Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Le guide dell'Agenzia

Piccoli ritocchi per le “Comunicazioni di irregolarità”

Istruzioni dettagliate sui contenuti degli alert inviati dall’Agenzia delle entrate con i quali il contribuente viene informato delle incongruenze rilevate

Copertina Guida Comunicazioni Controlli Aggiornata Gennaio 24

Aggiornata la guida sulle “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” pubblicata nella sezione “l’Agenziainforma” del sito internet delle Entrate e sulla rivista FiscoOggi. Il vademecum spiega, al destinatario della comunicazione di irregolarità emersa dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi, e delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati), come comportarsi per evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o come regolarizzare producendo informazioni sconosciute al Fisco.

Stiamo parlando, in pratica, dell’alert che l’Agenzia invia prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, relativa alla maggiore imposta contestata e alle sanzioni, con l’invito a fornire, eventualmente, chiarimenti o a produrre documenti.

La versione aggiornata della pubblicazione mette in evidenza che l’articolo 10 del Dlgs n. 1/2024 ha previsto lo stop all’invio delle comunicazioni preventive derivanti dai controlli automatici e formali nel periodo estivo e, in particolare, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.

Un altro aggiustamento riguarda la comunicazione relativa al controllo formale, che oltre a essere inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente, in alcuni casi, aggiunge la guida, può essere recapitata tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Stesso discorso per lettere emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Novità anche per quando, in caso di pagamento rateale, si incorre in una “lieve tardività”. La procedura agevolata non è persa se il ritardo non supera 7 giorni dalla scadenza della prima rata, il versamento è effettuato entro la scadenza della rata successiva per le rate diverse dalla prima o, specifica l’aggiornamento della guida, entro 90 giorni dalla scadenza in caso di ultima rata.

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