta, contenente sia i dati necessari per l\'integrazione sia gli estremi della stessa, e da inviare allo Sdi-sistema di interscambio (si veda la circolare 13/E/2018). Pertanto, si ritiene che, in riferimento all\'integrazione della<span class="term"> fattura</span> in reverse charge interno, i termini continuino a essere quelli indicati dall\'articolo 17, comma 5, del Dpr 633/1972, sopra riportati.', 'Documento_Abstract': 'charge internoSi chiede se la doppia annotazione sui registri Iva delle fatture elettroniche di acquisto in reverse charge interno, da parte di un contribuente trimestrale, possa essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di ricevimento della <strong>fattura</strong> <strong>elettronica</strong>, come già ammesso... per le operazioni realizzate con fornitori esteri, oppure se tale possibilità è consentita soltanto per queste ultime.Riguardo alle operazioni soggette a Iva con reverse charge, il cessionario/committente è considerato debitore d\'imposta. Egli, pertanto, deve:- integrare la <strong>fattura</strong> emessa dal cedente/prestatore... senza Iva "in inversione contabile", indicando l\'aliquota e la relativa imposta; - annotare la <strong>fattura</strong> integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della <strong>fattura</strong> (o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese...), e nel registro degli', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[561][514934] I tempi per integrare fatturein reverse charge internoSi chiede se la doppia annotazione sui registri Iva delle fatture elettroniche di acquisto in reverse charge interno, da parte di un contribuente trimestrale, possa essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di ricevimento della fattura elettronica, come già ', 'Documento_Autore': 'GIANLUCA DAN', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04M0FDRDFERjZCRUU2N0EwNjZDMzRBQjQyRUZCQ0UyRDdEOTI1QTBGNjM0QTY2MkQwMkU3QjFDQ0MzQjZFQjQzJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFdaWmhZRW9uamM1NVhNclNyUlVIWWJhUGpKNHlrcWN6NUFRREw2L05xVTArWHU5UTZqRmlDUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875748', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[563][514443] Quando non serve l\'inviodei documenti allo SdiUn\'impresa del settore edilizia riceve, nel corso del 2023, fatture per prestazioni da subappaltatori, ex articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972.', 'Documento_TitoloHtml': '[563][514443] Quando non serve l\'inviodei documenti allo SdiUn\'impresa del settore edilizia riceve, nel corso del 2023, fatture per prestazioni da subappaltatori, ex articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972.', 'Documento_Contenuto': '[563][514443] Quando non serve l\'inviodei documenti allo SdiUn\'impresa del settore edilizia riceve, nel corso del 2023, fatture per prestazioni da subappaltatori, ex articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972. Questa impresa può continuare a integrare le fatture in calce o deve integrarle emettendo autofattura<span class="term"> elettronica</span>, per adempiere all\'integrazione con l\'invio al sistema di interscambio (Sdi)?L\'impresa edile, che nel 2023 riceve fatture dai subappaltatori soggette a "reverse charge", può continuare a integrare le fatture con le modalità tradizionali, ossia apponendo le annotazioni sulla<span class="term"> fattura</span> cartacea. L\'obbligo di trasmissione dell\'autofattura<span class="term"> elettronica</span> al sistema di interscambio, anche per l\'anno 2023, è in vigore solo per le fatture ricevute da fornitori esteri, e non nel caso di operazioni soggette a reverse charge interno (codice TD16).', 'Documento_Abstract': 'con l\'invio al sistema di interscambio (Sdi)?L\'impresa edile, che nel 2023 riceve fatture dai subappaltatori soggette a "reverse charge", può continuare a integrare le fatture con le modalità tradizionali, ossia apponendo le annotazioni sulla <strong>fattura</strong> cartacea. L\'obbligo di trasmissione dell\'autofattura...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[563][514443] Quando non serve l\'inviodei documenti allo SdiUn\'impresa del settore edilizia riceve, nel corso del 2023, fatture per prestazioni da subappaltatori, ex articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972. Questa impresa può continuare a integrare le fatture in calce o deve integrarle emettendo autofattura elettronica, per ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0wNjg2N0UzMEFDMzdBMzVCNUQyN0JEQjczQUNGNzUyRjMxQzUxMjg1NzRFOEI0RDE4QjNEOEM4QTY0N0U0Qzg5JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEt0cWtMQ01HbkFHUkhwR3hPZmR1ZHRpYkRyNmJYV3N0ZHN2bXhMK3ZVdkRxSXpGT2tTbzFPUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875749', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '13', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'AL BIVIO', 'Documento_TitoloHtml': 'AL BIVIO', 'Documento_Contenuto': 'Lavori in proprio Per interventi su immobili di proprietà o detenuti, il professionista può detrarre fino a capienza dalla propria Irpef i bonus. Oppure cederli (a chiunque), anche in modo parziale se i lavori (e i pagamenti) sono effettuati da fornitori diversi. I bonus degli altri Per i crediti acquisiti dal professionista per cessione o sconto in<span class="term"> fattura</span> è possibile la compensazione tramite F24 con tributi propri (sempre fino a capienza). Si può compensare anche con Iva a debito, Imu ritenute e contributi dei dipendenti e con contributi propri per le Casse che lo consentono.', 'Documento_Abstract': 'Per i crediti acquisiti dal professionista per cessione o sconto in <strong>fattura</strong> è possibile la compensazione tramite F24 con tributi propri (sempre fino a capienza). Si può compensare anche con Iva a debito, Imu ritenute e contributi dei dipendenti e con contributi propri per le Casse che lo consentono....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Lavori in proprio Per interventi su immobili di proprietà o detenuti, il professionista può detrarre fino a capienza dalla propria Irpef i bonus. Oppure cederli (a chiunque), anche in modo parziale se i lavori (e i pagamenti) sono effettuati da fornitori diversi. I bonus degli altri Per i crediti acquisiti dal professionista per cessione o sconto ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'PROFESSIONI 24', 'Documento_NumeroDiPagina': '13', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0zNjEzOEMzN0JCMjk2MzVGMDEwOUExODI0OEFDNDQzMjlGRTMwMERERTdCODIxRTY5MzY4MzZBNTZFMkQ0MUZDJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGpvRExJbXNyVE9FOUNVY0c1RW9xamRrL29ER1RMbDVXMFBzajdtOTR2QVhBN0R2ZUdFNUJSZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875750', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'A cura di Mario Cerofolini , Lorenzo Pegorin', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '13', 'Documento_Sottotitolo': 'La gestione. Ai professionisti con crediti incagliati resta la possibilità di detrazione dall\'Irpef o, con cessione da terzi, di compensazione con F24 (anche con Imu o contributi dei dipendenti). Ma serve sempre un calcolo attento della capienza: l\'eccedenza si perde in ogni caso', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Bonus edilizi, due strade per l\'utilizzo', 'Documento_TitoloHtml': 'Bonus edilizi, due strade per l\'utilizzo', 'Documento_Contenuto': 'Professionisti del settore dell\'edilizia alle prese con la gestione dei bonus fiscali. L\'accavallarsi normativo, con il continuo stravolgimento delle regole, appesantito dal blocco degli acquisti da parte del sistema bancario, fa sì che molti professionisti si vedano costretti a gestire in maniera diversa, rispetto alle intenzioni iniziali, i vari crediti fiscali legati ai bonus edilizi. Occorre ricordare che l\'utilizzo dei crediti legati ai bonus fiscali è differenziato per i titolari delle detrazioni, da un lato, e per i cessionari dei crediti in caso di applicazione dello sconto in<span class="term"> fattura</span>, dall\'altro. Diverse sono le regole applicabili a seconda che le spese riguardino interventi su immobili di proprietà, o che il soggetto sia acquirente del credito come nel caso di "sconto in<span class="term"> fattura</span>". Le detrazioni Il professionista contribuente che ha realizzato in proprio un intervenuto agevolabile (sia esso semplice ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus ovvero superbonus al 110%) su un immobile di cui è detentore o possessore sostenendone le spese può recuperare la connessa agevolazione fiscale in un arco temporale variabile da quattro a dieci anni nella forma di detrazione d\'imposta. In caso di incapienza dell\'imposta lorda rispetto alla detrazione fruibile l\'eccedenza non può essere né portata in avanti e nemmeno chiesta a rimborso e dunque va persa. Una verifica preventiva sulla "capienza" dell\'imposta lorda rispetto alle detrazioni scomputabili è centrale per non perdere il beneficio. Come noto, il meccanismo di calcolo dell\'Irpef prevede, infatti, il conteggio dell\'imposta lorda sul reddito complessivo imponibile dal quale recuperare poi le detrazioni. Laddove le detrazioni dovessero essere superiori all\'imposta lorda l\'eccedenza, come detto, va persa. E in questo caso l\'unica possibilità resta la cessione della detrazione che nel primo passaggio è libera in quanto può essere eseguita dal titolare a qualsiasi soggetto (non necessariamente un istituto di credito). Ma vanno cedute tutte le quote della detrazione (o quelle residue). Resta invece possibile, sulla base dei chiarimenti dell\'agenzia delle Entrate, in fase di prima cessione, in caso di più fornitori per un medesimo intervento, effettuare la detrazione delle spese relative alle fatture di taluni fornitori, nonché lo sconto in<span class="term"> fattura</span> o la cessione del credito per quelle di altri fornitori. I crediti compensabili Nel caso in cui il professionista abbia praticato al committente lo sconto in<span class="term"> fattura</span>, il credito d\'imposta acquisito va ripartito con la stessa<span class="term"> cadenza</span> temporale (in quote annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria in capo al primo beneficiario (cedente). Al momento dell\'utilizzo l\'acquirente è tenuto preventivamente a confermare l\'esercizio dell\'opzione nell\'area "Piattaforma cessione crediti" dell\'agenzia delle Entrate. Il credito va indicato nel modello F24 utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione 12/E/2022 e anche in questo caso è previsto che la quota non utilizzata nell\'anno non possa essere chiesta a rimborso o riportata all\'anno successivo. Il credito è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell\'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (bisogna avere dunque F24 da versare). Verificandosi questa ipotesi, il recupero diviene più agevole potendo il contribuente compensare la quota dell\'anno anche con l\'eventuale Iva a debito (mensile o trimestrale) ovvero con ritenute o contributi dovuti per lavoratori dipendenti o ancora con l\'Imu. Laddove la cassa di previdenza di riferimento lo preveda, infine, sarà possibile utilizzare il credito anche con i contributi professionali dovuti da versarsi tramite F24 (ad esempio per gli avvocati). © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'di applicazione dello sconto in <strong>fattura</strong>, dall\'altro. Diverse sono le regole applicabili a seconda che le spese riguardino interventi su immobili di proprietà, o che il soggetto sia acquirente del credito come nel caso di "sconto in <strong>fattura</strong>". Le detrazioni Il professionista contribuente che ha realizzato..., sulla base dei chiarimenti dell\'agenzia delle Entrate, in fase di prima cessione, in caso di più fornitori per un medesimo intervento, effettuare la detrazione delle spese relative alle fatture di taluni fornitori, nonché lo sconto in <strong>fattura</strong> o la cessione del credito per quelle di altri fornitori. I crediti... compensabili Nel caso in cui il professionista abbia praticato al committente lo sconto in <strong>fattura</strong>, il credito d\'imposta acquisito va ripartito con la stessa cadenza temporale (in quote annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria in capo al primo beneficiario (cedente). Al momento...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Professionisti del settore dell\'edilizia alle prese con la gestione dei bonus fiscali. L\'accavallarsi normativo, con il continuo stravolgimento delle regole, appesantito dal blocco degli acquisti da parte del sistema bancario, fa sì che molti professionisti si vedano costretti a gestire in maniera diversa, rispetto alle intenzioni iniziali, i ', 'Documento_Autore': 'A cura di Mario Cerofolini , Lorenzo Pegorin', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'PROFESSIONI 24', 'Documento_NumeroDiPagina': '13', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1BN0MzRDdERjRDQTVEMzI1M0ZFQkU0Q0NCNzY2QzQxRTgwNjE3MEU2M0JEQjE2NUFFNzMzNkJFQUNDNjMwMjREJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZHRNSlMyc2NvMDA5NzdKVHROVXNCQ25lUEJNcUpLdDQxNUZZY3RUWEZMVTVTVkpuaVNIall6QT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875751', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'Pagina a cura di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '18', 'Documento_Sottotitolo': 'Chi supera i 100mila euro in corso d\'anno deve abbandonare subito il forfait In questo caso l\'imposta si applica sin dall\'operazione che porta oltre il limite', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Forfettari, nell\'uscita dal regime l\'Iva segue le fatture incassate', 'Documento_TitoloHtml': 'Forfettari, nell\'uscita dal regime l\'Iva segue le fatture incassate', 'Documento_Contenuto': 'Doppia soglia da monitorare per i soggetti in regime forfettario. Se i ricavi o compensi superano 85mila euro ma non 100mila, il contribuente deve abbandonare il regime dall\'anno successivo; lo splafonamento dei 100mila euro comporta invece l\'uscita istantanea. In quest\'ultimo caso, il reddito dell\'anno è assoggettato a tassazione ordinaria e si deve cominciare ad applicare l\'Iva dall\'operazione "incriminata". Tra<span class="term"> fatturato</span> e incassato L\'articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 contiene due disposizioni apparentemente semplici (innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 85mila euro e immediata fuoriuscita dal regime al superamento dei 100mila euro) che, complice la non necessaria coincidenza tra<span class="term"> fatturato</span> e incassato, potrebbero comportare qualche complicazione di carattere interpretativo e pratico. La prima questione sulla quale è bene fare chiarezza è la modalità di computo del "fatturato". I componenti positivi vanno determinati - visto il riferimento «all\'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti» operato dall\'articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 - in base al criterio di cassa (in senso conforme anche la prassi, tra cui la circolare 10/E/2016). Considerato che la cessazione del regime si verifica nell\'anno in corso se «i ricavi o i compensi percepiti» superano i 100mila euro, sia per ragioni di coerenza lessicale che logica, non paiono esservi dubbi sul fatto che la verifica vada condotta avendo a riferimento le somme incassate. Seguendo tale impostazione, la variabile da monitorare è quindi l\'incassato dell\'anno, e non il mero<span class="term"> fatturato</span>. Resta inteso che vanno considerate anche le somme incassate a fronte di fatture emesse in precedenti periodi in cui già si operava nel regime. La gestione dell\'Iva Se si verifica il superamento dei 100mila euro in corso d\'anno, il regime cessa "istantaneamente" e sull\'intero reddito si applica la tassazione ordinaria. Per quanto riguarda l\'Iva, è invece previsto che questa sia dovuta «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento» del limite. Questo dovrebbe significare che sin dall\'operazione che comporta il superamento della soglia vada applicata l\'imposta, senza scomporre artificiosamente il corrispettivo in due parti: senza Iva fino al raggiungimento dei 100mila e con Iva per il residuo. Al contrario, qualora la stessa operazione sia legittimamente "frazionata", come nel caso di emissione di<span class="term"> fattura</span> in acconto e a saldo, ciascuna delle due fatture seguirà il regime applicabile ratione temporis. Una conferma ufficiale sarebbe comunque opportuna. L\'addebito «postumo» Emissione della<span class="term"> fattura</span> e relativo incasso, in ogni caso, non vanno sempre di pari passo. Per esempio, Tizio potrebbe emettere tre fatture da 40mila euro ciascuna a gennaio, maggio e settembre. Ipotizziamo che la prima e la terza siano immediatamente incassate. Fino a quel momento non è stata superata la soglia dei 100mila e, pertanto, tutte le operazioni certificate non sono state (correttamente) assoggettate a Iva. Se a novembre viene incassata anche la<span class="term"> fattura</span> di maggio, allora si verifica la fuoriuscita "immediata" dal regime e si deve applicare l\'imposta a partire dall\'operazione che comporta il superamento della soglia. Lato Iva, ciò che si è verificato prima della fuoriuscita resta invece "cristallizzato". Sembrerebbe quindi che, mentre le fatture di gennaio e settembre restano soggette alle regole del forfait, quella di maggio debba essere "corretta" al fine di assoggettarla al relativo regime Iva ordinario (imponibilità, non imponibilità o esenzione), procedendo - a seconda dei casi - con emissione di nota di variazione di sola imposta o emissione di nota di credito e riemissione del documento corretto. Nell\'ipotesi di operazioni imponibili, le cose si complicano ulteriormente considerando che, quanto meno in alcune situazioni, non sarebbe possibile "caricare" l\'imposta sul prezzo originario (sentenza Corte di giustizia Ue nelle cause riunite C-249/12 e C-250/12), con necessità di procedere allo scorporo e la conseguente perdita di marginalità. Una soluzione potrebbe essere, ove possibile, quella di prevedere contrattualmente l\'addebito "postumo" dell\'Iva in caso d\'incassi che determinano il superamento della soglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'legittimamente "frazionata", come nel caso di emissione di <strong>fattura</strong> in acconto e a saldo, ciascuna delle due fatture seguirà il regime applicabile ratione temporis. Una conferma ufficiale sarebbe comunque opportuna. L\'addebito «postumo» Emissione della <strong>fattura</strong> e relativo incasso, in ogni caso, non vanno sempre... non sono state (correttamente) assoggettate a Iva. Se a novembre viene incassata anche la <strong>fattura</strong> di maggio, allora si verifica la fuoriuscita "immediata" dal regime e si deve applicare l\'imposta a partire dall\'operazione che comporta il superamento della soglia. Lato Iva, ciò che si è verificato prima...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Doppia soglia da monitorare per i soggetti in regime forfettario. Se i ricavi o compensi superano 85mila euro ma non 100mila, il contribuente deve abbandonare il regime dall\'anno successivo; lo splafonamento dei 100mila euro comporta invece l\'uscita istantanea. In quest\'ultimo caso, il reddito dell\'anno è assoggettato a tassazione ordinaria e ', 'Documento_Autore': 'Pagina a cura di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '18', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04MDVFNEUyQzgyRERDNzk1NTM4MjMxRjc4QjhDQUI1NkNGQ0EwQTg5QkM1Q0ZFMEExNzZFMTZFMzY1RkZEMkE2JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZDFvWTRld0REakNTdlVLZk1Palc4QngyQThENUdYSnhLK0ZObVNhTzNxcnJaMFd3R2Y3VFpHdz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875752', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '18', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'I CASI RISOLTI', 'Documento_TitoloHtml': 'I CASI RISOLTI', 'Documento_Contenuto': 'Fatture senza imposta Nel 2023 Mario Rossi emette fatture per 120mila euro. Nello stesso anno incassa 83mila euro, di cui 80mila a fronte di fatture del 2023 e 3mila di fatture del 2022. Le fatture del 2023 sono emesse senza applicazione dell\'Iva. È corretto? Sì, è corretto perché (dando per scontata la corretta applicazione del regime per il 2023) nell\'anno non intervengono incassi superiori a 100mila euro. Peraltro, visto che gli incassi 2023 sono pari a 83mila, il regime può essere applicato anche nel 2024. Fatture e incassi «incrociati» Mario Bianchi emette a inizio anno 2023 tre fatture da 40mila euro. La prima e la terza sono state incassate immediatamente, la seconda a novembre. Il regime cessa già nel 2023? La seconda<span class="term"> fattura</span> va corretta applicando l\'Iva? E la terza, che è successiva? La prima e la terza<span class="term"> fattura</span> conservano il regime originario. L\'Iva andrebbe invece applicata sulla seconda<span class="term"> fattura</span> perché in relazione a questa avviene il superamento della soglia. La correzione può avvenire con emissione di nota di variazione per la sola imposta. Merci acquistate in forfait Carlo Verdi, commerciante, supera i 100mila euro di ricavi nel corso dell\'anno. Al momento del superamento detiene merci acquistate in costanza di regime forfettario, per le quali non ha detratto l\'Iva. È possibile recuperare tale imposta? Sì, è possibile recuperare l\'Iva sulle merci acquistate in costanza del regime forfettario, operando la rettifica della detrazione in dichiarazione (articolo 19-bis2, comma 3, Dpr 633/1972). La rettifica è possibile anche per i beni ammortizzabili.', 'Documento_Abstract': 'tre fatture da 40mila euro. La prima e la terza sono state incassate immediatamente, la seconda a novembre. Il regime cessa già nel 2023? La seconda <strong>fattura</strong> va corretta applicando l\'Iva? E la terza, che è successiva? La prima e la terza <strong>fattura</strong> conservano il regime originario. L\'Iva andrebbe invece... applicata sulla seconda <strong>fattura</strong> perché in relazione a questa avviene il superamento della soglia. La correzione può avvenire con emissione di nota di variazione per la sola imposta. Merci acquistate in forfait Carlo Verdi, commerciante, supera i 100mila euro di ricavi nel corso dell\'anno. Al momento...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Fatture senza imposta Nel 2023 Mario Rossi emette fatture per 120mila euro. Nello stesso anno incassa 83mila euro, di cui 80mila a fronte di fatture del 2023 e 3mila di fatture del 2022. Le fatture del 2023 sono emesse senza applicazione dell\'Iva. È corretto? Sì, è corretto perché (dando per scontata la corretta applicazione del regime per il ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '18', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD01NDc5RkJDNUMxQTQ2N0I1NUJENDczQjY3ODM0NzM4Qzc0RkIxN0EwM0FFNzQxRUNCODczQjkxRTJGRDBFMjRGJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFhOdG1jVElyRWZHcVBpN0UvRXVodzc4Y2doL0Q2WjI4TEtDWXpOTDZDajV5NEppODRQQkUwZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875753', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Il mancato incasso fa cadere l\'Iva dovuta', 'Documento_TitoloHtml': 'Il mancato incasso fa cadere l\'Iva dovuta', 'Documento_Contenuto': 'Il mancato incasso di una<span class="term"> fattura</span> ovvero la dimostrazione della definitiva perdita della possibilità di acquisirne il credito, accompagnata da apposita nota di variazione, fanno venir meno l\'Iva dovuta su quell\'operazione attiva. È quanto si evince dalle motivazioni della sentenza n. 370/2022 emessa dalla sezione 1 della Corte di giustizia di I grado di Bergamo,...', 'Documento_Abstract': 'Il mancato incasso fa cadere l\'Iva dovuta Il mancato incasso di una <strong>fattura</strong> ovvero la dimostrazione della definitiva perdita della possibilità di acquisirne il credito, accompagnata da apposita nota di variazione, fanno venir meno l\'Iva dovuta su quell\'operazione attiva. È quanto si evince...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Il mancato incasso di una fattura ovvero la dimostrazione della definitiva perdita della possibilità di acquisirne il credito, accompagnata da apposita nota di variazione, fanno venir meno l\'Iva dovuta su quell\'operazione attiva. È quanto si evince dalle motivazioni della sentenza n. 370/2022 emessa dalla sezione 1 della Corte di giustizia di I ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.italiaoggi.it/news/il-mancato-incasso-fa-cadere-l-iva-dovuta-2596217', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29MbnJEWkNNdFN3ZEJ1di85NXNueGdyd2c0cElmOFRmc3E0eHkvcjNTTW1uNG9QV3ptQjNqMllvdHFMaFFxZ1RNaUtMa0Q1MDd1ZkE3SThaQzR6cVZDYXlMYSswUU03eDFqRmpQWWhlY0RhTmQ%3d', 'Fonte_Titolo': 'italiaoggi.it', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875754', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '45', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Quando il cibo per gatti «lavora» per l\'ambiente', 'Documento_TitoloHtml': 'Quando il cibo per gatti «lavora» per l\'ambiente', 'Documento_Contenuto': 'Un cibo per felini che aiuta anche la salvaguardia del nostro ecosistema marino. Sono 12 mila i consumatori che hanno assegnato il premio «Eletto Prodotto dell\'Anno» a Sheba, brand di alimenti per gatti del gruppo Mars. Ad aggiudicarsi il riconoscimento nella categoria Pet Food Gatto, è Sheba Filets come «prodotto innovativo sviluppato con un\'attenzione particolare alla qualità, trasparenza e sostenibilità». Il pesce utilizzato, riconoscibile dal bollino rosso «proviene da fonti sostenibili, come dimostrano le certificazioni Msc e Asc» spiega Valentina Menato, Category and Portfolio Director Mars South Europe. «L\'83% dei prodotti Sheba in Europa, riporta il marchio di Msc Marine Stewardship Council, a dimostrazione che il pesce contenuto proviene da una fonte tracciabile e sostenibile». Tuttavia, l\'impegno per la sostenibilità del brand non passa solo dal prodotto. L\'azienda è in prima linea nel rendere il pianeta un posto migliore e si impegna a limitare la propria impronta ambientale, proteggendo gli ecosistemi del mondo, migliorando allo stesso tempo la vita delle persone. «Sheba Hope è il più grande programma di ripristino della barriera corallina che si pone l\'obiettivo di ripristinare entro il 2029 più di 185 mila mq di barriera, la dimensione di circa 150 piscine olimpioniche, in varie parti del mondo». In questo modo, l\'azienda si impegna ad agire sull\'impatto climatico, fondamentale per mantenere gli ecosistemi. Più corallo oggi, significa più pesce domani. In questo modo, Mars rende sempre più ecologiche le proprie attività produttive e quelle delle principali filiere. Oltre ad usare energie rinnovabili, come quella solare, il gruppo limita le emissioni di gas serra, con l\'obiettivo di riduzione pari al 67% entro il 2050. Sempre in ottica green, l\'azienda intende realizzare confezioni al 100% riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025. Il packaging trasparente e sostenibile del prodotto è «stato realizzato - si legge - per rendere subito visibile la freschezza degli ingredienti». Con il quartier generale a McLean, in Virginia (Usa), Mars è presente in più di 80 paesi del mondo e<span class="term"> fattura</span> oltre 45 miliardi di dollari. Ba. Mill.', 'Documento_Abstract': 'a McLean, in Virginia (Usa), Mars è presente in più di 80 paesi del mondo e <strong>fattura</strong> oltre 45 miliardi di dollari. Ba. Mill....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Un cibo per felini che aiuta anche la salvaguardia del nostro ecosistema marino. Sono 12 mila i consumatori che hanno assegnato il premio «Eletto Prodotto dell\'Anno» a Sheba, brand di alimenti per gatti del gruppo Mars. 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L\'accentramento della responsabilità politica in capo al ministro Fitto e di quella amministrativa al dipartimento per le Politiche di coesione è un importante passo avanti, ma probabilmente non basta perché appunto poi sono i dettagli che possono ostacolare, ritardare o rendere impossibile la messa a terra dei progetti. Alcuni esempi: le linee guida di alcuni ministeri (ma non è possibile avere una linea guida unificata per tutti?) per la gestione dei fondi introducono vincoli ulteriori rispetto alla normativa generale sui contratti pubblici. Sugli affidamenti diretti, se quelli sotto soglia possono essere fatti senza richiedere più preventivi, perché alcune linee guida e risposte a Faq vanno nella direzione opposta? Tipico atteggiamento zelante che non aiuta, specie i privati già alle prese con la necessità di applicare una disciplina dei contratti pubblici che non necessita di ulteriori complessità. Bisognerebbe ispirarsi al divieto di gold plating, che purtroppo per primo il legislatore fatica a rispettare. Ottenere un Cig, indispensabile per compiere qualsiasi atto legato all\'attuazione degli investimenti e vedersi riconoscere le spese effettuate dovrebbe essere la cosa più facile del mondo, ma per i soggetti privati privi di personalità giuridica è quasi impossibile, se non a costo di estenuanti tentativi. Così come è impossibile per i privati comportarsi al 100% come stazioni appaltanti, perché non lo sono e dunque non hanno gli accessi privilegiati al sistema dei controlli che hanno le Pa. Come fa un privato a controllare ad esempio i casellari giudiziari? O ad accedere al casellario informatico Anac riservato alle stazioni appaltanti? Eppure, le famose linee guida esplicitano che senza i dovuti controlli non si possono<span class="term"> firmare</span> i contratti. Si deve poi tracciare tutta l\'attività sulla piattaforma Regis. Forse qualcuno dovrebbe verificare se è davvero così facile. Fare un rendiconto suRegis è un\'avventura che può durare giorni e dall\'esito incerto, senza contare che per ogni spesa vanno allegate decine di moduli. Gli adempimenti Dnsh sono onerosissimi e cambiano a seconda dell\'investimento. Molte progettazioni sono partite con relazioni sbagliate e incomplete. Vogliamo rischiare di far saltare gli investimenti per questo? Sulla procedura che consente alle stazioni appaltanti di richiedere le risorse per la revisione prezzi legata al costo delle materie prime, molte imprese lamentano la difficoltà di<span class="term"> fatturare</span> le opere eseguite, per i tempi lunghissimi del ministero delle Infrastrutture a evadere le richieste. Non sarebbe un danno enorme se le imprese potessero emettere in ogni caso<span class="term"> fattura</span> per scontare il credito presso le banche. Ma le Pa non accettano le fatture adducendo che, in mancanza di positivo riscontro dell\'istanza, l\'eventuale accettazione in mancanza di copertura determinerebbe responsabilità contabile in capo all\'ente . Si può aumentare il personale, stabilizzarlo, si possono chiamare esperti a sostenere le Pa ma se non si rimuove la sabbia dagli ingranaggi tutto sarà inutile. E forse bisognerebbe riflettere se il personale selezionato con criteri d\'urgenza sia quello più qualificato a gestire partite così delicate e se la procedura sia costituzionalmente corretta. Gli autori sono cofondatori di OReP Osservatorio Recovery Plan © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'se le imprese potessero emettere in ogni caso <strong>fattura</strong> per scontare il credito presso le banche. Ma le Pa non accettano le fatture adducendo che, in mancanza di positivo riscontro dell\'istanza, l\'eventuale accettazione in mancanza di copertura determinerebbe responsabilità contabile in capo all\'ente . Si può...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Il diavolo, si sa, è nei dettagli, e nel Pnrr è nell\'attuazione, come ormai è evidente dai pesanti ritardi nella spesa evidenziati dall\'Osservatorio OReP fin dal 2021. 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È questo il contenuto della sentenza n. 195/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche (presidente D\'Aprile, relatore Cirillo), che ha accolto l\'appello di un notaio. Secondo il collegio non è ascrivibile al notaio alcun obbligo di<span class="term"> fatturazione</span> in relazione alle prestazioni effettuate per le quali non ha percepito alcun compenso. Secondo il collegio marchigiano, infatti, è lecito offrire servizi professionali gratuiti ad amici e parenti (nel caso di specie 5 clienti su 605 complessivi nell\'anno), senza che da ciò possa desumersi l\'esistenza di redditi non dichiarati (Cassazione 21972/2015). La gratuità delle prestazioni è legittimata dalla possibilità di concludere accordi, anche verbali, che escludano il diritto del professionista alla percezione del compenso. Tale possibilità ben può essere desunta per facta concludentia, oppure con la proposta del professionista in relazione alla quale il cliente presti acquiescenza. Se è vero, infatti, che l\'onerosità costituisce un elemento normale del contratto d\'opera, è altrettanto vero che tale requisito non è essenziale ai fini della sua validità (Cassazione 16966/2005), per cui non è irragionevole ipotizzare la gratuità di talune prestazioni, circostanza «consentita al professionista per i motivi più vari e che possono consistere nell\'affectio o nella benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio». D\'altronde, la circostanza che non sia irragionevole che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito, è stata espressamente riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare del 28 settembre 2001 n. 84/E, che ha affermato, con riguardo alle attività professionali di studi legali e notarili, che «la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici». Resta da indagare la quantità delle prestazioni effettuate a titolo gratuito, in relazione al totale delle prestazioni effettuate e al reddito dichiarato dal professionista. Come affermato dalla Ctp di Cosenza nella sentenza n. 365/04/2013, «la presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la propria opera a titolo gratuito, è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente». Sul come difendersi da tali tipi di contestazioni soccorre la Cassazione che, con la sentenza n. 1915/2008, ha suggerito di predisporre lettere di incarico professionali dalle quali si evinca chiaramente la gratuità della prestazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'della prestazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA. La Cgt Marche giustifica cinque clienti senza <strong>fattura</strong> sui 605 complessivi annui Spazio per servizi pattuiti a voce senza compenso: non sono redditi non dichiarati...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Le prestazioni non fatturate da un professionista nei confronti di amici e parenti sono giustificabili, purché contenute in limiti ritenuti fisiologici, e la contestazione circa l\'assenza del chilometraggio sulla scheda carburante del professionista è illegittima perché il precetto è rivolto in via esclusiva ai mezzi di trasporto utilizzati ', 'Documento_Autore': 'Fabrizio Dominici, Giorgio Gavelli', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '21', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0yODUyQ0Y5Rjg3NzA1RTE3MDA3ODk5Q0NCQ0FCRDI2NEUzODU5ODRFQTNERTJEN0QyQjI2MzJGQjc0Rjc0MDM1JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZHV6Ylhic1lqc1pQUFRodnp0U3pTbHpuQVB5alB1QkZwMkpZTm96K05wRDdCc0VzUjhrWEhLQT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fatturazione Elettronica', 'Report_ID': '7840342', 'Report_TotaleDocumenti':20, 'Documento_ID': '40875757', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'Elisa de Pizzol', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '20', 'Documento_Sottotitolo': 'Solo le varianti ordinarie del 2023 conservano il titolo edilizio originario', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Superbonus in fuorigioco con la variazione essenziale', 'Documento_TitoloHtml': 'Superbonus in fuorigioco con la variazione essenziale', 'Documento_Contenuto': 'Nell\'ipotesi di demo-ricostruzione, solo le varianti ordinarie (formali o sostanziali) "conservano" il titolo edilizio originario. Se il Comune valuta la modifica quale essenziale, invece, si è in presenza di un nuovo titolo edilizio. Il caso dei condomini Per condomìni ed edifici dell\'unico proprietario da demolire e ricostruire, ciò comporta le temute nuove preclusioni: stop alle opzioni di cessione e sconto in<span class="term"> fattura</span> per variazioni essenziali presentate dal 17 febbraio in poi (articolo 2, comma 1, Dl 11/2023). Da non dimenticare, poi, la riduzione del superbonus al 90%, per cui è sufficiente che la variazione essenziale sia successiva al 1° gennaio 2023, considerato che erano esentati dalla rimodulazione dell\'aliquota solo gli edifici che prevedevano interventi di demolizione e ricostruzione per i quali fosse stata presentata l\'istanza per l\'acquisizione del titolo abilitativo alla data del 31 dicembre 2022 (comma 894, articolo 1, legge 197/2022). Il caso delle villette La sorte è peggiore, se possibile, quando l\'edificio da demo-ricostruire è unifamiliare. Si pensi al caso in cui entro il 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori pari al 30% (ad esempio, demolizione dell\'edificio preesistente, scavi, realizzazione delle fondazioni e delle murature in cemento armato con i relativi solai di copertura del piano interrato), e nel 2023 sia stata presentata una modifica al progetto approvato. Se tale modifica viene considerata una variazione essenziale e non una mera variante in corso d\'opera, si è in presenza di un nuovo titolo edilizio: a quel punto non c\'è la "semplice" riduzione della detrazione dal 110% al 90%, come per i condomìni e gli edifici dell\'unico proprietario, ma si perde in toto la possibilità di fruire del superbonus. Per le villette vengono infatti in gioco le stringenti condizioni previste dagli attuali commi 8-bis e 8-bis.1 dell\'articolo 119 del decreto Rilancio 34/20. In particolare, il comma 8-bis subordina la spettanza del superbonus al fatto che l\'avvio dei lavori sia stato realizzato a partire dal 2023. Di conseguenza, nel nostro esempio, per le spese sostenute da inizio anno rimarrebbero solo i bonus ordinari, per i quali restano comunque possibili le opzioni di cessione e sconto anche oltre il 16 febbraio 2023 (comma 3, articolo 2, Dl 11/2023). Interventi da ponderare Sono i rischi che si possono correre se non si pondera adeguatamente la tipologia di modifica che si intende presentare. In altri termini, i committenti che vogliono cambiare il progetto già approvato per i motivi più disparati (aumenti dei costi di realizzazione dei fabbricati o dei prezzi di cessione o sconto in<span class="term"> fattura</span>, oppure esigenze di contenimento delle spese espresse dalle stesse imprese che si sono impegnate a praticare lo sconto) dovranno assicurarsi che si tratti di mera variante collegata al titolo originario depositato. I loro tecnici avranno quindi cura di interfacciarsi con i rispettivi Comuni che si affideranno alla legislazione regionale di riferimento. Le caratteristiche delle variazioni essenziali sono infatti specificate dalle singole Regioni, che possono disporre nel rispetto di una serie di criteri generali previsti dall\'articolo 32 del Dpr 380/2001: 1 mutamento della destinazione d\'uso; 2 aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio; 3 modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell\'edificio sull\'area di pertinenza; 4 mutamento delle caratteristiche dell\'intervento edilizio assentito; 5 violazione delle norme in materia di edilizia antisismica. Spetta poi ai Comuni applicare le norme, individuando quale tipologia di modifica ricorra nel caso di specie, con una valutazione discrezionale insindacabile nel merito da parte dell\'agenzia delle Entrate. Dialogo con il Comune Per evitare sorprese, si può chiedere il parere preventivo al proprio Comune, seguendo la procedura di prassi stabilita dallo stesso. Il parere è ovviamente limitato agli elementi indicati nella richiesta e non costituisce titolo autorizzativo, per cui dovrà sempre essere presentato il titolo edilizio necessario. Si tratta comunque di uno strumento in più a disposizione del contribuente, importante soprattutto in un momento in cui aver intrapreso la strada del superbonus sembra ancora una volta un percorso minato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'dei condomini Per condomìni ed edifici dell\'unico proprietario da demolire e ricostruire, ciò comporta le temute nuove preclusioni: stop alle opzioni di cessione e sconto in <strong>fattura</strong> per variazioni essenziali presentate dal 17 febbraio in poi (articolo 2, comma 1, Dl 11/2023). Da non dimenticare, poi... adeguatamente la tipologia di modifica che si intende presentare. In altri termini, i committenti che vogliono cambiare il progetto già approvato per i motivi più disparati (aumenti dei costi di realizzazione dei fabbricati o dei prezzi di cessione o sconto in <strong>fattura</strong>, oppure esigenze di contenimento...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Nell\'ipotesi di demo-ricostruzione, solo le varianti ordinarie (formali o sostanziali) "conservano" il titolo edilizio originario. Se il Comune valuta la modifica quale essenziale, invece, si è in presenza di un nuovo titolo edilizio. Il caso dei condomini Per condomìni ed edifici dell\'unico proprietario da demolire e ricostruire, ciò comporta ', 'Documento_Autore': 'Elisa de Pizzol', 'Documento_Argomenti': 'Fatturazione Elettronica', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '20', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0wRTFDNTNGNjUyNUQwQzg2OTExNUFCRTU0RkExQkJGM0JDQjU3RjVBQTc0OUZBMzIxNzQ4MUExMkZENkNCRkNEJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEtFRUN1SE9wU3gwMk50RkFtTVEva2UxcUx3ZDJueDEzZDU3Zmh4UDh2dk5uMzBZZGF3WWM1dz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875758', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[522][517044] Il tetto condominiale trainainfissi e serramenti privatiNel mio condominio viene ristrutturato il tetto, adeguandolo a criteri antisismici, e inoltre, fruendo della detrazione del 90 per cento, vengono anche realizzate la...', 'Documento_TitoloHtml': '[522][517044] Il tetto condominiale trainainfissi e serramenti privatiNel mio condominio viene ristrutturato il tetto, adeguandolo a criteri antisismici, e inoltre, fruendo della detrazione del 90 per cento, vengono anche realizzate la...', 'Documento_Contenuto': '[522][517044] Il tetto condominiale trainainfissi e serramenti privatiNel mio condominio viene ristrutturato il tetto, adeguandolo a criteri antisismici, e inoltre, fruendo della detrazione del 90 per cento, vengono anche realizzate la coibentazione termica dello stesso e l\'installazione di pannelli fotovoltaici, a copertura dei soli consumi condominiali. Dato che nel mio appartamento vorrei sostituire infissi, finestre e portefinestre, e motorizzare alcuni degli attuali avvolgibili, chiedo se questi lavori si possono considerare "trainati" dall\'intervento condominiale e, quindi, se sia possibile anche per essi fruire della stessa tipologia di detrazione al 90 per cento, o di altra detrazione.La risposta è positiva. In particolare, in base all\'articolo119, comma 8-bis, Dl 34/2020, «per gli interventi effettuati dai condomìni... compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all\'interno dello stesso condominio... la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell\'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell\'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell\'anno 2025». Il lettore, pertanto, può fruire della detrazione del 90% per gli interventi trainati, secondo il comma 2 dello stesso articolo 119, eseguiti nel suo alloggio. Tra essi rientrano la sostituzione di infissi e serramenti dotati dei requisiti previsti dal Dm Sviluppo economico "Requisiti", del 6 agosto 2020. Per quanto riguarda, invece, la motorizzazione delle tapparelle, nella misura in cui l\'intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria, le relative spese possono rientrare nel bonus casa con detrazione del 50 per cento, ex articolo 16-bis del<span class="term"> Tuir</span>, Dpr 917/1986 (con spesa massima agevolabile pari a 96mila euro).', 'Documento_Abstract': 'agosto 2020. Per quanto riguarda, invece, la motorizzazione delle tapparelle, nella misura in cui l\'intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria, le relative spese possono rientrare nel bonus casa con detrazione del 50 per cento, ex articolo 16-bis del <strong>Tuir</strong>, Dpr 917/1986 (con spesa...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[522][517044] Il tetto condominiale trainainfissi e serramenti privatiNel mio condominio viene ristrutturato il tetto, adeguandolo a criteri antisismici, e inoltre, fruendo della detrazione del 90 per cento, vengono anche realizzate la coibentazione termica dello stesso e l\'installazione di pannelli fotovoltaici, a copertura dei soli consumi ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0wNkNCMDQ1RkEzRDM0QUY4RUQ2QTY2RjE0QzlGMzUyODVCMTc4RUZDNzc2RTI4MTZBODNCRjg0RTRDOTUxN0E3JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFpQSFM0NGp5Y2lkOHU2RWQxY3prRGxWdFR2M0pKWGFDNkpLcExkOEdBNTkzcHlrbzVVeUtEUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875759', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[525][518530] Nuovo pavimento agevolabilese c\'è posa del riscaldamentoNel corso di una ristrutturazione, si è scelto di installare un sistema di riscaldamento ibrido con riscaldamento a pavimento.', 'Documento_TitoloHtml': '[525][518530] Nuovo pavimento agevolabilese c\'è posa del riscaldamentoNel corso di una ristrutturazione, si è scelto di installare un sistema di riscaldamento ibrido con riscaldamento a pavimento.', 'Documento_Contenuto': '[525][518530] Nuovo pavimento agevolabilese c\'è posa del riscaldamentoNel corso di una ristrutturazione, si è scelto di installare un sistema di riscaldamento ibrido con riscaldamento a pavimento. Può rientrare nel massimale di 30mila euro al 65% anche la spesa per la rimozione e il rifacimento del pavimento? In caso positivo, occorre, e in quale modo, darne comunicazione all\'Enea?Le spese per la demolizione del pavimento, e quelle relative alla sua sostituzione con posa in opera, sono detraibili ai fini dell\'ecobonus in quanto strettamente connesse all\'installazione dell\'impianto radiale a pavimento, a condizione che tale opera sia parte di un più complessivo intervento sull\'impianto di riscaldamento, implicante la sostituzione del generatore di calore (circolare 28/E/2022, pagina 111). Rispettata questa condizione, tali spese potranno rientrare nel massimale di detrazione ecobonus previsto per la sostituzione dell\'impianto di climatizzazione invernale, pari a 30mila euro (articolo 14, Dl 63/2013) con aliquota di detrazione al 65 per cento, rappresentando plafond di detrazione a sé stante rispetto al separato massimale di spesa di 96mila euro, ex articolo 16-bis del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolati al 50 per cento. Viceversa, qualora l\'intervento di collocazione dell\'impianto radiale a pavimento non si connetta a un intervento agevolato con ecobonus, ma solo a uno di recupero del patrimonio edilizio esistente, la relativa spesa sarà detraibile al 50 per cento, in quanto parte del massimale di spesa di 96mila euro. La comunicazione all\'Enea delle informazioni relative ai lavori effettuati, compreso quello concernente l\'impianto radiale a pavimento, è dovuta in ogni caso, sia che si fruisca della detrazione ecobonus al 65% sia che si fruisca della detrazione al 50% prevista dal citato articolo 16-bis (essendo opera che attiene a profili di risparmio energetico), con la precisazione che, nel primo caso, tale adempimento è condizione di spettanza della detrazione, mentre nel secondo caso la sua eventuale omissione non determina il venire meno della detrazione spettante, essendo previsto solo in funzione di monitoraggio (circolare 28/E/2022, pagina 22, e risoluzione 46/E/2019).', 'Documento_Abstract': ') con aliquota di detrazione al 65 per cento, rappresentando plafond di detrazione a sé stante rispetto al separato massimale di spesa di 96mila euro, ex articolo 16-bis del <strong>Tuir</strong> (Dpr 917/1986), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolati al 50 per cento. Viceversa, qualora...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[525][518530] Nuovo pavimento agevolabilese c\'è posa del riscaldamentoNel corso di una ristrutturazione, si è scelto di installare un sistema di riscaldamento ibrido con riscaldamento a pavimento. Può rientrare nel massimale di 30mila euro al 65% anche la spesa per la rimozione e il rifacimento del pavimento? 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Poiché il concetto di risparmio energetico riguarda solo il tema della climatizzazione invernale e non di quella estiva (ex articolo 14, Dl 63/2013), è allora da concludere che, se la sostituzione dei climatizzatori esistenti è eseguita in funzione della sostituzione o integrazione dell\'impianto di climatizzazione invernale (o misto invernale/estivo), il bonus mobili può dirsi spettante, mentre non lo sarà se i condizionatori in questione operano solo in funzione del raffrescamento dell\'abitazione.', 'Documento_Abstract': 'permette di accedere al bonus mobili.Premesso che il bonus mobili spetta in relazione ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (ex articolo 16-bis del <strong>Tuir</strong>, Dpr 917/1986), e che quest\'ultima tipologia di detrazione compete per i soli interventi sulle singole unità immobiliari...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[530][518300] Bonus mobili ai climatizzatorise c\'è risparmio energeticoVorrei sapere se la sostituzione dei soli climatizzatori permette di accedere al bonus mobili.Premesso che il bonus mobili spetta in relazione ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), e che quest\'ultima ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD01MUNDMTIwRTgwRTQxODY2QTE4QkEyNURCODUwNTg1QUQzODhERDYwRUNCMEFERUZBMkZCQjk3MDdENEI0QzM2JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEUzMk9mS1ViWWc2N1NOVEdtd056dWIvU0t2TGV1dHNPN01aSDhiU1NuSlRlMktpaUNPSDRPZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875761', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[531][515593] I lavori comuni non agevolanogli elettrodomestici «privati»Nel corso del mese di gennaio 2023, ho acquistato una lavatrice e una asciugatrice, entrambe in classe A, secondo la nuova classificazione.', 'Documento_TitoloHtml': '[531][515593] I lavori comuni non agevolanogli elettrodomestici «privati»Nel corso del mese di gennaio 2023, ho acquistato una lavatrice e una asciugatrice, entrambe in classe A, secondo la nuova classificazione.', 'Documento_Contenuto': '[531][515593] I lavori comuni non agevolanogli elettrodomestici «privati»Nel corso del mese di gennaio 2023, ho acquistato una lavatrice e una asciugatrice, entrambe in classe A, secondo la nuova classificazione. Nel condominio dove abito saranno sostituite le vecchie caldaie (tre) con altre nuove, di ultima generazione, entro agosto/settembre.L\'intervento di sostituzione delle caldaie consente di beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici?La risposta è negativa, dato che il presupposto di spettanza del bonus mobili (ex articolo 16 del Dl 63/2013) è il sostenimento di spese per il recupero del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto dall\'articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Tuir), per interventi nell\'abitazione ove i mobili o i grandi elettrodomestici devono essere collocati (circolare 28/E/2022). Pertanto, i lavori in programma, di sostituzione delle caldaie dell\'impianto condominiale, poiché consistono in interventi sulle parti comuni del condominio, non possono legittimare l\'agevolazione per l\'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici per le singole unità abitative condominiali, ma solo per corrispondenti beni da collocare nelle aree comuni del condominio, come, per esempio, in un locale adibito a lavanderia per uso comune.', 'Documento_Abstract': '/1986 (<strong>Tuir</strong>), per interventi nell\'abitazione ove i mobili o i grandi elettrodomestici devono essere collocati (circolare 28/E/2022). Pertanto, i lavori in programma, di sostituzione delle caldaie dell\'impianto condominiale, poiché consistono in interventi sulle parti comuni del condominio, non possono...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[531][515593] I lavori comuni non agevolanogli elettrodomestici «privati»Nel corso del mese di gennaio 2023, ho acquistato una lavatrice e una asciugatrice, entrambe in classe A, secondo la nuova classificazione. Nel condominio dove abito saranno sostituite le vecchie caldaie (tre) con altre nuove, di ultima generazione, entro ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1DRjBGODQzMzJCQzdEQTJCMjYzODNBMUZBQ0U2RTgzMjJDQTQ3NzI1N0MzNTE1RDA4MzFEMTgwNTM3RUVBN0UwJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGlUTWoySk42NzUwMVkyS3lQNHV4M2sxa0lRQkhRM2p6cDB5UFA1Nnl2eVBDakljdkZlWnlTUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875762', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[535][516222] Così l\'utilizzo del credito Ivasulla prima casa dell\'under 36Per l\'acquisto della prima casa da parte di un soggetto "under 36", il credito d\'imposta riconosciuto sull\'Iva versata dev\'essere fatto valere tutto in una volta o può...', 'Documento_TitoloHtml': '[535][516222] Così l\'utilizzo del credito Ivasulla prima casa dell\'under 36Per l\'acquisto della prima casa da parte di un soggetto "under 36", il credito d\'imposta riconosciuto sull\'Iva versata dev\'essere fatto valere tutto in una volta o può...', 'Documento_Contenuto': '[535][516222] Così l\'utilizzo del credito Ivasulla prima casa dell\'under 36Per l\'acquisto della prima casa da parte di un soggetto "under 36", il credito d\'imposta riconosciuto sull\'Iva versata dev\'essere fatto valere tutto in una volta o può essere utilizzato a rate?In base all\'articolo 64, comma 7, del Dl 73/2021, convertito in legge 106/2021, per quanto concerne gli atti di acquisto effettuati da "under 36" con Isee non superiore a 40mila euro, soggetti a Iva, «il credito d\'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui<span class="term"> redditi</span> delle persone fisiche dovute in base alla<span class="term"> dichiarazione</span> da presentare successivamente alla data dell\'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d\'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi».Con la circolare 12/E/2021, l\'agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d\'imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> successiva all\'acquisto, e cioè della<span class="term"> dichiarazione</span> relativa al periodo d\'imposta in cui è stato effettuato l\'acquisto stesso. In<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span>, il credito d\'imposta "prima casa under 36" sarà utilizzato in diminuzione delle imposte dirette, utilizzando i medesimi criteri previsti per il credito d\'imposta per il riacquisto della "prima casa", ex articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998.Se il contribuente fruisce del regime di vantaggio ex articolo 27 (rubricato «Regime fiscale di vantaggio per l\'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità»), commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o del regime forfettario (ex articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014, di Stabilità 2015), il credito d\'imposta in questione sarà prioritariamente portato in diminuzione dall\'importo delle relative imposte sostitutive dovute, indicato nel rigo LM40, colonna 1, del modello<span class="term"> Redditi</span> Pf.In ogni caso Il credito di imposta non dà mai luogo a rimborso.', 'Documento_Abstract': '. Il credito d\'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi».Con la circolare 12/E/2021, l\'agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d\'imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> successiva all\'acquisto, e cioè della dichiarazione relativa al periodo... d\'imposta in cui è stato effettuato l\'acquisto stesso. In <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong>, il credito d\'imposta "prima casa under 36" sarà utilizzato in diminuzione delle imposte dirette, utilizzando i medesimi criteri previsti per il credito d\'imposta per il riacquisto della "prima casa", ex articolo 7, commi 1...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[535][516222] Così l\'utilizzo del credito Ivasulla prima casa dell\'under 36Per l\'acquisto della prima casa da parte di un soggetto "under 36", il credito d\'imposta riconosciuto sull\'Iva versata dev\'essere fatto valere tutto in una volta o può essere utilizzato a rate?In base all\'articolo 64, comma 7, del Dl 73/2021, convertito in legge ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1GQUY4MUIyMUJDQzNEMDkyRTUwRkNGQzk1NTgxRTVBMDE0MUJDQzVDM0Q5QTBDOEEwMUUzRkIyQjEzRTVEMDlEJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGtBek1hbGlNQi9IMUFCRW9CODZuZi9rdnhTNFlJRS9Bdk5FNjNERUw4WTNTVTkwWFk4YWsyZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875763', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[543][516814] Master in Italia e all\'esterocon la detrazione del 19%Un contribuente, che ha un figlio a carico domiciliato e residente in Olanda, Stato in cui il ragazzo frequenta un master universitario, può detrarre le spese sostenute per la...', 'Documento_TitoloHtml': '[543][516814] Master in Italia e all\'esterocon la detrazione del 19%Un contribuente, che ha un figlio a carico domiciliato e residente in Olanda, Stato in cui il ragazzo frequenta un master universitario, può detrarre le spese sostenute per la...', 'Documento_Contenuto': '[543][516814] Master in Italia e all\'esterocon la detrazione del 19%Un contribuente, che ha un figlio a carico domiciliato e residente in Olanda, Stato in cui il ragazzo frequenta un master universitario, può detrarre le spese sostenute per la frequenza dell\'università olandese?La risposta è affermativa, in quanto l\'articolo 15, comma 1, lettera e, del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986) riconosce la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti in università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.La detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di master universitari è stata peraltro ribadita nella circolare 24/E/2022, che, in relazione alle spese per frequenza di corsi universitari all\'estero, aveva anche già chiarito che «ai fini della detrazione occorre fare riferimento all\'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale» (si veda anche la circolare 18/E/2016, risposta 2.2). A tale proposito, il documento di prassi citato evidenzia che la detrazione del 19% è calcolata sull\'intera spesa sostenuta se l\'università è statale, mentre, se l\'università è privata, l\'importo ammesso alla detrazione non dev\'essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur (ora ministero dell\'Istruzione e del merito), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche, nonché dell\'area disciplinare del corso. Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, l\'importo massimo che attualmente dà diritto alla detrazione per master universitari di primo e secondo livello ammonta a 3.900, 3.100 o 2.900 euro a seconda dell\'area geografica di riferimento (Nord, Centro o Sud). I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale citato. Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 208/2015 (di Stabilità 2016), per i master privati di 1° e 2° livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali. Per concludere, si segnala che dall\'anno d\'imposta 2020 la detrazione dall\'imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro. Va, inoltre, tenuto presente che il beneficio fiscale in questione spetta a condizione che l\'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".', 'Documento_Abstract': 'la detrazione del 19%Un contribuente, che ha un figlio a carico domiciliato e residente in Olanda, Stato in cui il ragazzo frequenta un master universitario, può detrarre le spese sostenute per la frequenza dell\'università olandese?La risposta è affermativa, in quanto l\'articolo 15, comma 1, lettera e, del <strong>Tuir</strong>...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[543][516814] Master in Italia e all\'esterocon la detrazione del 19%Un contribuente, che ha un figlio a carico domiciliato e residente in Olanda, Stato in cui il ragazzo frequenta un master universitario, può detrarre le spese sostenute per la frequenza dell\'università olandese?La risposta è affermativa, in quanto l\'articolo 15, comma 1, ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04N0U0MDMwQ0YwMjJFNzlDMjI2MTJGMDM4QkY0MTNERjlDNUJCRTA2RkZGNzk3MDQzNDgxNUY1N0UxRkJCMkRFJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGpqb1k0ZGZQeEVVdU9BMmZlOXBHdklkdG54Wmk0bkNxOVo2R2J1WVE3OGFwK0I3cTFrajY4Zz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875764', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[544][516788] La rivendita entro cinque annidella casa non «principale»Un immobile è stato acquistato da due soggetti e a breve sarà rivenduto prima del decorso dei cinque anni dall\'acquisto.', 'Documento_TitoloHtml': '[544][516788] La rivendita entro cinque annidella casa non «principale»Un immobile è stato acquistato da due soggetti e a breve sarà rivenduto prima del decorso dei cinque anni dall\'acquisto.', 'Documento_Contenuto': '[544][516788] La rivendita entro cinque annidella casa non «principale»Un immobile è stato acquistato da due soggetti e a breve sarà rivenduto prima del decorso dei cinque anni dall\'acquisto. Poiché solo uno dei cointestatari lo ha adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso, è corretto ritenere che la plusvalenza operi solo per chi non ha adibito l\'immobile ad abitazione principale? Inoltre, le spese incrementative del costo di acquisto sostenute da uno solo dei comproprietari potrebbero essere portate a incremento del costo di acquisto per tutti i cointestatari, considerando che hanno comunque accresciuto il valore complessivo dell\'immobile?La quota dell\'immobile intestata al proprietario che non lo ha adibito ad abitazione principale, propria o di un suo familiare (non occorre a questo fine che vi sia stata fissata la residenza anagrafica, essendo sufficiente il suo utilizzo come dimora abituale), è suscettibile - in caso di vendita entro il quinquennio - di realizzare una plusvalenza fiscalmente rilevante in base all\'articolo 67, lettera b, del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986). La base imponibile (plusvalenza) è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto aumentato di tutti i costi inerenti al bene in proporzione alla quota oggetto di vendita, fra i quali sono da ritenere compresi anche quelli che non sono stati sostenuti direttamente dal venditore, ma dall\'altro comproprietario, avendone essi accresciuto "indistintamente" il valore complessivo, che a sua volta ha determinato la definizione del prezzo di vendita.', 'Documento_Abstract': '- di realizzare una plusvalenza fiscalmente rilevante in base all\'articolo 67, lettera b, del <strong>Tuir</strong> (Dpr 917/1986). La base imponibile (plusvalenza) è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto aumentato di tutti i costi inerenti al bene in proporzione alla quota oggetto di vendita, fra...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[544][516788] La rivendita entro cinque annidella casa non «principale»Un immobile è stato acquistato da due soggetti e a breve sarà rivenduto prima del decorso dei cinque anni dall\'acquisto. Poiché solo uno dei cointestatari lo ha adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso, è corretto ritenere che la ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD00NUVCQTg2RjZBMzBFMjg4OEQwRjU3QzcyNTY5QTk3MEYzNTFDODQwOEJFMTVBMzIwNUJCM0NEMjAzRjJBNUNDJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGZxUC80MDJjZWVuRk03aWdpK21XTnFzdHo4RU83ZTdsQ1cyMWZrY2VzU2x0L3hEaFRNbC9lUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875765', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[549][515692] Accesso al regime post uscita da associazioni professionaliUn professionista recede da un\'associazione professionale al 31 dicembre 2022. Fino a questa data non aveva una propria partita Iva.', 'Documento_TitoloHtml': '[549][515692] Accesso al regime post uscita da associazioni professionaliUn professionista recede da un\'associazione professionale al 31 dicembre 2022. Fino a questa data non aveva una propria partita Iva.', 'Documento_Contenuto': '[549][515692] Accesso al regime post uscita da associazioni professionaliUn professionista recede da un\'associazione professionale al 31 dicembre 2022. Fino a questa data non aveva una propria partita Iva. Per il recesso viene riconosciuta al professionista un\'indennità che verrà pagata a rate, negli anni 2023, 2024 e 2025. Non ci sono i presupposti per la tassazione separata dell\'indennità di recesso, che quindi verrà indicata nel quadro RH (indicando nel campo "Tipo" il codice 7) delle dichiarazioni dei<span class="term"> redditi</span> relative ai periodi di imposta di incasso (2023, 2024 e 2025) e concorrerà al reddito complessivo tassato in via ordinaria. Il professionista apre una propria partita Iva individuale nel 2023. Può avvalersi del regime forfettario già dal 2023? L\'incasso dell\'indennità di recesso e l\'indicazione della medesima indennità nel quadro RH, quale reddito derivante dal recesso dall\'associazione professionale, costituisce causa di esclusione dal regime forfettario - ex articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015) - nonostante la partecipazione all\'associazione professionale sia venuta meno il 31 dicembre 2022?In base all\'articolo 1, comma 56, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), le persone fisiche che intraprendono l\'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario comunicando, nella<span class="term"> dichiarazione</span> di inizio attività (ex articolo 35 del Dpr 633/1972), di presumere la sussistenza dei requisiti contenuti nel comma 54. Tra questi vi è il rispetto del limite massimo dei ricavi. L\'articolo 1, comma 54, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023) ha previsto l\'incremento da 65mila a 85mila euro della soglia dei ricavi e compensi che consente di fruire del regime forfettario. I nuovi limiti si applicano già nel 2022, in quanto la norma prescrive che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d\'impresa, arti o professioni, applicano il regime forfettario se, al contempo, «nell\'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000». Alla luce di quanto illustrato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma in esame, è possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2023. Inoltre, in base all\'articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d\'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all\'esercizio dell\'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ex articolo 5 del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986) o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d\'impresa, arti o professioni. Pertanto, nel caso in esame, avendo il contribuente effettuato il recesso dall\'associazione professionale il 31 dicembre 2022, egli potrà accedere al regime di favore a partire dall\'anno 2023.', 'Documento_Abstract': 'o a imprese familiari ex articolo 5 del <strong>Tuir</strong> (Dpr 917/1986) o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d\'impresa...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[549][515692] Accesso al regime post uscita da associazioni professionaliUn professionista recede da un\'associazione professionale al 31 dicembre 2022. Fino a questa data non aveva una propria partita Iva. Per il recesso viene riconosciuta al professionista un\'indennità che verrà pagata a rate, negli anni 2023, 2024 e 2025. Non ci sono i ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1COTI4N0M2NEI1QTM0NUQ1NTg1RTBGRjNBMjA1RjJFMTFBQ0E2RDczQzMyRTUzNkZGRkQxRjY5QjgwQjM0MkQ1JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGtmdU43bk5ZOTlRaHdrUEppSGFJbUg1anhDcWRvZjZOODdzRVNXcmhsSmt3OWlnWXNnSlZrdz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875766', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[554][516786] I nuovi immobili non entranonell\'Ace di ditte «ordinarie»Nel 2022 una ditta individuale in contabilità ordinaria ha acquistato un immobile strumentale per l\'attività.', 'Documento_TitoloHtml': '[554][516786] I nuovi immobili non entranonell\'Ace di ditte «ordinarie»Nel 2022 una ditta individuale in contabilità ordinaria ha acquistato un immobile strumentale per l\'attività.', 'Documento_Contenuto': '[554][516786] I nuovi immobili non entranonell\'Ace di ditte «ordinarie»Nel 2022 una ditta individuale in contabilità ordinaria ha acquistato un immobile strumentale per l\'attività. Il valore dell\'immobile acquistato ha incrementato il patrimonio netto della ditta.Su tale incremento spetta l\'Ace (aiuto alla crescita economica)?La risposta è negativa, in quanto l\'acquisto di un immobile non incrementa il patrimonio netto dell\'impresa. Si evidenzia che, per le imprese in contabilità ordinaria, la base Ace è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi:a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010; b) gli elementi positivi e negativi, di cui all\'articolo 5 del Dm 3 agosto 2017, rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d\'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La lettera b) indicata fa riferimento agli incrementi netti registrati dal 1° gennaio 2016, calcolati applicando le disposizioni previste per i soggetti<span class="term"> Ires</span>. Rilevano, quindi, come componenti che incrementano la base Ace i conferimenti in denaro, gli accantonamenti degli utili e la rinuncia ai crediti.', 'Documento_Abstract': 'previste per i soggetti <strong>Ires</strong>. Rilevano, quindi, come componenti che incrementano la base Ace i conferimenti in denaro, gli accantonamenti degli utili e la rinuncia ai crediti....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[554][516786] I nuovi immobili non entranonell\'Ace di ditte «ordinarie»Nel 2022 una ditta individuale in contabilità ordinaria ha acquistato un immobile strumentale per l\'attività. Il valore dell\'immobile acquistato ha incrementato il patrimonio netto della ditta.Su tale incremento spetta l\'Ace (aiuto alla crescita economica)?La risposta è ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD02RUE0OEI5NzkwODRFMkJERjU3ODU5RjE3QkI3RjRDRDY0RkVDNzgwQUVFQzMzOUUwMUY2NTI4NUM0MzIyRUQyJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEpFcGt3QUYrc0Juc3JzdW5pbXcxa2tQR3NUOUlna3czUldBa1FuaEZQeGMyMHg5YStRbFhkUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875767', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'PAOLO MENEGHETTI', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[556][517150] La tassazione dell\'indennitàper perdita di avviamentoUna Srl esercita attività di ristorazione in un immobile condotto in locazione.', 'Documento_TitoloHtml': '[556][517150] La tassazione dell\'indennitàper perdita di avviamentoUna Srl esercita attività di ristorazione in un immobile condotto in locazione.', 'Documento_Contenuto': '[556][517150] La tassazione dell\'indennitàper perdita di avviamentoUna Srl esercita attività di ristorazione in un immobile condotto in locazione. Il contratto non viene rinnovato per scelta della proprietà e, pertanto, la Srl incassa l\'indennità per perdita di avviamento. Tale incasso configura per la Srl una sopravvenienza attiva. Si chiede se tale sopravvenienza rientra fra quelle per le quali è possibile optare per la rateizzazione in cinque quote costanti. L\'incasso dell\'indennità per perdita dell\'avviamento commerciale rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile a norma dell\'articolo 88, comma 3, lettera a, del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986), in quanto si riferisce a un\'indennità diversa da quelle disciplinate dagli articoli 85 e 86 dello stesso<span class="term"> Tuir</span> e, come tale, non può essere rateizzata.Diverso è, invece, il trattamento delle sopravvenienze attive disciplinate dell\'articolo 88, comma 2, del<span class="term"> Tuir</span>, nell\'ipotesi in cui le indennità assicurative per perdita o danneggiamento di beni patrimoniali siano d\'importo superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nell\'esercizio di competenza. Tale sopravvenienza è rateizzabile con le stesse modalità e condizioni delle plusvalenze individuate dall\'articolo 86, comma 4, del<span class="term"> Tuir</span>.', 'Documento_Abstract': 'costanti. L\'incasso dell\'indennità per perdita dell\'avviamento commerciale rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile a norma dell\'articolo 88, comma 3, lettera a, del <strong>Tuir</strong> (Dpr 917/1986), in quanto si riferisce a un\'indennità diversa da quelle disciplinate dagli articoli 85 e 86 dello stesso <strong>Tuir</strong>... e, come tale, non può essere rateizzata.Diverso è, invece, il trattamento delle sopravvenienze attive disciplinate dell\'articolo 88, comma 2, del <strong>Tuir</strong>, nell\'ipotesi in cui le indennità assicurative per perdita o danneggiamento di beni patrimoniali siano d\'importo superiore a quello che ha concorso a formare... il reddito nell\'esercizio di competenza. Tale sopravvenienza è rateizzabile con le stesse modalità e condizioni delle plusvalenze individuate dall\'articolo 86, comma 4, del <strong>Tuir</strong>....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[556][517150] La tassazione dell\'indennitàper perdita di avviamentoUna Srl esercita attività di ristorazione in un immobile condotto in locazione. Il contratto non viene rinnovato per scelta della proprietà e, pertanto, la Srl incassa l\'indennità per perdita di avviamento. Tale incasso configura per la Srl una sopravvenienza attiva. Si chiede se ', 'Documento_Autore': 'PAOLO MENEGHETTI', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1FQzdFOTE3NUM3Nzg1QTg0NDAwNzcyRjJBOTFDNUUyNTAyQTgwNEIwNzE3M0VGMkYwMUMyNjNDMzY5Mzk3NkJBJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFF4SXZoc2ppUnlWaUN0S2JiSXUzOUVYRDdBTHh0NFVKS05YNlpkVndNVDBzNGFoaE1obW1IZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875768', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[557][517028] Il noleggio auto detrae l\'Ivae deduce i costi dei veicoliUna società esercita l\'attività di noleggio auto.', 'Documento_TitoloHtml': '[557][517028] Il noleggio auto detrae l\'Ivae deduce i costi dei veicoliUna società esercita l\'attività di noleggio auto.', 'Documento_Contenuto': '[557][517028] Il noleggio auto detrae l\'Ivae deduce i costi dei veicoliUna società esercita l\'attività di noleggio auto. I costi sostenuti per la gestione del parco auto - relativi al carburante, al lavaggio delle auto, ai bolli pagati per le vetture eccetera - sono totalmente deducibili, in quanto spese sostenute per l\'esercizio dell\'attività, e, pertanto, inerenti ai ricavi? E l\'Iva è detraibile?Le spese di acquisto e di impiego degli autoveicoli utilizzati come esclusivamente strumentali all\'esercizio dell\'attività di impresa si possono dedurre integralmente, ex articolo 164, lettera a, punto 1, del<span class="term"> Tuir</span> (Dpr 917/1986), e parimenti è possibile detrarre l\'Iva sui medesimi componenti negativi, ex articolo 19-bis 1, lettera a, del Dpr 633/1972. Il caso dei beni utilizzati nell\'esercizio dell\'attività propria dell\'impresa è stato esemplificato dall\'amministrazione finanziaria proprio citando la fattispecie dei veicoli per chi noleggia gli stessi beni (circolare 48 del 10 febbraio 1998, paragrafo 2.1.2.1). Si ritiene, quindi, di poter dare risposta positiva al quesito sia per gli aspetti Iva che per quelli relativi all\'imposizione diretta.', 'Documento_Abstract': 'come esclusivamente strumentali all\'esercizio dell\'attività di impresa si possono dedurre integralmente, ex articolo 164, lettera a, punto 1, del <strong>Tuir</strong> (Dpr 917/1986), e parimenti è possibile detrarre l\'Iva sui medesimi componenti negativi, ex articolo 19-bis 1, lettera a, del Dpr 633/1972. Il caso dei beni utilizzati...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[557][517028] Il noleggio auto detrae l\'Ivae deduce i costi dei veicoliUna società esercita l\'attività di noleggio auto. 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Nessuno di questi ostacoli si pone nel caso esposto nel quesito, poiché l\'attività di locazione non è stata svolta in regime di impresa, né quale dipendente o lavoratore autonomo, e ciò porta a considerare legittima l\'applicazione dell\'aliquota del 5% in regime forfettario per i primi cinque anni di attività.', 'Documento_Abstract': 'svolto attività d\'impresa nel triennio precedente (articolo 1, comma 65, lettera a, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015) o di non porre in essere una mera prosecuzione dell\'attività svolta come dipendente o lavoratore autonomo, ex articolo 53 del <strong>Tuir</strong>, Dpr 917/1986. Nessuno di questi ostacoli...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[558][514770] Neo-attività di affittacamerecon la chance del forfait al 5%Se un contribuente - che percepisce redditi diversi in qualità di affittacamere occasionale, oppure redditi da locazione breve (indicati nel quadro Rb del modello Redditi Pf) - decidesse di aprire una partita Iva per la gestione imprenditoriale dell\'attività applicando il ', 'Documento_Autore': 'PAOLO MENEGHETTI', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1GRUVCMEQxRkI2RUEyM0VEMjA0ODFDRUIzMkIxRTBFREVGRTFCQ0UxQzE5M0IwRUQ2NTUxNTAxQkYxRjM2MDJCJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGcxcFlkVWt0clh2bDdsblI5Q2lNSHVxa3FsdzlhZTA0NmFqeW5sZHA5d0Z1RWJDNE8wVW1IUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875770', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon vanno in dichiarazioneVorrei sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in dichiarazione dei redditi e sono soggetti a contribuzione Inps.', 'Documento_TitoloHtml': '[560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon vanno in dichiarazioneVorrei sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in dichiarazione dei redditi e sono soggetti a contribuzione Inps.', 'Documento_Contenuto': '[560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon vanno in<span class="term"> dichiarazioneVorrei</span> sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> e sono soggetti a contribuzione Inps.La risposta è negativa. Per gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, salvo un regime transitorio concluso al 31 dicembre 2022, non rileva più la distinzione tra detenzione di partecipazioni qualificate o meno e, in caso di percettore persona fisica, il dividendo viene assoggettato a tassazione a titolo d\'imposta con aliquota del 26 per cento, prelevata dalla società che eroga il dividendo. Di conseguenza, i dividendi non devono più essere indicati in<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> e, come nel passato, non sono soggetti a contribuzione previdenziale.', 'Documento_Abstract': '[560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon vanno in dichiarazioneVorrei sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> e sono soggetti a contribuzione Inps. [560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon... vanno in dichiarazioneVorrei sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> e sono soggetti a contribuzione Inps.La risposta è negativa. Per gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, salvo un regime transitorio.... Di conseguenza, i dividendi non devono più essere indicati in <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> e, come nel passato, non sono soggetti a contribuzione previdenziale....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[560][516650] Gli utili soggetti a ritenutanon vanno in dichiarazioneVorrei sapere se gli utili distribuiti da una Srl, soggetti a ritenuta del 26% a titolo d\'imposta, vanno indicati in dichiarazione dei redditi e sono soggetti a contribuzione Inps.La risposta è negativa. Per gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, salvo un regime transitorio ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0wOTYzRkMxQTFCMEE4N0JDNDcxNEM3RDNEMEQyRTI0MjI5NTA1MTFFQzY5RTcxNzA2QzcxMDc4NDNFNTA1MjI5JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZGlzN0dEemVYT2NKb2NYRGhIYmd5NzdaQzJyb1I1ZkJpTUp0YllLaHJFVjlZeGFXTS9ZVTRjZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875771', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': 'MIRTO PASQUALE', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodatoHo fruito della riduzione Imu per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della dichiarazione Imu.', 'Documento_TitoloHtml': '[568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodatoHo fruito della riduzione Imu per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della dichiarazione Imu.', 'Documento_Contenuto': '[568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodatoHo fruito della riduzione<span class="term"> Imu</span> per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della<span class="term"> dichiarazione</span> Imu. Ora il Comune mi manda gli accertamenti per il recupero della minore imposta versata. C\'è qualche possibilità di sanare il mancato adempimento? Non potrebbe essere considerato un errore formale?Il problema sollevato dal lettore è tornato alla ribalta dopo la risposta data nell\'ultima edizione di Telefisco, evento organizzato dal Sole 24 Ore il 26 gennaio 2023, da parte del dipartimento delle Finanze. Quest\'ultimo ha preso atto che, ad avviso della Corte di cassazione, «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è... un principio generale del diritto tributario» (Cassazione, 37385/2022).Ad avviso del ministero dell\'Economia e delle finanze, le agevolazioni<span class="term"> Imu</span> sono subordinate alla presentazione della<span class="term"> dichiarazione</span> nell\'ipotesi in cui la normativa preveda espressamente tale obbligo, come nel caso degli immobili merce, degli alloggi sociali e delle abitazioni dei militari, per i quali è disposto che, per ottenere i benefici, «in ogni caso» il soggetto deve attestare in<span class="term"> dichiarazione</span> il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Negli altri casi, in cui si verifica una variazione degli elementi precedentemente dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare dell\'imposta dovuta, esiste un ordinario obbligo di presentazione della<span class="term"> dichiarazione</span>, sebbene il riconoscimento di agevolazioni non sia espressamente subordinato alla presentazione «in ogni caso» della<span class="term"> dichiarazione</span>. Sussistendo i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il beneficio, si potrebbe sostenere che l\'omissione della<span class="term"> dichiarazione</span> si traduca in una violazione formale, cui consegue l\'applicazione della sanzione di 50 euro, peraltro riducibile a un terzo in sede di acquiescenza. Tuttavia, occorre evidenziare che, sebbene tale soluzione rispetti il principio generale dell\'emendabilità della<span class="term"> dichiarazione</span>, secondo altra giurisprudenza dopo la notifica dell\'atto di accertamento non può che essere preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, che, laddove fosse ritenuta ammissibile, si tradurrebbe in un mezzo per eludere le sanzioni previste dal legislatore per l\'inosservanza delle prescrizioni (Cassazione, 6381/2014; Cassazione, sezioni unite,13378/2016).', 'Documento_Abstract': '[568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodatoHo fruito della riduzione <strong>Imu</strong> per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della dichiarazione <strong>Imu</strong>. [568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodato...Ho fruito della riduzione <strong>Imu</strong> per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della dichiarazione <strong>Imu</strong>. Ora il Comune mi manda gli accertamenti per il recupero della minore imposta versata. C\'è qualche possibilità di sanare il mancato adempimento..., le agevolazioni <strong>Imu</strong> sono subordinate alla presentazione della dichiarazione nell\'ipotesi in cui la normativa preveda espressamente tale obbligo, come nel caso degli immobili merce, degli alloggi sociali e delle abitazioni dei militari, per i quali è disposto che, per ottenere i benefici, «in ogni caso...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[568][517312] Se manca la comunicazionedel contratto di comodatoHo fruito della riduzione Imu per un immobile concesso in comodato a mio figlio, ma ho dimenticato di comunicarlo al Comune tramite l\'invio della dichiarazione Imu. Ora il Comune mi manda gli accertamenti per il recupero della minore imposta versata. C\'è qualche possibilità di ', 'Documento_Autore': 'MIRTO PASQUALE', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1BMEU3QjFDMDNDMkI4NUI2MjdENUZFQjM3NkI0REJGQzQyNDQyNEZDNTAxN0E0RTA5RDcyMjc4NTk3QjBERjY3JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZCtuRWQ5bGJaUFpyM3ZiZVc1dFh1eFFyb1NYR0tUbzlOL2R6aWlKVmM3dW9ZYWd3cGtYd3FWUT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875772', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[571][514460] Il rimborso delle impostesu arretrati di pensione resiDopo una sentenza del Tribunale, l\'ente pensionistico ha pagato arretrati di pensione che, con successive sentenze, sono stati dichiarati non dovuti e, conseguentemente, da...', 'Documento_TitoloHtml': '[571][514460] Il rimborso delle impostesu arretrati di pensione resiDopo una sentenza del Tribunale, l\'ente pensionistico ha pagato arretrati di pensione che, con successive sentenze, sono stati dichiarati non dovuti e, conseguentemente, da...', 'Documento_Contenuto': '[571][514460] Il rimborso delle impostesu arretrati di pensione resiDopo una sentenza del Tribunale, l\'ente pensionistico ha pagato arretrati di pensione che, con successive sentenze, sono stati dichiarati non dovuti e, conseguentemente, da restituire all\'ente erogante. Nel frattempo, l\'agenzia delle Entrate aveva ricalcolato l<span class="term">\'Irpef</span> dovuta sugli arretrati e l\'imposta da versare era stata iscritta a ruolo e pagata ratealmente. La restituzione degli arretrati ha reso inesistente la materia imponibile e, conseguentemente, ha anche reso non dovute le imposte ricalcolate. Come può ora il contribuente recuperare queste ultime?Nel caso, come quello prospettato nel quesito, di inesistenza totale dell\'obbligo di versamento dell\'imposta, il contribuente che ha effettuato un versamento diretto può presentare istanza di rimborso dell\'imposta ex articolo 38, comma 2, del Dpr 602/1973, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Infatti, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Corte di cassazione, sentenza n. 373 del 13 gennaio 2016), tale rimedio opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento, a partire dal mero errore materiale fino all\'ipotesi, come nel caso prospettato, dell\'inesistenza dell\'obbligazione, tanto se l\'errore si riferisce al versamento come tale, quanto se esso riguarda la fondatezza e la quantificazione del tributo.L\'istanza di rimborso deve contenere le generalità del contribuente, l\'indicazione dell\'imposta e del periodo di riferimento e, in special modo, i motivi fondanti del diritto alla restituzione. Essa può essere consegnata agli sportelli o inviata mediante posta (a titolo cautelativo, sarebbe opportuno utilizzare il plico senza busta con avviso di ricevimento), alla diramazione territoriale o all\'ente impositore competente per l\'accertamento.', 'Documento_Abstract': 'di pensione resiDopo una sentenza del Tribunale, l\'ente pensionistico ha pagato arretrati di pensione che, con successive sentenze, sono stati dichiarati non dovuti e, conseguentemente, da restituire all\'ente erogante. Nel frattempo, l\'agenzia delle Entrate aveva ricalcolato l\'<strong>Irpef</strong> dovuta sugli arretrati...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[571][514460] Il rimborso delle impostesu arretrati di pensione resiDopo una sentenza del Tribunale, l\'ente pensionistico ha pagato arretrati di pensione che, con successive sentenze, sono stati dichiarati non dovuti e, conseguentemente, da restituire all\'ente erogante. 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È questo il piano a cui si lavora a via Arenula, sede del ministero della Giustizia: un «maxi-sconto» per chi decide di far lavorare alle proprie dipendenze coloro che oggi stanno scontando una pena detentiva. Con vantaggi sia per i carcerati, «che così imparano un mestiere», sia per lo Stato, perché «chi riesce a professionalizzarsi ha molta meno probabilità di tornare a delinquere una volta libero». Ne è convinto Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla Giustizia con delega al Dipartimento dell\'amministrazione penitenziaria (Dap). Che anticipa al Messaggero un progetto affinché la «rieducazione» dei detenuti non resti lettera morta, «diversamente da chi finora ne ha soltanto parlato». Sottosegretario, come mai con tanti giovani che non trovano un impiego, la priorità è mettere al lavoro i detenuti? «Perché più lavoro in carcere significa meno criminalità. Le statistiche lo dimostrano: in sei casi su dieci, chi oggi si trova in un penitenziario c\'era già stato almeno una volta. Invece, chi durante la detenzione aderisce a un programma di recupero che contempli l\'attività lavorativa, ha solo il 2 per cento di probabilità di ricominciare a delinquere, una volta fuori». Programmi del genere esistono già oggi, ma sono poco sfruttati. Come si inverte la rotta? «La stragrande maggioranza dei detenuti coinvolti in attività lavorative attualmente è impiegato direttamente dall\'amministrazione penitenziaria. Noi intendiamo coinvolgere le imprese. Per questo abbiamo già avviato un confronto con il Cnel, associazioni e fondazioni molto interessate al progetto. Nelle prossime settimane al ministero, attraverso la direzione generale per il trattamento dei detenuti del Dap, partirà una cabina di regia con tutti gli attori coinvolti, col compito di raccogliere proposte ed elaborare la bozza di un provvedimento». Ma le imprese che convenienza avrebbero, ad assumere detenuti? «Finora sono poche le aziende che hanno portato lavoro nelle carceri, pur se con risultati soddisfacenti. Noi invece puntiamo a rendere ancora più semplice investire in questo senso, con meno burocrazia e incentivi fiscali e contributivi simili a quelli previsti per le cooperative sociali». E come? «Già oggi la legge prevede uno "sconto" fino a 520 euro sull<span class="term">\'Irpef</span> se il contratto di lavoro viene stipulato con un detenuto, oltre a un taglio del 95% dei contributi dovuti all\'Inps. Una buona base di partenza che si può migliorare: i maggiori benefici, fino a questo momento, sono andati al Terzo<span class="term"> settore</span>. Il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente questo ventaglio di opportunità anche per i privati. Sarà la cabina di regia a definire nel dettaglio i nuovi sgravi». E le risorse? Quanto costerà questa operazione? «Anche questo sarà oggetto di esame. Ma ricordiamoci che oggi ogni detenuto costa 138 euro al giorno. In questo modo invece, il detenuto avrà un suo stipendio, sul quale pagherà le tasse. Dunque un beneficio per lui, per l\'azienda che lo assume e anche per lo Stato, perché se chi esce non torna a delinquere, si genera un risparmio sul fronte sicurezza». Diranno che è uno "svuota-carceri" mascherato. «Nessuno svuota-carceri, né indulto. Quel tempo è finito: chi viene rimesso in libertà senza aver imparato nulla rischia di tornare nel circuito criminale. Le attività lavorative, in base a questo piano, per chi non si trova in semi-libertà sarebbero portate avanti all\'interno delle stesse strutture carcerarie. In molti penitenziari, esistono già spazi adeguati». E dove gli spazi non ci sono? «Per prima cosa, va fatta una verifica nazionale di tutti gli istituti in grado di ospitare attività lavorative. L\'idea è quella di adibire a questo fine spazi demaniali in disuso. Un esempio concreto: una vecchia caserma abbandonata accanto al carcere di Arezzo. Prima andrà fatta una mappatura delle strutture, poi potranno essere recuperate. Anche con la collaborazione dei privati». Non sarà un impegno troppo oneroso, per le imprese? «No, perché saprebbero di avere un ritorno economico e fiscale da questa operazione». Il suo collega Andrea Delmastro, invece, propone di far scontare la pena ai detenuti tossicodipendenti in comunità. Condivide? «Serve attenzione. La tossicodipendenza non diventi una scappatoia per uscire dal carcere. Il nostro ordinamento, in questi casi, già prevede misure alternative come l\'affidamento in prova in comunità: si tratta di applicarle, evitando che spacciatori comuni si dichiarino assuntori solo per convenienza». Riforma della giustizia: quando arriverà? E quali saranno i punti salienti? «Il nostro obiettivo è presentare un pacchetto di provvedimenti entro l\'estate. Si comincerà dalla cosiddetta paura della firma, a partire da un intervento sul reato di abuso d\'ufficio». Sarà eliminato? «Eliminarlo o modificarlo, poco importa. Quel che conta è che sindaci e amministratori devono poter lavorare in tranquillità. E che si sblocchi la paralisi di molte pubbliche amministrazioni». E le intercettazioni? «Faranno parte del pacchetto, così come un intervento sul segreto istruttorio, che deve restare tale fino all\'inizio del procedimento. Voglio essere chiaro: le intercettazioni vanno mantenute, anche per reati come la corruzione. Ma devono essere intese come strumento di ricerca della prova, non come prove esse stesse. O peggio, come strumenti mediatici». Servono nuove sanzioni per chi le diffonde? «Non credo siano necessarie nuove sanzioni per i giornalisti. Piuttosto, concentriamoci sul rendere lo strumento più utile per chi indaga. E per farlo utilizzare correttamente». Andrea Bulleri © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': '. Noi invece puntiamo a rendere ancora più semplice investire in questo senso, con meno burocrazia e incentivi fiscali e contributivi simili a quelli previsti per le cooperative sociali». E come? «Già oggi la legge prevede uno "sconto" fino a 520 euro sull\'<strong>Irpef</strong> se il contratto di lavoro viene stipulato...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Per grandi fabbriche e piccole imprese sarà più conveniente assumere detenuti. È questo il piano a cui si lavora a via Arenula, sede del ministero della Giustizia: un «maxi-sconto» per chi decide di far lavorare alle proprie dipendenze coloro che oggi stanno scontando una pena detentiva. 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ETR test); - ritrae proventi che per più di un terzo del loro valore complessivo sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test). Se si verificano entrambi questi presupposti, il reddito realizzato dalla controllata estera viene imputato per trasparenza al socio residente, salvo che non venga dimostrata l\'esimente che richiede che la partecipata svolge nel proprio Stato di residenza "un\'attività economica effettiva, mediante l\'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali". Secondo l\'attuale formulazione della norma, non è obbligatoria la presentazione dell\'interpello per la dimostrazione dell\'esimente dal regime CFC. Pertanto, tale dimostrazione può essere effettuata: - in via preventiva; - successivamente, in fase di eventuale controllo. L\'istanza di disapplicazione della disciplina CFC può essere utilmente proposta all\'Amministrazione finanziaria entro il termine ordinario di presentazione della<span class="term"> dichiarazione</span> relativa al periodo d\'imposta cui si riferisce l\'istanza medesima. In sostanza, in relazione al periodo d\'imposta 2022, è considerata preventiva l\'istanza inoltrata dal contribuente entro la scadenza della relativa<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> (modello<span class="term"> REDDITI</span> 2023). Poi, l\'art. 167 comma 11 del<span class="term"> TUIR</span> dispone, in capo al socio controllante, l\'obbligo di segnalare in<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> il possesso di partecipazioni cui si applica l\'art. 167 del<span class="term"> TUIR</span>, fatti salvi i casi in cui: - la disciplina CFC sia stata applicata; - oppure la disciplina CFC non sia stata applicata per effetto dell\'ottenimento di una risposta favorevole all\'interpello. Il mancato rispetto dell\'obbligo di segnalazione in<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> delle partecipazioni CFC determina l\'applicazione di una sanzione amministrativa : - in misura pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d\'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta; - con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Al riguardo, bisogna anche considerare che la sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. Come rilevato dagli operatori e confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2022, può accadere che la controllata estera imputi per trasparenza il proprio reddito in uno o più esercizi (ad esempio il 2021 e il 2022) e in un esercizio successivo (quindi, il 2023) non siano integrate le condizioni dell\'ETR test o del passive income test. In merito, la circolare n. 18/2021 dell\'Agenzia delle Entrate ha assunto un\'interpretazione problematica, affermando che "una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei<span class="term"> redditi</span> di una CFC, tale regime (ad eccezione, ovviamente, nell\'ipotesi di perdita di controllo sulla entità estera) non può essere modificato sulla base dell\'andamento degli indicatori di cui all\'art. 167 comma 4 lettere a) e b) del<span class="term"> TUIR</span>. Conseguentemente, la CFC soggetta ad imposizione per trasparenza potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell\'ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui questa svolga una attività economica effettiva" (ossia si applichi l\'esimente di cui all\'art. 167 comma 5 del<span class="term"> TUIR</span>). Il contribuente può scegliere se far valere l\'esimente La circolare n. 29/2022 ha superato tale impostazione, precisando che qualora in un determinato periodo d\'imposta gli indicatori previsti per l\'applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati, è comunque possibile fuoriuscire dal regime CFC. Quindi, il soggetto controllante può decidere, anche alternativamente, di dimostrare l\'esimente oppure di far valere il superamento delle condizioni dell\'ETR test e/o del passive income test, ferma restando la facoltà di continuare ad applicare la disciplina CFC. 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Ma l\'Agenzia Entrate ha chiarito che il bonus mobili spetta a condizione che l\'acquisto avvenga successivamente alla data di inizio lavori che può essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all\'Asl, se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una<span class="term"> dichiarazione</span> sostitutiva di atto di notorietà. Detrazione del 50% Sto per cambiare gli infissi e chiederò l\'ecobonus del 50%. Devo fare la comunicazione all\'Enea? Lettera firma - via email Certamente, la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori. La data può essere determinata con la<span class="term"> dichiarazione</span> di fine lavori del direttore dei lavori, con il collaudo anche parziale, con la<span class="term"> dichiarazione</span> di conformità, se prevista, o dalla data del bonifico. Se non si adempie al termine dei 90 giorni, il contribuente ha la possibilità di rimediare con una<span class="term"> dichiarazione</span> tardiva purché inviata prima della scadenza della prima<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> per cui si utilizza la detrazione. C\'è però una sanzione da 250 euro. Passata questa scadenza si perde il diritto alla detrazione. CEDOLARE SECCA Ho in corso un contratto di affitto con cedolare secca che si chiuderà il prossimo 30 aprile. Nel caso di apertura di nuovo contratto a decorrere dal primo maggio vorrei sapere quando e come dovrò versare le relative imposte. Lettera firmata - via email Nella<span class="term"> dichiarazione</span> di quest\'anno indicherà i<span class="term"> redditi</span> percepiti nel 2022, per i quali dovrà versare il saldo della cedolare secca e i relativi acconti per il 2023. 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Questi due passaggi della legge delega riassumono bene la filosofia di fondo della riforma fiscale del centrodestra che, se anche tutto filasse liscio, non sarebbe operativa con il voto, presumibilmente quest\'anno, delle due Camere. Il tempo previsto per i decreti legislativi è di 24 mesi contro i 18 della precedente delega esauritasi con la fine della scorsa legislatura. Emerge la volontà politica di «razionalizzare e semplificare il sistema tributario», di «ridurre gli oneri documentali», di dare l\'addio al «ruolo» e arrivare a una rateizzazione fino a dieci anni delle cartelle esattoriali, peraltro in gran parte rottamate. Ma l\'interrogativo più scomodo, scorrendo il testo, è un altro. Ovvero se questa riforma - come è avvenuto con l\'applicazione della cosiddetta flat tax ad autonomi e piccole imprese - non sia solo l\'adeguamento del sistema, del vestito fiscale, alle necessità reali dei soggetti, ma anche alle loro abitudini scarsamente civiche. Elusione ed evasione comprese. Per l\'ex ministro Vincenzo Visco, autore con Giovanna Faggionato de La Guerra delle Tasse (Laterza), ci troviamo di fronte a una «balcanizzazione del sistema fiscale». Con ogni categoria che ottiene un trattamento separato, à la carte. L\'obiettivo principale della delega fiscale non è quello redistributivo e ciò spiega l\'avversione pressoché totale dei sindacati, bensì quello di «stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l\'aumento dell\'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere famiglie, lavoratori e imprese». La no tax area per i dipendenti è allineata, a 8 mila 500 euro l\'anno, a quella dei pensionati. I vantaggi maggiori si avranno nella fascia reddituale tra i 15 e i 28 mila euro l\'anno. All\'ultimo articolo si affronta la delicata questione delle disposizioni finanziarie. Dall\'attuazione delle deleghe «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e un incremento della pressione tributaria». E allora dove si troveranno le risorse per «ridurre il carico fiscale» e per sostenere, per esempio, la riduzione a tre, non specificata, delle aliquote<span class="term"> Irpef</span> e il riordino dell\'Iva con l\'azzeramento per alcuni generi? In che modo si compenserà l\'abolizione dell<span class="term">\'Irap</span>? Solo con il riordino del sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, parametrandole al reddito, con l\'esclusione però di spese sanitarie, istruzione e interessi passivi sui mutui della prima casa? E con lo sfoltimento delle cosiddette tax expenditures? Una giungla di circa 600 voci con un costo, in mancati incassi per l\'Erario, di 165 miliardi l\'anno. Su quest\'ultimo punto non vi è alcuna chiarezza. Ma per la verità non vi era nemmeno con il governo precedente. C\'è la speranza, ovviamente, che l\'alleggerimento di tasse e adempimenti, sostenendo l\'attività produttiva e i consumi, incrementi gli incassi dell\'Erario, ultimamente sempre superiori alle previsioni anche per via dell\'inflazione. Nicola Rossi sul Foglio, pur apprezzando lo spirito semplificatore e pro-crescita della proposta, si domanda se non sia il caso di parlare anche dei tagli alla spesa. Senza i quali, il citato articolo sulle disposizioni finanziarie è lettera morta. I principi costituzionali della progressività e dell\'equità orizzontale non sono messi in dubbio. «Ma è difficile crederlo - dice Tommaso Di Tanno, docente alla Luiss - leggendo l\'articolo 5 della delega sulla revisione dell<span class="term">\'Irpef</span> quando si parla di una transizione all\'aliquota impositiva unica, ovvero un\'ipotetica e futura flat tax per tutti». L<span class="term">\'Irpef</span> è, di fatto, l\'unica imposta progressiva rimasta e il suo gettito copre circa un quarto del totale. Colpisce la sacralità del bene casa, tutelato come la famiglia. La riforma del catasto, pur richiesta dalla Commissione europea, è stata messa da parte. Sempre all\'articolo 5 si parla dell\'inclusione nel computo del reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di benefici anche di natura non tributaria, dei<span class="term"> redditi</span> assoggettati a imposte sostitutive e ritenute alla fonte, a titolo di imposta. Saggia scelta, ma poi si aggiunge: con esclusione dei<span class="term"> redditi</span> di natura finanziaria. Che però sono il grosso dei<span class="term"> redditi</span> tassati in forma sostitutiva o con ritenute secche. Insomma si finge rigore ma si fa come prima. Quanto alla flat tax incrementale non si capisce perché un soggetto debba essere premiato fiscalmente se guadagna di più». Anche per Luigi Marattin, che ha la responsabilità economica del Terzo polo e, come presidente della Commissione Finanze della Camera nella scorsa legislatura, autore della vecchia delega fiscale, «la flat tax incrementale non ha alcun senso ipotizzarla per i dipendenti e anche per gli autonomi è di fatto improponibile. Uno slogan, uno dei tanti, di questa riforma nella quale comunque vi sono aspetti positivi per i quali non mancherà da parte nostra un\'interlocuzione concreta. Mi stupisce la marcia indietro della maggioranza nel voler costituzionalizzare lo Statuto dei contribuenti dopo tutto quello che hanno detto quando erano all\'opposizione». Lo Statuto del contribuente, aggiungiamo noi, è una legge tra le più violate in assoluto. La tassazione sulle imprese si sdoppia. La progressiva abolizione dell<span class="term">\'Irap</span> (che verrà subito cancellata per 650 mila società di persone) comporterà un aumento comunque del 9 per cento dell<span class="term">\'Ires</span>. «Un trasferimento privo di senso - continua Di Tanno - perché l<span class="term">\'Irap</span> è stata concepita, tra l\'altro, per sostenere il Servizio sanitario nazionale che va comunque finanziato, anche dalle imprese in perdita». L\'aliquota<span class="term"> Ires</span> sarà ridotta al 15% «in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati e in nuove assunzioni, di una somma corrispondente in tutto o in parte al reddito entro i due periodi d\'imposta successivi alla sua produzione». Ma chi assume non sempre è innovativo e accresce la propria produttività. Dettagli, però. Le ambizioni sono elevate. Una riforma fiscale ha buone probabilità di essere realizzata, al di là del fatto che abbia una maggioranza solida, solo se presentata a inizio legislatura. Essere più sinceri sulle coperture aiuterebbe a renderla meno evanescente e a non suscitare troppe attese, come sempre accaduto in passato.', 'Documento_Abstract': 'a tre, non specificata, delle aliquote <strong>Irpef</strong> e il riordino dell\'Iva con l\'azzeramento per alcuni generi? In che modo si compenserà l\'abolizione dell\'<strong>Irap</strong>? Solo con il riordino del sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, parametrandole al reddito, con l\'esclusione però di spese sanitarie.... La tassazione sulle imprese si sdoppia. La progressiva abolizione dell\'<strong>Irap</strong> (che verrà subito cancellata per 650 mila società di persone) comporterà un aumento comunque del 9 per cento dell\'<strong>Ires</strong>. «Un trasferimento privo di senso - continua Di Tanno - perché l\'<strong>Irap</strong> è stata concepita, tra l\'altro, per sostenere... soprattutto «l\'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\'<strong>Irap</strong> formulata dall\'Agenzia delle Entrate utilizzando le banche dati e le nuove tecn', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'segue dalla prima pagina Una misura che si aggiungerebbe a quella prevista per i soggetti di minore dimensione, ovvero «un concordato preventivo biennale cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito d\'impresa e di lavoro autonomo», prevedendo soprattutto «l\'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'Economia', 'Documento_NumeroDiPagina': '2', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0xODEzM0EzRTQ5RUIyNjg0MTdERTZBQTU0RDdGNUZFNjE3MzQxRjFBMDgyNTU4NDA3OTYwMEMwQzA1OEI3NTdEJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2ZDUFFGMlV2THRwWjFPU0ZtWUJ5SUZFZ1FDOFZqNnJUV3p2aGJ3S3IveTlYSnFzTGV3ZkFwbnc1M1MrY1FvRlFmNXlYUzA3WWNEaVR0Q1dieE0xZHlQSElsc2lwOEUySlU9', 'Fonte_Titolo': 'L\'Economia del Corriere della Sera (ed. 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Anzitutto, uno dei criteri direttivi della riforma parrebbe essere l\'introduzione, per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c., di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto delle specificità dei più evoluti sistemi di coltivazione (come le vertical farm o la coltivazione con micro propagazione). A tal proposito, per tali attività di coltivazione dovrebbe essere riordinato il relativo regime di imposizione su base catastale ex art. 32 del<span class="term"> TUIR</span> e individuato il limite oltre il quale l\'attività eccedente è produttiva di reddito d\'impresa. Un ulteriore criterio di riforma prevedrebbe la riconducibilità dei<span class="term"> redditi</span> relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell\'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai<span class="term"> redditi</span> ottenuti dalle attività agricole ex art. 2135 comma 1 c.c., con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata. Si evidenzia, al riguardo, che la previsione del disegno di legge delega disporrebbe, in tali ipotesi, la riconducibilità nel novero dei<span class="term"> redditi</span> determinati su base catastale anche per quelli relativi a beni immateriali. Nella bozza del disegno di legge viene inoltre prevista l\'introduzione di procedimenti che consentono, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno, con modalità facilitate e strumenti anche digitali, le qualità e le classi di coltura presenti in Catasto con quelle effettivamente praticate. A tal proposito, si richiama che tanto il reddito dominicale ex art. 28 del<span class="term"> TUIR</span>, quanto il reddito agrario ai sensi dell\' art. 34 del<span class="term"> TUIR</span>, vengono determinati mediante l\'applicazione di tariffe d\' estimo, stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno. Da ultimo, il disegno di legge delega prevedrebbe la revisione, ai fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di<span class="term"> redditi</span> di pensione e<span class="term"> redditi</span> di modesto ammontare svolgono attività agricole. Si segnala infine che, nella bozza del disegno di legge delega per la riforma fiscale, parrebbe non esservi alcun riferimento ad una revisione del sistema catastale. Tra i principi contenuti, infatti, viene enunciata "la possibilità di estendere la cedolare secca" anche ai contratti di locazione di immobili non abitativi. Un precedente era stato tentato, in tal senso, dalla legge di bilancio 2019, che aveva previsto l\'applicazione della cedolare secca al 21%, a determinate condizioni, ad alcuni contratti di locazione aventi ad oggetto immobili classificati C/1, ma la norma ha avuto campo di applicazione limitato ai soli contratti stipulati nel 2019. La nuova proposta di estensione della cedolare secca sembrerebbe avere campo di applicazione più ampio, ma tuttavia, essendo limitata ai<span class="term"> redditi</span> di fabbricati, non dovrebbe coinvolgere l\'affitto di terreni, mentre potrebbe riguardare fabbricati strumentali all\'attività agricola. Infine, per quanto concerne gli altri tributi indiretti, può essere interessante citare, tra le norme che potrebbero avere un impatto sulla fiscalità immobiliare legata al mondo agricolo, la proposta di sostituire con un tributo sostitutivo unico, "eventualmente in misura fissa", l\'imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, che dovrebbe riguardare essenzialmente gli atti immobiliari. Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata.', 'Documento_Abstract': 'delle specificità dei più evoluti sistemi di coltivazione (come le vertical farm o la coltivazione con micro propagazione). A tal proposito, per tali attività di coltivazione dovrebbe essere riordinato il relativo regime di imposizione su base catastale ex art. 32 del <strong>TUIR</strong> e individuato il limite oltre..., con modalità facilitate e strumenti anche digitali, le qualità e le classi di coltura presenti in Catasto con quelle effettivamente praticate. 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È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n....', 'Documento_Abstract': 'Con le ristrutturazioni <strong>Imu</strong> calcolata sull\'area Non è sottoponibile all\'<strong>Imu</strong> calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell\'immobile che sia oggetto, nel periodo d\'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Non è sottoponibile all\'Imu calcolata sulla base imponibile del fabbricato quell\'immobile che sia oggetto, nel periodo d\'imposta, di lavori di ristrutturazione: in tal caso, per il computo del dovuto, la base imponibile dovrà essere rappresentata dal valore dell\'area edificabile. 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Il bilancio è redatto secondo i principi contabili nazionali. Trattasi di una società diversa da quelle definite come Eip (articolo 16, Dlgs 39/2010). 1. La situazione di fatto Nel corso delle attività di revisione sono state acquisite le evidenze probatorie ritenute sufficienti e appropriate ma sono state rilevate alcune divergenze nella valutazione dei crediti verso la clientela, che è una deviazione dai principi contabili significativa ma non pervasiva. Si chiede di conoscere la tipologia di giudizio da emettere. 2. Il titolo Nella ipotesi in esame (Isa Italia 705) la relazione sarà con rilievo e presenterà i seguenti paragrafi. Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell\'articolo 14 del Dlgs 39/2010 Agli azionisti della Abc Spa Relazione (omissis) 3. Il giudizio con rilievo Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d\'esercizio della società Alfa costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20X2, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l\'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente relazione, il bilancio d\'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20X2, del risultato economico e dei flussi di cassa per l\'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 3. Gli elementi alla base La società non ha effettuato la valutazione dei crediti verso clienti al loro presumibile valore di realizzo in ottemperanza all\'articolo 2426 del Codice civile, deviando dai principi contabili di riferimento. Tale aspetto comporta una sopravvalutazione dei crediti verso la clientela di 200mila euro. Ove fosse stata effettuata la valutazione dei crediti verso la clientela al loro presumibile valore di realizzo come prescritto dalla legge e dai principi contabili, l\'utile di esercizio e il relativo patrimonio netto sarebbero stati inferiori, al netto del relativo effetto fiscale, di 100mila euro. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia) (omissis). Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell\'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi (omissis: completeranno la relazione i successivi paragrafi coerentemente all<span class="term">\'Isa</span> Italia 700). © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'significativa ma non pervasiva. Si chiede di conoscere la tipologia di giudizio da emettere. 2. Il titolo Nella ipotesi in esame (<strong>Isa</strong> Italia 705) la relazione sarà con rilievo e presenterà i seguenti paragrafi. Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell\'articolo 14 del Dlgs 39/2010... di realizzo come prescritto dalla legge e dai principi contabili, l\'utile di esercizio e il relativo patrimonio netto sarebbero stati inferiori, al netto del relativo effetto fiscale, di 100mila euro. 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Il decreto riveste particolare rilevanza sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo contributivo. In relazione ai profili fiscali, secondo quanto previsto dall\' art. 51 comma 8-bis del<span class="term"> TUIR</span>, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente per quei lavoratori che prestano la loro attività all\' estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell\'arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni effettivamente erogate. Nello specifico, il regime fiscale ex art. 51 comma 8-bis del<span class="term"> TUIR</span> riguarda quei lavoratori che, pur svolgendo l\'attività lavorativa all\'estero, in base all\' art. 2 dello stesso<span class="term"> TUIR</span>, continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l\'esecuzione della prestazione in via esclusiva all\'estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero" (C.M. 207/2000, 1.5.7). Le retribuzioni convenzionali sono applicabili anche nel caso di un soggetto residente in Italia che lavori come dipendente all\'estero presso un datore di lavoro estero (circ. Agenzia Entrate nn. 50/2002 18 e 11/2014 1.5). Il regime fiscale ex art. 51 comma 8-bis del<span class="term"> TUIR</span> trova applicazione anche nell\'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga svolta in più Stati esteri (interpello DRE Emilia Romagna 909-4/2019 ). Invece, il regime in argomento non trova applicazione: - per i dipendenti in trasferta, mancando il requisito della continuità ed esclusività dell\'attività lavorativa all\'estero, derivante da uno specifico contratto; - per il dipendente che presti l\'attività lavorativa in uno Stato con il quale l\'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusiva nel Paese estero; - se l\'attività svolta all\'estero dal lavoratore dipendente non rientra tra quelle previste dal decreto annuale del Ministero del Lavoro (risposte interpello Agenzia delle Entrate 54/2022 e 98/2023 ). Sul computo dei giorni di effettiva permanenza all\'estero del lavoratore è stato chiarito che il periodo da considerare non deve necessariamente risultare continuativo, per cui è sufficiente che lo stesso lavoratore presti la propria opera all\'estero per un minimo di 183 giorni nell\'arco di 12 mesi. 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Sono quindi esclusi, ai fini del calcolo dei contributi, i lavoratori che prestano la loro attività in Paesi dell\'Unione europea. In linea con gli anni precedenti, le retribuzioni convenzionali sono suddivise tenendo conto: - del<span class="term"> settore</span> produttivo (industria; industria edile; artigianato; industria cinematografica; spettacolo; autotrasporto e spedizione merci; commercio; credito; assicurazioni; trasporto aereo; agricoltura); - della qualifica del lavoratore (operaio; impiegato; quadro; dirigente); - della fascia retributiva del lavoratore. Per il<span class="term"> settore</span> giornalistico sono invece previste specifiche retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni convenzionali sono frazionabili ; in particolare, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l\'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate (art. 3). 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Nello specifico, il regime fiscale ex art. 51 comma 8-bis del <strong>TUIR</strong> riguarda quei lavoratori che, pur svolgendo... l\'attività lavorativa all\'estero, in base all\' art. 2 dello stesso <strong>TUIR</strong>, continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l\'esecuzione della prestazione in via esclusiva all\'estero e che il dipendente venga... fiscale ex art. 51 comma 8-bis del <strong>', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Gli importi rilevano per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e per il calcolo dei contributi previdenziali È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2023, con il quale sono state definite le retribuzioni convenzionali applicabili ai ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=937574', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21KNGdjQU96ZGZBKzEzUENvbHBybHpVNnhKekR3bVNZQnBtSGtSQ0NkLzZ6', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875781', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '13', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': 'REGIME AGEVOLATO', 'Documento_Titolo': 'Forfettari fuori dal blocco solo tramite cessione ai privati e alle imprese', 'Documento_TitoloHtml': 'Forfettari fuori dal blocco solo tramite cessione ai privati e alle imprese', 'Documento_Contenuto': 'Contribuenti forfettari in corto circuito per il blocco della cessione dei crediti riguardanti i bonus edilizi da parte del sistema bancario. La mancanza di reddito imponibile ai fini<span class="term"> Irpef</span>, in virtù del regime fiscale prescelto assoggettato ad imposta sostitutiva (del 5 o del 15 per cento che sia), non permette, infatti, alcun recupero in<span class="term"> dichiarazione</span> dei<span class="term"> redditi</span> per il contribuente che ha sostenuto in proprio la spesa per gli interventi edilizi agevolabili. Per lui, l\'unica alternativa percorribile al sistema bancario rimane infatti la cessione presso i privati o le imprese che potrebbero essere interessate ad un acquisto del credito per poi procedere a loro volta all\'utilizzo del credito stesso nel modello F24 in compensazione con altri tributi/contributi dovuti (si veda l\'articolo in alto). In questo caso tuttavia è bene specificare che il privato acquirente dovrà per forza essere un soggetto che paga imposte/contributi con modello F24, non essendo sufficiente la mera circostanza che egli abbia capienza fiscale. Ad esempio, un contribuente che ha come unico reddito il lavoro dipendente anche con uno stipendio elevato e con ritenute<span class="term"> Irpef</span> alla fonte, nonostante la capienza fiscale, non potrà mai essere un potenziale acquirente di quel credito, poiché non avendo F24 da versare non potrà di fatto recuperare nulla. Quindi il forfettario dovrà piazzare il proprio credito a un\'altra tipologia di clientela. In caso di cessione il "primo beneficiario" che ha sostenuto in proprio le spese dovrà cedere tutte le rate residue non fruite (provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2022 sulle opzioni) o tutto il credito. Questo emerge anche dalla circolare n. 19/E/2022, in cui si legge che «in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone». La norma non vieta però di cedere il credito (interamente) pattuendo però un pagamento a rate. Ed è l\'ipotesi che si sta facendo strada, specie per i bonus "minori" il cui recupero in dieci anni di fatto scoraggia l\'acquirente. Un pagamento rateale pattuito con saldo della fornitura, al momento dell\'utilizzo da parte dell\'acquirente con quote annuali è assolutamente possibile; la soluzione di certo non entusiasma l\'acquirente per via delle garanzie. Una cessione di tutto il credito, con un pagamento a rate, non lo mette al riparo dall\'insolvenza dell\'acquirente, con un rischio che cresce all\'aumentare della durata della detrazione. In molti casi, però, è l\'unica soluzione per non perdere del tutto il credito. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'prescelto assoggettato ad imposta sostitutiva (del 5 o del 15 per cento che sia), non permette, infatti, alcun recupero in <strong>dichiarazione</strong> dei <strong>redditi</strong> per il contribuente che ha sostenuto in proprio la spesa per gli interventi edilizi agevolabili. Per lui, l\'unica alternativa percorribile al sistema bancario...Forfettari fuori dal blocco solo tramite cessione ai privati e alle imprese Contribuenti forfettari in corto circuito per il blocco della cessione dei crediti riguardanti i bonus edilizi da parte del sistema bancario. La mancanza di reddito imponibile ai fini <strong>Irpef</strong>, in virtù del regime fiscale... elevato e con ritenute <strong>Irpef</strong> alla fonte, nonostante la capienza fiscale, non potrà mai essere un potenziale acquirente di quel credito, poiché non avendo F24 da versare non potrà di fatto recuperare nulla. Quindi il forfettario dovrà piazzare il proprio credito a un\'altra tipologia di clientela. In caso...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Contribuenti forfettari in corto circuito per il blocco della cessione dei crediti riguardanti i bonus edilizi da parte del sistema bancario. 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Se sono chiare, anche da un punto di vista pratico le responsabilità per il collegio e il revisore, spesso sono meno richiamate quelle degli amministratori. L\'articolo 15 del Dlgs 39/2010 evidenzia chiaramente, tra gli altri, la responsabilità dei revisori, i quali rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall\'inadempimento. Diventa dunque di interesse comprendere quali sono (tra le altre) le "prime" responsabilità degli amministratori delle società nei confronti dei revisori, oltre a quelle che le disposizioni normative in vigore sanciscono già per gli amministratori (si fa riferimento, ad esempio, a quelle ex articolo 2381, comma 5 e 6 e a quelle richiamate dall\'articolo 2086, comma 2 del Codice civile). Al diritto del revisore di «ottenere», prescritto al comma 6 dell\'articolo 14 del Dlgs 39/2010, corrisponde il dovere/onere degli amministratori delle società di fornire documenti e notizie utili all\'attività di revisione legale senza restrizioni, consentendo al revisore di procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Ciò anche per tenere conto delle più pregnanti disposizioni sancite dal Dlgs 39/2010 in materia di oneri e responsabilità dei revisori (nelle asserzioni dichiarate nell\'audit report) e dei clienti (amministratori in primis), nel garantire ai revisori un\'efficace ed efficiente sistema di controllo interno in grado di prevenire rischi di errori anche operativi e la fruizione della documentazione necessaria allo svolgimento dell\'incarico. Ciò, per ultimo, anche per mitigare i profili di responsabilità solidale previsti dall\'articolo 15 del Dlgs 39/2010. Emblematico a tal fine il considerando n. 6 della direttiva 2014/56/Ue secondo cui, «se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie dovrebbe competere ai dirigenti delle società sottoposte a revisione le imprese di revisione contabile dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell\'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale». Pertanto, appare evidente che in forza del mandato conferito, non sono ragionevoli né possibili comportamenti riluttanti, resistenti e non collaborativi. Tali comportamenti, contrari alla filosofia dei controlli, possono portare il revisore a valutazioni finali sul bilancio e, dunque, ad esprimere un giudizio con modifica, anche nella forma di una<span class="term"> dichiarazione</span> circa l\'impossibilità a esprimere un giudizio per limitazioni frapposte al processo di revisione in base allo<span class="term"> Isa</span> Italia 705. Tali comportamenti, infine, possono anche avere un impatto in termini di responsabilità ex Dlgs 231/2001, come ricorda l\'articolo 2625 del Codice civile sull\'«impedito controllo». © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'I soci sono tenuti a fornire documenti e notizie utili Secondo lo <strong>Isa</strong> Italia 700 il revisore, in due specifici paragrafi della relazione, richiama le responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale e le responsabilità del revisore per la revisione del bilancio. 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È quanto affermato nella sentenza n. 523/2022 dalla sezione 1 della Cgt di Frosinone (presidente Coletta, relatore Oricchio), in...', 'Documento_Abstract': '<strong>Imu</strong>, pretesa legittima con presupposti certi Va annullato l\'assoggettamento a <strong>Imu</strong> contenuto in un avviso di accertamento che non individui esattamente i presupposti della pretesa, nemmeno chiariti in giudizio dall\'ufficio comunale a fronte della doppia imposizione contestata dal ricorrente...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Va annullato l\'assoggettamento a Imu contenuto in un avviso di accertamento che non individui esattamente i presupposti della pretesa, nemmeno chiariti in giudizio dall\'ufficio comunale a fronte della doppia imposizione contestata dal ricorrente. 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Il concorso, presente in oltre 45 paesi e giunto alla 18ª edizione italiana, permette di identificare i prodotti e servizi insigniti grazie al suo logo bianco e rosso, di cui poi le aziende selezionate possono fregiarsi a testimonianza dell\'innovazione e soddisfazione della loro proposta. Dall\'indagine, che ha coinvolto un panel di 12.000 consumatori rappresentativo della popolazione italiana, emerge dunque che la tendenza dei consumatori a sperimentare nuovi prodotti rimane elevata tornando ai livelli del 2020 (l\'85% del campione contro l\'82% del 2021). In recupero in particolare, rispetto ai due anni precedenti segnati dalla pandemia, la propensione alla sperimentazione da parte dei più giovani (15-24enni e i 25-34enni), e dei 35-49enni, tre fasce di età cresciute ciascuna di cinque punti percentuali. Il 47% ritiene ancora però, come lo scorso anno, che i nuovi prodotti e servizi siano poco differenti rispetto a quelli già disponibili, mentre il 35% si lamenta della mancanza di un numero adeguato di novità sul mercato. Ai consumatori piace quindi cercare ed acquistare i nuovi prodotti e servizi sul web, con una quota che si consolida passando dal 71% al 72%. I Millennial, ovvero i 25-34enni, sono quelli più attivi online, con un balzo di 5 punti rispetto allo scorso anno (dal 77% all\'82%), mentre i baby boomer, i 50-65enni, sembrano essere più disaffezionati alla rete (la quota è scesa dal 75% al 62%), probabilmente alla luce della fine delle restrizioni legate alla pandemia e alla possibilità, dunque, di tornare ad effettuare acquisti nei negozi. La variabile del prezzo, in uno scenario economico più complicato a causa dell\'inflazione, è un fattore ancora di più al centro dei pensieri dei consumatori. Il miglior rapporto tra qualità e costo è l\'elemento a cui si presta più attenzione (39%), seguito dalla valutazione dell\'unicità e della differenziazione dell\'innovazione da quanto già disponibile sul mercato (dal 21% al 29%) e dalla capacità della novità di semplificare la vita. L\'87% è interessato ai nuovi prodotti o servizi solo se hanno un prezzo accettabile o sostenibile, un dato in linea con gli ultimi due anni. Il 67% invece è disposto a sostenere un costo più elevato se il prodotto o servizio soddisfa pienamente le sue esigenze. Analizzando i trend di mercato, «la cura di sé e il benessere del pianeta emergono come le principali priorità tra i consumatori, una scelta condivisa dalle nuove generazioni», spiega Simonetta Flores, fondatrice e ceo di Eletto Prodotto dell\'Anno in Italia. «In ambito food l\'orientamento è verso un\'alimentazione sana, con un maggior consumo di cibi genuini e proteine vegetali, ma anche golosa, con un focus inoltre sull\'italianità e la tracciabilità. La sostenibilità si conferma un tema strettamente connesso all\'innovazione: per il 90% dei consumatori i nuovi prodotti devono essere eco friendly e realizzati in maniera socialmente responsabile. Le persone sono alla ricerca di punti di riferimento e i marchi si dimostrano ancora più attenti alle tematiche etiche, ambientali e sociali». 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Secondo quanto previsto dallo<span class="term"> Isa</span> Italia 705 il termine «pervasivo» riferisce agli effetti di errori o possibili errori sul bilancio che: non si limitano a specifiche voci del bilancio ma anche ad altre correlate; se si riferiscono a specifiche voci sono una parte sostanziale del bilancio; - la loro informativa assume una importanza fondamentale. 2 I RILIEVI Quando il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi? Secondo quanto previsto dal paragrafo 7 lettera a) e b) dello<span class="term"> Isa</span> Italia 705 il revisore esprime un giudizio con rilievi ogni qualvolta: avendo acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, riscontra la presenza di errori significativi, ma non pervasivi per il bilancio; non è stato in grado di acquisire elementi probatori sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio professionale sul bilancio ma conclude che i possibili effetti di eventuali errori non individuati, anche se significativi, non sono pervasivi. 3 il giudizio Quando il revisore deve esprimere un giudizio negativo (adverse opinion)? 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Secondo quanto previsto dai paragrafi 9 e 10 dello<span class="term"> Isa</span> Italia 705, il revisore dichiara la sua impossibilità ad esprime un giudizio sul bilancio nei seguenti casi: laddove, non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati e concluda che i possibili effetti di errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi; qualora in presenza incertezze, non è tuttavia in grado di formarsi un giudizio a causa delle interazioni ed effetti che potrebbero derivare dalle predette incertezze.', 'Documento_Abstract': 'quanto previsto dallo <strong>Isa</strong> Italia 705 il termine «pervasivo» riferisce agli effetti di errori o possibili errori sul bilancio che: non si limitano a specifiche voci del bilancio ma anche ad altre correlate; se si riferiscono a specifiche voci sono una parte sostanziale del bilancio; - la loro informativa assume... una importanza fondamentale. 2 I RILIEVI Quando il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi? Secondo quanto previsto dal paragrafo 7 lettera a) e b) dello <strong>Isa</strong> Italia 705 il revisore esprime un giudizio con rilievi ogni qualvolta: avendo acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, riscontra..., non sono pervasivi. 3 il giudizio Quando il revisore deve esprimere un giudizio negativo (adverse opinion)? Secondo quanto previsto dal paragrafo 8 dello <strong>Isa</strong> Italia 705, il revisore esprime un giudizio negativo ogni qualvolta, avendo acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, riscontra la presenza... di errori che singolarmente', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Di seguito riportiamo la risposta ad alcune delle domande formulate nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 15 marzo: 1 I TERMINI Quali significati assumono i termini «pervasivo» ed «errore significativo» nella revisione legale dei conti? Secondo quanto previsto dallo Isa Italia 705 il termine «pervasivo» riferisce agli effetti ', 'Documento_Autore': 'Girolamo Matranga , Enrica Roghi', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'NORME E TRIBUTI', 'Documento_NumeroDiPagina': '19', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD02RDQwNEY0MDFCNDk4NjhGMjdERTFGNTBDQjBCMEY2RDczMTMxM0QyMjYwRDYzN0NFOTc0RjFGREE2RjMwQUVDJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZDd4YTBrMjR6YWxsanJGakVRNHBPa0tRamFNR29UOHF6UTRJT09SZFBQOVBDVmNGSzVWeG1Jdz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875788', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Nozione di residenza da coordinare coi regimi agevolati per i trasferimenti in Italia Nozione di residenza da coordinare coi regimi agevolati per i trasferimenti in Italia', 'Documento_TitoloHtml': 'Nozione di residenza da coordinare coi regimi agevolati per i trasferimenti in Italia Nozione di residenza da coordinare coi regimi agevolati per i trasferimenti in Italia', 'Documento_Contenuto': 'Prevista anche l\'armonizzazione delle norme interne ai principi del progetto BEPS Il disegno di legge di riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, stando alle bozze circolate, pone alcuni primi interrogativi sulle relative linee di azione in tema di rapporti internazionali. Il Ddl. si propone, ad esempio, di assicurare la coerenza dell\'ordinamento interno con le raccomandazioni del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting. Anticipazioni in tal senso sono già avvenute: è recente, ad esempio, l\'introduzione nell\' art. 23 del<span class="term"> TUIR</span> delle nuove norme sulle plusvalenze su società immobiliari, avvenuta ad opera della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) in coerenza con la Action 6 del progetto BEPS. In modo analogo, hanno la loro genesi nell\'operato OCSE-G20 le modifiche alla disciplina interna della stabile organizzazione introdotte dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ad esempio al fine di prevedere - in coerenza con la Action 1 - che le installazioni fisiche ricomprese nella negative list (es. magazzini, depositi, ecc.) non sono suscettibili di configurare una stabile organizzazione in Italia solo nella misura in cui anche l\'attività complessiva svolta in Italia dai soggetti che utilizzano tali installazioni non abbia carattere preparatorio o ausiliario. Resta quindi da definire se e come la legislazione nazionale possa recepire altre indicazioni dello stesso progetto: il caso potrebbe essere quello dei dividendi, il cui regime di esenzione è vincolato nelle raccomandazioni OCSE al periodo di possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 365 giorni. La concreta implementazione di tali norme dovrebbe, ad ogni modo, risultare coerente con le modalità con cui l\'Italia implementerà la Convenzione Multilaterale: se, ad esempio, per quanto riguarda le plusvalenze su società immobiliari esisteranno situazioni in cui si estenderà il potere impositivo dell\'Italia (ad una norma interna modificata corrisponderà in futuro un Trattato bilaterale altrettanto emendato), per quanto riguarda una ipotetica modifica al regime dei dividendi il rischio è che questa venga disapplicata in toto con il ricorso ai Trattati, in virtù del fatto che l\'Italia ha esercitato riserva per la disapplicazione integrale delle norme sui dividendi in sede di Convenzione Multilaterale. Un secondo ambito di azione del Ddl. delega riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche e delle società: si prevede al riguardo una non meglio precisata revisione della disciplina della residenza come criterio personale all\'imposizione, per la quale occorrerà presumibilmente attendere i decreti delegati; la questione dovrà essere coordinata con l\'azione della Commissione europea, la quale aveva annunciato nel Tax Package del 2020 un\'azione di armonizzazione a livello continentale delle regole sulla residenza, da attuare nel biennio 2022-2023. Il Ddl. delega è invece sufficientemente preciso laddove afferma che la nozione di residenza dovrebbe essere coordinata con la disciplina dei regimi agevolativi previsti per i trasferimenti delle persone fisiche in Italia: si tratta di un punto da accogliere con favore, posti i problemi che da tempo si protraggono, ad esempio, con riferimento alla valenza di requisiti formali quali l\'iscrizione all\'AIRE. Altro punto riguarda la qualificazione delle società di persone non residenti, per la quale si prevede l\'assunzione dei criteri previsti dalla legislazione dello Stato di costituzione o di residenza per considerare tali soggetti trasparenti od opachi ai fini della fiscalità italiana; anche in questo caso la modifica porterebbe benefici significativi, viste le notevoli incertezze che si registrano. Non risultano invece previste modifiche ai criteri di territorialità dei<span class="term"> redditi</span> prodotti dai non residenti, oggi articolati in funzione del luogo di svolgimento dell\'attività (per i<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente, autonomo e d\'impresa), della localizzazione dei beni da cui si genera il reddito (per i<span class="term"> redditi</span> immobiliari e per le plusvalenze) o della residenza del soggetto che corrisponde i proventi (per i<span class="term"> redditi</span> di capitale). La questione potrebbe porsi in funzione del prospettato accorpamento dei<span class="term"> redditi</span> di capitale e dei<span class="term"> redditi</span> diversi di natura finanziaria nell\'unica categoria dei<span class="term"> redditi</span> di natura finanziaria. L\'attuale normativa prevede, tipicamente, che a fronte della detenzione di uno strumento finanziario (partecipazione, obbligazione, ecc.), il non residente paghi le imposte in Italia se chi corrisponde i frutti (dividendi o interessi) ha residenza in Italia; diversamente, se il reddito deriva da un atto di disposizione (la cessione), il non residente è assoggettato a imposizione se i beni si trovano in Italia. Andranno quindi presumibilmente operati i dovuti interventi al fine di stabilire se, a fronte della possibile unificazione delle due categorie, i criteri di territorialità rimarranno invariati o se, al contrario, vi possano essere modifiche di sostanza all\'art. 23 del<span class="term"> TUIR</span> (il tutto tenendo chiaramente in considerazione che, a livello convenzionale, le due fattispecie rimangono storicamente separate, con spazi di esenzione notevolmente più ampi per le plusvalenze rispetto ai dividendi e agli interessi).', 'Documento_Abstract': 'and Profit Shifting. Anticipazioni in tal senso sono già avvenute: è recente, ad esempio, l\'introduzione nell\' art. 23 del <strong>TUIR</strong> delle nuove norme sulle plusvalenze su società immobiliari, avvenuta ad opera della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) in coerenza con la Action 6 del progetto BEPS... se i beni si trovano in Italia. Andranno quindi presumibilmente operati i dovuti interventi al fine di stabilire se, a fronte della possibile unificazione delle due categorie, i criteri di territorialità rimarranno invariati o se, al contrario, vi possano essere modifiche di sostanza all\'art. 23 del <strong>TUIR</strong>...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Prevista anche l\'armonizzazione delle norme interne ai principi del progetto BEPS Il disegno di legge di riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, stando alle bozze circolate, pone alcuni primi interrogativi sulle relative linee di azione in tema di rapporti internazionali. Il Ddl. si propone, ad esempio, di assicurare la coerenza ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_945539_nozione_di_residenza_da_coordinare_coi_regimi_agevolati_per_i.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM0hZQTFkVE5PQS8wTFdRcmd4Y2d4aHpDd0tmajJZOW5WM0Q0RzBubVFNbUVvcXVmTUhsL0tObmxsNU9CZ255eVhDN3NBYjEzMStyYTE5Y0R4eDg3NEpSeGgwS2toa0RyMQ%3d%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875791', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Riforma dell\'IRPEF per ridurre la pressione fiscale Riforma dell\'IRPEF per ridurre la pressione fiscale', 'Documento_TitoloHtml': 'Riforma dell\'IRPEF per ridurre la pressione fiscale Riforma dell\'IRPEF per ridurre la pressione fiscale', 'Documento_Contenuto': 'Informativa Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili ad avere un\'esperienza di navigazione migliorata e funzionale al tipo di dispositivo utilizzato, secondo le finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, puoi farlo in qualsiasi momento selezionando Gestisci le preferenze. Il disegno di legge delega per la riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri di giovedì 16 marzo, stando alle bozze circolate, prevede una revisione del sistema di imposizione sui<span class="term"> redditi</span> delle persone fisiche. In particolare, l\'art. 5 contiene diverse disposizioni che mirano a una graduale riduzione dell<span class="term">\'IRPEF</span>, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l\'aliquota impositiva unica. La riduzione della pressione fiscale dovrà avvenire attraverso il riordino delle aliquote e degli scaglioni di reddito, delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d\'imposta, salvaguardandone le principali finalità, quali la salute, l\'istruzione, il miglioramento dell\'efficienza energetica e la crescita dei figli. Con particolare riferimento alle aliquote e agli scaglioni di reddito, si ricorda che l\' art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato l\'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote<span class="term"> IRPEF</span> applicabili di cui all\' art. 11 del<span class="term"> TUIR</span>, diminuendoli da cinque a quattro. Tali aliquote dovrebbero ulteriormente ridursi a tre dal 2024. Un secondo obiettivo da perseguire, come si legge nell\'art. 5 della bozza di Ddl. delega, è quello dell\' equità orizzontale, con particolare riferimento all\'applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. "no tax area") e del medesimo carico impositivo<span class="term"> IRPEF</span> tra<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente e<span class="term"> redditi</span> di pensione. Con la nuova disciplina delle detrazioni<span class="term"> IRPEF</span> per tipologie reddituali, di cui all\' art. 13 del<span class="term"> TUIR</span>, prevista dalla citata L. 234/2021, la suddetta area di esenzione fiscale è infatti pari a: - 8.173 euro, per i<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all\'imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale; - 8.500 euro, con riferimento ai<span class="term"> redditi</span> di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro. Il disegno di legge delega prevede poi l\'applicazione della c.d. " flat tax incrementale" anche ai<span class="term"> redditi</span> di lavoro dipendente, vale a dire un\'imposta sostitutiva dell<span class="term">\'IRPEF</span> e delle relative addizionali in misura agevolata che si applicherebbe su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d\'imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d\'imposta precedenti. Tale disposizione mira ad agevolare l\'incremento reddituale su base annuale, prevedendo però la possibilità di inserire dei limiti al reddito agevolabile. Si ricorda a tal proposito che una misura simile è stata introdotta dall\' art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha istituito l\'imposta sostitutiva del 15% da applicare sulla quota di reddito delle persone fisiche esercenti attività d\'impresa, arti o professioni, maturato nel 2023, in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. Un\'altra misura prevista dall\'art. 5 in esame è la volontà di includere nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, i<span class="term"> redditi</span> assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d\'imposta, con esclusione dei<span class="term"> redditi</span> di natura finanziaria. La disciplina attuale che fa riferimento al "reddito complessivo" ai fini<span class="term"> IRPEF</span>, ad esempio quella relativa alle detrazioni per familiari a carico di cui all\' art. 12 del<span class="term"> TUIR</span>, comporta che rilevino solo i<span class="term"> redditi</span> soggetti a tassazione ordinaria, con esclusione quindi dei<span class="term"> redditi</span> esenti, assoggettati a imposta sostitutiva, a ritenuta a titolo d\'imposta o a tassazione separata. In deroga a tale principio, sono attualmente previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche<span class="term"> redditi</span> esenti o soggetti a un diverso regime impositivo, tra cui quelli assoggettati: - alla cedolare secca sulle locazioni, ai sensi dell\' art. 3 comma 7 del DLgs. 23/2011; - al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, come stabilito dal relativo art. 1 comma 75; - al regime per i c.d. "contribuenti minimi", di cui all\' art. 27 del DL 98/2011, come stabilito dall\' art. 9 comma 1 del DM 2 gennaio 2008. Obiettivo della riforma è quindi quello di prevedere una nuova disciplina di carattere generale. Tra le altre novità in tema di<span class="term"> IRPEF</span> si sottolinea: - la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; - per i<span class="term"> redditi</span> da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito; - la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l\'eccedenza dal reddito complessivo; - per i<span class="term"> redditi</span> di lavoro autonomo, la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall\'esercizio di arti e professioni.', 'Documento_Abstract': 'degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote <strong>IRPEF</strong> applicabili di cui all\' art. 11 del <strong>TUIR</strong>, diminuendoli da cinque a quattro. 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Se vuoi saperne di più o negare il consenso a ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '', 'Documento_Url': 'https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_945566_riforma_dell_irpef_per_ridurre_la_pressione_fiscale.aspx', 'Documento_UrlType': 'web', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2VIWTAwbWVFR29Mc0txaXoxNVdTZGViMjU3a2pLb2M4UjNCUjR4ckp6V21HQm9EemFydXZDM1ZnbDlzK0pXR0JCdExtTUMxZ2l0bmZJRFdBZ1J1dkFqYXpDeG4vNTJmQjlXYVhnT0VWNTFLT2d4ZHROU0hlMjNQa3puQ1FWSCtTWTdsb1VSQ0dHK2x3PT0%3d', 'Fonte_Titolo': 'EutekneInfo', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Report_ID': '7840343', 'Report_TotaleDocumenti':32, 'Documento_ID': '40875792', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Si stringe (per ora) il gap sul reddito', 'Documento_TitoloHtml': 'Si stringe (per ora) il gap sul reddito', 'Documento_Contenuto': 'Introduzione dell\'assegno unico, revisione dell<span class="term">\'Irpef</span>, esonero contributivo per i dipendenti con<span class="term"> redditi</span> inferiori ai 35 mila euro, indennità una tantum contro il caro energia, rivalutazione anticipata per l\'ultimo trimestre delle pensioni inferiori ai 35 mila euro. 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Sono anni che si scrive su queste pagine che deve essere riconosciuta la neutralità fiscale anche a quei processi riorganizzativi - non realizzativi - che riguardano i professionisti. Soprattutto considerando l\'attuale momento storico in cui l\'aggregazione appare un processo quasi necessario come leva strategica di sviluppo degli<span class="term"> studi</span>. Senza contare che da tempo si riporta dell\'erroneità della tesi sostenuta dalle Entrate in relazione al passaggio da associazione professionale a Stp (o Sta). L\'Agenzia (in particolare, risposta a interpello n. 107/2018) ha sostenuto che nel caso di una trasformazione da<span class="term"> studio</span> associato in Stp si applica il comma 2 dell\'articolo 171 del<span class="term"> Tuir</span>, che disciplina la "trasformazione eterogenea" da ente non commerciale a società soggetta a<span class="term"> Ires</span>. La conclusione, tuttavia, non appare corretta: il comma 2 dell\'articolo 171 stabilisce una sorta di "finzione tributaria" per i beni impiegati nell\'attività istituzionale dell\'ente che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Questa immissione viene qualificata come conferimento. Si tratta di una finzione in quanto, evidentemente, sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario, poiché l\'ente trasformando non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o le azioni risulta il socio o associato dell\'ente). Peraltro la norma disciplina il passaggio dei beni da una sfera "privata" a una economica, ipotesi che non si realizza per la trasformazione dell\'associazione professionale in Stp, in quanto qui i beni sono già presenti in un circuito economico. Occorre però anche considerare la stretta connessione tra l\'articolo 171, comma 2 del<span class="term"> Tuir</span> e la lettera n) dell\'articolo 67 dello stesso<span class="term"> Tuir</span>, secondo la quale costituiscono<span class="term"> redditi</span> diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all\'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». In sostanza, si determina la tassazione della trasformazione solo se ricorrono le condizioni per realizzare un reddito diverso di cui all\'articolo 67<span class="term"> Tuir</span>. Ed è questo, a ben vedere, l\'elemento cruciale nel caso di trasformazione di uno<span class="term"> studio</span> professionale in Stp: le regole dell\'articolo 67<span class="term"> Tuir</span> non possono essere applicate quando i<span class="term"> redditi</span> vengono conseguiti nell\'esercizio di una professione, con la conseguenza che non può realizzarsi nemmeno la "finzione tributaria" del conferimento. In definitiva, nella trasformazione di uno<span class="term"> studio</span> professionale non si verifica alcun presupposto impositivo, perché non vi è nessuna ipotesi di realizzo o, comunque, di destinazione dei beni ad una finalità diversa. Ora il disegno di legge delega di riforma fiscale prevede in modo esplicito la neutralità del passaggio da associazione professionale a Stp (vengono citate le sole Stp, ma è evidente che ciò debba valere anche per le Sta). Il Ddl stabilisce comunque la più generale neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli<span class="term"> studi</span> professionali, aspetto molto sentito, in particolare, per il conferimento dello<span class="term"> studio</span> professionale svolto in forma individuale. Sarà molto importante stabilire, con i decreti di attuazione, oltre alla non rilevanza Iva di questi passaggi, che per evitare salti o duplicazioni d\'imposta si applicano i principi stabiliti dalla circolare n. 11/E/2017 nel transito del reddito "per cassa" a quello di competenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'il comma 2 dell\'articolo 171 del <strong>Tuir</strong>, che disciplina la "trasformazione eterogenea" da ente non commerciale a società soggetta a <strong>Ires</strong>. La conclusione, tuttavia, non appare corretta: il comma 2 dell\'articolo 171 stabilisce una sorta di "finzione tributaria" per i beni impiegati nell\'attività istituzionale... professionale in Stp, in quanto qui i beni sono già presenti in un circuito economico. Occorre però anche considerare la stretta connessione tra l\'articolo 171, comma 2 del <strong>Tuir</strong> e la lettera n) dell\'articolo 67 dello stesso <strong>Tuir</strong>, secondo la quale costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate... a seguito di trasformazione eterogenea di cui all\'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». In sostanza, si determina la tassazione della trasformazione solo se ricorrono le condizioni per realizzare un reddito diverso di cui all\'articolo 67 <strong>Tuir</strong>.... Ed è questo, a ', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Finalmente il disegno di legge delega di riforma fiscale si propone di stabilire la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Sono anni che si scrive su queste pagine che deve essere riconosciuta la neutralità fiscale anche a quei processi riorganizzativi - non realizzativi - che riguardano i ', 'Documento_Autore': 'Dario Deotto', 'Documento_Argomenti': 'Fisco e Dichiarazioni', 'Documento_Testatina': 'PROFESSIONI 24', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD1GMDFGQUQ1NjBDQUZFNjhGNkY5MEMyQjM2MjYwMkM2NUQzRjFDQzBDNzlGMzlGOTAyMjg5MEY2RUYwRUE3RDE5JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZFM0eTMvQzBqRlRjY25VVHVhYkhvOHFaeWxXYkhSSHhnMk5NSDUzQ3hvZm85RVEyS3NLREVrZz09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7840345', 'Report_TotaleDocumenti':15, 'Documento_ID': '40875794', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '12', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '[539][514442] Beni Industria 4.0, limiti ai vantaggi da prenotazioneUna società ha versato acconti nel 2021 a un fornitore, relativamente a investimenti in beni strumentali 4.0, per un ammontare superiore al 20% del costo sostenuto nel 2022.', 'Documento_TitoloHtml': '[539][514442] Beni Industria 4.0, limiti ai vantaggi da prenotazioneUna società ha versato acconti nel 2021 a un fornitore, relativamente a investimenti in beni strumentali 4.0, per un ammontare superiore al 20% del costo sostenuto nel 2022.', 'Documento_Contenuto': '[539][514442] Beni<span class="term"> Industria</span><span class="term"> 4.0</span>, limiti ai vantaggi da prenotazioneUna società ha versato acconti nel 2021 a un fornitore, relativamente a investimenti in beni strumentali<span class="term"> 4.0</span>, per un ammontare superiore al 20% del costo sostenuto nel 2022. Nel 2022, la società si è avvalsa anche di un altro fornitore, oltre al primo, per interconnettere il macchinario. L\'acconto versato nel 2021, che riguarda solo il primo fornitore, è maggiore del 20% rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2022 per entrambi i fornitori.Si chiede se anche il costo sostenuto per il secondo fornitore può rientrare nel credito d\'imposta del 50 per cento.L\'articolo 1 della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021) ha istituito un credito d\'imposta a sostegno degli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e<span class="term"> Industria</span><span class="term"> 4.0</span>. È stato, altresì, previsto un meccanismo di "prenotazione", in base al quale è possibile fruire dell\'aliquota più favorevole dell\'anno "X", qualora entro il 31 dicembre di tale anno venga corrisposto un acconto del 20% per l\'acquisto del bene agevolabile e l\'ordine sia accettato dal venditore. Il bene "prenotato" dev\'essere consegnato ordinariamente entro il 30 giugno dell\'anno "X+1".Tuttavia, per le prenotazioni effettuate nel 2021, il termine per la consegna è stato prorogato al 31 dicembre 2022 (e per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, il Dl 198/2022 ha prorogato il termine per la consegna al 30 novembre 2023). Si evidenzia che, per poter fruire del meccanismo di prenotazione, il singolo acconto dev\'essere riferito a uno specifico bene, e non a generici investimenti, e deve riguardare lo specifico ordine accettato dal fornitore. Pertanto, è da rilevare che, nel caso prospettato, l\'acconto del 20% ha riguardato il primo fornitore e, quindi, solo per quest\'ultimo si potrà beneficiare del meccanismo della prenotazione e fruire dell\'aliquota del credito d\'imposta del 50% prevista per il 2021. Con riferimento al secondo fornitore, l\'investimento effettuato per l\'interconnessione del bene sarà agevolabile con la minore aliquota prevista per gli investimenti<span class="term"> 4.0</span> effettuati nel 2022 (40 per cento, anziché 50 per cento).', 'Documento_Abstract': '[539][514442] Beni <strong>Industria</strong> <strong>4.0</strong>, limiti ai vantaggi da prenotazioneUna società ha versato acconti nel 2021 a un fornitore, relativamente a investimenti in beni strumentali 4.0, per un ammontare superiore al 20% del costo sostenuto nel 2022. [539][514442] Beni <strong>Industria</strong> <strong>4.0</strong>, limiti ai vantaggi... (di Bilancio per il 2021) ha istituito un credito d\'imposta a sostegno degli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e <strong>Industria</strong> <strong>4.0</strong>. È stato, altresì, previsto un meccanismo di "prenotazione", in base al quale è possibile fruire dell\'aliquota più favorevole dell\'anno "X", qualora entro il 31...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '[539][514442] Beni Industria 4.0, limiti ai vantaggi da prenotazioneUna società ha versato acconti nel 2021 a un fornitore, relativamente a investimenti in beni strumentali 4.0, per un ammontare superiore al 20% del costo sostenuto nel 2022. Nel 2022, la società si è avvalsa anche di un altro fornitore, oltre al primo, per interconnettere il ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': 'L\'ESPERTO RISPONDE', 'Documento_NumeroDiPagina': '12', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD04RDdEMkE1OTE2QzEwMjE1Njg2MDE1NENCRjkzNkIyRUNGNEY2QjhBQjcyMEVEMzcwNjZBNEI3RDk1RTE3NzUyJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2Z1dE9nMWVhUG9RRVFXa1ZFa3dEK29yS0Y4UjJSV2FFUjhTVy8zZzdwc2lsUXR4aSs5aFdEZEVRajNka2pXTXF6OCs4b0Z3bC9PTFZwMHhzbDFjUkNkS1pqSDlSMW5GNFlBODlxZWMrK2lvQT09', 'Fonte_Titolo': 'Il Sole 24 Ore', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7840345', 'Report_TotaleDocumenti':15, 'Documento_ID': '40875795', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '19', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': '«Occhi, orecchie e sensori nucleari Ecco i droni 2.0»', 'Documento_TitoloHtml': '«Occhi, orecchie e sensori nucleari Ecco i droni 2.0»', 'Documento_Contenuto': 'Droni hi-tech dotati di sensori innovativi, sistemi per<span class="term"> Internet</span> of<span class="term"> things</span> e big data per la sicurezza e il monitoraggio ambientale sono stati sviluppati nel laboratorio di automazione e controllo che Enea ha realizzato a Brasimone, nel bolognese, in collaborazione con Metaprojects, come risultato del progetto Exadrone, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un sito unico in Italia e tra i pochi a livello europeo, dove coesistono un reparto di alta specializzazione in cui si sviluppa nuova tecnologia e una scuola pubblica per piloti di droni. Ne abbiamo parlato con Mariano Tarantino, responsabile Divisione sicurezza e sostenibilità per il nucleare di Enea. Perché un laboratorio specializzato a 360 gradi sul mondo dei droni? «Per dare un supporto alle pubbliche amministrazioni. Il nostro gruppo, nello specifico, si occupa di varie applicazioni nel nucleare, ma abbiamo diversi partner che lavorano nell\'elettronica avanzata, così la Regione Emilia-Romagna ci ha affidato un progetto per sviluppare tecnologie applicabili su droni customizzati. Prendiamo dei droni commerciali di alto livello per creare una strumentazione di bordo, il cosiddetto payload, basata su nuove tecnologie sviluppate dalle nostre competenze, in particolare la sensoristica». In Italia ci sono aziende specializzate nella produzione di questi velivoli? «I droni li abbiamo comprati all\'estero, perché ci sono pochissimi rivenditori che vendono velivoli di alto livello; in Italia ci sono alcune aziende che provano a produrre droni, ma il nostro punto di forza è stato concentrarci sulla tecnologia a bordo, che attualmente non esiste sul mercato». Che cosa fate nel laboratorio? «Il progetto Exadrone, finanziato dall\'Emilia Romagna, prevedeva sia la realizzazione di un\'accademia di volo riconosciuta Enac per fare addestramento avanzato per il pilotaggio dei droni, sia un laboratorio di automazione e controllo in cui fare progettazione, prototipi, testing e validazione della strumentazione. Exadrone ha coperto un arco di 4 anni e si è concluso con lo sviluppo del laboratorio. Il programma intendeva offrire un service alle pubbliche amministrazioni, per esempio i vigili del fuoco, che potrebbero aver bisogno di droni per il monitoraggio di emergenze, o le città metropolitane per applicazioni di urban utility». Quindi un\'eccellenza tecnologica tutta italiana. Ce ne sono altre nel nostro Paese o in Europa? «In Italia è l\'unico che mette insieme accademia e tecnologia, mentre in Europa ci sono Paesi che stanno investendo sui droni, perché sono molto utilizzati nel monitoraggio ambientale e in caso di emergenze legate ad attacchi terroristici di tipo chimico e radioattivo. Paesi come Francia, Belgio, Germania e Grecia, Austria stanno lavorando in questa direzione». Veniamo alla vostra tecnologia. Cosa avete sviluppato? «Avendo competenze in ambito nucleare, abbiamo sviluppato un sensore nucleare per il monitoraggio di sorgenti radioattive disperse, come versamenti di sostanze nucleari abbandonate nel terreno, provenienti da fabbriche fallite o da applicazioni medicali. Per fortuna in Italia non accade spesso, ma in Brasile per esempio un incidente ha provocato molte vittime». E come funziona il vostro sensore nucleare? «Si fa volare il drone a bassa quota sulla zona sospetta per rilevare le sostanze, evitando che un operatore umano rischi personalmente per il monitoraggio di quell\'area. Il sensore, basato sulla tecnologia dei semiconduttori, con un sistema di scansione si accorge quando è attraversato da un raggio gamma emesso dalle sorgenti radioattive; a quel punto emette un segnale elettrico, e il joystick del drone, come fosse un videogioco, porta in automatico il drone nel punto dove c\'è la sostanza da rilevare». A che distanza riesce a sentirla? «Se la sorgente fosse seppellita a 10 metri sottoterra non riuscirebbe a sentirla, se invece fosse molto potente come intensità o ad un livello superficiale, il sensore riuscirebbe a sentirla. Abbiamo investito molto sul grado di sensibilità del sensore che in tempo reale trasferisce l\'informazione a livello remoto. Per esempio il drone potrebbe essere usato anche per rilevare le radiazioni del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl». Avete sviluppato anche altri sensori? «Sì, un laser per il monitoraggio ambientale, che lancia un raggio su una superficie di acqua, mare, lago, fiume e a seconda dalla radiazione riflessa è in grado di discriminare gli inquinanti, come mercurio e benzene, che si possono trovare in zone<span class="term"> industriali</span>. Tutto questo dà un risultato immediato da remoto, che noi abbiamo applicato a un progetto per lo smantellamento delle piattaforme petrolifere nel Mar Adriatico. Quando si smontano le piattaforme se l\'operazione non viene fatta in modo accurato, si possono rilasciare olii di petrolio o gas in acqua e questo deve essere monitorato in modo attento. I nostri droni sono in grado di farlo in tempo reale e senza mandare operatori sul posto per raccogliere campioni di acqua. Invece un drone e un pilota potrebbero coprire larghe superfici». Tornando all\'accademia per piloti, saranno addestrati anche per contesti di potenziale pericolo? «Sì, per i cosiddetti scenari critici che è una terminologia tecnica definita dall\'Enac. Fino ad oggi la normativa consentiva di far volare i droni a vista, il pilota doveva poter vedere il velivolo, oggi invece possiamo operare in Bvlos; l\'operatore è in una control room e opera da console senza vedere il velivolo, questo consente di monitorare viadotti, dighe, tunnel da remoto. Abbiamo ottenuto il riconoscimento di Enac, siamo la prima scuola pubblica per la formazione di piloti e stiamo implementando i corsi che vanno dall\'agricoltura di precisione alla progettazione di edifici». Paolo Travisi © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': '«Occhi, orecchie e sensori nucleari Ecco i droni 2.0» Droni hi-tech dotati di sensori innovativi, sistemi per <strong>Internet</strong> <strong>of</strong> <strong>things</strong> e big data per la sicurezza e il monitoraggio ambientale sono stati sviluppati nel laboratorio di automazione e controllo che Enea ha realizzato a Brasimone...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Droni hi-tech dotati di sensori innovativi, sistemi per Internet of things e big data per la sicurezza e il monitoraggio ambientale sono stati sviluppati nel laboratorio di automazione e controllo che Enea ha realizzato a Brasimone, nel bolognese, in collaborazione con Metaprojects, come risultato del progetto Exadrone, co-finanziato dalla Regione ', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': '', 'Documento_NumeroDiPagina': '19', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD00RUY4NTE5NUQwMDIxMjk4RkRCREQ1NDM3QTQwMDQ3MzkyRDQ5NjhGMzg4NzY0MjcwNUE5MDQ5RkMyOTgyRDI1JnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2R3Z09Ubk5tbnowUFZpM0JTNHhzTFlXRGl2QXI5WWk0MkhHY3lZaVg1bW11S2dXRWEyTGdVdHY0elpKcWlMc1lvUlJkVGkrRWdHbnBPdkVkZHFDT3M5WWVsZUtON2JEVlJCeWFFRnp1T1BKdHJwZjIzTEkxQlY%3d', 'Fonte_Titolo': 'Il Messaggero', 'Fonte_Categoria': ''}); list.push({ 'Report_Titolo': 'Industria 4.0', 'Report_ID': '7840345', 'Report_TotaleDocumenti':15, 'Documento_ID': '40875797', 'Documento_Data': '2023-03-20', 'Documento_Autore': '', 'Documento_Creator': '', 'Documento_PageNumber': '45', 'Documento_Sottotitolo': '', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Algoritmi e «Ai» per battere i soliti ignoti', 'Documento_TitoloHtml': 'Algoritmi e «Ai» per battere i soliti ignoti', 'Documento_Contenuto': 'Intervenire in tempo, prima che i soliti ignoti si mettano in azione. «Siamo grati ed orgogliosi che, per il terzo anno consecutivo, i consumatori italiani hanno premiato i nostri prodotti e servizi per l\'innovazione, la facilità di utilizzo e perché li fanno sentire sicuri e protetti - afferma Stefan Konrad, managing director Verisure Italia -. Il nostro nuovo sistema di sicurezza con Tecnologia PreSense Eletto Prodotto dell\'Anno 2023 rappresenta non solo un sistema d\'allarme d\'avanguardia, ma un vero e proprio alleato in situazioni di pericolo e di emergenza. In questo modo saremo ancora più vicini ai bisogni di sicurezza delle persone perché offriremo una tecnologia che previene il pericolo, facile da usare ed efficace e che continueremo ad innovare rapidamente per garantire alti standard di protezione». Verisure, azienda specializzata nel settore degli allarmi monitorati per case e attività commerciali, riceve così il favore di 12mila consumatori partecipanti alla più importante ricerca di mercato sull\'Innovazione, nella categoria Simple Experience per la Sicurezza dedicata ai servizi semplici da usare che migliorano la propria vita. La sua nuova generazione d\'allarme ad alta sicurezza combina l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, modelli predittivi e comunicazioni ultra-velloci in 3 barriere di protezione, collegate 24 ore su 24 alle centrali operative. La novità è che la tecnologia rileva qualsiasi situazione pericolosa ancora più velocemente, la analizza in tempo reale così da intervenire ancor più tempestivamente ed efficacemente contro il ladro. D\'altronde, la prevenzione del pericolo è ciò che chiedono i consumatori per sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni. Secondo il Censis, per l\'82% degli italiani un sistema di sicurezza deve rilevare un\'intrusione o pericolo prima che avvenga, mentre secondo un altro studio su oltre 2.500 intervistati, l\'87% dichiara che il proprio sistema di sicurezza ideale deve prevenire i furti. Un italiano su 4 inoltre non prende in considerazione l\'installazione di un sistema di allarme perché sul mercato non è presente una soluzione in grado di prevenire i pericoli. Negli ultimi 5 anni, Verisure ha investito a livello gruppo 255 milioni di euro in R&S all\'interno dei propri hub di ricerca in Spagna, coinvolgendo un team di 650 ingegneri con l\'obiettivo di innovare per offrire sempre migliore protezione a persone e attività. Barbara Millucci.', 'Documento_Abstract': 'd\'allarme ad alta sicurezza combina l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, modelli predittivi e comunicazioni ultra-velloci in 3 barriere di protezione, collegate 24 ore su 24 alle centrali operative. La novità è che la tecnologia rileva qualsiasi situazione pericolosa ancora più velocemente, la analizza in tempo...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Intervenire in tempo, prima che i soliti ignoti si mettano in azione. «Siamo grati ed orgogliosi che, per il terzo anno consecutivo, i consumatori italiani hanno premiato i nostri prodotti e servizi per l\'innovazione, la facilità di utilizzo e perché li fanno sentire sicuri e protetti - afferma Stefan Konrad, managing director Verisure Italia -. 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Tra i 20 vincitori partirà poi un contest fotografico che premierà le 11 classi cui andranno altrettanti tablet e l\'adozione a distanza di un animale domestico ospitato in un rifugio Enpa. la sperimentazione Lezioni a distanza per alunni-atleti Didattica sperimentale (e in parte a distanza) per gli studenti-atleti di alto livello così da conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi. A prevederla è un decreto del ministero dell\'Istruzione che prova a introdurre per cinque anni scolastici (dal 2023/24 al 2027/28) un sistema innovativo di formazione. Oltre all\'individuazione di un docente referente le scuole interessate alla sperimentazione dovranno predisporre un percorso formativo personalizzato per gli alunni che svolgono attività agonistica. 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Potranno beneficiarne dieci scuole di ogni ordine e grado...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'fondo scuola italia Da «Tech4all» app per la dislessia Il portafoglio di Fondo Scuola Italia, che raccoglie offerte gratuite per gli istituti scolastici, si arricchisce di due nuovi strumenti. 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È il progresso digitale più innovativo degli ultimi anni: usa il linguaggio, capendo e interagendo con l\'utente in maniera simile a un essere umano e simula la scrittura umana creando testi originali.', 'Documento_Abstract': 'Che cos\'è GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer 3), è un modello linguistico basato sull\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, il deep learning e potenziate capacità cognitive. Che cos\'è GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer 3), è un modello linguistico basato sull\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, il deep...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Che cos\'è GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer 3), è un modello linguistico basato sull\'intelligenza artificiale, il deep learning e potenziate capacità cognitive. 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Se aggiungiamo ambiente il conto sale a 24 10 Data science/analitycs Dieci i nuovi corsi: due triennali, sette nella magistrale in Data science e una magistrale in un\'altra classe di laurea 8<span class="term"> Intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> Qui il conto arriva a otto: una triennale e sette magistrali.', 'Documento_Abstract': 'e una magistrale in un\'altra classe di laurea 8 <strong>Intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong> Qui il conto arriva a otto: una triennale e sette magistrali....', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': '19 Sostenibilità Sostenibilità o sostenibile è il titolo più ricorrente tra i 195 nuovi corsi di laurea vidimati dal Cun. 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Da allora è iniziata una inesorabile e nemmeno troppo lenta discesa, che ha portato la dotazione organica a quota 27.840 a fine 2022. Ora il governo e l\'amministrazione finanziaria sono decisi a invertire la tendenza: nei mesi scorsi, più o meno in contemporanea con l\'avvio del lavoro preparatorio della nuova riforma, è scattato il piano che dovrebbe far entrare nell\'Agenzia quasi undicimila nuovi dipendenti entro il 2024, per portare così il totale a circa 37 mila: un numero che tiene conto anche dei pensionamenti destinati a maturare nel frattempo. Nell\'elenco delle professionalità da reperire ci sono funzionari con preparazione economica e giuridica, geometri e ingegneri che dovranno modernizzare il catasto, ma anche analisti e data scientist cui spetterà il compito di presidiare le nuove frontiere digitali della lotta all\'evasione. IL CALO Il dimagrimento forzato dell\'Agenzia ricalca, ma per certi versi in una versione più grave, il copione andato in scena per l\'amministrazione pubblica nel suo complesso. Tra il 2008 e il 2019 tutti gli uffici pubblici si sono dovuti adeguare al blocco del turn over, ovvero del rimpiazzo con nuove assunzioni di coloro che andavano in pensione. Una scelta dettata dalla necessità di arginare il disavanzo di bilancio del Paese, che però ha lasciato tracce profonde nella macchina dello Stato. Le limitate deroghe concesse in questo periodo hanno permesso di assumere al massimo un dipendente per ogni tre pensionandi, mentre norme specifiche intervenute nel frattempo hanno permesso ulteriori uscite anticipate. In più l\'Agenzia scontava un\'età media particolarmente elevata (intorno ai 55 anni). Così se il numero "normale" delle uscite si aggirava sulle mille l\'anno, questo dato è andato via via crescendo, aggravando l\'emorragia complessiva. Nel frattempo naturalmente l\'attività del fisco è cambiata; le tecnologie hanno guadagnato sempre più spazio e questo in una certa misura ha permesso di compensare il calo degli organici. Ma una volta automatizzate una serie di funzioni, la stessa innovazione ha bisogno dell\'elemento umano. Con i concorsi già completati nel 2022 e con quelli previsti nel primo semestre di quest\'anno scatta un primo blocco di circa 3.300 nuovi ingressi: agli oltre 2 mila nuovi funzionari per l\'attività amministrativa e tributaria e ai circa mille tra geometri e ingegneri destinati al catasto si aggiungono analisti e specialisti di dati, oltre a esperti legali e di fiscalità internazionale. La definizione del programma di assunzioni è stata completata all\'inizio di quest\'anno: la seconda fase partirà da maggio e si protrarrà nel corso del prossimo anno, sempre in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica e con Formez, coinvolgendo circa 7.550 nuove posizioni. In tutto si arriva quindi a 10.850 dipendenti che andranno a rafforzare l\'organico. Come ha ricordato recentemente lo stesso direttore dell\'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, il contributo non sarà solo quantitativo ma anche qualitativo; si tratterà insomma di un sostanziale ringiovanimento dell\'amministrazione finanziaria. Amministrazione che intende valorizzare le competenze: l\'idea è puntare sull\'approccio "per famiglie professionali" piuttosto che su quello tradizionale, gerarchizzato e burocratico. LE TECNICHE Alla nuova Agenzia toccherà in larga parte applicare la riforma che il governo si appresta a portare in Parlamento, e che dovrebbe entrare in vigore entro i due anni successivi. Tra i principi elencati nella legge delega c\'è anche quello del pieno utilizzo dei dati a disposizione del fisco, da quelli dell\'anagrafe tributaria e a quelli resi disponibili dalla fatturazione elettronica. Su questo patrimonio si baserà anche il contrasto all\'evasione fiscale, ma le tecniche di<span class="term"> intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> dovrebbero essere utilizzate anche a garanzia del contribuente: ad esempio attraverso il potenziamento dell\'analisi del rischio, che permette almeno sulla carta azioni di accertamento sempre più mirate, precedute da una forte spinta all\'adempimento collaborativo. Come in parte già avvenuto negli ultimi anni, si tratta insomma di convincere gli italiani che mettersi in regola è la scelta più conveniente. Luca Cifoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': '. Su questo patrimonio si baserà anche il contrasto all\'evasione fiscale, ma le tecniche di <strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong> dovrebbero essere utilizzate anche a garanzia del contribuente: ad esempio attraverso il potenziamento dell\'analisi del rischio, che permette almeno sulla carta azioni di accertamento sempre più mirate...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'IL PROVVEDIMENTO ROMA Poco più di dieci anni fa, quando l\'Agenzia delle Entrate incorporò l\'allora Agenzia del territorio portando al proprio interno la gestione del catasto, il personale complessivo della neonata struttura superava le 41 mila unità. 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Economia, scienze mediche e ingegneria industriale le aree più presenti nelle 195 nuove lauree accettate dal Cun', 'Documento_Occhiello': '', 'Documento_Titolo': 'Intelligenza artificiale, data science e green: boom di corsi', 'Documento_TitoloHtml': 'Intelligenza artificiale, data science e green: boom di corsi', 'Documento_Contenuto': 'Innanzitutto la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni. E poi la scienza dei dati, con o senza il calcolo. O ancora le sfide legate all<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>. Eccolo il podio dei temi più gettonati tra i 195 corsi di laurea che hanno ottenuto il via libera del Consiglio universitario nazionale (Cun) e si preparano a incassare, entro metà maggio, l\'accreditamento dell\'Agenzia di valutazione Anvur. Così da consentire agli atenei di mettere a punto (e pubblicizzare) la loro offerta formativa in vista del 2023/24. In un contesto generale che vede, da un lato, la modalità di erogazione in presenza (167) superare nettamente sia quella a distanza (6) che quella mista (22). E, dall\'altro, la flessibilità dell\'offerta formativa prevista dal governo precedente e citata anche dal Pnrr - secondo la quale ogni percorso di studio può contenere il 20% di attività caratterizzanti o di base provenienti da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli tipici di quell\'insegnamento - sfruttata solo per 13 attivazioni. Meno del 10% del totale, dunque. Le nuove proposte Se il conto finale delle novità (195) fosse confermato, il totale delle lauree offerte l\'anno prossimo dalle università italiane supererebbe ampiamente - al netto delle eventuali disattivazioni - le 5.080 dell\'anno scorso. La tendenza generale in vista del 2023/24 ricalca quella degli ultimi due-tre anni. Con le tematiche legate alla transizione ambientale e digitale a occupare la fantasia dei rettori. Prendiamo il green. Se tradotto come sostenibilità o sostenibile lo troviamo in 19 nuove proposte, negli ambiti più disparati (dalle più tradizionali ingegneria, industria ed energia fino al diritto, alle attività sportive e perfino all\'enogastronomia). Se all\'elenco aggiungiamo anche quelle che recano nel titolo la parola chiave «ambiente» le new entry "verdi" arrivano a 24. Su livelli appena inferiori si posiziona il digitale. Con due protagoniste indiscusse. La prima è l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, che compare in un corso triennale e in sette magistrali spalmate su quattro classi di laurea diverse e distribuite in vari campi: data science, scienze cognitive, medicina. La seconda invece è la scienza dei dati, che una classe di laurea ad hoc ce l\'ha dall\'anno scorso e vanta dieci citazioni tra i nuovi titoli, incluse le due in condominio con l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> e due triennali ad hoc. Una menzione, restando alle nuove classi di laurea, la merita inoltre la scienza dei materiali che annovera 13 possibili attivazioni, di cui sette nella variante triennale e sei in quella magistrale. Le aree di studio Se dalle denominazioni passiamo alle aree di studio censite dal Cun balza subito agli occhi la tenuta delle scienze economiche e statistiche, con 25 lauree in economia e dintorni. Altrettante quelle in arrivo nell\'ambito medico, con 20 attivazioni nelle professioni sanitarie (suddivise in 13 triennali e sette magistrali). Ma il primato lo conquista l\'ingegneria<span class="term"> industriale</span> e dell\'informazione, con 28 corsi in partenza. In un contesto che vede, tra le classi storiche, almeno altre tre performances degne di nota: le sei triennali in più di scienze giuridiche, le sei magistrali di psicologia, le dieci triennali di scienze economico-aziendali. Professionalizzanti Una citazione la meritano infine le lauree professionalizzanti, quelle cioè attivate insieme agli ordini professionali. Al momento, nell\'elenco vidimato dal Consiglio universitario nazionale se ne contano solo tre e tutte confinate nella nascente classe di "Interprete lingua dei segni". Ma l\'elenco finale potrebbe essere più lungo e includere due o tre corsi attinenti al trittico di classi di laurea professionalizzanti (conosciute anche come «Lp 01», «Lp 02» e «Lp 03») create nel 2020 e in attesa di un decreto che le renda al tempo stesso abilitanti. Cioè necessarie e sufficienti a esercitare la professione scelta senza dover svolgere più l\'esame di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': '<strong>Intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, data science e green: boom di corsi Innanzitutto la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni. E poi la scienza dei dati, con o senza il calcolo. O ancora le sfide legate all\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>. Eccolo il podio dei temi più gettonati tra i 195 corsi di laurea... anche quelle che recano nel titolo la parola chiave «ambiente» le new entry "verdi" arrivano a 24. Su livelli appena inferiori si posiziona il digitale. Con due protagoniste indiscusse. La prima è l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, che compare in un corso triennale e in sette magistrali spalmate su quattro classi di laurea... diverse e distribuite in vari campi: data science, scienze cognitive, medicina. La seconda invece è la scienza dei dati, che una classe di laurea ad hoc ce l\'ha dall\'anno scorso e vanta dieci citazioni tra i nuovi titoli, incluse le due in condominio con l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificia', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Innanzitutto la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni. E poi la scienza dei dati, con o senza il calcolo. 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E il 60% di quelli di minori dimensioni alzeranno i budget sopra il 5%. Priorità: aprire conti e prestiti anche online', 'Documento_Occhiello': 'BANCA DIGITALE, SI MUOVONO I PICCOLI', 'Documento_Titolo': 'INVESTIMENTI A QUOTA 6 MILIARDI', 'Documento_TitoloHtml': 'INVESTIMENTI A QUOTA 6 MILIARDI', 'Documento_Contenuto': 'Apertura di prestiti e conti correnti a distanza, intelligenza<span class="term"> artificiale</span> per prevenire le truffe, registri dei dati senza doppioni e aggiornati per offrire servizi su misura. E sempre più accordi con le fintech, le società finanziarie tecnologiche, per allargare lo spettro dei prodotti e muoversi con rapidità. Sono questi gli sbocchi dell\'investimento in innovazione delle banche italiane, che continua a crescere: dai 5,3 miliardi stimati nel 2022 ai 5,8 attesi quest\'anno. Per il 2023 gli istituti di credito che prevedono di aumentare la cifra investita in tecnologia sono il 59,1%. Il 31,8% intende mantenere la spesa costante e soltanto il 9% pensa di ridurla. La metà delle banche, poi, prevede un incremento di oltre il 5% rispetto al 2022. Sono i dati della Rilevazione sulle priorità Ict delle banche italiane 2023, aggiornata a questo mese ed elaborata da Abi Lab, il consorzio partecipato da banche, Abi e un\'ottantina di aziende tecnologiche. Basato su un campione di una ventina di banche rappresentative del settore, il rapporto è alla 18ª edizione e verrà presentato domani, 21 marzo, al Forum Abi Lab a Milano. Rispetto alle edizioni precedenti mostra almeno due novità. La prima è che a dichiarare di voler aumentare il budget in innovazione sono soprattutto gli istituti di credito di minori dimensioni. Le banche sotto i 20 miliardi di attivo che aumenteranno gli investimenti di oltre il 5% rispetto al 2022 sono il 60%, contro il 42% di quelle grandi. In totale le piccole banche che, in generale, alzeranno gli investimenti sono sette su dieci (70%), erano il 41,7% lo scorso anno. La seconda discontinuità è nella priorità di spesa. Se nel Rapporto 2022, infatti, in testa alla classifica di destinazione delle risorse c\'erano cloud computing e adeguamento delle infrastrutture, quest\'anno al primo posto c\'è con il 68% delle preferenze il digital onboarding, cioè l\'acquisizione via web dei clienti (con sottoscrizione online dei prodotti). Segue con il 64% la «gestione e mitigazione del rischio cyber». Terzo posto alle iniziative di data governance (55%) che si articolano però questa volta in data quality. Significa più attenzione alla qualità delle informazioni. «Continua la semplificazione dell\'attività da parte delle banche e questo significa anche l\'aggiornamento sistematico dei servizi a distanza - dice Silvia Attanasio, presidente di Abi Lab dal primo marzo e capo Innovazione in Abi -. Il cambiamento verso il digitale è inesorabile dopo la pandemia che ha rappresentato la grande discontinuità nel modo di pagare delle persone. C\'è una ripresa forte degli investimenti sul digitale, è uno dei pilastri in tutte le banche». È il modello della Next generation bank, che Abi Lab promuove. Il cambiamento, rispetto al passato, sta nel livello di operatività raggiunto. «Anni fa la tecnologia era considerata funzionale ad altro, oggi è un tema di per sé. È diventata essenziale per mantenere i clienti e averne di nuovi», dice Attanasio. In parallelo cresce però la necessità di uno scudo per difendere la mole dei dati che la banca online richiede. «La sicurezza è il gradino da cui partire - dice Attanasio -, è sottoposta continuamente a nuove sfide e va accompagnata da un lavoro di formazione sui clienti. Bisogna insegnare loro a gestire i soldi digitali che vanno maneggiati con la stessa cura usata per le banconote. È difficile perché è un passaggio culturale». Non a caso in testa alla classifica degli interventi per contrastare e prevenire gli attacchi c\'è la voce «Campagne di consapevolezza periodiche per i clienti» (94% del campione). Chiaro che anche la banca deve potenziare i sistemi di difesa, soprattutto ora che gli attacchi si sono fatti sofisticati. Quindi al secondo posto c\'è la voce «Identificazione più tempestiva dei tipi di frode» (72%). Altro segnale è il rafforzarsi delle collaborazioni con le fintech. Il 67% delle banche ha avviato ormai una joint venture con loro e le principali iniziative comuni sono servizi di pagamento (50%) e credito (44%). «Anche qui serve un passaggio culturale - dice Attanasio -. Si deve apprendere gli uni dagli altri: le banche come cogliere velocemente le opportunità, le fintech come la regolamentazione sia necessaria a tenere i piedi saldamente per terra». Per Intesa Sanpaolo, per esempio, che ha previsto di investire 5 miliardi in innovazione e information technology nel 2022-2025 assumendo 2 mila persone, il rapporto con le fintech è centrale. «L\'obiettivo è affiancare alle consolidate caratteristiche di fiducia, affidabilità e sicurezza della banca la dinamicità di offerta, facilità d\'uso e agilità di fintech e startup - dice Massimo Proverbio, chief It, digital & innovation officer di Intesa Sanpaolo che ha appena pubblicato la guida «Pagamenti digitali e sicurezza». In questo quadro è essenziale l\'infrastruttura, la cui modernizzazione è al quarto posto tra le priorità d\'investimento. Unicredit, per esempio, dichiara che è di ultima generazione il 70% della sua rete self service, su cui passa ormai il 60% delle transazioni annuali.', 'Documento_Abstract': 'INVESTIMENTI A QUOTA 6 MILIARDI Apertura di prestiti e conti correnti a distanza, <strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong> per prevenire le truffe, registri dei dati senza doppioni e aggiornati per offrire servizi su misura. E sempre più accordi con le fintech, le società finanziarie tecnologiche, per allargare...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'Apertura di prestiti e conti correnti a distanza, intelligenza artificiale per prevenire le truffe, registri dei dati senza doppioni e aggiornati per offrire servizi su misura. E sempre più accordi con le fintech, le società finanziarie tecnologiche, per allargare lo spettro dei prodotti e muoversi con rapidità. 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Il campanello d\'allarme lo suona Francesca Rossi, global leader di Ibm per l\'etica dell<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>. L\'Economia l\'ha intervistata nel centro di ricerca di Yorktown Heights, a New York, dove lavora, in occasione della copertina che a marzo il mensile della Association for Computing Machinery ha dedicato a un suo saggio sull\'etica dell\'Ai e delle neurotecnologie. «La combinazione dell<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> con altre tecnologie allarga la gamma di problemi etici da affrontare - spiega Rossi -. Neurotech permette di leggere e interpretare i dati ottenuti con sensori dal nostro sistema nervoso centrale e anche modificarli». Rossi fa l\'esempio di un malato di Parkinson: l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> più neurotech permette di riconoscere quando sta per arrivare un tremore e quindi stimolare parti del cervello per mitigare quel tremore. Lo stesso per un malato di epilessia: si può anticipare un attacco e stimolare il cervello per attenuarne l\'impatto. «Ma la lettura e la scrittura dei dati del nostro sistema nervoso centrale espande i rischi di queste tecnologie - continua Rossi -. A lungo termine, può invadere la privacy mentale, carpendo i nostri pensieri e intenzioni; può minare il nostro senso di identità, modificare il nostro comportamento». Non è fantascienza, sottolinea la scienziata: «In ricerca sono già stati fatti esperimenti di interpretazione dei dati dal nostro cervello, per esempio per anticipare che cosa vogliamo scrivere con la tastiera di un computer e scriverlo davvero: è una tecnologia per persone incapaci di comunicare in altri modi. Altre applicazioni servono ad aiutare chi ha perso degli arti, permettendo di comunicare alle protesi segnali che vengono dal cervello». Per ora neurotech e altre tecnologie simili sono meno pervasive delle applicazioni di<span class="term"> intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> già diffuse nella società. «Ma è importante applicare subito a queste nuove frontiere quello che abbiamo imparato con l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>», raccomanda Rossi. Quello che è successo con ChatGpt non è una sorpresa per i ricercatori come lei, che spiega: «La tecnologia Gpt (Generative Pre-trained Transformer) ha le sue radici fin negli anni Ottanta con il machine learning, che ha potuto svilupparsi negli anni 2000 con computer capaci di elaborare enormi quantità di dati. Poi è arrivato il deep learning e adesso il transformer, la tecnica alla base del chatbot ChatGpt». Con questa tecnica si possono creare sistemi capaci di imparare da soli sulla base di enormi quantità di dati non etichettati - cioè non inseriti come esempi accoppiati a soluzioni -, ma disponibili su tutto il web; e da lì generare nuovi dati, testi e immagini. «Sono sistemi capaci quindi di sostenere conversazioni con noi umani - spiega Rossi -. Ma diversamente da noi non hanno un modello del mondo, non distinguono il vero dal falso e generano anche testi non rispondenti alla realtà». La vera novità, secondo Rossi, è che un sistema come ChatGpt è stato messo a disposizione di tutti prima di sperimentarlo accuratamente. «Per chi non è esperto, è normale pensare che un chatbot con una tale capacità di interazione sia<span class="term"> intelligente</span> - osserva la scienziata -. ChatGpt ha elevato alla massima potenza la nostra tendenza ad attribuire caratteristiche umane a qualsiasi entità che ha un comportamento simile al nostro». Ma ChatGpt è solo capace di aggiungere una parola dopo l\'altra, sulla base delle 300 parole precedenti. «Una volta il testing veniva fatto durante la ricerca, ora il testing è stato fatto su milioni di utenti - sottolinea Rossi -. Chi ha lanciato ChatGpt ora ha posto dei filtri, ma la questione va risolta a monte». Il tema, insomma, è quello dei limiti. «Anche Ibm usa sistemi basati su transformer, ma per risolvere problemi specifici di una particolare azienda-cliente: i dati elaborati vengono da documenti certificati e gli utenti vengono educati a capire le capacità e i limiti del sistema», racconta la scienziata. I pericoli concreti legati a questa tecnologia sono anche altri, avverte Rossi: «Ci sono i bias. Prima, con i sistemi allenati dai programmatori, c\'era attenzione a immettere esempi/soluzioni non macchiati da pregiudizi; ora è meno possibile con i sistemi aperti, che attingono dati da tutto il web. C\'è poi la questione della explainability: è meno chiaro come i contenuti vengono generati, e gli utenti potrebbero non fidarsi di una scatola chiusa». È ovviamente possibile usare questi sistemi come supporto delle capacità umane, rassicura Rossi: «Per esempio un mese fa Ibm ha messo a punto un sistema che genera nuove molecole, non sostituisce gli scienziati, ma accelera le loro scoperte». Il pericolo forse più serio, ribadisce la scienziata, è nel campo dell\'educazione. «Le nuove generazioni vanno allenate a ragionare, anche con il supporto della tecnologia».', 'Documento_Abstract': 'cose nuove. Il rischio è perdere capacità di critica e innovazione». Il campanello d\'allarme lo suona Francesca Rossi, global leader di Ibm per l\'etica dell\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>. L\'Economia l\'ha intervistata nel centro di ricerca di Yorktown Heights, a New York, dove lavora, in occasione... della copertina che a marzo il mensile della Association for Computing Machinery ha dedicato a un suo saggio sull\'etica dell\'Ai e delle neurotecnologie. «La combinazione dell\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong> con altre tecnologie allarga la gamma di problemi etici da affrontare - spiega Rossi -. Neurotech permette... di leggere e interpretare i dati ottenuti con sensori dal nostro sistema nervoso centrale e anche modificarli». 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Il campanello d\'allarme lo suona ', 'Documento_Autore': 'MARIA TERESA COMETTO', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': 'Economia', 'Documento_NumeroDiPagina': '26', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD02RjI1RUFDQkUwMjIzREZERkI3RjMzN0M0QzU0QTU2Njc0QUEzMzY1NkE4RDA5RTExQUFCMTMzNzZFMTc3M0RDJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2ZDUFFGMlV2THRwWjFPU0ZtWUJ5SUZFZ1FDOFZqNnJUVWVWT2xGZWJndDY0QWlyVk85TllZUnl3QjJBc0xkNXlXazV4dnl4T3NKdjJLOEJPWnQxWE1hSElsc2lwOEUySlU9', 'Fonte_Titolo': 'L\'Economia del Corriere della Sera (ed. 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Nella prima viene messo un quadratino rosso solo all\'interno degli spazi completamente circondati da quadratini bianchi. Nella seconda il disegno cambia ma si procede con la stessa regola del quadratino rosso. Nella terza si chiede di completare il disegno. Dove va il quadratino rosso? L<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> supererà pure i test specifici di ammissione nelle università della Ivy League (dove, notare bene, ha potuto studiare molto materiale e può assorbire dal lavoro fatto dagli studenti), ma non riesce a risolvere questo semplice esercizio che anche un bambino-sapiens tra l\'asilo e le elementari potrebbe facilmente svelare. Sembra contro-deduttivo: non solo ChatGPT, ma anche la sua evoluzione presentata questa settimana con il nome di GPT-4 e disponibile al pubblico con un abbonamento di 20 dollari al mese, non riesce a riconoscere gli schemi di logica base. Proprio un campo dove ci aspetteremo che un computer debba essere solido per definizione. Il filosofo Luciano Floridi ha testato GPT-4 con un esercizio simile, anche se non grafico, basato sulla comprensione del linguaggio naturale. Una semplice domanda: «Maria ha 4 figli e i primi tre si chiamano A, B e C. Come si chiama il quarto?» Risposta: «Non ho sufficienti elementi per dedurre il nome». Chiunque ipotizzerebbe una D. È ancora più bizzarro considerando che il sistema di Natural Language Processing si basa, in estrema sintesi, sul calcolo delle possibilità nell\'accoppiamento delle parole. La probabilità che A, B, C, D sia una sequenza è vicina al 100%. Ci sobbarchiamo di sforzi enormi per trasformare in numeri situazioni che noi umani intuiamo con il senso comune, adattandoli al nostro stesso senso comune. Sembra una forma di autoflagellazione mentale e psicologica, anche energivora. Peraltro questo percorso di contrapposizione tra facoltà neurali e capacità computazionali è iniziata (per una volta) con una precisa scelta lessicale. Fu difatti lo stesso padre dell<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> Alan Turing, in un paper inedito del 1948, a combinare per la prima volta il concetto di<span class="term"> intelligenza</span> con le macchine. Anche se potremmo risalire a un contemporaneo di Darwin, Samuel Buttler, per trovare traccia di questa visione: nel «Libro delle macchine» Buttler descriveva le macchine come esseri capaci di svilupparsi, autoriprodursi e prendere il controllo della Terra (una chiara eco del luddismo inglese contro le fabbriche che si andavano automatizzando grazie al vapore). Curioso che nemmeno un grande intellettuale come Italo Calvino, già in un saggio del 1968 intitolato «Cibernetica e fantasmi», accettasse sostanzialmente che la scrittura, anche narrativa e dunque creativa, potesse essere affidata a un computer in quanto risultato di un calcolo combinatorio e probabilistico (in linea con gli studi del tempo come quelli di Raymond Queneau e dei costruttivisti russi). La mossa di OpenAi con l\'offerta di un abbonamento che fa presagire che in pochi anni avremo un portafoglio di servizi digitali che andranno da Netflix ai media fino al consulente di<span class="term"> intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> va accolta con curiosità ma anche con il sano scetticismo tipico della scienza abituata a sospettare. In sintesi: prendiamo un bambino che ha una mela in mano ha argomentato il linguista Noam Chomsky in un editoriale pubblicato sul «New York Times». Il bambino, spiega Chomsky, dopo aver aperto la mano e visto che la mela cade, capisce non solo con pochissima esperienza che accadrà sempre, ma anche che accadrà per qualunque oggetto al posto della mela. Generalizza. Se poi il bambino da grande sarà<span class="term"> intelligente</span> come Newton capirà anche le leggi della forza di gravità. In sostanza, conclude il linguista, l\'AI di ChatGPT & Friend non funziona come la mente umana che è molto efficiente (anche dal punto di vista energetico: 20 watt, come una lampadina) e generalizza partendo da una piccolissima quantità di dati. L\'Ai ha bisogno di miliardi di informazioni e dunque consuma tanta, troppa energia. Energia, risorse minerarie, risorse umane, disperse a un ritmo forsennato nella gara per accaparrarsi il dominio di questa nuova era della rivoluzione digitale, di fatto una nuova corsa all\'oro. In effetti i tempi sono incredibili: ChatGPT4 è disponibile dal 14 marzo, più smart («legge» anche le immagini insieme al testo) ma con gli stessi limiti di accesso a<span class="term"> internet</span>, solo fino al 2021. Allo stesso tempo Bing, interfacciando direttamente ChatGPT al web, sfida il monopolio di Google permettendo ricerche basate sulla conversazione naturale. Si tratta di una esperienza del tutto diversa. Non più liste di siti web tra cui sceglierne uno o due: le risposte sono frasi compiute che ci spingono a esprimere le nostre domande in un modo meno rozzo e frammentario di quello a cui ci ha abituato il gigante di Mountain View. Un passo verso l\' abbandono della tastiera tornando all\' uso, così gradevolmente umano, della parola. Ma poi ci sono tutti gli altri: DectopusAI che permette di creare presentazioni powerpoint fornendo solo il tema, il numero di pagine e il formato; Simplified per produrre materiali per siti dedicati al marketing; Publer per la creazione di social media; Ocoya che permette di creare con facilità post e scheduling; Krisp che rende le rumorose sessioni online cristalline come in una sala di concerto; Spirit Me, in grado di creare un avatar di noi stessi capace di illustrare il contenuto di siti web; Runway, potente manipolatore di immagini e video; Sheet+ che facilita l\'inserimento di dati nei fogli di calcolo; Rationale, per semplificare i processi decisionali; Beatoven, per comporre musica secondo lo stile che si preferisce; Eesel, Midjourney, Lexica, PlaygroundAI, CleanvoiceAI, Murf, ElevenLabs, Flair, Mixo, Durable, Codeium tutti programmi basati sull\'AI «debole», in grado di apprendere e fare cose noiose che noi umani ripetiamo una infinità di volte e che, sperabilmente, ci permetterà di farne di più creative ed interessanti. 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E questo vale non solo per il medico, ma anche per la diagnostica che, grazie all\'aiuto di computer e lettori può, agevolare l\'individuazione delle malattie e delle cure necessarie. Purché si disponga di storie sanitarie sufficientemente dettagliate dei pazienti. E soprattutto accessibili agli specialisti di turno. L\'ostacolo può essere un altro: l\'accessibilità a quei dati. Il decentramento ha fatto sì che in Italia ogni Regione abbia competenza sulla sanità. E la situazione è a macchia di leopardo: abbiamo esempi di eccellenza, come la provincia di Trento, Milano e la Lombardia o l\'Emilia-Romagna. Lì il concetto di avere la vita sanitaria sotto controllo è noto e applicato, in altre zone del Paese no. È per questo che Italia ed Europa si sono mosse per superare il divario esistente a cominciare dal Pnrr che ha stanziato circa 15 miliardi sulla sanità di cui un miliardo totalmente dedicato al fascicolo sanitario elettronico. Rendere interoperabili i vari sistemi significa fare un esame nel Lazio e, una volta depositato, ritrovarselo nel proprio fascicolo elettronico ovunque si debba consultare un medico in Italia. Tutto questo porterebbe anche a un risparmio perché determinati esami non dovrebbero essere ripetuti in caso di necessità. Si pensi ancora all\'utilità del fascicolo in caso di incidenti e trasporti in ambulanza. Quella dell\'interoperabilità non è una strada semplice. Negli Stati che hanno fatto la scelta costituzionale di decentralizzare la sanità pubblica - l\'Italia ma anche la Germania - sarà più complicato. Non si sta dicendo che il Veneto debba fare le stesse scelte della Toscana o della Puglia, ma si può fare sì che le macchine si parlino e quindi possano decrittare un fascicolo sanitario elettronico a prescindere dalla regione di residenza. In questo l\'Europa ha dato una mano. Già dal febbraio del 2019 ha indicato gli standard, con una raccomandazione che specificava pezzo per pezzo come va conservato un referto medico. La pandemia poi, purtroppo, ci ha fatto capire quanto avere la ricetta del medico di famiglia come codice QR sul telefonino fosse importante. O addirittura l\'intero fascicolo elettronico. La nuova proposta di regolamento europeo sulla spazio comune di dati renderà alcuni standard obbligatori in tutta la Ue. Questo significa che la nostra cartella e le ricette elettroniche saranno leggibili in tutta Europa con evidenti vantaggi per i cittadini e gli operatori sanitari. Ma c\'è molto di più, il dossier sanitario personale interoperabile sarà la base della medicina personalizzata. È sui dati che si fonda la genomica. E quando entriamo nella genomica e sui dati a livello molecolare, entriamo nel futuro. Si potranno creare profili personalizzati. Oggi il sistema standard della medicina è basato su protocolli di tanti pazienti che guariscono statisticamente, su interventi di tipo standard, sperando che per un caso specifico funzioni. Cosa che porta a volte a prendere più farmaci di quelli che sono necessari e magari senza esito positivo. E per di più con una spesa non necessaria. È chiaro che siamo alle soglie di una nuova classe dell\'operatore sanitario che dovrà e deve avere competenze digitali. Non significa che il medico del futuro dovrà avere un PhD in ingegneria informatica, ma che si deve avvicinare all\'uso della tecnologia in maniera consapevole. Da segnalare che il Politecnico di Milano e Humanitas hanno lanciato la Medtech School che offre un corso di laurea combinato in medicina ed ingegneria, una cosa inconcepibile qualche anno fa. La maggior parte degli operatori sanitari oggi - un po\' perché non ha avuto la formazione, un po\' perché mancano i mezzi - è lontana da un approccio razionale alla tecnologia. Il medico deve essere pronto ad usarla e i dati non per sostituire ma per facilitare la propria diagnosi. Il dottor House del nuovo millennio deve usare l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> per sfruttare la sua capacità di mettere in relazione dati e fare collegamenti che talvolta non sono evidenti. È chiaro che la macchina da sola non basta, poiché creatività, empatia ed esperienza del medico sono indispensabili. Ma insieme possono diventare insuperabili. Ma oltre al fascicolo elettronico e alla cultura digitale degli operatori, serve un terzo elemento che sono le agenzie regolatorie. Oggi attraverso i supercomputer si riescono a trovare rimedi e componenti attivi contro tante malattie come fatto per il Covid. Ma quella del Covid è stata una situazione eccezionale. La sperimentazione su modelli matematici/ in silicio, via computer, non viene ancora sufficientemente considerata. 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Ma se i dati sintetici non vengono sufficientemente considerati e si deve passare sempre e solo per prove cliniche, dall\'innovazione al paziente il percorso continuerà ad essere molto lungo. Avremo, per esempio, nei prossimi anni una grandissima resistenza agli antibiotici. Come potremo arrivare a migliori e più mirati medicinali senza usare le piattaforme informatiche? Non dovremmo negarci la possibilità di accorciare i tempi, cosa fondamentale come abbiamo capito con la lotta alla pandemia. L\'uomo e la macchina: la strada per la medicina personalizzata. Dovremo avere per questo un regolatore, un\'autorità per i farmaci in grado di integrare digitale e vita normale. Il tema è sempre emergenza versus ordinarietà. Ci abituiamo a gestire l\'ordinario ma quando arriva l\'emergenza non la sappiamo gestire. Se usi un simulatore di volo che non ha mai un\'avaria, non puoi aspettarti che quando l\'anomalia si verificherà sarà in grado di portarti in salvo. Ecco il paradigma dell\'introduzione dell<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> nella medicina: ti permette di risolvere il 10% di casi che tu non riesci ad inquadrare. Quando arrivi all\'ospedale questo fa la differenza perché il 90% sono inquadrati, e segui la terapia standard, ma gli altri 10%? È quello il range che costa di più sia in vite umane che per la società. I recenti studi dicono che la precisione nell\'interpretazione di una mammografia aumenta quando un clinico utilizza l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>. Il digitale ti aiuta, ti dà una mano, non ti sostituisce, non spinge a fare a meno delle persone. Certo, si deve imparare a usare le macchine. Ma la medicina nella storia dell\'uomo è sempre stata quella che ha abbracciato per prima il progresso tecnologico, dalla radiografia all\'ecografia, ai sistemi 3D. 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Il 27 febbraio Targa Telematics, leader italiano e tra i principali player europei nel settore dell<span class="term">\'Internet</span> of<span class="term"> Things</span> e nei servizi digitali legati alla mobilità connessa, ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l\'acquisizione del 100% di Viasat Group, società italiana impegnata nella fornitura di servizi e soluzioni infotelematiche satellitari e IoT per la sicurezza e la protezione di persone, mezzi e merci. 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Si chiude così un primo cerchio, dopo gli inizi nel 2000 a Treviso con l\'incontro tra Adriano Scardellato (oggi presidente) e Nicola De Mattia e la nascita di UbiEst: un laboratorio di innovazione del gruppo Elda Ingegneria, che intendeva creare un sistema cartografico digitale web based. In sostanza, un antesignano di Google Maps. Comprendendo le potenzialità del mezzo, il sistema cartografico digitale viene poi usato come base per la gestione delle flotte e potenziato. Nel 2006 infatti UbiEst acquisisce da Fiat la Targa Infomobility, business unit che erogava i primi servizi telematici per i clienti della casa automobilistica, e inizia a puntare sull<span class="term">\'Internet</span> delle cose applicato all\'automotive. Nel 2015 l\'azienda cambia nome in Targa Telematics e comincia la scalata nel settore. «Dal 2014 al 2019 siamo stati la tech company italiana con gli incrementi maggiori - dice De Mattia -. Abbiamo avuto un tasso annuo di crescita del 48% e un aumento del fatturato a doppia cifra ogni anno, arrivando a 56 milioni nel 2022. Siamo diventati leader in diversi settori in Italia e negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato l\'espansione all\'estero». L\'obiettivo a lungo termine è il Nord America: «Un grande mercato - dice il ceo - con forte propensione all\'investimento in innovazione e tecnologia. Se riusciamo a entrare, potremo diventare il principale operatore mondiale nei servizi telematici e digitali legati alla mobilità». Per raggiungere questi obiettivi, gli investimenti in capitale umano e tecnologia sono stati i motori principali. Se da un lato Targa Telematics può contare su 160 addetti, tra dipendenti e collaboratori, e un hub di ricerca e sviluppo a Treviso con 50 persone tra ingegneri, sviluppatori e data scientist, dall\'altro ha adottato nel tempo le principali tecnologie per la gestione dei dati: oltre all<span class="term">\'Internet</span> delle cose anche cloud computing, machine learning, intelligenza<span class="term"> artificiale</span>, open data platform, blockchain. Con i massimi livelli di cybersecurity. «Grazie a questi sistemi, che immagazzinano e processano i dati sviluppando modelli - dice De Mattia -, siamo in grado di consigliare come migliorare la gestione dei mezzi nei settori in cui operiamo, dal noleggio alla smart mobility, dall\'efficienza delle flotte al ramo assicurativo. Per esempio, facciamo un lavoro predittivo sui furti: aggregando i dati relativi alla vettura, al chilometraggio, alla posizione, all\'orario di movimento e al comportamento del conducente, possiamo stabilire qual è il rischio per un\'azienda di subire il furto dell\'auto. Questo ci ha portato ad alti tassi di recupero delle vetture rubate alti. È un lavoro possibile grazie alle nostre squadre di data scientist». L\'automotive rimane il settore di punta, ma Targa Telematics si concentra anche sui software per le utility, i mezzi di cantiere e aeroportuali. Su queste tecnologie l\'Italia può vantare una leadership globale e perciò, ritiene De Mattia, dovrebbe puntarvi di più, a livello di sistema, per consolidare la posizione del Paese. «Abbiamo un potenziale tecnologico straordinario e alcune delle università a indirizzo scientifico migliori al mondo, ma non siamo ancora in grado di fare sistema - dice il ceo -. Come Paese siamo diventati leader nel settore perché abbiamo dato una risposta virtuosa a due problemi: i furti d\'auto e le frodi assicurative. Noi vogliamo ingrandirci in questa<span class="term"> industria</span> e l\'accordo siglato con Viasat Group va in questa direzione. Ma il mercato domestico dovrebbe crescere, gli imprenditori dovrebbero investire di più».', 'Documento_Abstract': 'Mobilità connessatarga telematicsallarga i confini L\'operazione è di quelle che possono cambiare gerarchie e proporzioni all\'interno di un settore. Il 27 febbraio Targa Telematics, leader italiano e tra i principali player europei nel settore dell\'<strong>Internet</strong> <strong>of</strong> <strong>Things</strong> e nei servizi digitali legati... tra ingegneri, sviluppatori e data scientist, dall\'altro ha adottato nel tempo le principali tecnologie per la gestione dei dati: oltre all\'Internet delle cose anche cloud computing, machine learning, <strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, open data platform, blockchain. Con i massimi livelli di cybersecurity. «Grazie...', 'Documento_isValidSnippet': 'True', 'Documento_Sommario': 'L\'operazione è di quelle che possono cambiare gerarchie e proporzioni all\'interno di un settore. Il 27 febbraio Targa Telematics, leader italiano e tra i principali player europei nel settore dell\'Internet of Things e nei servizi digitali legati alla mobilità connessa, ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l\'acquisizione del 100% ', 'Documento_Autore': 'di andrea bonafede', 'Documento_Argomenti': 'Industria 4.0', 'Documento_Testatina': 'Economia', 'Documento_NumeroDiPagina': '36', 'Documento_Url': 'https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jaGFzaD0zM0MxOUI4NEI2MDQwNTNDQjg4QTRCNEMwQ0FEODFGNDM4Mjc4MzBGMTRFQTM0ODlCMzc0N0UxNjBBNUQ4NjZFJnR5cGU9UERG', 'Documento_UrlType': 'pdf', 'Documento_AltreFonti': '', 'Documento_OpenAbstract': true, 'Documento_Selected': false, 'Documento_Flip': 'https://servizi.volopress.it/Proxy/default.aspx?token=UzRpMENqeWZjVDAvUlFTWkM5ZFcvaWlMekJydFRuTGErWW1pNFRJZHBsYnl6VVFCWEY2eHUwWWxDQWlSdEdPQlZuYW56dEJBdDR3OTJ4ZFVjTXhUUDdHSk5OdXFpdU1BNEpJNVdNUDc3U2ZDUFFGMlV2THRwWjFPU0ZtWUJ5SUZFZ1FDOFZqNnJUVm9FaVNRSytiYkt4NFdFZTZOWkJNNUM1a1ppTlVmSXozRnp4VTVwVFRUcUxLT0dFdDlBYm1DSElsc2lwOEUySlU9', 'Fonte_Titolo': 'L\'Economia del Corriere della Sera (ed. 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Un\'era in cui le macchine possono imitare ogni manierismo della nostra voce e tradurla in tempo reale in tutte le lingue conosciute. Un\'era in cui, grazie alla ricerca sviluppata da un team di scienziati giapponesi dell\'università di Osaka, quegli stessi algoritmi adesso potranno essere utilizzati anche per leggerci nel pensiero. PROGRESSI La task force guidata dal ricercatore Yu Takagi lavora al progetto da più di dieci anni ma la svolta è arrivata proprio grazie ai recenti progressi nell\'IA generativa. Utilizzando Stable Diffusion, un software incluso nella versione 2.0 di DALL-E, il team di Takagi è riuscito a ricreare immagini "mentali" partendo da alcune scansioni cerebrali. I risultati sono sorprendenti: di 10mila foto mostrate ai soggetti che si sono prestati all\'esperimento, il software è riuscito a ricostruirne più di mille. Funziona così: dopo aver visualizzato alcune foto, i partecipanti vengono sottoposti a una serie di risonanze magnetiche. Le scansioni così ottenute vengono poi date in pasto all\'algoritmo, che lavora per tradurle nuovamente nelle immagini pensate originariamente dal soggetto. All\'inizio l\'IA "veggente" mostra su schermo solo un segnale statico, che si arricchisce man mano di dettagli fino a trasformarsi in un orsacchiotto, una cascina nel bosco, un aereo al decollo. Più che leggere, il software in realtà "ipotizza" cosa stia accadendo nella nostra mente, associando gli input presenti nelle risonanze al database su cui è stato addestrato. Ma lo fa con una precisione dichiarata dell\'80%. E il risultato finale, almeno a giudicare dalle immagini pubblicate, è incredibilmente simile all\'originale. Certo parliamo di un progetto ancora allo stadio embrionale. Intanto perché il modello è stato testato solo su quattro persone, ed è subito emerso come il software funzioni meglio su alcuni individui piuttosto che su altri. Oltretutto, per calibrare il software sono necessarie lunghe sessioni di scansione e l\'uso di enormi macchinari per la risonanza magnetica. EVOLUZIONE Un approccio non proprio tascabile né adatto ad un uso quotidiano, insomma. Ma che rappresenta comunque un enorme passo avanti rispetto a quanto visto finora. Netta l\'evoluzione rispetto a quel Neuralink promesso da Musk, che per funzionare richiede una procedura chirurgica estremamente invasiva. E un passo avanti anche rispetto a quel Synchron Switch che consente di pilotare uno smartphone con la mente, ma che richiede l\'introduzione di alcuni sensori sottopelle. Combinando l\'IA generativa con le scansioni cerebrali, la variabile chirurgica diventa così un problema del passato. E si può già pensare alle prime applicazioni pratiche. La bussola della ricerca rimane salda verso l\'obiettivo dichiarato di restituire voce a chi l\'ha persa. Vengono subito in mente i casi più drammatici dei pazienti "locked-in", quelli rimasti cioè senza la possibilità di comunicare con il mondo esterno. Ma il team di Osaka si è spinto più in là della semplice applicazione medico-diagnostica. In un futuro non troppo lontano, spiegano i ricercatori, una versione più evoluta dello stesso modello potrebbe consentirci di creare immagini, scrivere libri o programmare usando semplicemente il pensiero. LA SFIDA Ma se davvero si riuscirà a miniaturizzare il processo quel tanto che basta a renderlo praticabile lato consumer, ci troveremo di fronte a una rivoluzione tale da far sembrare il braccialetto neurale di Meta (che è già in grado di tradurre i nostri impulsi cerebrali in comandi motori) vecchio di due generazioni ancor prima del lancio. D\'altronde il successo straordinario di Chat GPT parla chiaro: l\'IA generativa al pubblico piace, in tutte le sue declinazioni. Google sta per portarla nella ricerca sul web, Microsoft nelle nostre case. La domanda è: siamo pronti? L\'Ai Act, la prima legge europea sull<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, è ferma a Bruxelles da due anni. E non è detto che eventuali paletti su IA generativa e lettura biometrica entrino nel testo finale. Ma sono paletti imprescindibili in previsione di un futuro in cui questi device verranno progettati da aziende terze, che con la regolamentazione vivono da sempre un rapporto complicato. E che dalla lettura della nostra mente avrebbero tutto da guadagnarci. Raffaele D\'Ettorre © RIPRODUZIONE RISERVATA.', 'Documento_Abstract': 'sull\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, è ferma a Bruxelles da due anni. E non è detto che eventuali paletti su IA generativa e lettura biometrica entrino nel testo finale. 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In generale la grande maggioranza delle banche, circa il 90%, è in crescita più che costante per gli investimenti in information e communication technology. La spesa complessiva pianificata per il 2023 è salita a 5,8 miliardi dal 5,3 previsti per il 2022. E anche per l\'anno prossimo prevediamo budget in aumento». Finalmente i piccoli crescono, quindi? «I cicli sono sempre un po\' sfasati, grandi e piccoli hanno logiche diverse. Le piccole banche si appoggiano a centri di servizio che gestiscono la tecnologia. È indubbio che la digitalizzazione impegna tutti». Che anno sarà il 2023 per le banche italiane, sul piano dell\'innovazione? «Un anno di maturazione. C\'è un insieme di tecnologie che possono diventare operative in pieno: l<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, il cloud, le blockchain. Si passa dall\'approccio sperimentale a quello<span class="term"> industriale</span>. Nello stesso tempo l\'evoluzione dei sistemi di core banking, a supporto di servizi come il conto corrente e i pagamenti, deve essere sempre più veloce per gestire al meglio i dati dei clienti. Tutto il settore sta aumentando gli investimenti per una banca sempre più digitale». Il digital onboarding, l\'imbarco del cliente sul digitale anche per aprire prestiti e conti correnti. Funziona? «Sì, il cliente ha interesse ad attivare i servizi online. Ma questo comporta una forte attenzione al rischio cyber. Non a caso è la seconda priorità delle banche nel 2023». Le truffe online stanno aumentando e diventano sempre più sofisticate, come si possono arginare? «Gli attacchi aumentano, è vero, ma ci si difende sempre di più. L\'obiettivo delle banche è mantenere il rischio basso e proprio grazie agli investimenti in tecnologia questo pericolo si riesce a mitigare. Il punto principale è migliorare i controlli, sugli strumenti del cliente online, perché il cliente capisca che c\'è una frode informatica in corso. La prima necessità è dunque far passare il messaggio al risparmiatore e tutte le banche hanno avviato azioni per insegnare al cliente a non cadere nelle trappole». La seconda mossa? «Migliorare l\'identificazione tempestiva della frode. E qui la banca, con gli strumenti di<span class="term"> intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span>, riesce a lanciare un\'allerta preventiva in caso d\'anomalie. Ci si domanda prima se la situazione è normale. Si sta investendo di più sui sistemi antifrode, identificazione predittiva, riconoscimento biometrico. Le applicazioni dell<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> più diffuse in banca riguardano la sicurezza e sono presenti nel 79% delle banche del campione Abi Lab». Succedeva anche anni fa... «La differenza è che ora ci sono sistemi attivi, non più solo sperimentali. Il 58% del 79% delle banche attive sull<span class="term">\'intelligenza</span><span class="term"> artificiale</span> ha già i sistemi funzionanti. Più di una su due». Il pericolo hacker dalla Russia c\'è ancora? «È un fenomeno meno spiccato, in ogni caso le banche si stanno sempre più attrezzando con le analisi sulle minacce informatiche. E questo tipo di attacchi dell\'ultimo anno sono stati essenzialmente dimostrativi. In sostanza si simula un accesso contemporaneo di molte persone al sistema, così da bloccarlo. Ma le banche hanno risposto efficacemente». Serviranno competenze diverse per affrontare questa evoluzione tecnologica. Le banche assumeranno, quindi? «C\'è l\'apertura a nuove risorse nelle assunzioni, una forte domanda di esperti sul cloud per esempio, data scientist. C\'è la caccia ai talenti, ma non è un mercato facile e la concorrenza è alta».', 'Documento_Abstract': 'la tecnologia. È indubbio che la digitalizzazione impegna tutti». Che anno sarà il 2023 per le banche italiane, sul piano dell\'innovazione? «Un anno di maturazione. C\'è un insieme di tecnologie che possono diventare operative in pieno: l\'<strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, il cloud, le blockchain. Si passa dall\'approccio...? «Migliorare l\'identificazione tempestiva della frode. E qui la banca, con gli strumenti di <strong>intelligenza</strong> <strong>artificiale</strong>, riesce a lanciare un\'allerta preventiva in caso d\'anomalie. Ci si domanda prima se la situazione è normale. Si sta investendo di più sui sistemi antifrode, identificazione predittiva..., riconoscimento biometrico. 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Si chiamerà MI.CA.HO, Misericordia Cancer Hospital, integrerà su una superficie complessiva di 67mila mq tutti i servizi dedicati alla diagnostica e alla cura d\'avanguardia in campo oncologico e sarà sviluppato da un team multidiciplinare, guidato da Massimo Roj, che con Progetto CMR da anni lavora su una nuova cultura architettonica, capace di mettere al centro l\'uomo e i suoi bisogni. Il progetto preliminare del nosocomio, commissionato dal dottor Bernardo Ilgrande, amministratore unico di OHPA (Operative Holding Procurement & Asset) sarà presentato venerdì prossimo al Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. I dettagli sono svelati in anteprima da Il Sole 24 Ore. «L\'umanizzazione degli spazi della diagnostica, della cura e della degenza - spiega Massimo Roj, fondatore e ceo di Progetto CMR - è il leit motive del nuovo complesso, di cui siamo molto orgogliosi». 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Quale sul rapporto tra le strutture sanitarie e i fornitori, tra il sistema privato e quello pubblico? Si parlerà di questo giovedì 23 marzo a Roma alla Spazio Ara Pacis, dalle 10 alle 12.30, al convegno «The Health Tech (R)Evolution», organizzato da Medtronic in partnership con L\'Economia del Corriere della Sera. L\'obiettivo è «mantenere la promessa di una salute più sostenibile e inclusiva», dice lo slogan di presentazione dell\'evento, e misurare in concreto l\'innovazione nella sanità, sia negli esiti con il paziente sia nei costi e dunque nel valore. L\'incontrò sarà aperto da Michele Perrino, vice president Western Europe per i clienti d\'impresa strategici e i servizi di Medtronic, la multinazionale biomedicale Usa che inventò il pace maker e ha circa 2 mila 400 dipendenti in Italia. Seguiranno tre tavole rotonde. La prima sulle esperienze della comunità e il rapporto pubblico-privato con Giuseppina Bisceglia (Consip), Luca Merlino (Centro cardiologico Monzino) e Monica Piovi (Consiglio regionale della Toscana). La seconda sugli «abilitatori del valore per la salute» e il tema del paziente<span class="term"> digitale</span> con Elena Bottinelli (Gruppo San Donato) e Annalisa Mandorino (Cittadinanzattiva). La terza sulle novità del futuro con Giuseppe Catalano (Università Sapienza), Francesco Di Meco (Neurologico Besta) e Michele Muccini (Cnrr).', 'Documento_Abstract': 'il pace maker e ha circa 2 mila 400 dipendenti in Italia. Seguiranno tre tavole rotonde. La prima sulle esperienze della comunità e il rapporto pubblico-privato con Giuseppina Bisceglia (<strong>Consip</strong>), Luca Merlino (Centro cardiologico Monzino) e Monica Piovi (Consiglio regionale della Toscana). 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