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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2023
84.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO 1

5-00609 Matera: Iniziative normative per garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione tra le società tra professionisti (STP).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver evidenziato che i primi interventi di questo Governo sono stati apprezzati e condivisi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, richiamano le problematiche di natura fiscale concernenti le operazioni di trasformazione degli studi professionali in società tra professionisti (STP).
  In particolare, gli Onorevoli interroganti sottolineano come sia nelle intenzioni di questo Governo valorizzare il principio di neutralità fiscale di dette aggregazioni con l'obiettivo di sospendere il prelievo fiscale per tutte le operazioni straordinarie degli studi stessi e, in particolare, per chi evolve verso forme societarie.
  In questo contesto gli Onorevoli segnalano come il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ritenga necessario definire meglio la disciplina di riferimento in modo che sia chiara, ad esempio, la «non imponibilità del valore dei beni, crediti, clientela o elementi immateriali, comunque riconducibili all'attività professionale».
  Pertanto, gli Interroganti auspicano un'iniziativa normativa volta a stabilire che la neutralità fiscale delle operazioni progressive di trasformazione tra le Stp sia realizzata attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica, applicabile pertanto anche alle operazioni in corso.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Deve evidenziarsi che, in assenza di un'espressa previsione normativa che disponga, in termini generali, l'applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di riorganizzazione di uno studio/associazione professionale in una società tra professionisti, nell'attuale quadro normativo, il riconoscimento di tale regime si porrebbe in discontinuità rispetto alla regola generale secondo la quale tali operazioni, ove determinino il passaggio da un'attività riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo a un'altra ascrivibile alla categoria dei redditi di impresa, devono considerarsi fiscalmente realizzative.
  Depongono in tal senso:

   le previsioni fiscali in materia di trasformazioni eterogenee – vale a dire, le trasformazioni che comportano l'«ingresso» di beni/asset, provenienti da altre categorie reddituali, nel regime del reddito d'impresa (confronta l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR) – che implicano il «realizzo» dei suddetti beni/asset in base al valore normale, e ciò al fine di garantire che gli eventuali plus/minusvalori maturati in un regime possano essere tassati/dedotti in base alle regole proprie di quel regime;

   le disposizioni in materia di reddito di lavoro autonomo che, in caso di fuoriuscita dei beni da tale regime, prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile delle plus/minusvalenze realizzate in ipotesi di vendita/risarcimento a seguito di perdita/destinazione al consumo personale o familiare dei beni strumentali e dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela (confronta l'articolo 54, rispettivamente, commi 1-bis e 1-quater, del TUIR).

  In coerenza con il richiamato quadro normativo, negli indirizzi di prassi espressi dall'Agenzia delle entrate è stato chiarito, in più occasioni, che il «passaggio» da un'associazione/studio professionale ad una Pag. 17società tra professionisti è configurabile alla stregua di un conferimento di beni al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 54 del TUIR.
  Si sottolinea che, invece, il passaggio da una forma societaria commerciale ad un'altra già fruisce, già in base alla normativa vigente, del regime di neutralità fiscale riservato alle trasformazioni cosiddette omogenee, ai sensi dell'articolo 170 del TUIR.
  Tanto premesso in ordine al vigente quadro normativo si rappresenta che, nel disegno di legge delega di riforma fiscale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone, con particolare riferimento ai per i redditi di lavoro autonomo, è stata testualmente prevista «la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti».
  La neutralità fiscale delle operazioni in argomento, pertanto, troverà sbocco attraverso le disposizioni attuative della cennata legge delega di riforma fiscale.

Pag. 18

ALLEGATO 2

5-00608 Centemero: Chiarimenti sulle attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Centemero e altri si rappresenta che l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141(1) – decreto legislativo di recepimento della cosiddetta Consumer Credit Directive – CCD – specifica che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento da parte di intermediari vigilati, tra cui le società di gestione del risparmio.
  Sebbene tale norma sia risalente nel tempo (la sua formulazione è rimasta immutata dalla sua introduzione nel 2010), la ratio di tale esonero è da ricercare nella circostanza che gli intermediari richiamati dalla norma sono già assoggettati a regolamentazione settoriale e vigilati per lo svolgimento delle loro attività; in ogni caso, la disposizione deve essere interpretata alla luce delle specifiche riserve di legge che regolano le attività di ciascun intermediario.
  Le società di gestione del risparmio possono svolgere esclusivamente le attività previste dall'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come specificate nelle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come da ultimo modificato dal Provvedimento del 16 novembre 2022, Titolo II, Capitolo 3; tra queste non è richiamata espressamente la concessione di finanziamenti, mentre vi rientrano le attività connesse e strumentali, nonché le altre attività esercitabili dalle SGR in forza dell'articolo 33, comma 2, lettere c) e d), del TUF.
  In attuazione di detto articolo, il citato Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio specifica le attività che possono essere svolte. Le disposizioni prevedono, tra l'altro, che le SGR possono:

   esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR. Si specifica inoltre che non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad esempio concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati) (paragrafo 4);

   svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta (paragrafo 5);

   svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR (paragrafo 7).

  Alla luce di quanto precede, tenuto conto che l'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamentoPag. 19 sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento non è tra quelle espressamente previste dall'articolo 33 del TUF, questa potrebbe essere svolta dalle SGR solo qualora possa essere ricondotta alle attività connesse/strumentali/funzionali all'attività tipica svolta in conformità delle vigenti disposizioni.

  (1) Rubricato: «Attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi».

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ALLEGATO 3

5-00610 Fenu: Valutazioni dell'ISTAT in merito alla possibile riclassificazione dei crediti fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Fenu e altri si rappresenta, preliminarmente, che il Governo non è tra i destinatari della lettera del 24 febbraio inviata da ISTAT a EUROSTAT e non è, quindi, a conoscenza del suo contenuto.
  Ciò posto, si evidenzia che, come noto, l'8 giugno 2021 EUROSTAT si era pronunciata in merito al trattamento contabile del cosiddetto Superbonus, assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come «non pagabile», in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità.
  Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussione nell'ambito dei gruppi di lavoro e dei comitati sulle questioni metodologiche delle statistiche relative alla procedura per i disavanzi eccessivi (EDP), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul deficit e sul debito (MGDD) 2022, pubblicata il 1° febbraio 2023.
  A differenza della versione precedente, la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti «pagabili» e «non pagabili» e per identificare il momento di registrazione.
  In particolare, il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell'utilizzo ad anni successivi, possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale.
  Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come «pagabile».
  È sulla base delle regole del nuovo Manuale che ISTAT, in accordo con EUROSTAT, ha rivisto la classificazione dei bonus precedentemente registrati come non pagabili.
  Si ricorda che le regole del Manuale sul deficit e sul debito individuano i principi generali in base ai quali devono essere redatte le statistiche di finanza pubblica, ferme restando le valutazioni che per specifiche operazioni che presentino caratteristiche «ibride», non chiaramente identificate nel Regolamento relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC) e nel Manuale, occorre desumere anche in via interpretativa il trattamento applicabile, sempre nell'ottica di far prevalere la sostanza sulla forma, e tenendo altresì conto delle informazioni disponibili per la registrazione contabile delle misure.
  La decisione di ISTAT tiene conto non solo della cedibilità dei crediti oggetto di analisi, e del loro utilizzo in compensazione con ogni tipo di debito fiscale (e non solo delle imposte sul reddito che individuerebbero l'effettiva capienza fiscale dei soggetti beneficiari), ma anche delle evidenze sulla perdita effettiva registrata dai beneficiari del credito negli anni di consuntivo.
  Tale perdita è stata valutata di contenuta entità rispetto all'importo complessivo del credito maturato e tale da essere considerata come «trascurabile». L'importo registrato in spesa è comunque calcolato al netto di tale perdita, stimata anche in relazione agli esercizi futuri sulla base delle evidenze degli anni precedenti.
  Con riguardo, infine, alle prospettive di futura riclassificazione dei crediti in considerazione delle perdite che si registreranno, si osserva che:

   come evidenziato dagli stessi interroganti il quadro è in costante evoluzione, Pag. 21tenendo conto delle modifiche in corso di predisposizione ai recenti interventi normativi;

   le decisioni delle autorità statistiche fanno esclusivo riferimento agli anni di spesa 2020-22;

   EUROSTAT nel suo pronunciamento del 28 febbraio ha affermato che con riferimento alla spesa 2023 una valutazione sulla natura pagabile o non pagabile dei crediti sarà adottata dalle autorità statistiche entro il 30 giugno 2023, data entro la quale saranno notificati i dati sul deficit e sul debito del primo trimestre dell'anno in corso. La valutazione sulla classificazione terrà conto di diversi elementi riguardanti: la data esatta in cui sarà modificato il regime dei bonus edilizi, la versione finale del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, attualmente in corso di conversione in legge, altri eventuali fattori che potrebbero avere effetti sul deficit e sul debito, risultanti dal dibattito in corso sui bonus edilizi.