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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 180

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128. (23G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2023
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vigente al 14/05/2024
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Testo in vigore dal:  22-12-2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5-sexies;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonché gli articoli 12 e 13;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;

Sulla

proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128
1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»;
2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);
b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);
c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);
d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);
d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);
b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»;
5) al comma 6, lettera b), le parole «del settore pubblico» sono soppresse;
6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse;
7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»;
8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»;
9) al comma 12, dopo le parole «in house» sono inserite le seguenti: «, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;
d) all'articolo 3:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12»;
4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»;
5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).
8-ter. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;
4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
f) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;
g) all'articolo 6:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»;
2.2) alla lettera a), le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse;
2.3) alla lettera b), le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse;
2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici» è sostituita dalla seguente: «tecnici»;
2.5) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;»;
2.6) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
2.7) alla lettera h), le parole da «individuazione del fabbisogno» a «gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito»;
2.8) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»;
h) all'articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale innovazione tecnologica»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)» sono sostituite dalle seguenti: «innovazione tecnologica (ITEC)»;
2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;»;
2.3) alla lettera g), le parole «supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle relative procedure di acquisto»;
2.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.»;
i) all'articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «attività europea e internazionale (AEI)» sono sostituite dalle seguenti: «affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;
2.2) alla lettera a), prima delle parole «partecipazione del Ministero» sono inserite le seguenti: «collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della»;
2.3) alla lettera c), dopo le parole «di Oslo» sono inserite le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»;
2.4) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»;
2.5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;
2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonché verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»;
2.7) dopo la lettera g), è inserita la seguente:
«g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;»;
2.8) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
2.9) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
«h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy;
h-ter) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;»;
2.10) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»;
l) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale tutela della biodiversità e del mare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico e mare (PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversità e del mare (TBM)»;
2.2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;
a-ter) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);»;
2.3) la lettera e) è soppressa;
2.4) alla lettera h):
2.4.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite le seguenti: «nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
2.4.3) dopo le parole «con gli organismi» inserire le seguenti: «europei e»;
2.5) dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;
2.6) alla lettera m), le parole «Direzione generale valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»;
m) all'articolo 10:
1) alla rubrica, dopo le parole «economia circolare» sono aggiunte le seguenti: «e bonifiche»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «(EC)» sono sostituite dalle seguenti: «e bonifiche (ECB)»;
2.2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto»;
2.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»;
c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;»;
2.4) la lettera d) è soppressa;
2.5) alla lettera e):
2.5.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;
2.5.3) le parole «Direzione generale attività europea ed internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»;
2.6) le lettere f) e g) sono soppresse;
2.7) alla lettera h), la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;
2.8) la lettera i) è soppressa;
2.9) alla lettera l), le parole «Direzione generale competitività ed efficienza energetica» sono sostituite dalla seguente: «DEE»;
2.10) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
«l-bis) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;
l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;
l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;
l-quinquies) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;
l-sexies) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;
l-septies) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;
l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.»;
n) all'articolo 11:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche (USSRI)» sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»;
2.2) alla lettera a), le parole «ivi inclusa la realizzazione di» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli»;
2.3) alla lettera b), la parola «eco-compatibile» è sostituita dalla seguente: «sostenibile»;
2.4) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi»;
2.5) alla lettera d), dopo le parole «alla partecipazione del Ministro alle» sono inserite le seguenti: «conferenze istituzionali permanenti delle» e le parole «autorità di distretto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «autorità di bacino distrettuale»;
2.6) alla lettera f), dopo le parole «infrastrutture critiche» sono inserite le seguenti: «per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile» e la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»;
2.7) le lettere g), h), i), l), m) sono soppresse;
2.8) alla lettera n):
2.8.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;
2.9) alla lettera o), le parole «in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»;
2.10) alla lettera p), le parole «e profili di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»;
o) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole «VIA statale nonché» è inserita la seguente: «autorizzazioni»;
2) alla lettera d), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF» e dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
3) la lettera g) è soppressa;
p) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi). - 1. La Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi);
b) attuazione e implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM);
c) promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione;
d) riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni ambientali, nonché processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione e audit (EMAS);
e) promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;
f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché promozione dell'uso sostenibile dei medesimi;
g) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.»;
q) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi). - 1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi:
1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare;
2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie;
3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche;
b) tutela dell'integrità delle filiere energetiche, nonché sviluppo minerario nazionale;
c) autorizzazioni in materia di infrastrutture a mezzo di reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di competenza statale;
d) autorizzazioni per impianti di produzione di energia da qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale;
e) concessioni di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia;
f) sicurezza degli approvvigionamenti con riferimento alla diversificazione delle fonti primarie di origine nazionale, anche off-shore;
g) scorte energetiche strategiche, piani di sicurezza energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento in caso di crisi del sistema energetico, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 7;
h) autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, nonché alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL);
i) impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi, e dei carburanti alternativi;
l) relazioni, per le materie di competenza, con le associazioni e le imprese dei settori di competenza, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., nonché con le istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore;
m) rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare sull'intero territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi;
n) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
o) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
p) cura dei rapporti con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonché con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività, in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;
q) nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; decommissioning degli impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione, per gli aspetti di competenza, ai processi di pianificazione dell'uso del mare;
r) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle predette attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
s) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; rilascio dei titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;
t) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;
u) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
v) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
z) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»;
r) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche). - 1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente:
1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale;
2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia;
3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico;
4) allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed economicità dei prezzi delle energie;
b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia, ivi inclusa la approvazione dei piani decennali di sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici;
c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, lettera f), sicurezza degli approvvigionamenti; diversificazione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; attività inerenti la protezione delle infrastrutture critiche energetiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
d) strumenti di mercato per la promozione delle fonti rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;
e) produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e relativi sistemi incentivanti;
f) produzione, trasporto e stoccaggio di gas verdi, incluso il biometano;
g) mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e mercato dei prodotti petroliferi;
h) misure per l'approvvigionamento, anche a termine, delle risorse funzionali alla sicurezza e all'adeguatezza dei sistemi energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia;
i) in collaborazione con la DEE, integrazione negli usi finali delle energie secondarie nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con riferimento ai settori hard-to-abate e alla mobilità pesante terrestre, marittima e dell'aviazione civile;
l) monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi;
m) politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa la disciplina delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2;
n) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
o) relazioni, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;
p) rapporti con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.;
q) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;
r) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF;
s) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»;
s) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Direzione generale domanda ed efficienza energetica).
- 1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori;
b) mobilità sostenibile; mobilità elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed e-fuel; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilità sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica;
c) efficienza energetica in tutti i settori di impiego e sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; incentivazione, anche di livello europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica;
d) misure di incentivazione per l'efficienza energetica a finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, nonché monitoraggio e affordability dei relativi prezzi;
f) misure di tutela dei consumatori energetici, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e misure di contrasto alla povertà energetica;
g) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la ECB, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale;
h) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio sulle tecnologie nucleari;
i) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
l) cura e sviluppo delle relazioni istituzionali, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;
m) rapporti, per quanto di competenza, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, nonché con la Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.;
n) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità dei livelli essenziali delle forniture;
o) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF;
p) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;
t) all'articolo 15:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Direzione generale programmi e incentivi finanziari»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «incentivi energia (IE)» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»;
2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);»;
2.3) la lettera c) è soppressa;
2.4) alla lettera e), le parole «emobility manager» sono soppresse;
2.5) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;
e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;»;
2.6) alla lettera f), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.7) alla lettera h), le parole «esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti: «gestione di»;
2.8) alla lettera l):
2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e» sono soppresse;
2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza»;
2.8.3) dopo le parole «GSE S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»;
2.9) alla lettera n), le parole «alle direzioni generali del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»;
2.10) alla lettera o), le parole da «attività di valutazione» a «in materia» sono soppresse;
u) all'articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.»;
3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «attribuite al Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di sicurezza energetica,» e le parole «transizione ecologica»» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza energetica»;
v) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.»;
z) all'articolo 19, comma 2, le parole «risorse umane e acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso»;
aa) all'articolo 22:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole «istituzionali, istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»;
2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;
3) al comma 4, dopo le parole «in ambito internazionale» sono inserite le seguenti: «ed europeo»;
4) il comma 5 è abrogato;
5) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»;
6) al comma 7, le parole da «in materia» a «annuali del Ministro,» sono soppresse e dopo le parole «sedi nazionali» sono inserite le seguenti: «, europee»;
bb) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2:
2.1) le parole «coordina l'attività relativa» sono sostituite dalla seguente: «sovrintende»;
2.2) le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonché cura»;
2.3) le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse;
cc) all'articolo 24, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.»;
dd) all'articolo 26:
1) al comma 2, le parole «iscritto in appositi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69»;
2) al comma 3, le parole da «, sovrintende» a «dell'intero Ministero» sono soppresse;
ee) all'articolo 28:
1) al comma 1, la parola «centodieci» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta» e dopo le parole «dagli stanziamenti di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»;
2) al comma 2, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici» e la parola «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trentuno»;
ff) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;» sono inserite le seguenti: «per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»;
1.2) dopo le parole «per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,» sono inserite le seguenti: «per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,»;
1.3) le parole «per il Capo della Segreteria Tecnica,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro e» sono soppresse e le parole «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottanta»;
3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia»;
gg) all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
hh) la tabella A è sostituita dalla seguente:
«Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
Posti di funzione dirigenziale di livello generale 17*
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 67


* di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.».
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.».
«Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 112.
- Si riporta l'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189:
«Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino).
- 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo del comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 dicembre 2006, n. 299:
«503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2007, n. 142.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007 n. 158 - S. O.
n. 157.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007 n. 187.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 245.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea INSPIRE), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (omissis)
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis).».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013 n. 3.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016 n. 132.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2016 n. 166.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016 n. 213.
- La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), è pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 giugno 2018, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 agosto 2018 n. 188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa" ;
b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.".
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;";
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-bis," sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2019, n. 222:
«Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica;" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136:
«Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione). - 1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;";
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.".
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Funzioni). - 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito denominato "Ministero". Il Ministero costituisce l'autorità nazionale di riferimento in materia ambientale ed energetica, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2.Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è di seguito denominato "Ministro".».
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
a) tre dipartimenti e dodici direzioni generali;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).
3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);
b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);
c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);
d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).
4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);
d) direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).
5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA);
b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF).
6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.
9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;
d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno, in collaborazione con il DiAG e coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione.
9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.
10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.
11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
12. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto della normativa europea e nazionale.».
«Art. 3 (Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale). - 1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.
2. (abrogato)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Società Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle società in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza.".
4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 7.
5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, i programmi e gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.
6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.
7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.
8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.
8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).
8-ter. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.».
«Art. 4 (Dipartimento sviluppo sostenibile). - 1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.
2. (abrogato)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
6-bis. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.».
«Art. 5 (Dipartimento energia). - 1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.
2. (omissis)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.
8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.».
«Art. 6 (Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso). - 1. La Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;
c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnici; cura delle sedi del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
e) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;
f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f-bis) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;
g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione, nonché elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
h) fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle commissioni di gara.
h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.».
«Art. 7 (Direzione generale innovazione tecnologica).
- 1. La Direzione generale innovazione tecnologica (ITEC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;
b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
d) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;
e) partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;
g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e gestione delle relative procedure di acquisto;
h) attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.».
«Art. 8 (Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)). - 1. La Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;
b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici in raccordo con gli altri dipartimenti;
c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi istituzionali dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;
e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);
f) supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonché verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;
g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;
h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy;
h-ter) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;
i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.
i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.».
«Art. 9 (Direzione generale tutela della biodiversità e del mare). - 1. La Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM)svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;
a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;
a-ter) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);
b) supporto nell'elaborazione delle politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché, per i profili di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
e) (soppressa)
f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;
g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;
h) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos, dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;
i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
m) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la PIF;
n) promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;
o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.
2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.».
«Art. 10 (Direzione generale economia circolare e bonifiche). - 1. La Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per l'economia circolare, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR);
c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
d) (soppressa)
e) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
f) (soppressa)
g) (soppressa)
h) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'unione, e successive modificazioni;
i) (soppressa)
l) supporto alla DEE nell'individuazione, per i profili di competenza, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
l-bis) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;
l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;
l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;
l-quinquies) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;
l-sexies) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;
l-septies) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;
l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.».
«Art. 11 (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque). - 1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile delle risorse idriche, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi;
d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle conferenze istituzionali permanenti delle autorità di bacino distrettuale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle autorità di bacino distrettuale e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione del rischio alluvioni;
f) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
g) (soppressa)
h) (soppressa)
i) (soppressa)
l) (soppressa)
m) (soppressa)
n) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi all'acqua, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
o) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, nelle materie di competenza;
p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.».
«Art. 12 (Direzione generale valutazioni ambientali).
- 1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma;
d) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;
f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
g) (soppressa).».
«Art. 15 (Direzione generale programmi e incentivi finanziari). - 1. La Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);
b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;
c) (soppressa)
d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilità sostenibile;
e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;
e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;
f) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
g) attività inerenti alla programmazione negoziata e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro in materia di energia;
h) gestione di programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, in materia di energia;
i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico;
l) rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza; cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A. per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione;
m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica;
n) attività finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto a FTA, MIE e DEE per le attività di notifica di misure specifiche;
o) analisi comparate e proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica;
p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 16 (Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, comprese quelle di sicurezza energetica, dal Ministro dipende il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresì, dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.».
«Art. 17 (Dotazioni organiche). - 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
«Art. 19 (Struttura tecnica permanente). - 1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. La Struttura tecnica è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale comunicazione, risorse umane e contenzioso su proposta dell'Organismo.
3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.».
«Art. 22 (Ufficio di gabinetto). - 1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1, ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.
2. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di gabinetto, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale ed europeo del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
5. (abrogato)
6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28.
6-bis. L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.
7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali, europee ed internazionali.».
«Art. 23 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo sovrintende al contenzioso internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonché cura la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.
3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
4. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
5. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi.
Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.».
«Art. 24 (Uffici di segreteria del Ministro). - 1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5.
2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.
3. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.
6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.».
«Art. 26 (Ufficio stampa e comunicazione). - 1.
L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione è preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.».
«Art. 28 (Personale degli Uffici di diretta collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centoquaranta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a quindici consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a trentuno esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».
«Art. 29 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e al Segretario particolare del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino all'ottanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
4. Ai dirigenti di prima ovvero di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennità massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
7. Al Consigliere diplomatico aggiunto è corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.».
«Art. 30 (Norme transitorie, finali ed abrogazioni).
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. (abrogato)
6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.».